Guida alla Pubblicità ed all’accesso agli Atti della Scuola A cura di Cinzia Olivieri bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti 1 Indice DPR 416/74 Pubblicità degli atti CM 105/75 Regolamento tipo L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti DPR 275/99 Reclamo Dlgs 196/03 Codice della privacy DPR 184/06 Regolamento sull’accesso L 69/09 Semplificazione e Trasparenza Dlgs 150/09 Efficienza e Trasparenza Linee Guida Privacy bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti 2 Dpr 416/74 Pubblicità degli atti Già il Dpr 416/74 prevedeva (Art. 27) la Pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto “in apposito albo della scuola” escludendone solo “gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato”. Dunque anche in tal caso il divieto non era assoluto. I regolamenti interni potevano disciplinare quanto non previsto dal decreto. In mancanza di specifica norma, infatti, l’Art. 37 precisava che gli organi della scuola “operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero”. Torna all’indice bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti 3 CM 105/75 Regolamento tipo Il “regolamento tipo” predisposto dal Ministero, la CM 105/75, ha quindi previsto all’Art. 13 che “La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni” (dunque non del verbale), “entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio e la durata della stessa per un periodo di 10 giorni”. Si ribadisce il limite alla pubblicazione per “gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato” Inoltre, “iverbali e tutti gli atti scritti preparatori” (nuovamente distinguendo tra delibera e verbale) sono depositati in segreteria “e - per lo stesso periodo – esibiti” (senza particolare ritualità) “a chiunque ne faccia bozza 27.02.12 - sono graditi richiesta”. 4 suggerimenti .05.2011 Torna all’indice L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo La L 241/90 nel dettare “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” dispone che (art. 1) “L’attività amministrativa … è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.” (art. 3) Ogni provvedimento amministrativo generalmente dovrà essere motivato Inoltre (art. 22) tutti i documenti amministrativi sono accessibili, con la sola eccezione di quelli indicati dalla stessa legge all’art. 24 (che disciplina i casi di esclusione) e con i limiti poi previsti dal Dlgs 196/03. “L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”. (estratto dall’art. 22) Torna all’indice bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo L’Articolo 22 definisce - diritto di accesso, “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;” - interessati, “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;” - controinteressati, “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;” (estratto dall’art. 22 L 241/90) Torna all’indice bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo Modalità di esercizio del diritto di accesso (estratto dall’Art. 25) “Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi”. “L'esame dei documenti è gratuito”. “Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. “La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”. “Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati” Torna all’indice bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo Rifiuto all’accesso e ricorsi (estratto dall’Art. 25) “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”. “In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione”. “Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza”. bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti Torna all’indice L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo (estratto dall’Art. 27) “È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi”. “La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22”. Torna all’indice bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti Il Dlgs 297/94 ribadisce all’Art. 43 il principio di pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto “in apposito albo della scuola”, sempre con l’esclusione degli “atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato” precisando altresì che “Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241” L’Art. 40 rinvia ancora ai “Regolamenti tipo” predisposti dal Ministero la disciplina di tutto quanto non previsto dal decreto. Ma l’unico resta la CM 105/75 Torna all’indice bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti 10 DPR 275/99 Reclamo La pubblicità è importante anche ai fini del “reclamo”. Infatti l’art. 14 comma7 del Dpr 275/99 stabilisce: “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”. Pertanto i “provvedimenti” (neanche qui si parla di “deliberazioni”) devono essere pubblicati affinché chi abbia interesse possa impugnarli. Dalla pubblicazione decorre il termine per il reclamo bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti Torna all’indice Dlgs 196/03 Codice della privacy Nuovi limiti alla pubblicità degli atti sono introdotti dal Dlgs 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) che ha stabilito all’art. 1 “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. Dopo aver definito (art. 4) il: "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; stabilisce particolari restrizioni al trattamento di sensibili e giudiziari (artt. 21 e 22) bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti Torna all’indice DPR 184/06 Regolamento sull’accesso Ulteriori chiarimenti e precisazioni in materia di accesso agli atti sono stati introdotti dal DPR 184/06 “Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi” In particolare l’Art. 12 ha disciplinato le modalità di ricorso alla Commissione per l'accesso avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, avverso le determinazioni che consentono l'accesso. Il ricorso è trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero anche a mezzo fax o per via telematica, e notificato agli eventuali controinteressati, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Il ricorso deve contenere a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. E devono essere allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati. Torna all’indice bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti L 69/09 Semplificazione e Trasparenza Innovazioni in materia di pubblicità e trasparenza sono state introdotte dalla L 69/09 la quale all’Art. 21 rubricato: “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” ha stabilito al comma 1 che “Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.” E l’Art. 32 al fine di conseguire “l’Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea” ha stabilito al comma 1 che: “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Torna all’indice bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti 14 Dlgs 150 09 Efficienza e Trasparenza Sempre in attuazione al principio di trasparenza delle pubbliche amministrazioni il Dlgs 150/09 ha così disposto all’art. 11 comma 8 “Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati”. Stabilendo al comma 9 che “In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”. bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti Torna all’indice 15 Garante Privacy Linee Guida Poiché tali recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa comportano operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali il Garante per la protezione di dati personali con provvedimento n. 088 del 2 marzo 2011 ha deliberato le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti Torna all’indice 16 Garante Privacy Linee Guida Ferme le particolari garanzie che proteggono i dati sensibili (in particolare lo stato di salute o la vita sessuale) e giudiziari, le Linee Guida (a cui si rinvia) offrono accorgimenti tecnici “volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità” nel caso di messa a disposizione “on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l'albo pretorio on line), impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità” tramite i motori di ricerca, “garantendo l’aggiornamento ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line.” Torna all’indice bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti 17 Guida alla Pubblicità ed all’Accesso agli Atti della Scuola Grazie per l’attenzione A cura di Cinzia Olivieri [email protected] Sportello Genitori Studenti e Scuola http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html bozza 27.02.12 - sono graditi suggerimenti 18