L’impugnazione
dell’atto
Amministrativo
Guida rapida
A cura di Cinzia Olivieri
15.05.2013
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Indice
L’impugnazione dell’atto amministrativo
- Il ricorso amministrativo
- - Ricorso gerarchico proprio e improprio
- - Ricorso in opposizione
- - Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- L’impugnazione giurisdizionale. Il TAR
- L’impugnazione giurisdizionale. Il Consiglio di Stato
L’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi
Il reclamo contro i provvedimenti della scuola
Impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari e conflitti
sull’applicazione dello statuto e del regolamento
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L’Impugnazione dell’Atto Amministrativo
Un atto amministrativo può essere impugnato in via
amministrativa o in via giurisdizionale a anche in
considerazione delle caratteristiche dell’atto e dei tempi
di proposizione del ricorso.
Una caratteristica dell’impugnazione in via giurisdizionale è
quella di poter ottenere la sospensione del
provvedimento impugnato laddove si riscontri la
sussistenza del fumus boni iuris e cioè l’esistenza, ad
un sommario esame della non manifesta infondatezza
delle ragioni del ricorrente e del periculum in mora cioè
un danno grave ed irreparabile che deriverebbe allo
stesso dall’applicazione del provvedimento
Per l’accesso agli atti necessari ai fini dell’impugnazione
occorre presentare all’amministrazione istanza motivata
ai sensi della L 241/90 (artt. 22 e ss).
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Il ricorso amministrativo
Costituisce un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione per ottenere
l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene
illegittimo in quanto lesivo di una propria situazione giuridica soggettiva.
Esistono quattro tipi di ricorsi amministrativi, tre ordinari: il ricorso
gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio ed il ricorso in
opposizione esperibili avverso provvedimenti non definitivi sia per fa
valere diritti soggettivi che interessi legittimi; ed uno straordinario: il
ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso provvedimenti definitivi
con il quale possono essere dedotti solo vizi di legittimità e non di merito.
Un provvedimento diventa definitivo dopo la decisione sul ricorso gerarchico;
decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso, anche se non vi è stata
alcuna decisione; per legge, perché non vi è autorità superiore che possa
sindacare il provvedimento e decorso il termine previsto per proporre
ricorso.
Una caratteristica dell’impugnazione in via giurisdizionale è quella di poter
ottenere la sospensione del provvedimento impugnato laddove si
riscontri la sussistenza del fumus boni iuris e cioè l’esistenza, ad un
sommario esame della non manifesta infondatezza delle ragioni del
ricorrente e del periculum in mora cioè un danno grave ed irreparabile che
deriverebbe allo stesso dall’applicazione del provvedimento
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Ricorso gerarchico proprio e improprio
La norma di riferimento è il DPR 1199/71
Si tratta di un rimedio generale che permette di impugnare un
provvedimento non definitivo dinanzi all’organo gerarchicamente
sovraordinato a quello che ha emanato l’atto.
Per vizi di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di
potere) o di merito (opportunità, convenienza, giustizia)
Il ricorso proprio presuppone un rapporto di gerarchia e cioè di
subordinazione; il ricorso improprio è un rimedio a carattere
eccezionale in assenza di un rapporto gerarchico tra organo che ha
emanato l’atto e l’organo che deciderà sul ricorso
Il ricorso va spedito con raccomandata a/r o notificato a mezzo ufficiale
giudiziario direttamente all'autorità a cui si ricorre Entro 30 giorni
dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
È deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine si intende respinto e si
può fare ricorso straordinario al Capo dello Stato o giurisdizionale al
TAR.
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Il ricorso in opposizione
È un ricorso amministrativo atipico proposto per
tutelare un diritto soggettivo o un interesse
legittimo sia per vizi di merito che per vizi di
legittimità.
È proposto allo stesso organo che ha emanato il
provvedimento non definitivo entro 30 giorni
dalla notifica o emanazione dell’atto impugnato.
I casi in cui può essere esperito questo rimedio
sono tassativamente previsti dalla legge.
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Ricorso straordinario al Capo dello Stato
È regolato dal DPR 1199/71
Può essere proposto solo contro atti definitivi per motivi di legittimità
Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare il ricorso straordinario e
viceversa
Va proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento con notificazione all'autorità che ha emanato l'atto e
ad almeno uno dei controinteressati (cioè coloro che hanno un
interesse che coincide con quello dell’amministrazione) e depositato
con la prova della notifica all'organo che ha emanato l'atto (che lo
trasmette immediatamente al Ministero competente) o direttamente
al ministero competente. Se l'atto non è riferibile ad un ministero, il
ricorso va presentato alla Presidenza del consiglio dei Ministri.
Non necessita dell’assistenza di un legale.
La L 111/11 ha previsto per tali ricorsi il pagamento di un contributo
unificato ora dell’importo di € 650,00 come per il TAR
segue
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Ricorso straordinario al Capo dello Stato
Entro 60 giorni i controinteressati possono presentare
deduzioni e documenti, proporre ricorso incidentale
oppure chiedere che il ricorso venga deciso in via
giurisdizionale, con opposizione notificata al ricorrente, il
quale può rinunciare o proporre ricorso al TAR
L'istruzione del ricorso viene fatta dal Ministero e deve
essere conclusa entro 120 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione di deduzioni e
documentazioni
La decisione viene emanata sotto forma di decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministero e
sentito il parere del Consiglio di Stato
Il decreto può essere impugnato con la procedura della
revocazione
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Ricorso straordinario al Capo dello Stato
il giudizio di ottemperanza
La Cassazione ha affermato (sentenza n.
23464/12) che il ricorso straordinario ha natura
sostanziale processuale
Conseguentemente ha statuito l’ammissibilità del
giudizio di ottemperanza anche per
l'esecuzione delle decisioni assunte dal Capo
dello Stato in sede di ricorso straordinario (Cass.
S.U. civ., sent. n. 2065 del 28.01.2011) per
ottenere dall'amministrazione l'esecuzione della
decisione del ricorso straordinario, nel caso in
cui essa non si conformi ad essa, in fase
esecutiva
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L’impugnazione Giurisdizionale - Il TAR
Il giudice amministrativo si chiama Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR)
Fonte normativa era fino a poco fa la L 1034/71
come modificata dalla L 205/00
Oggi i ricorsi giurisdizionali innanzi al TAR ed al
Consiglio di Stato sono regolati dal Dlgs 104/10
(Codice del Processo Amministrativo)
Competenza
TAR Regionale per gli atti emanati da autorità
locali
TAR Lazio per gli atti emanati dal Ministero e/o con
rilevanza generale
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L’impugnazione Giurisdizionale - Il TAR
Può essere proposto contro atti definitivi e non definitivi
Può impugnarsi anche il silenzio della Pubblica Amministrazione
Il TAR può annullare o modificare l’atto solo per vizi di legittimità: per
incompetenza, per violazione di legge (es. mancanza di
motivazione), per eccesso di potere (es. illogicità o contraddittorietà
dell’atto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta)
Occorre l’assistenza di un avvocato e il pagamento del contributo
unificato
Entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla
sua conoscenza il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha
emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati
Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR
Per danni gravi ed irreparabili il ricorrente può chiedere al TAR la
sospensione del provvedimento impugnato
Entro 60 giorni dalla notifica la sentenza del TAR può essere
impugnata con ricorso al Consiglio di Stato
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L’impugnazione Giurisdizionale
Il Consiglio di Stato
Il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale è di 60 giorni dalla data in cui la
decisione amministrativa è stata notificata nelle
forme e nei modi stabiliti dalle norme che ne
disciplinano il procedimento (RD 642/1907 e RD
1054/1924 ) o dalla data in cui risulti che
l'interessato ne ha avuta piena cognizione
Il procedimento si svolge con caratteristiche
analoghe a quelle descritte per il TAR
Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è
obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori
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L’annullamento d’ufficio degli atti
amministrativi
La L 15/05 modificando la L 241/90 ha introdotto l’art.
21 nonies
(Annullamento d'ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico ed entro un termine ragionevole
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Il reclamo contro i provvedimenti della
scuola
L’art. 16 settimo comma del DPR 275/99 prevede: “I
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina
del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia
interesse può proporre reclamo all'organo che ha
adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso
nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto
diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a
seguito della decisione sul reclamo”.
Questo è il rimedio che può essere adottato avverso le
deliberazioni del Consiglio di Istituto
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Impugnazioni avverso sanzioni
disciplinari e conflitti sull’applicazione di
statuto e regolamento
Ricorso all’Organo di garanzia interno
Può ricorrere: chiunque vi abbia interesse;
 Entro quindici giorni dalla comunicazione
della irrogazione della sanzione;
 Tempi per la decisione: dieci giorni.

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Impugnazioni sanzioni disciplinari e
conflitti sull’applicazione di statuto e
regolamento
Ricorso all’organo di garanzia regionale
Vi si può ricorrere avverso le decisioni assunte dall’organo di garanzia
interno.
Possono ricorrere: gli studenti della scuola secondaria superiore o
chiunque vi abbia interesse;
Decide definitivamente il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un
dirigente da questi delegato, previo parere vincolante di un organo
di garanzia regionale;
L'organo di garanzia regionale verifica la corretta applicazione della
normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria sulla
base dell'esame della documentazione o di eventuali memorie
scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione;
(segue)
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Impugnazioni sanzioni disciplinari e
conflitti sull’applicazione di statuto e
regolamento
(segue)
Ricorso all’organo di garanzia regionale
Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato
esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può
decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica
l'articolo 16, comma 4, della L 241/90 (Nel caso in cui l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità,
dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui
al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta,
dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle
notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.)
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L’impugnazione dell’atto
Amministrativo
Grazie per
l’attenzione
A cura di Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
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