Guida alla Pubblicità ed
all’accesso agli Atti
della Scuola
A cura di Cinzia Olivieri
18.05.2013
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Indice
DPR 416/74 Pubblicità degli atti
CM 105/75 Regolamento tipo
Il rilascio copie prima della L 241/90
L 241/90 sul procedimento amministrativo
Costi di riproduzione e imposta di bollo
Accoglimento della richiesta di accesso
Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti
DPR 275/99 Reclamo
DPR 184/06 Regolamento sull’accesso
Semplificazione Efficienza e Trasparenza
Limiti in materia di privacy
Rimedi in caso di diniego o differimento all’accesso
Ricorso alla Commissione
Ricorso al TAR
Modello di istanza di accesso
18.05.2013
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Dpr 416/74 Pubblicità degli atti
Già il Dpr 416/74 prevedeva (Art. 27) la
Pubblicità degli atti del consiglio di circolo o
di istituto “in apposito albo della scuola”
escludendone solo “gli atti concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato”.
I regolamenti interni potevano disciplinare quanto
non previsto dal decreto come disposto dall’Art.
37 che precisava che gli organi della scuola
“operano sulla base di regolamenti tipo
predisposti dal Ministero”.
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CM 105/75 Regolamento tipo
Il “regolamento tipo” predisposto dal Ministero, la CM
105/75, ha quindi previsto all’Art. 13 che “La pubblicità
degli atti del consiglio di circolo o di istituto, deve
avvenire mediante affissione in apposito albo di
circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e
autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle
deliberazioni” (dunque non del verbale), “entro il
termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
consiglio e la durata della stessa per un periodo di 10
giorni”.
Si ribadisce il divieto “gli atti e le deliberazioni concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato”
Inoltre, “i verbali e tutti gli atti scritti preparatori”
(nuovamente distinguendo tra delibera e verbale) sono
depositati in segreteria “e - per lo stesso periodo –
esibiti” (senza particolare ritualità) “a chiunque ne faccia
richiesta”.
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.05.2011
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Il rilascio copie prima della L 241/90
La CM 193/77 richiama la L 390/71 per la
disciplina sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e l'autenticazione di firme.
Già la Nota del 21 maggio 1980 aveva precisato
che “gli atti degli organi collegiali della
scuola devono essere tenuti a disposizione
dei membri degli organi stessi; di essi può
essere rilasciata copia ai membri predetti, in
relazione alla funzione che sono chiamati a
svolgere”
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.05.2011
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L 241/90 sul procedimento amministrativo
La L 241/90 nel dettare “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” dispone che (art. 1) “L’attività amministrativa … è
retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza.”
(art. 3) Ogni provvedimento amministrativo generalmente dovrà essere
motivato
Inoltre (art. 22) tutti i documenti amministrativi sono accessibili, con la
sola eccezione di quelli indicati dalla stessa legge all’art. 24 (che
disciplina i casi di esclusione) e con i limiti poi previsti dal Dlgs
196/03.
“L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”. (estratto dall’art.
22)
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L 241/90 sul procedimento amministrativo
L’Articolo 22 definisce
- diritto di accesso, “il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;”
- interessati, “tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso;”
- controinteressati, “tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;”
(estratto dall’art. 22 L 241/90 )
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L 241/90 sul procedimento amministrativo
Modalità di esercizio del diritto di accesso (estratto
dall’Art. 25)
“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi”.
“L'esame dei documenti è gratuito”.
“Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”.
“La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione
che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente”.
“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24
e debbono essere motivati”
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L 241/90 sul procedimento amministrativo
Rifiuto all’accesso e ricorsi (estratto dall’Art. 25)
“Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta”.
“In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di
differimento, il richiedente può presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere,
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente
per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata
la suddetta determinazione”.
“Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la
Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27
nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore
civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano
entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza”.
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L 241/90 sul procedimento amministrativo
(estratto dall’Art. 27)
“È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi”.
“La Commissione adotta le determinazioni
previste dall'articolo 25, comma 4; vigila
affinché sia attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti
fissati dalla presente legge;(…)”.
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Costi di riproduzione e imposta di bollo
La visione è gratuita.
Per quanto invece riguarda il rilascio copie, successivamente alla L
241/90 sono intervenute alcune circolari ministeriali a disciplinare
l’esercizio del diritto di accesso fissando il rimborso dei soli costi di
riproduzione mediante marche da bollo (ora contrassegni
telematici). Tra queste la CM 94/94, avente ad oggetto il
“Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle
copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge
241/90”
È stabilito che non è dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di
accesso, quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata,
È invece assoggettabile a bollo la copia conforme eventualmente
richiesta cioè quando la copia sia spedita - su richiesta
dell'interessato - in forma autentica.
In materia di bollo si richiama per gli importi il DMEF del 24.05.05 ed il
DMEF del 05.01.2012
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Costi di riproduzione e imposta di bollo
In generale:
Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche
da bollo da € 14,62 per ogni 4 copie (C.M. 94/1994 e O.M. 65/1998)
Per gli atti richiesti in copia semplice, in generale l’interessato deve corrispondere i costi
di riproduzione e cioè per il rilascio di copie in carta semplice il costo è di 0,26
centesimi per le prime due copie e 0,52 oltre le due copie
Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi specifica che normalmente
Parere espresso nella seduta del 13 settembre 2011 “I diritti di ricerca e di visura
possono essere richiesti legittimamente dall’Ente in sede di rilascio di copie in quanto
per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre
1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella della Commissione (cfr. parere 1
luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma
anche tutti gli altri sostenuti dall’amministrazione,quali, per esempio, quelli
concernenti la ricerca dei documenti e/o l’istruzione della pratica, ma in questo caso
l’importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire
oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve
essere equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un
limite all’esercizio del diritto di accesso, stante il dettato dell’art. 25, comma 1 della
legge n. 241/90, in forza del quale l’esame dei documenti è gratuito e il rilascio di
copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.)”
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Accoglimento della richiesta di accesso
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso
deve contenere l’indicazione dell’ufficio e delle
sede a cui rivolgersi nonché di un congruo
tempo, non inferiore a 15 giorni, per la visione e
la copia
L’accoglimento della richiesta di accesso ad un
documento comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti in esso richiamati o
relativi allo stesso procedimento
L’esame avviene dal richiedente o persona da lui
indicata presso la sede indicata nelle ore di
ufficio alla presenza eventuale di personale
addetto
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Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti
Il Dlgs 297/94 ribadisce all’Art. 43 il principio di pubblicità
degli atti del consiglio di circolo o di istituto “in apposito
albo della scuola”, sempre con l’esclusione degli “atti
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato” precisando altresì che “Si osservano
inoltre le disposizioni in materia di accesso ai
documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto
1990 n. 241”.
Invero, come ha precisato il Consiglio di Stato (sent. N.
7283/03) il diritto di accesso non è soddisfatto con la sola
pubblicità dell’atto.
L’Art. 40 rinvia ancora ai “Regolamenti tipo” predisposti dal
Ministero per la disciplina di quanto non previsto dal
decreto. L’unico resta la CM 105/75
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DPR 275/99 Reclamo
La pubblicità dell’intero provvedimento è importante e
necessaria anche ai fini del “reclamo”.
Infatti l’art. 14 comma7 del Dpr 275/99 stabilisce: “I
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina
del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì
definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.
Pertanto i “provvedimenti” (neanche qui si parla di
“deliberazioni”) devono essere pubblicati affinché chi
abbia interesse possa averne conoscenza ed impugnarli
nel termine che decorre appunto dalla pubblicazione
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DPR 184/06 Regolamento sull’accesso
Ulteriori chiarimenti e precisazioni in materia di accesso agli atti sono stati introdotti dal DPR 184/06
“Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi” che ha sostituito il DPR 352/92
In particolare l’Art. 12 ha disciplinato le modalità di ricorso alla Commissione per l'accesso
avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento
dell'accesso, avverso le determinazioni che consentono l'accesso.
Il ricorso è trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ovvero anche a mezzo fax o per via telematica, e notificato agli
eventuali controinteressati, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato
o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso.
Il ricorso deve contenere
a) le generalità del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica,
le decisioni della Commissione.
E devono essere allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del
ricorso ai controinteressati.
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Semplificazione Efficienza e Trasparenza
Innovazioni in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica
Amministrazione sono state introdotte dalla L 69/09 (in particolare
artt. 21 e 32)
Sempre in attuazione al principio di trasparenza il Dlgs 150/09 ha così
all’art. 11 comma 8 che “Ogni amministrazione ha l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione
e merito»
Il MIUR dedica una specifica sezione al Programma trasparenza
Vi è pubblicato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2011/2013 dell'Università e della Ricerca per gli anni 2011-2013, ed
il DM del 11/11/2011 di adozione del Programma.
Con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Ministero
definisce le iniziative attraverso le quali consente l'accessibilità
totale delle informazioni secondo le Linee Guida predisposte dalla
CIVIT con Delibera N. 105/2010
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Limiti in materia di privacy
Limiti alla pubblicità degli atti, per bilanciare l’interesse all’accesso e
quello alla riservatezza, sono introdotti dal Dlgs 196/03 (CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) che stabilisce
restrizioni al trattamento di sensibili (es. di tipo sanitario o giudiziari)
A seguito dei recenti provvedimenti in materia di trasparenza della PA il
Garante per la protezione di dati personali con provvedimento
n. 088 del 2 marzo 2011 ha deliberato le Linee Guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web
In caso in cui l’accesso sia negato o differito per motivi inerenti i dati
personali di terzi la Commissione per l’accesso decide sentito il
Parere del Garante che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Sui rapporto tra accesso e riservatezza si è espresso il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 2511/08
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Rimedi in caso di diniego o differimento
all’accesso
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Richiesta di riesame al Difensore Civico
per gli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali o alla
Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi per gli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato
Ricorso al TAR
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Ricorso alla Commissione
Per la richiesta di riesame alla Commissione si può
compilare il modulo presente nel sito ed inviarlo a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o anche via fax
Copia deve essere notificata anche ai controinteressati
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, in caso di
mancata risposta, il ricorso si intende respinto; ove
invece la Commissione rilevi l’illegittimità del diniego o
del provvedimento lo comunica all’autorità che lo ha
emanato la quale nei successivi 30 giorni può
confermarlo motivatamente
Il ricorso alla commissione è alternativo o successivo al
ricorso al TAR a cui è possibile adire solo in caso di
silenzio o ove la Commissione respinga l’istanza
(sull’argomento Tar Lazio n. 3675/08)
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Ricorso al TAR
Come previsto all’art. 23 del Codice del
processo amministrativo in questo caso il
ricorrente può stare in giudizio
personalmente senza l’assistenza di un
avvocato come l’amministrazione
Tuttavia vi è obbligo di notifica ad almeno un
controinteressato che possa subire
pregiudizio dalla conoscenza dei
documenti oggetto dell’accesso
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Modello di istanza di accesso
Un modello di accesso agli atti:
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto ________________
OGGETTO : Istanza di visione/copia di documenti amministrativi ai sensi della Legge
241/1990 e successive modifiche
Il/la/i sottoscritto/a/i __________________ , nato/a a __________________Il
_______________ residente in _________________ alla Via
_____________________________ in qualità di (genitore
dell’alunno/a____________ iscritto/a per l’as____ alla classe _____ sez. ____ di
codesto istituto ovvero rappresentante della classe ________; consigliere; membro
di giunta ecc.)
CHIEDE
ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni di poter
esaminare ed eventualmente ottenere copia semplice o autentica – i cui relativi costi
saranno posti nel caso a carico del/la/i sottoscritto/a/i - della seguente
documentazione : ………………………………….
I motivi della suddetta richiesta sono:_________________________
______, li…………………………
Firma _________________________
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Guida alla Pubblicità ed all’Accesso
agli Atti della Scuola
Grazie per
l’attenzione
A cura di Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
18.05.2013
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