Gli Organi Collegiali
Territoriali
Il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione
A cura di Cinzia Olivieri
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
1
Gli Organi Collegiali Territoriali
Indice
Gli Organi Collegiali Territoriali
Il Dlgs 233/99 e la fine della prorogatio
Il Consiglio di Stato e l’indizione delle elezioni del CSPI
Dalla L 114/14 …
… alla sentenza del CdS 834/15 …
… alla OM 7 del 9/03/15
Gli altri organi territoriali … non istituiti
Composizione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Compiti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Organi e struttura del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Funzionamento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
2
La disciplina del Dlgs 297/94
Gli organi collegiali territoriali erano disciplinati
dagli artt. 16-25 del Dlgs 297/94 e si
distinguevano in
- Consigli scolastici distrettuali
aperti alla partecipazione degli studenti e dei
genitori
- Consigli scolastici provinciali
aperti alla partecipazione dei genitori
- Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
Dal quale erano esclusi studenti e genitori
Torna all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
3
Il Dlgs 233/99 e la fine della prorogatio
Il Dlgs 233/99 istituisce i nuovi Organi Collegiali Territoriali ma non
entra in vigore – per volontà di legge - per mancanza dei decreti
attuativi e quindi per una presunta incompatibilità con il titolo V
della Costituzione
Infatti i vecchi organi avrebbero dovuto decadere solo per effetto della
istituzione dei nuovi (art. 8 Dlgs 233/99; Art. 6 L 463/01), tuttavia,
dopo le elezioni suppletive disposte con la CM 192/00 per l’a.s.
2000/2001 non si è più proceduto al rinnovo dei consigli scolastici
distrettuali e provinciali, i quali hanno perso ben presto non solo
componenti ma anche risorse e prerogative (art. 35 comma 4 Legge
finanziaria 289/02; L 176/07)
È stato invece prorogato di anno in anno nella sua composizione il
CNPI che ha continuato le sue funzioni fino al 31 dicembre
2012 (termine dell’ultima proroga stabilita dall’art. 14 del DL
261/2011, convertito dalla L 14/2012)
Torna all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
4
Il Consiglio di Stato e l’indizione delle elezioni del CSPI
La fine della prorogatio del CNPI pone questioni
di legittimità degli atti intanto adottati senza il
previsto parere di tale organo e così, a
seguito di ricorso, il Consiglio di Stato, con
sentenza del 18 febbraio 2014 n.
866, conferma la sentenza del Tar Lazio che
aveva obbligato il MIUR ad adottare
l’ordinanza, prevista dall’art. 2, comma 9, del
Dlgs 233/99 per regolare l’elezione e la
composizione dei componenti del (solo)
Consiglio superiore della pubblica istruzione,
ritenendo dunque vigente tale norma
Torna all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
5
Dalla L 114/14 …
Interviene quindi l’art. 23 quinquies del DL 90/14
convertito nella L 114/14 che, sempre in attesa
di una riforma, intanto salva tutti gli atti e i
provvedimenti adottati in assenza del parere
dell’organo collegiale nazionale della scuola
fino alla ricostituzione degli organi collegiali
della scuola, comunque non oltre il 30 marzo
2015. Inoltre dispone che le elezioni del
Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione siano bandite entro il 31 dicembre
2014 e che in tale occasione l’ordinanza di cui
all’art. 2, comma 9, del Dlgs 233/99 possa
disciplinare le elezioni anche in deroga a
quanto stabilito da tale norma
Torna all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
6
… alla sentenza del CdS 834/15 …
Il decreto mille-proroghe n. 192/2014 all’art. 1
comma 6 ha disposto la proroga dei termini
per indire le elezioni del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione ma il Consiglio di
Stato, con sentenza N.00834/2015
REG.PROV.COLL. N. 00363/2015 REG.RIC
ha ordinato al Ministero di fissare la data delle
elezioni entro e non oltre il 30 aprile 2015 e di
depositare entro e non oltre la data del 10
marzo 2015 l’ordinanza prevista dall’art. 2 del
Dlgs 233/99 per le elezioni su liste unitarie
comprensive del personale delle scuole statali
di ogni ordine e grado, nonché per le
designazioni e le nomine dei componenti
Torna all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
7
… alla OM 7 del 9 marzo 2015
Quindi con l’OM 7/15 sono stati
stabiliti i termini e le modalità delle
elezioni delle componenti elettive
del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione, nonché delle
designazioni e delle nomine dei suoi
componenti e sono state indette le
prime elezioni previste per il 28
aprile 2015 solo per questo organo
territoriale
Torna all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
8
Gli altri organi territoriali … non istituiti
Il Dlgs 233/99 prevede anche altri due organi
territoriali
- I consigli regionali dell’istruzione (art. 4)
- I consigli scolastici locali (art. 5)
aperti alla partecipazione di studenti e genitori
Essi però non sono stati istituiti
La componente elettiva che rappresenta il
personale delle scuole statali nel consigli
scolastici locali avrebbe dovuto eleggere 15
membri del CSPI che però saranno invece
eletti da e tra tutto il personale della scuola
Torma all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
9
Composizione del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione (art. 2)
È formato da 36 componenti di cui:
quindici eletti dal personale (docente, dirigente, ATA) delle scuole statali
quindici nominati dal Ministro tra esponenti significativi dei mondo della
cultura, dell'arte, della scuola, dell'Università, del lavoro, delle professioni e
dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti
designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni città e autonomie locali e tre
sono esperti designati dal CNEL
tre eletti uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena
ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta
tre nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole paritarie (il testo
“pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli
enti locali” non è richiamato dall’OM 7/15), tra quelli designati dalle rispettive
associazioni
È integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o di Trento, quando è
chiamato ad esprimere il parere sul progetto delle due province concernenti la
modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie
(Fino al riordino del settore dell'Istruzione artistica superiore il Consiglio è integrato da
tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le
Accademie, i Conservatori e gli Istituti superiori delle industrie artistiche) *non
richiamato dall’OM 7/15
Torma all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
10
Compiti del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione (art. 2)
Formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del
personale della scuola

sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema
dell'istruzione

sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione
definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei
curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio

sull'organizzazione generale dell'istruzione
Si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli
Esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di
legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente
all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di
settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di
relazione al Ministro
Torma all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
11
Organi e struttura del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione (art. 3)
Dura in carica cinque anni
Elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il presidente; qualora nella prima
votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti
Elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale
partecipano pariteticamente componenti eletti e
nominati
Nella prima seduta successiva al suo insediamento,
approva il proprio regolamento, nel quale sono tra
l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento
dei lavori; la composizione e le modalità di elezione
dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il
funzionamento di commissioni per la trattazione degli
affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve
necessariamente essere deliberato dall'assemblea
generale
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
Torma all’indice12
Funzionamento del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione (art. 3)
Oltre che nei casi previsti dal regolamento si riunisce in assemblea
ogniqualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei
suoi componenti
I pareri sono resi nel termine ordinario di quarantacinque giorni
dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il
Ministro assegni un termine diverso, che non può, comunque
essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di
quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si
può prescindere dal parere
Per la trattazione di specifiche materie può avvalersi della
consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal
l'Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da
essa vigilati. Tale personale usufruisce, nel casi di legge, del
trattamento di missione
Si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale
è preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica
istruzione
Torma all’indice
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
13
Gli Organi Collegiali Territoriali
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Grazie per l’attenzione
A cura di Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
04.04.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
14
Scarica

Gli Organi Collegiali Territoriali