L’impugnazione
dell’atto
Amministrativo
Guida rapida
A cura di Cinzia Olivieri
14.04.2012
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Indice
L’impugnazione dell’atto amministrativo
- Impugnazione amministrativa
- - Ricorso gerarchico
- - Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- L’impugnazione giurisdizionale. Il TAR
- L’impugnazione giurisdizionale. Il Consiglio di Stato
L’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi
Il reclamo contro i provvedimenti della scuola
Impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari e conflitti
sull’applicazione dello statuto e del regolamento
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L’Impugnazione dell’Atto Amministrativo
Un atto amministrativo può essere
impugnato in via amministrativa o in via
giurisdizionale a anche in considerazione
delle caratteristiche dell’atto e dei tempi di
proposizione del ricorso.
Per l’accesso agli atti necessari ai fini
dell’impugnazione occorre presentare
all’amministrazione istanza motivata ai
sensi della L 241/90 (artt. 22 e ss).
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Ricorso gerarchico
La norma di riferimento è il DPR 1199/71
È Esperibile “da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con
le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti"
contro gli atti amministrativi non definitivi (art.1) dei Ministri, di
enti pubblici o di organi collegiali in tutti quei casi in cui esiste una
rapporto gerarchico,.
Va proposto all’autorità immediatamente superiore a quella che ha
emesso l’atto rispettando la scala gerarchica.
Per vizi di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di
potere) o di merito (opportunità, convenienza, giustizia)
Entro 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
Va spedito con raccomandata a/r o notificato a mezzo ufficiale
giudiziario direttamente all'autorità a cui si ricorre.
È deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine si intende respinto e si
può fare ricorso straordinario al Capo dello Stato o giurisdizionale al
TAR.
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Ricorso straordinario al Capo dello Stato
È regolato dal DPR 1199/71
Può essere proposto solo contro atti definitivi per motivi di legittimità
Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare il ricorso straordinario e
viceversa
Va proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento con notificazione a mezzo ufficiale giudiziario
all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei
controinteressati (cioè coloro che hanno un interesse che coincide
con quello dell’amministrazione) e depositato con la prova della
notifica all'organo che ha emanato l'atto (che lo trasmette
immediatamente al Ministero competente) o direttamente al
ministero competente ovvero mediante lettera raccomandata a/r. Se
l'atto non è riferibile ad un ministero, il ricorso va presentato alla
Presidenza del consiglio dei Ministri. L’organo che ha ricevuto il
ricorso lo trasmette al ministero competente
La L 111/11 ha previsto per tali ricorsi il pagamento di un contributo
unificato di € 600,00
segue
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Ricorso straordinario al Capo dello Stato
Entro 60 giorni i controinteressati possono presentare
deduzioni e documenti, proporre ricorso incidentale
oppure chiedere che il ricorso venga deciso in via
giurisdizionale, con opposizione notificata al ricorrente, il
quale può rinunciare o proporre ricorso al TAR
L'istruzione del ricorso viene fatta dal Ministero e deve
essere conclusa entro 120 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione di deduzioni e
documentazioni
La decisione viene emanata sotto forma di decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministero e
sentito il parere del Consiglio di Stato
Il decreto può essere impugnato con la procedura della
revocazione
I tempi per la decisione sono lunghi.
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L’impugnazione Giurisdizionale - Il TAR
Il giudice amministrativo si chiama Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR)
Fonte normativa è L 1034/71 come
modificata dalla L 205/00
Competenza
TAR Regionale per gli atti emanati da
autorità locali
TAR Lazio per gli atti emanati dal Ministero
e/o con rilevanza generale
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L’impugnazione Giurisdizionale - Il TAR
Modalità di impugnazione
Contro atti definitivi e non definitivi
Può impugnarsi anche il silenzio della Pubblica Amministrazione
Il TAR può annullare o modificare l’atto solo per vizi di legittimità: per
incompetenza, per violazione di legge (es. mancanza di
motivazione), per eccesso di potere (es. illogicità o contraddittorietà
dell’atto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta)
Occorre l’assistenza di un avvocato e il pagamento del contributo
unificato
Entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla
sua conoscenza il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha
emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati
Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR
Per danni gravi ed irreparabili il ricorrente può chiedere al TAR la
sospensione del provvedimento impugnato
Entro 60 giorni dalla notifica la sentenza del TAR può essere
impugnata con ricorso al Consiglio di Stato
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L’impugnazione Giurisdizionale
Il Consiglio di Stato
Il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale è di 60 giorni dalla data in cui la
decisione amministrativa è stata notificata nelle
forme e nei modi stabiliti dalle norme che ne
disciplinano il procedimento (RD 642/1907 e RD
1054/1924 ) o dalla data in cui risulti che
l'interessato ne ha avuta piena cognizione
Il procedimento si svolge con caratteristiche
analoghe a quelle descritte per il TAR
Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato
ammesso al patrocinio in Corte di cassazione
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L’annullamento d’ufficio degli atti
amministrativi
La L 15/05 modificando la L 241/90 ha introdotto l’art.
21 nonies
(Annullamento d'ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico ed entro un termine ragionevole
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Il reclamo contro i provvedimenti della
scuola
L’art. 16 settimo comma del DPR 275/99 prevede: “I
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina
del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia
interesse può proporre reclamo all'organo che ha
adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso
nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto
diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a
seguito della decisione sul reclamo”.
Questo è il rimedio che può essere adottato avverso le
deliberazioni del Consiglio di Istituto
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Impugnazioni avverso sanzioni
disciplinari e conflitti sull’applicazione di
statuto e regolamento
Ricorso all’Organo di garanzia interno
Può ricorrere: chiunque vi abbia interesse;
 Entro quindici giorni dalla comunicazione
della irrogazione della sanzione;
 Tempi per la decisione: dieci giorni.

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Impugnazioni sanzioni disciplinari e
conflitti sull’applicazione di statuto e
regolamento
Ricorso all’organo di garanzia regionale
Vi si può ricorrere avverso le decisioni assunte dall’organo di garanzia
interno.
Possono ricorrere: gli studenti della scuola secondaria superiore o
chiunque vi abbia interesse;
Decide definitivamente il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un
dirigente da questi delegato, previo parere vincolante di un organo
di garanzia regionale;
L'organo di garanzia regionale verifica la corretta applicazione della
normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria sulla
base dell'esame della documentazione o di eventuali memorie
scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione;
(segue)
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Impugnazioni sanzioni disciplinari e
conflitti sull’applicazione di statuto e
regolamento
(segue)
Ricorso all’organo di garanzia regionale
Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato
esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può
decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica
l'articolo 16, comma 4, della L 241/90 (Nel caso in cui l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità,
dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui
al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta,
dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle
notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.)
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L’impugnazione dell’atto
Amministrativo
Grazie per
l’attenzione
A cura di Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
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Guida all`impugnazione dell`atto Amministrativo