L’impugnazione
dell’atto
Amministrativo
Guida rapida
A cura di Cinzia Olivieri
27.02.2012
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Indice
L’impugnazione dell’atto amministrativo
- Impugnazione amministrativa
- - Ricorso gerarchico
- - Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- L’impugnazione giurisdizionale. Il TAR
- L’impugnazione giurisdizionale. Il Consiglio di Stato
L’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi
Il reclamo contro i provvedimenti della scuola
Impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari e conflitti
sull’applicazione dello statuto e del regolamento
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L’Impugnazione dell’Atto
Amministrativo
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Un atto amministrativo può essere impugnato in
via amministrativa o in via giurisdizionale a
scelta del ricorrente in considerazione delle
caratteristiche dell’atto e dei tempi di
proposizione del ricorso.
Per l’accesso agli atti occorre presentare
all’amministrazione istanza motivata ai sensi
della L 241/90 (artt. 22 e ss).
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Ricorso gerarchico
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Regolato dal DPR 1199/71
Esperibile contro gli atti amministrativi non definitivi (art.1)
"Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è
ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità
previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti" (art. 1 comma 2). In pratica è
escluso in tutti quei casi in cui non esiste una rapporto gerarchico, tuttavia la legge
può ammetterlo in alcuni casi nei quali il legislatore non esclude il gravame, si parla in
tal caso anche di "ricorso gerarchico improprio".
Così potremmo definire l'impugnazione delle sanzioni disciplinari presso l'organo di
garanzia regionale previsto dal DPR 235/07 che ha modificato il DPR 249/98 (vedi
alla fine).
Va proposto all’autorità immediatamente superiore a quella che ha emesso l’atto
rispettando tassativamente la scala gerarchica.
Per vizi di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere) o di
merito (opportunità, convenienza, giustizia)
Entro 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
Va consegnato direttamente all'autorità a cui si ricorre, spedito con raccomandata a/r
o notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
È deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine si intende respinto e si può fare
ricorso straordinario al Capo dello Stato o giurisdizionale al TAR.
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Ricorso straordinario al Capo
dello Stato
È regolato dal DPR 1199/71;
Solo contro atti definitivi (perciò essere trascorsi i 30 giorni senza che si sia fatto ricorso
gerarchico, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso è stato respinto
oppure 90 giorni senza decisione);
Solo per motivi di legittimità ;
Esclude il ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato. Perciò se si è fatto ricorso al TAR non
si può fare il ricorso straordinario e viceversa;
Può essere richiesta per rischio di danni gravi ed irreparabili la sospensione del
provvedimento impugnato.
Va proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento
con notificazione a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che ha emanato l'atto e ad
almeno uno dei controinteressati (cioè coloro che hanno un interesse che coincide
con quello dell’amministrazione) e depositato con la prova della notifica all'organo
che ha emanato l'atto (che lo trasmette immediatamente al Ministero competente) o
direttamente al ministero competente ovvero mediante lettera raccomandata a/r. Se
l'atto non è riferibile ad un ministero, il ricorso va presentato alla Presidenza del
consiglio dei Ministri;
L’organo che ha ricevuto il ricorso lo trasmette al ministero competente;
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Ricorso straordinario al Capo
dello Stato
Entro 60 giorni i controinteressati possono presentare deduzioni e documenti, proporre
ricorso incidentale oppure chiedere che il ricorso venga deciso in via giurisdizionale,
con opposizione notificata al ricorrente, il quale può rinunciare o proporre ricorso al
TAR con l’ausilio di un avvocato;
L'istruzione del ricorso viene fatta dal Ministero e deve essere conclusa entro 120 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione di deduzioni e documentazioni;
Se il Ministero non adempie, il ricorrente deve notificare al Ministero competente
domanda con cui chiede che il ricorso venga presentato al Consiglio di Stato per il
parere. In caso di risposta negativa o silenzio l'interessato deposita direttamente
copia del ricorso presso il Consiglio di Stato;
Il Consiglio di Stato può acquisire, se necessario, ulteriori elementi ed ordinare
l’integrazione del contraddittorio;
La decisione viene emanata sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministero e sentito il parere del Consiglio di Stato;
Il decreto può essere impugnato con la procedura della revocazione;
I tempi per la decisione sono lunghi.
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L’impugnazione Giurisdizionale
Il TAR
Il giudice amministrativo si chiama Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR).
 Fonte normativa L 1034/71 come modificata
dalla L 205/00.
Competenza
 TAR Regionale per gli atti emanati da autorità
locali
 TAR Lazio per gli atti emanati dal Ministero e/o
con rilevanza generale

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L’impugnazione Giurisdizionale
Il TAR
Modalità di impugnazione

Contro atti definitivi e non definitivi

Può impugnarsi anche il silenzio della Pubblica Amministrazione.

Il TAR può annullare o modificare l’atto solo per vizi di legittimità: per incompetenza, per
violazione di legge (es. mancanza di motivazione), per eccesso di potere (es. illogicità o
contraddittorietà dell’atto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta).

Occorre l’assistenza di un avvocato.

I costi sono elevati.

Entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza il ricorso
deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali
controinteressati.

Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR.

Per danni gravi ed irreparabili il ricorrente può chiedere al TAR la sospensione del provvedimento
impugnato. Il TAR si pronuncia con ordinanza motivata.

Una delle parti entro 2 anni dal deposito del ricorso deve richiedere con domanda scritta la
fissazione dell’udienza di discussione che viene disposta con decreto dal Presidente.

entro 60 giorni dalla notifica la sentenza del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di
Stato
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L’impugnazione Giurisdizionale
Il Consiglio di Stato
il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale è di giorni 60 dalla data in cui la decisione
amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi
stabiliti dalle norme che ne disciplinano il procedimento
(RD 642/1907 e RD 1054/1924 , o dalla data in cui risulti
che l'interessato ne ha avuta piena cognizione.
Il procedimento si svolge con caratteristiche analoghe a
quelle descritte per il TAR.
Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato ammesso
al patrocinio in Corte di cassazione
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L’annullamento d’ufficio degli
atti amministrativi
La L 15/05 modificando la L 241/90 ha introdotto l’art.
21 nonies
(Annullamento d'ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico ed entro un termine ragionevole
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Il reclamo contro i provvedimenti
della scuola
L’art. 16 settimo comma del DPR 275/99 prevede: “I
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina
del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia
interesse può proporre reclamo all'organo che ha
adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso
nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto
diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a
seguito della decisione sul reclamo”.
Questo è il rimedio che può essere adottato avverso le
deliberazioni del Consiglio di Istituto
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Impugnazioni avverso le sanzioni
disciplinari e conflitti sull’applicazione
dello statuto e del regolamento
Ricorso all’Organo di garanzia interno
Può ricorrere: chiunque vi abbia interesse;
 Entro quindici giorni dalla comunicazione
della irrogazione della sanzione;
 Tempi per la decisione: dieci giorni.

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Impugnazioni sanzioni disciplinari e
conflitti sull’applicazione dello
statuto e del regolamento
Ricorso all’organo di garanzia regionale
Si è detto che in alcuni casi la legge ammette il gravame avverso un
provvedimento amministrativo ricorrendo ad un’autorità “sovraordinata”.
Un’ipotesi può essere quella del ricorso all’organo di garanzia regionale
avverso le decisioni assunte dall’organi di garanzia interno.
 Possono ricorrere: gli studenti della scuola secondaria superiore o chiunque
vi abbia interesse;
 Decide definitivamente il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un
dirigente da questi delegato, previo parere vincolante di un organo di
garanzia regionale;
 L'organo di garanzia regionale verifica la corretta applicazione della
normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria sulla base
dell'esame della documentazione o di eventuali memorie scritte prodotte da
chi propone il reclamo o dall'Amministrazione;
(segue)
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Impugnazioni sanzioni disciplinari e
conflitti sull’applicazione dello
statuto e del regolamento
(segue)
Ricorso all’organo di garanzia regionale


Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato
esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può
decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica
il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di
rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo
ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della
ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti
richiesti, ovvero della sua prima scadenza.)
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L’impugnazione dell’atto
Amministrativo
Grazie per
l’attenzione
A cura di Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
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