Guida alla Pubblicità ed
all’accesso agli Atti
della Scuola
A cura di Cinzia Olivieri
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Indice
DPR 416/74 Pubblicità degli atti
CM 105/75 Regolamento tipo
L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo
Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti
DPR 275/99 Reclamo
Dlgs 196/03 Codice della privacy
DPR 184/06 Regolamento sull’accesso
L 69/09 Semplificazione e Trasparenza
Dlgs 150/09 Efficienza e Trasparenza
Linee Guida Privacy
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Dpr 416/74 Pubblicità degli atti
Già il Dpr 416/74 prevedeva (Art. 27) la
Pubblicità degli atti del consiglio di circolo o
di istituto “in apposito albo della scuola”
escludendone solo “gli atti concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato”.
Dunque anche in tal caso il divieto non era
assoluto.
I regolamenti interni potevano disciplinare quanto
non previsto dal decreto. In mancanza di
specifica norma, infatti, l’Art. 37 precisava che gli
organi della scuola “operano sulla base di
regolamenti tipo predisposti dal Ministero”.
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CM 105/75 Regolamento tipo
Il “regolamento tipo” predisposto dal Ministero, la CM
105/75, ha quindi previsto all’Art. 13 che “La pubblicità
degli atti del consiglio di circolo o di istituto, deve
avvenire mediante affissione in apposito albo di
circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e
autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle
deliberazioni” (dunque non del verbale), “entro il
termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
consiglio e la durata della stessa per un periodo di 10
giorni”.
Si ribadisce il limite alla pubblicazione per “gli atti e le
deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell'interessato”
Inoltre, “iverbali e tutti gli atti scritti preparatori”
(nuovamente distinguendo tra delibera e verbale) sono
depositati in segreteria “e - per lo stesso periodo –
esibiti” (senza particolare ritualità) “a chiunque ne faccia
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richiesta”.
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.05.2011
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L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo
La L 241/90 nel dettare “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” dispone che (art. 1) “L’attività amministrativa … è
retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza.”
(art. 3) Ogni provvedimento amministrativo generalmente dovrà essere
motivato
Inoltre (art. 22) tutti i documenti amministrativi sono accessibili, con la
sola eccezione di quelli indicati dalla stessa legge all’art. 24 (che
disciplina i casi di esclusione) e con i limiti poi previsti dal Dlgs
196/03.
“L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”. (estratto dall’art.
22)
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L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo
L’Articolo 22 definisce
- diritto di accesso, “il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;”
- interessati, “tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso;”
- controinteressati, “tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;”
(estratto dall’art. 22 L 241/90)
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L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo
Modalità di esercizio del diritto di accesso (estratto
dall’Art. 25)
“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi”.
“L'esame dei documenti è gratuito”.
“Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”.
“La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione
che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente”.
“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24
e debbono essere motivati”
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L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo
Rifiuto all’accesso e ricorsi (estratto dall’Art. 25)
“Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta”.
“In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di
differimento, il richiedente può presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere,
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente
per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata
la suddetta determinazione”.
“Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la
Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27
nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore
civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano
entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza”.
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L 241/90 Legge sul procedimento amministrativo
(estratto dall’Art. 27)
“È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi”.
“La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il
principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo
22”.
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Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti
Il Dlgs 297/94 ribadisce all’Art. 43 il principio di
pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di
istituto “in apposito albo della scuola”, sempre
con l’esclusione degli “atti concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato” precisando altresì che “Si
osservano inoltre le disposizioni in materia di
accesso ai documenti amministrativi, di cui alla
legge 7 agosto 1990 n. 241”
L’Art. 40 rinvia ancora ai “Regolamenti tipo”
predisposti dal Ministero la disciplina di tutto
quanto non previsto dal decreto.
Ma l’unico resta la CM 105/75
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DPR 275/99 Reclamo
La pubblicità è importante anche ai fini del “reclamo”.
Infatti l’art. 14 comma7 del Dpr 275/99 stabilisce: “I
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina
del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì
definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.
Pertanto i “provvedimenti” (neanche qui si parla di
“deliberazioni”) devono essere pubblicati affinché chi
abbia interesse possa impugnarli.
Dalla pubblicazione decorre il termine per il reclamo
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Dlgs 196/03 Codice della privacy
Nuovi limiti alla pubblicità degli atti sono introdotti dal Dlgs 196/03 (CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) che ha stabilito all’art. 1 “Chiunque ha
diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Dopo aver definito (art. 4) il:
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
stabilisce particolari restrizioni al trattamento di sensibili e giudiziari (artt. 21 e 22)
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DPR 184/06 Regolamento sull’accesso
Ulteriori chiarimenti e precisazioni in materia di accesso agli atti sono stati introdotti dal DPR 184/06
“Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi”
In particolare l’Art. 12 ha disciplinato le modalità di ricorso alla Commissione per l'accesso
avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento
dell'accesso, avverso le determinazioni che consentono l'accesso.
Il ricorso è trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ovvero anche a mezzo fax o per via telematica, e notificato agli
eventuali controinteressati, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato
o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso.
Il ricorso deve contenere
a) le generalità del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica,
le decisioni della Commissione.
E devono essere allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del
ricorso ai controinteressati.
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L 69/09 Semplificazione e Trasparenza
Innovazioni in materia di pubblicità e trasparenza sono state introdotte dalla L
69/09 la quale all’Art. 21 rubricato: “Trasparenza sulle retribuzioni dei
dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” ha
stabilito al comma 1 che “Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio
sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di
posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei
dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere
pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore
presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.”
E l’Art. 32 al fine di conseguire “l’Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea” ha stabilito al comma 1 che:
“A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
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Dlgs 150 09 Efficienza e Trasparenza
Sempre in attuazione al principio di trasparenza delle pubbliche amministrazioni il Dlgs 150/09 ha
così disposto all’art. 11 comma 8
“Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di
facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia
per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del
Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati”.
Stabilendo al comma 9 che “In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai
commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli
uffici coinvolti”.
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Garante Privacy Linee Guida
Poiché tali recenti disposizioni in materia di
trasparenza e pubblicità dell'azione
amministrativa comportano operazioni di
comunicazione oppure di diffusione di dati
personali il Garante per la protezione di dati
personali con provvedimento n. 088 del 2
marzo 2011 ha deliberato le Linee guida in
materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici
per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web
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Garante Privacy Linee Guida
Ferme le particolari garanzie che proteggono i dati sensibili
(in particolare lo stato di salute o la vita sessuale) e
giudiziari, le Linee Guida (a cui si rinvia) offrono
accorgimenti tecnici “volti ad assicurare forme corrette
e proporzionate di conoscibilità” nel caso di messa a
disposizione “on line di atti e documenti amministrativi
contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di
pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale
(compreso l'albo pretorio on line), impedendo la loro
indiscriminata e incondizionata reperibilità” tramite i
motori di ricerca, “garantendo l’aggiornamento ed
esattezza dei dati e delimitando la durata della loro
disponibilità on line.”
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Guida alla Pubblicità ed all’Accesso
agli Atti della Scuola
Grazie per
l’attenzione
A cura di Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
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