La Lagerarchia gerarchia delle delle fonti fonti Avv. Federico Peres B & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi via Leoni n. 4 – 37121 Verona tel. 045/8012901 – fax 045/8031355 e-mail [email protected] Sito www.buttiandpartners.com Sovranazionali: Fonti del diritto Nazionali: fonti comunitarie Statali Trattati Decisioni fonti atto Costituzione Regolamenti Direttive Non statali Rango primario: leggi, D.L., D.lgs Rango secondario: regolamenti governativi o regionali,… Raccomandazio ni e pareri fonti fatto consuetudine Conflitti tra fonti criterio gerarchico criterio cronologico criterio di competenza •Regionali •Provinciali •Comunali •Enti non territoriali Fonti del diritto ovvero atti o fatti dai quali originano le norme giuridiche di cui si compone il nostro ordinamento. L’insieme di tutti gli atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche costituisce il SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO. Si distinguono: FONTI-ATTO FONTI-FATTO Le norme giuridiche contenute in provvedimenti che manifestano la volontà di organi o enti aventi potestà normativa. (una legge) Comportamenti consolidati nel tempo che l’ordinamento ritiene idonei a produrre regole vincolanti. (una consuetudine) Le fonti del diritto sono previste dalle preleggi al codice civile. L’art. 1 rubricato Indicazione delle fonti dispone: “sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, gli usi”. Le fonti si distinguono peraltro in: RANGO PRIMARIO • – atti formalmente e sostanzialmente normativi. Ad esempio: leggi, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi. RANGO SECONDARIO • – atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi. Ad esempio regolamenti governativi e regionali. LA COSTITUZIONE e le leggi costituzionali • legge FONDAMENTALE dello Stato, approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre 1948 (in vigore dal 1 gennaio 1948) • contiene regole con FINALITA’ PROGRAMMATICA (ovvero che richiedono disciplina più dettagliata per l’applicazione), ma che hanno EFFICACIA IMMEDIATAMENTE vincolante • le sue norme si pongono in posizione SOVRAORDINATA rispetto a tutte le altre continua: la Costituzione e le leggi costituzionali •le norme contrastanti con la Costituzione sono soggette ad ANNULLAMENTO da parte della Corte Costituzionale • le norme costituzionali sono “RIGIDE”, ovvero per poter essere modificate è previsto un procedimento normativo c.d. “rafforzato” • vi sono materie coperte dalla RISERVA COSTITUZIONALE: per poter legittimamente legiferare in tali ambiti è necessaria una LEGGE COSTITUZIONALE. approvazione statuti regioni speciali, norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sull’indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale esempi PROCEDIMENTO LEGISLATIVO “RAFFORZATO” Per MODIFICARE la Costituzione o per LEGIFERARE in materie coperte da riserva costituzionale, l’art. Cost. richiede un procedimento 138 legislativo rafforzato: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione Le leggi stesse sono sottoposte a <referendum> popolare quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a <referendum> non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a <referendum> se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti ”. Continua: procedimento legislativo “rafforzato” In sostanza il procedimento rafforzato consiste in questo: 1. Ogni Camera deve deliberare la modifica o la nuova disposizione DUE VOLTE e la seconda votazione deve raggiungere la MAGGIORANZA ASSOLUTA. 2. Se la seconda votazione si conclude con la MAGGIORANZA dei DUE TERZI, la procedura si esaurisce. 3. In caso contrario, è prevista la possibilità di indire REFERENDUM popolare CONFERMATIVO, su richiesta alternativa di: • un quinto dei membri di una Camera • 500.000 elettori • 5 Consigli regionali LIMITE: alla revisione I PRINCIPI FONDAMENTALI della COSTITUZIONE Fonti statali: • • 1. 2. 3. 4. LA LEGGE 70 La Cost. all’art. sancisce che: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla due Camere” ovvero dal PARLAMENTO L’INIZIATIVA legislativa spetta a : Governo Ciascun membro delle Camere Organi od enti cui è conferita da legge costituzionale Al popolo, con proposta di progetto firmato da almeno 50.000 elettori • La procedura di APPROVAZIONE di una legge ordinaria: 1. il disegno di legge viene presentato ad una Camera e da essa approvato 2. passa poi alla seconda Camera, dove deve venire approvato nel medesimo testo 3. il testo di legge così adottato è promulgato dal Presidente della Repubblica 4. la legge viene successivamente PUBBLICATA sulla Gazzetta Ufficiale ed entra IN VIGORE 15 giorni dopo la pubblicazione. Continua fonti statali: LA LEGGE • alcune materie (per previsione costituzionale) devono necessariamente essere regolate dalla legge. Si parla pertanto di RISERVA di LEGGE, da distinguere in: 1.ASSOLUTA – se la legge deve regolare la materia in forma compiuta 2.RELATIVA – se la legge deve regolare gli aspetti fondamentali della materia. • In caso di contrasto con la Costituzione, le leggi possono essere ANNULLATE dalla Corte Costituzionale. Sussistono due tipi di INVALIDITA’: 1.FORMALE – per violazione delle norme sul procedimento di adozione 2.SOSTANZIALE – perché si pone in conflitto con il contenuto della Costituzione. Continua fonti statali: LA LEGGE IRRETROATTIVITA’ della LEGGE Ai sensi dell’art. 11 delle preleggi, rubricato – efficacia della legge nel tempo – “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” Il principio di irretroattività delle legge non gode nel nostro ordinamento di copertura costituzionale. Sono pertanto ammesse leggi retroattive. esempio Legge interpretazione autentica LIMITI •Materia penale: in cui il divieto gode di copertura costituzionale •Leggi eccezionali: per la ratio stessa dell’istituto Continua: fonti statali ATTI AVENTI FORZA di LEGGE La Costituzione attribuisce, ad altri atti oltre che alla legge formalmente intesa, emanati da organi diversi dal Parlamento, VALORE di LEGGE. L’organo cui è attribuito tale potere è il GOVERNO. Tali atti possono disciplinare tutte le materie, ad eccezione di quelle coperte da RISERVA di LEGGE. Si tratta di atti adottati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica. Essi sono: Continua: fonti statali DECRETI LEGISLATIVI Previsti all’art. 76 Cost. che sancisce: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato”. • sono adottati dal Governo sulla base di una LEGGE-DELEGA del Parlamento • la legge-delega definisce OGGETTO, TERMINE della delega, PRINCIPI e CRITERI direttivi • la violazione della delega è causa di ILLEGITTIMITA’ Continua fonti statali: ECCESSO di DELEGA Esempi di Legge delega: nei Decreti legislativi Legge delega n. 308/2004: per il riordino, il coordinamento e l’integrazione in materia ambientale Legge delega n. 59/1997: per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Continua fonti statali: ECCESSO di DELEGA nei Decreti legislativi Legge delega n. 59/1997 Decreto legislativo n. 80/1998: nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, Legge n. 59/1997 E’stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, co. 1, D.lgs. 80/1998 per eccesso di delega: Corte Costituzionale, 17.07.2000, n. 292 “E’dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, co. 1, D.lgs. 80/1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziale, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.” Continua: fonti statali DECRETI LEGGE Previsti all’art. 77 Cost. che sancisce: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza. Il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.” Continua fonti statali: Decreti legge • i decreti legge sono adottati AUTONOMAMENTE dal GOVERNO sotto la propria responsabilità • sono adottati in casi di NECESSITA’ ed URGENZA • hanno efficacia PROVVISORIA, che viene meno se non convertiti in legge dal Parlamento nel termine di 60 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esempio D.L. 138/2002 convertito (nel termine 60gg) nella L. 178/2002 sulla interpretazione autentica della nozione di “rifiuto” Continua: fonti statali REFERENDUM ABROGATIVO L’art. 75 Cost. attribuisce alla VOLONTA’ POPOLARE una sorta di POTERE LEGISLATIVO “NEGATIVO” • su RICHIESTA di almeno 500.000 elettori o 5 Consigli regionali può essere indetto referendum • scopo del referendum: deliberare l’ABROGAZIONE, parziale o totale, di una norma • LIMITE: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali Continua: fonti statali Fonti secondarie Appartengono a questa categoria i REGOLAMENTI e le CIRCOLARI. REGOLAMENTI: REGOLAMENTI • provvedimenti formalmente amministrativi – perché provenienti dall’organo esecutivo e non da quello legislativo • hanno valore normativo – nei limiti del rispetto delle fonti sovraordinate, sono atti sostanzialmente normativi Continua fonti statali: REGOLAMENTI • si classificano in base all’autorità da cui promanano in: 1.Regolamenti governativi 2.Regolamenti e direttive ministeriali 3.Regolamenti del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.) • generalmente essi contengono le norme (essenzialmente tecniche) di attuazione di provvedimenti normativi di rango superiore • con i regolamenti si dettano inoltre le norme di organizzazione degli uffici Continua: fonti statali CIRCOLARI • Generalmente rivolte da un ufficio di un’Amministrazione ad un altro • Disposizione con finalità informative, interpretative di una legge o di coordinamento trattasi pertanto di NORME AMMINISTRATIVE INTERNE • NON hanno PIENA EFFICACIA NORMATIVA, costituiscono un aiuto all’interprete nell’individuare l’opinione della Pubblica Amministrazione in merito. Fonti non statali LE FONTI REGIONALI La Costituzione conferisce alle Regioni un’ampia POTESTA’LEGISLATIVA L’art. 117 stabilisce Cost., così come riformato dalla L.Cost. n. 3/2001, ambiti e limiti della funzione legislativa regionale. In particolare, la potestà legislativa regionale può essere, in base alla materia-oggetto: 1. ESCLUSIVA – ovvero assoluta. Spetta alla Regione la disciplina completa 2. CONCORRENTE – ovvero subordinata al rispetto dei principi come stabiliti dal legislatore statale Continua fonti non statali: LE FONTI REGIONALI 3. INTERGRATIVA – ovvero conferita alle Regioni da leggi statali e subordinata al rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi statali medesime. Se le Regioni superano i limiti di loro competenza, il Governo ha il potere di sollevare questione di conflitto di attribuzioni StatoRegioni avanti la Corte Costituzionale. Lo stesso potere spetta alle Regioni nel caso contrario. 118 Cost. attribuisce altresì alle Regioni potestà regolamentare, nelle medesime materie oggetto L’art. di potestà legislativa. fonti sovranazionali LE FONTI COMUNITARIE Con l’ingresso dell’Italia nella Comunità europea, le norme dettate dalla Comunità diventano parte dell’ordinamento giuridico nazionale, con forza vincolante. Le norme comunitarie si distinguono in: TRATTATI ISTITUTIVI Si tratta dei trattati istitutivi della Comunità europea e dell’Unione europea. Sono atti vincolanti per tutti i Paesi membri firmatari. Hanno valore costituzionale. Continua fonti sovranazionali: REGOLAMENTI DIRETTIVE FONTI COMUNITARIE Provvedimenti normativi • a portata generale, ovvero vincolanti per in tutti i loro elementi sia per i cittadini che per gli Stati membri (destinatario indeterminato) •direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale Provvedimenti normativi • indirizzati agli Stati membri •non .direttamente applicabili: devono essere recepiti e attuate dall’ordinamento nazionale • vincolanti nel risultato da perseguire e nei principi libero il legislatore nazionale circa i mezzi e le forme di attuazione Continua fonti sovranazionali: ECCEZIONE FONTI COMUNITARIE DIRETTIVE SELF-EXECUTING o DETTAGLIATE Così denominate perché contenenti una disciplina molto puntuale. Ne consegue che: • possono essere immediatamente applicate • ricoprono forza vincolante per la parte disciplinata in dettaglio nella normativa • possono fondare la responsabilità dello Stato inadempiente nei confronti dei propri cittadini che, a causa del ritardo, hanno . subito un danno LIMITE Finché non vengono recepite, intervengono solo nei rapporti verticali cittadino-Stato, non in quelli orizzontali, cittadinocittadino. Continua fonti sovranazionali: DECISIONI RACCOMANDAZIONI e PARERI Altri provvedimenti FONTI COMUNITARIE Provvedimenti normativi • concreti, ovvero con destinatario determinato (persona fisica o giuridica o uno o più Stati membri) • vincolanti, ma solo per i destinatari Provvedimenti • non vincolanti • le raccomandazioni sono esortazioni rivolte agli Stati • i pareri sono opinioni della Comunità europea su determinati argomenti . Comunicazioni, risoluzioni, atti programmatici o propositivi, che si inseriscono nell’iter di formazione del diritto • non sono vincolanti • costituiscono una guida per l’interprete CONTRASTO TRA FONTI Le diverse fonti ponendosi in rapporto tra loro talvolta possono essere in conflitto reciproco. I CRITERI da adottare per la soluzione di un contrasto normativo sono: GERARCHICO ANNULLAMENTO Ad esempio, quando una legge si pone in contrasto con la Costituzione e di conseguenza viene annullata dalla Corte Costituzionale ex art. 136 Cost. Quando una norma di rango inferiore è in contrasto con una di rango superiore, è soggetta a: oppure DISAPPLICAZIONE Ad esempio, quando un regolamento governativo è in contrasto con una legge. Il giudice ordinario nel giudicare procede come se la norma confliggente non ci fosse. CRONOLOGICO di COMPETENZA esempio regolamenti parlamentari di organizzazione e funzionamento delle Camere, che devono essere adottati dalla Camera di pertinenza. Quando due norme proveniente dalla medesima fonte (ad esempio due leggi) sono in conflitto tra loro, prevale quella emanata successivamente. La Costituzione prevede che alcune norme debbano essere disposte solo da determinati organi, individuati in base alla materia regolata o all’ambito territoriale di riferimento. Se un’altra fonte legifera in queste materie, la disposizione sarà illegittima per contrasto con la Costituzione. RIPARTIZIONE di COMPETENZA Le competenze sono ripartite tra i diversi organi legislativi e amministrativi statali, regionali e locali sulla base del: PRINCIPIO di SUSSIDIARIETA’ (previsto dalla legge Bassanini del 1997 e costituzionalizzato nel nuovo art. 118 Cost., introdotto con L.Cost. n.3/2001) Le funzioni devono essere attribuite alla competenza del livello superiore, solo nel caso in cui ciò consenta una migliore tutela del bene giuridico oggetto di protezione.