Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali
Fonti del diritto
Prof. Daniela Valentino
1-25
FONTI DEL DIRITTO
Statali
TRATTATI
COSTITUZIONE
REGOLAMENTI
DIRETTIVE
DECISIONI
Sovranazionali:
fonti
comunitarie
FONTI PRIMARIE
Nazionali:
Non statali
•Regionali
•Provinciali
•Comunali
FONTI SECONDARIE
RACCOMANDAZIONI
E PARERI
Le fonti del diritto sono previste dalle c.d. “Preleggi” al codice civile.
L’art. 1 dispone sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, gli usi.
• RANGO PRIMARIO
• RANGO SECONDARIO
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FONTI: NOZIONI GENERALI
 FONTI DI PRODUZIONE
atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme
giuridiche
 FONTI DI COGNIZIONE
strumenti attraverso i quali conoscere le fonti di produzione
Fonti di cognizione ufficiali (G. U., B.U.R., G.U.C.E.)
Il testo in esse pubblicato è quello che “entra in vigore”.
Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in
vigore dopo un periodo di vacatio legis, di regola di 15 giorni.Trascorso
tale periodo, vigono la presunzione di conoscenza della legge e l’obbligo
del giudice di applicarla.
Fonti di cognizione non ufficiali
Possono essere fornite da soggetti pubblici o privati.
Le notizie pubblicate su di esse non hanno valore legale.
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FONTI-ATTO E FONTI-FATTO
 Fonti-atto è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui
l’ordinamento attribuisce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche
Tipicità delle fonti-atto.
 Fonti-fatto: tutti quei comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come
giuridicamente vincolanti nonché gli atti di produzione normativa esterni al
nostro ordinamento
Usi - art. 1, “Preleggi”
CONSUETUDINE
Usi – artt. Codice civile
Consuetudini internazionali - art. 10 Cost.
comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo: la cosiddetta
“diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente
vincolante (elemento soggettivo: la cosiddetta “opinio juris ac necessitatis”)
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FONTI STATALI
Costituzione e leggi costituzionali
 La Costituzione rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti
 Potere Costituente e potere costituito
 Leggi costituzionali: procedimento
La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per
la revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art.138):
 due deliberazioni successive a distanza di tre mesi per ogni ramo del
Parlamento
nella prima l’approvazione è a maggioranza relativa,
nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei membri ciascuna Camera, e
almeno i 2/3 per evitare l’eventuale referendum costituzionale che può essere
chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla G.U., da: 500.000
elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera.
Per tale referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum strutturale.
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Limiti della revisione costituzionale
 LIMITE ESPLICITO posto dalla Costituzione (art.139):
“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
 LIMITI IMPLICITI:
Principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale
(principio democratico, di eguaglianza, della sovranità
popolare, della rigidità costituzionale …..)
Nucleo essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo.
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segue … FONTI STATALI
Legge formale ordinaria ed atti con forza di legge
 La legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e
promulgato dal Presidente della Repubblica (sia esso legge ordinaria o
costituzionale).
 Gli atti aventi forza di legge sono gli atti normativi che non hanno la “forma” della
legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria, approvata
dalle Camere, essi costituiscono un’eccezione. Si tratta di:

Decreti legislativi




Decreti legge
Decreti in caso di guerra
Decreti di attuazione dello Statuto
Referendum abrogativi
Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le
FONTI PRIMARIE dell’ordinamento italiano
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L’iter legislativo ordinario
Le fasi di cui si compone l’iter
legis sono:
 L’iniziativa legislativa
 La deliberazione delle
Camere
 L’iniziativa legislativa
Hanno diritto di iniziativa legislativa:
Il Governo (disegni di legge)
Ogni parlamentare
50.000 elettori
Ogni Consiglio regionale
Il CNEL
 La promulgazione della
legge
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La deliberazione delle Camere
Tipi di procedimento
Ogni progetto di legge, prima di essere
votato in Aula, deve prima essere
esaminato
da
una
commissione
parlamentare scelta dal Presidente della
Camera per competenza, secondo tre
tipi di procedura:
 PROCEDIMENTO ORDINARIO
 PROCEDIMENTO MISTO
 PROCEDIMENTO
IN
SEDE
DELIBERANTE
In sede referente
La commissione dà il proprio parere
alla proposta di legge, a ciascun
articolo
e
ad
eventuali
emendamenti.
Trasmette, poi, il testo finale all’Aula,
che dovrà votare il DDL articolo per
articolo, insieme agli emendamenti.
Se una Camera approva degli
emendamenti, la legge deve essere
sottoposta di nuovo al voto dell’altra
Camera (navette)
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Segue … Tipi di procedimento
In sede redigente
In sede deliberante
Tale procedura punta a sgravare
l’Aula
dalla
discussione
e
dall’approvazione di articoli ed
emendamenti, riservandole il solo
voto di approvazione finale.
La
Commissione,
pertanto,
predispone il testo finale della legge.
Alla commissione viene demandata
l’intera funzione legislativa:
il ddl e gli eventuali emendamenti
sono discussi e approvati soltanto
dalla commissione.
Non c’è dibattito e voto in Aula.
Per alcune materie non è possibile
usare questo procedimento.
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INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA
 PROMULGAZIONE: ad opera del Presidente della Repubblica
• Il Presidente della Repubblica può disporre il rinvio della legge alle
Camere (per motivi di merito costituzionale e non attinenti al contenuto
politico della legge) ed esse hanno l’obbligo di vagliare nuovamente il testo
deliberato. Tale rinvio può essere compiuto una sola volta: nel caso in cui il
Parlamento approvi nuovamente la stessa legge, il Presidente della
Repubblica è obbligato a promulgarla.
 PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta degli atti
normativi
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segue … FONTI STATALI
LEGGI DELEGA E DECRETI LEGISLATIVI
La legge di delega è la legge con cui il Parlamento delega al Governo le
proprie funzioni legislative.
Il decreto legislativo è quell’atto avente forza di legge deliberato dal Governo
previa acquisizione del potere legislativo tramite legge delega.
Caratteristiche della legge-delega:
 può essere conferita esclusivamente con legge formale
 può essere conferita soltanto all’intero Governo e non ai singoli ministri
 deve contenere delle indicazioni minime sulla materia (c.d. contenuti
necessari)
Procedimento del decreto legislativo:
• proposta del ministro competente
• delibera del Consiglio dei ministri
• emanazione del Presidente della Repubblica
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segue … FONTI STATALI
Il decreto legge
 Il decreto legge è un atto avente forza di legge, adottabile “in casi straordinari di
necessità e urgenza” che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione
sulla G.U. e “perde di efficacia sin dall’inizio” se il Parlamento non lo converte in
legge entro 60 giorni.
 Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva di
Assemblea
 Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal
Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato nella G.U.
Il giorno della pubblicazione, il DL deve essere presentato alle Camere che, “anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni”.
 Attraverso tale presentazione, il Governo chiede al Parlamento di convertire in
legge il decreto.
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I decreti legge non convertiti:
 I rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti sono risolti in due
modi:
 attraverso la c.d. legge di sanatoria
 il governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori in
materia (art.77 Cost).
 La responsabilità richiamata dalla Costituzione è sia penale (i ministri rispondono
degli eventuali reati commessi con l’emanazione del D.L.) sia civile (i ministri
rispondono solidalmente di eventuali danni provocati a terzi) sia amministrativocontabile (c.d. danno erariale).
La reiterazione dei decreti legge
 La L. n. 400/1988 la vietava solo in caso di diniego di conversione anche da parte
di una sola delle Camere
 La sent. n. 360/1996 pone un divieto generale di reiterazione in qualunque caso di
mancata conversione
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segue … FONTI STATALI
I Regolamenti parlamentari
I Regolamenti parlamentari sono fonti a competenza riservata
I Regolamenti parlamentari sono fonti primarie, inferiori soltanto alla
Costituzione.
Il Regolamento parlamentare è l’atto cui l’articolo 64 Cost. riserva la
disciplina dell’organizzazione di ciascuna Camera, ivi compreso il
procedimento legislativo.
 Procedimento: sono approvati a maggioranza assoluta e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Esclusione da parte delle Corte costituzionale del controllo della loro
legittimità costituzionale
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segue … FONTI STATALI
Referendum abrogativo
 Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di
esprimersi direttamente su una determinata questione
(strumento di democrazia diretta).
 È “un atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della
legge ordinaria” (fonte primaria).
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segue … FONTI STATALI
I regolamenti governativi
Atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi: non si
distinguono affatto dalle leggi ordinarie per contenuto o per importanza.
Fonti secondarie, sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di legge.
Procedimento di emanazione di regolamenti governativi:
deliberati dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR). L’atto, a questo
punto è perfetto, ma non efficace: deve seguire il controllo di legittimità della
Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tipologia di regolamenti:
 regolamenti di esecuzione delle leggi
 regolamenti di attuazione
 regolamenti indipendenti
 regolamenti di organizzazione
 regolamenti delegificati*
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FONTI REGIONALI
Gli Statuti regionali
Statuti speciali:
Statuti ordinari:
•
disciplinati dall’art. 116 Cost.
•
disciplinati dall’art.123 Cost.
•
adottati con legge costituzionale
ma modificabili con legge
regionale
•
ciascuna Regione si dota di un
proprio Statuto
•
entro 3 mesi dalla pubblicazione,
1/50 degli elettori della Regione o
1/5 dei Consiglieri regionali può
proporre un referendum
•
le modifiche agli Statuti speciali
non sono sottoponibili a
referendum
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segue …. FONTI REGIONALI
La legge regionale
E’ una legge ordinaria formale, quindi collocata tra le fonti primarie. Ad essa
è equiparata la legge provinciale, emanata dalle Province di Trento e Bolzano.
Il procedimento di formazione della legge regionale:
 iniziativa:
spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali e agli altri soggetti
individuati dagli Statuti
 approvazione: le leggi regionali sono approvate dai Consigli regionali a
maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze
rinforzate. E’ previsto anche il ruolo delle Commissioni consiliari in sede
referente.
 promulgazione: spetta al Presidente della Regione.
 pubblicazione sul B.U.R.
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FONTI REGIONALI E LEGGE DI REVISIONE
COSTITUZIONALE
La riforma del Titolo V della Costituzione (L. n. 3/2001)
 Il nuovo articolo 117 stabilisce:
 un elenco di materie su cui c’è potestà legislativa esclusiva dello Stato
 un elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa
concorrente: lo Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre
il resto della disciplina compete alle Regioni. Tutte le materie non comprese
nei due elenchi sono disciplinati dalle Regioni (potestà legislativa residuale
delle Regioni).
 Gli obblighi internazionali e gli obblighi comunitari:
Parificate le posizioni del legislatore regionale e statale.
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segue …. FONTI REGIONALI
Regolamenti regionali
 Prima della riforma, il potere regolamentare era attribuito al Consiglio
regionale, mentre oggi la scelta spetta agli Statuti.
 La riforma del 2001 ha introdotto il principio del parallelismo tra funzioni
legislative e funzioni regolamentari: il Governo può emanare regolamenti
solo sulle materie di esclusiva competenza statale.
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Fonti degli enti locali
 Pari dignità istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane, delle
Province, delle Regioni e dello Stato quali componenti che “costituiscono
la Repubblica” (art.114).
 Rilevanza costituzionale degli Statuti degli enti locali (anche Comuni e
Province sono tenuti a dotarsi di uno Statuto).
 Comuni e Province adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare, per la propria organizzazione e il proprio
funzionamento.
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FONTI COMUNITARIE
La distinzione fondamentale nel sistema delle fonti comunitarie
Diritto derivato
Atti vincolanti
Diritto convenzionale
Atti non vincolanti
raccomandazioni CE
 REGOLAMENTI CE: direttamente applicabili
 DECISIONI CE: direttamente applicabili ma rivolte a soggetti specifici
 DIRETTIVE CE: non direttamente applicabili, obbligatorie nei risultati,
discrezionali nei mezzi per raggiungerli
ECCEZIONE
Il diritto convenzionale è sovraordinato al diritto derivato.
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DIRETTIVE SELF-EXECUTING o DETTAGLIATE
Così denominate perché contenenti una disciplina molto puntuale. Ne
consegue che:
 Possono essere immediatamente applicate
 Ricoprono forza vincolante per la parte disciplinata in dettaglio nella
normativa
 Possono fondare la responsabilità dello Stato inadempiente nei confronti
dei propri cittadini che, a causa del ritardo, hanno subito un danno
 Finché non vengono recepite, intervengono solo nei rapporti verticali
cittadino-Stato, non in quelli orizzontali, cittadino-cittadino.
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Diritto comunitario e diritto interno
Prevalenza del diritto comunitario su quello interno
 Le norme comunitarie non solo entrano direttamente nel nostro
ordinamento ma prevalgono sulle norme interne contrastanti.
 Ordinamento comunitario e ordinamento italiano sono autonomi e
separati (teoria dualistica)
 La norma comunitaria non entra a far parte del diritto interno, né viene
per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi dello Stato
 Il Trattato CE segna la ripartizione di competenze tra i due ordinamenti
 Gli eventuali conflitti tra norme vanno risolti dal giudice italiano
applicando tale criterio della competenza.
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Principio di sussidiarietà e di attribuzione
Principio di attribuzione: la Comunità disciplina solo ciò che le
è assegnato dai Trattati
I conflitti di attribuzioni delle competenze sono regolati dal
principio di sussidiarietà:
“La Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli
obiettivi
dell’azione
previste
non
possono
essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri”.
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