La
Lagerarchia
gerarchia delle
delle fonti
fonti
Avv. Federico Peres
B & P – avvocati
Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi
via Leoni n. 4 – 37121 Verona
tel. 045/8012901 – fax 045/8031355
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Sovranazionali:
Fonti del diritto
Nazionali:
fonti comunitarie
Statali
Trattati
Decisioni
fonti atto
Costituzione
Regolamenti
Direttive
Non statali
Rango primario:
leggi, D.L., D.lgs
Rango secondario:
regolamenti governativi
o regionali,…
Raccomandazio
ni e pareri
fonti fatto
consuetudine
Conflitti tra fonti
criterio
gerarchico
criterio
cronologico
criterio di
competenza
•Regionali
•Provinciali
•Comunali
•Enti non
territoriali
Fonti del diritto
ovvero atti o fatti dai quali originano le norme giuridiche di cui si compone il
nostro ordinamento.
L’insieme di tutti gli atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche costituisce il
SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO.
Si distinguono:
FONTI-ATTO
FONTI-FATTO
Le norme giuridiche contenute in provvedimenti che
manifestano la volontà di organi o enti aventi potestà
normativa. (una legge)
Comportamenti consolidati nel tempo che
l’ordinamento ritiene idonei a produrre regole
vincolanti. (una consuetudine)
Le fonti del diritto sono previste dalle preleggi al
codice civile.
L’art.
1
rubricato Indicazione delle fonti dispone:
“sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, gli
usi”.
Le fonti si distinguono peraltro in:
RANGO PRIMARIO
•
– atti formalmente e sostanzialmente
normativi. Ad esempio: leggi, leggi regionali, decreti legge,
decreti legislativi.
RANGO SECONDARIO
•
– atti formalmente amministrativi, ma
sostanzialmente normativi. Ad esempio regolamenti governativi
e regionali.
LA COSTITUZIONE e
le leggi costituzionali
• legge FONDAMENTALE dello Stato, approvata
dall’Assemblea costituente il 22 dicembre 1948 (in vigore dal
1 gennaio 1948)
• contiene regole con FINALITA’ PROGRAMMATICA
(ovvero che richiedono disciplina più dettagliata per
l’applicazione), ma che hanno EFFICACIA
IMMEDIATAMENTE vincolante
• le sue norme si pongono in posizione SOVRAORDINATA
rispetto a tutte le altre
continua: la Costituzione e le leggi costituzionali
•le norme contrastanti con la Costituzione sono soggette ad
ANNULLAMENTO da parte della Corte Costituzionale
• le norme costituzionali sono “RIGIDE”, ovvero per poter
essere modificate è previsto un procedimento normativo c.d.
“rafforzato”
• vi sono materie coperte dalla RISERVA
COSTITUZIONALE: per poter legittimamente legiferare in
tali ambiti è necessaria una LEGGE COSTITUZIONALE.
approvazione statuti regioni speciali,
norme sui giudizi di legittimità
costituzionale e sull’indipendenza dei
giudici della Corte Costituzionale
esempi
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
“RAFFORZATO”
Per MODIFICARE la Costituzione o per LEGIFERARE in materie coperte da
riserva costituzionale, l’art.
Cost. richiede un procedimento
138
legislativo rafforzato:
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione
Le leggi stesse sono sottoposte a <referendum> popolare quando entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a <referendum> non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a <referendum> se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti ”.
Continua: procedimento legislativo “rafforzato”
In sostanza il procedimento rafforzato consiste in questo:
1. Ogni Camera deve deliberare la modifica o la nuova disposizione DUE VOLTE
e la seconda votazione deve raggiungere la MAGGIORANZA ASSOLUTA.
2. Se la seconda votazione si conclude con la MAGGIORANZA dei DUE
TERZI, la procedura si esaurisce.
3. In caso contrario, è prevista la possibilità di indire REFERENDUM popolare
CONFERMATIVO, su richiesta alternativa di:
• un quinto dei membri di una Camera
• 500.000 elettori
• 5 Consigli regionali
LIMITE:
alla revisione
I PRINCIPI FONDAMENTALI della
COSTITUZIONE
Fonti statali:
•
•
1.
2.
3.
4.
LA LEGGE
70
La Cost. all’art.
sancisce che: “la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalla due Camere” ovvero dal
PARLAMENTO
L’INIZIATIVA legislativa spetta a :
Governo
Ciascun membro delle Camere
Organi od enti cui è conferita da legge costituzionale
Al popolo, con proposta di progetto firmato da almeno 50.000 elettori
• La procedura di APPROVAZIONE di una legge ordinaria:
1. il disegno di legge viene presentato ad una Camera e da essa approvato
2. passa poi alla seconda Camera, dove deve venire approvato nel
medesimo testo
3. il testo di legge così adottato è promulgato dal Presidente della
Repubblica
4. la legge viene successivamente PUBBLICATA sulla Gazzetta Ufficiale
ed entra IN VIGORE 15 giorni dopo la pubblicazione.
Continua fonti statali:
LA LEGGE
• alcune materie (per previsione costituzionale) devono necessariamente
essere regolate dalla legge. Si parla pertanto di RISERVA di LEGGE,
da distinguere in:
1.ASSOLUTA – se la legge deve regolare la materia in forma compiuta
2.RELATIVA – se la legge deve regolare gli aspetti fondamentali della
materia.
• In caso di contrasto con la Costituzione, le leggi possono essere
ANNULLATE dalla Corte Costituzionale.
Sussistono due tipi di INVALIDITA’:
1.FORMALE – per violazione delle norme sul procedimento di adozione
2.SOSTANZIALE – perché si pone in conflitto con il contenuto della
Costituzione.
Continua fonti statali:
LA LEGGE
IRRETROATTIVITA’ della LEGGE
Ai sensi dell’art. 11 delle preleggi, rubricato – efficacia della legge
nel tempo – “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto
retroattivo”
Il principio di irretroattività delle legge non gode nel nostro
ordinamento di copertura costituzionale.
Sono pertanto ammesse leggi retroattive.
esempio
Legge interpretazione
autentica
LIMITI
•Materia penale: in cui il divieto
gode di copertura costituzionale
•Leggi eccezionali: per la ratio
stessa dell’istituto
Continua: fonti statali
ATTI AVENTI FORZA di LEGGE
La Costituzione attribuisce, ad altri atti oltre che alla legge
formalmente intesa, emanati da organi diversi dal Parlamento,
VALORE di LEGGE.
L’organo cui è attribuito tale potere è il GOVERNO.
Tali atti possono disciplinare tutte le materie, ad eccezione di quelle
coperte da RISERVA di LEGGE.
Si tratta di atti adottati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal
Presidente della Repubblica.
Essi sono:
Continua: fonti statali
DECRETI LEGISLATIVI
Previsti all’art. 76 Cost. che sancisce: “L’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
determinato”.
• sono adottati dal Governo sulla base di una LEGGE-DELEGA del
Parlamento
• la legge-delega definisce OGGETTO, TERMINE della delega,
PRINCIPI e CRITERI direttivi
• la violazione della delega è causa di ILLEGITTIMITA’
Continua fonti statali:
ECCESSO di DELEGA
Esempi di Legge delega:
nei Decreti legislativi
Legge delega n. 308/2004: per il
riordino, il coordinamento e
l’integrazione in materia ambientale
Legge delega n. 59/1997: per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa
Continua fonti statali:
ECCESSO di DELEGA
nei Decreti legislativi
Legge delega n. 59/1997
Decreto legislativo n. 80/1998: nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11,
comma 4, Legge n. 59/1997
E’stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’art. 33, co. 1, D.lgs. 80/1998 per
eccesso di delega:
Corte Costituzionale, 17.07.2000, n. 292
“E’dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, co. 1, D.lgs. 80/1998,
nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in
tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi
ad oggetto diritti patrimoniali consequenziale, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno.”
Continua: fonti statali
DECRETI LEGGE
Previsti all’art. 77 Cost. che sancisce: “Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza. Il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.”
Continua fonti statali:
Decreti legge
• i decreti legge sono adottati AUTONOMAMENTE dal
GOVERNO sotto la propria responsabilità
• sono adottati in casi di NECESSITA’ ed URGENZA
• hanno efficacia PROVVISORIA, che viene meno se non
convertiti in legge dal Parlamento nel termine di 60
giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
esempio
D.L. 138/2002 convertito (nel
termine 60gg) nella L. 178/2002
sulla interpretazione autentica
della nozione di “rifiuto”
Continua: fonti statali
REFERENDUM ABROGATIVO
L’art. 75 Cost. attribuisce alla VOLONTA’ POPOLARE una sorta
di POTERE LEGISLATIVO “NEGATIVO”
• su RICHIESTA di almeno 500.000 elettori o 5 Consigli
regionali può essere indetto referendum
• scopo del referendum: deliberare l’ABROGAZIONE, parziale o
totale, di una norma
• LIMITE: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
Continua: fonti statali
Fonti secondarie
Appartengono a questa categoria i REGOLAMENTI e le CIRCOLARI.
REGOLAMENTI:
REGOLAMENTI
•
provvedimenti formalmente amministrativi – perché
provenienti dall’organo esecutivo e non da quello
legislativo
•
hanno valore normativo – nei limiti del rispetto delle
fonti sovraordinate, sono atti sostanzialmente normativi
Continua fonti statali: REGOLAMENTI
• si classificano in base all’autorità da cui promanano in:
1.Regolamenti governativi
2.Regolamenti e direttive ministeriali
3.Regolamenti del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.)
• generalmente essi contengono le norme (essenzialmente
tecniche) di attuazione di provvedimenti normativi di
rango superiore
• con i regolamenti si dettano inoltre le norme di
organizzazione degli uffici
Continua: fonti statali
CIRCOLARI
• Generalmente rivolte da un ufficio di un’Amministrazione ad un
altro
• Disposizione con finalità informative, interpretative di una legge o
di coordinamento
trattasi pertanto di NORME AMMINISTRATIVE INTERNE
• NON hanno PIENA EFFICACIA NORMATIVA, costituiscono un
aiuto all’interprete nell’individuare l’opinione della Pubblica
Amministrazione in merito.
Fonti non statali
LE FONTI REGIONALI
La Costituzione conferisce alle Regioni un’ampia POTESTA’LEGISLATIVA
L’art.
117
stabilisce
Cost., così come riformato dalla L.Cost. n. 3/2001,
ambiti e limiti
della funzione legislativa regionale.
In particolare, la potestà legislativa regionale può essere, in base alla
materia-oggetto:
1. ESCLUSIVA – ovvero assoluta. Spetta alla Regione la disciplina
completa
2. CONCORRENTE – ovvero subordinata al rispetto dei principi come
stabiliti dal legislatore statale
Continua fonti non statali:
LE FONTI REGIONALI
3. INTERGRATIVA – ovvero conferita alle Regioni da leggi statali e
subordinata al rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi statali medesime.
Se le Regioni superano i limiti di loro competenza, il Governo ha il
potere di sollevare questione di conflitto di attribuzioni StatoRegioni avanti la Corte Costituzionale.
Lo stesso potere spetta alle Regioni nel caso contrario.
118 Cost. attribuisce altresì alle Regioni
potestà regolamentare, nelle medesime materie oggetto
L’art.
di potestà legislativa.
fonti sovranazionali
LE FONTI COMUNITARIE
Con l’ingresso dell’Italia nella Comunità europea, le norme
dettate dalla Comunità diventano parte dell’ordinamento
giuridico nazionale, con forza vincolante.
Le norme comunitarie si distinguono in:
TRATTATI ISTITUTIVI
Si tratta dei trattati istitutivi
della Comunità europea e
dell’Unione europea.
Sono atti vincolanti per tutti i
Paesi membri firmatari.
Hanno valore costituzionale.
Continua fonti sovranazionali:
REGOLAMENTI
DIRETTIVE
FONTI COMUNITARIE
Provvedimenti normativi
• a portata generale, ovvero
vincolanti per in tutti i loro elementi
sia per i cittadini che per gli Stati
membri (destinatario indeterminato)
•direttamente applicabili
nell’ordinamento nazionale
Provvedimenti normativi
• indirizzati agli Stati membri
•non .direttamente applicabili: devono
essere recepiti e attuate
dall’ordinamento nazionale
• vincolanti nel risultato da
perseguire e nei principi libero il
legislatore nazionale circa i mezzi e
le forme di attuazione
Continua fonti sovranazionali:
ECCEZIONE
FONTI COMUNITARIE
DIRETTIVE SELF-EXECUTING o DETTAGLIATE
Così denominate perché contenenti una disciplina
molto puntuale. Ne consegue che:
• possono essere immediatamente applicate
• ricoprono forza vincolante per la parte disciplinata in dettaglio
nella normativa
• possono fondare la responsabilità dello Stato inadempiente
nei confronti dei propri cittadini che, a causa del ritardo, hanno
.
subito un danno
LIMITE
Finché non vengono recepite, intervengono
solo nei rapporti verticali cittadino-Stato,
non in quelli orizzontali, cittadinocittadino.
Continua fonti sovranazionali:
DECISIONI
RACCOMANDAZIONI
e PARERI
Altri provvedimenti
FONTI COMUNITARIE
Provvedimenti normativi
• concreti, ovvero con destinatario
determinato (persona fisica o giuridica
o uno o più Stati membri)
• vincolanti, ma solo per i destinatari
Provvedimenti
• non vincolanti
• le raccomandazioni sono esortazioni
rivolte agli Stati
• i pareri sono opinioni della Comunità
europea su determinati argomenti
.
Comunicazioni, risoluzioni, atti
programmatici o propositivi, che si
inseriscono nell’iter di formazione del
diritto
• non sono vincolanti
• costituiscono una guida per l’interprete
CONTRASTO TRA FONTI
Le diverse fonti ponendosi in rapporto tra loro talvolta possono essere
in conflitto reciproco.
I CRITERI da adottare per la soluzione di un contrasto normativo sono:
GERARCHICO
ANNULLAMENTO
Ad esempio, quando una legge si
pone in contrasto con la
Costituzione e di conseguenza
viene annullata dalla Corte
Costituzionale ex art. 136 Cost.
Quando una norma di rango inferiore è
in contrasto con una di rango superiore,
è soggetta a:
oppure
DISAPPLICAZIONE
Ad esempio, quando un regolamento
governativo è in contrasto con una
legge. Il giudice ordinario nel
giudicare procede come se la norma
confliggente non ci fosse.
CRONOLOGICO
di COMPETENZA
esempio
regolamenti parlamentari di
organizzazione e
funzionamento delle Camere,
che devono essere adottati
dalla Camera di pertinenza.
Quando due norme proveniente dalla
medesima fonte (ad esempio due leggi) sono
in conflitto tra loro, prevale quella emanata
successivamente.
La Costituzione prevede che alcune norme
debbano essere disposte solo da
determinati organi, individuati in base alla
materia regolata o all’ambito territoriale di
riferimento.
Se un’altra fonte legifera in queste materie,
la disposizione sarà illegittima per contrasto
con la Costituzione.
RIPARTIZIONE di COMPETENZA
Le competenze sono ripartite tra i diversi organi legislativi e
amministrativi statali, regionali e locali sulla base del:
PRINCIPIO di SUSSIDIARIETA’
(previsto dalla legge Bassanini del 1997 e costituzionalizzato
nel nuovo art. 118 Cost., introdotto con L.Cost. n.3/2001)
Le funzioni devono essere attribuite alla competenza del
livello superiore, solo nel caso in cui ciò consenta una
migliore tutela del bene giuridico oggetto di protezione.
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Fonti