L'APPLICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) AL COMPARTO DELL'EDILIZIA. PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE 1) RIFERIMENTI NORMATIVI La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), destinata a sostituire la Denuncia di inizio attività (D.I.A.), è introdotta dall’art. 49 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con Legge n. 122/10 del 30 luglio 2010 (GU n. 176 del 30 luglio 2010 (suppl. ord.). 2) ESTRATTO DELLE NORME Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (…) è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (…). La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da (…) attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, (…); Le attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche dell’amministrazione. Nel caso di acquisizione di pareri di enti, o di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni (…) salve le verifiche successive.”. 3) PROCEDIMENTO Si potrà avviare l’attività immediatamente dopo il deposito della SCIA (e non più dopo i 30 giorni): Amministrazione ha 60 giorni di tempo per le sue verifiche. Se presenti eventuali irregolarità, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività e rimuoverne gli effetti dannosi. Tuttavia, dovrà verificare la possibilità del privato di conformare l’intervento alle leggi entro un termine non inferiore a 30 giorni; Si introduce l’obbligo del privato di allegare alla SCIA, se necessario, le “asseverazioni di tecnici abilitati” e “gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenze dell’amministrazione”. 4) QUANDO NON SI APPLICA Vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; Difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, cittadinanza, giustizia, finanze, compresi gli atti per acquisire il gettito; Atti imposti dalla normativa comunitaria; Attività economiche a prevalente carattere finanziario (TU leggi in materia bancaria e creditizia D.Lgs. n. n. 385/1993 e dal TU intermediazione finanziaria D.Lgs. n. 58/1998; 5) CONDIZIONI NECESSARIE PER RICORRERE ALLA SCIA La sufficienza dell’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o atti amministrativi generali per l’esercizio dell’attività; L’assenza di limiti o contingentamento complessivo; L’assenza di specifici strumenti di programmazione condizionanti il rilascio degli atti. 6) CONTENUTI MINIMI DELLA SCIA Dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti i fatti richiesti dalla legge o dagli atti amministrativi generali necessari per l’attività; L’asseverazione di tecnici abilitati o dichiarazioni dell’Agenzia delle imprese attestanti i requisiti richiesti dalla legge per attività; Elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche da parte dell’Amministrazione su sussistenza dei requisiti richiesti per l’attività; 7) LA VERIFICA 60 GIORNI HA LA P.A. PER ESERCITARE POTERI INIBITORI 30 GIORNI HA IL PRIVATO PER SANARE LA CARENZA (NO SCELTA DISCREZIONALE, MA OBBLIGO PER LA P.A.); Se P.A. riscontra problemi essa deve vietare la prosecuzione dell’attività; Possibilità di autotutela per la P.A. non vincolata ai 60 giorni, ma possibile sempre; Possibile qualora vi sia un pericolo di un danno per il patrimonio artistico, culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Rimane comunque libera la possibilità del privato di conformare la propria attività ai presupposti di legge. 8) LA SCIA SI APPLICA ALL’EDILIZIA Natura letterale, le espressioni “SCIA e Segnalazione Certificata di Inizio Attività” sostituiscono quelle di “DIA e Dichiarazione di Inizio Attività” “ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia” (comma 4 – ter dell’art. 49 della L. n. 122/2010). Carattere sostanziale, necessità di corredare la SCIA con le asseverazioni di tecnici abilitati – riferimento non presente nel previgente art. 19 –In particolare, precisa il Ministero, “ lo specifico, nuovo riferimento alle asseverazioni, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie”; 9) LA SCIA SOSTITUISCE DIA E SUPERDIA L’identità sostanziale dei due istituti impone che la soluzione debba applicarsi ad entrambi. Se si ritiene la SCIA sostituibile alla DIA (riferita 1°, 2° comma art. 22 del DPR 380/2001), essa dovrà sostituirsi anche alla DIA (riferita 3°c. art. 22). Per quanto denominata Super – DIA” resta pur sempre, per natura e funzione una DIA. Le espressioni SCIA e Segnalazione Certificata di Inizio Attività sostituiscono quella di Dichiarazione di Inizio Attività e DIA “ovunque ricorrano” ed anche nel caso in cui esse siano “parte di una espressione più ampia” così come è sostituita la disciplina in tema di DIA “recata da ogni normativa statale e regionale”. (Art. 49, comma 4 – ter) La norma ha, quindi, deciso di sostituire con l’acronimo SCIA quello di DIA ovunque esso si trovi e dunque anche nel caso di cui all’art. 22, 3° comma del DPR 380/2001. Non sembra che possano prospettarsi dubbi circa l’efficacia abrogativa della nuova disciplina. 10) LA SCIA DEVE ESSERE APPLICATA DALLE REGIONI La tutela concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili legittimano il complessivo intervento di semplificazione procedimentale (art. 49 del DL 78/2010). Sì alla SCIA, ma no alla totale esautorazione dei poteri del legislatore regionale nelle materie anche di loro competenza (ad es. Governo del territorio). La SCIA, in quanto diretta alla semplificazione in funzione della tutela della concorrenza e dei livelli minimi essenziali, deve essere applicata dalle regioni, ma nei soli limiti in cui sia diretta alla semplificazione senza alcuna possibilità di incidere sugli strumenti alternativi (il permesso a costruire) né, tanto meno, sulla natura degli interventi edilizi assentibili. 11) LA SCIA HA NATURA DI PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E NON DI LIBERALIZZAZIONE La DIA (ed oggi la SCIA) è un vero e proprio provvedimento amministrativo che va letto in raccordo con l’evoluzioni normative contenute nel Nuovo procedimento dello Sportello Unico Attività produttive (D.P.R. 160/2010) (SUAP) Nel caso della DIA, come nel caso di procedimento SUAP, si forma una autorizzazione implicita (secondo il prevalente filone giurisprudenziale) Le autorità competenti, rilasciano una ricevuta che contiene: a) il termine previsto per la conclusione del procedimento; b) i mezzi di ricorso previsti; c) fatti salvi i casi di provvedimento espresso, in mancanza di risposta entro i termini, l'autorizzazione si considera come rilasciata. 12) NUOVO ASSETTO DELLE AUTORIZZAZIONI (art.6 1°c DPR 380/2001) Attività edilizia libera Non è necessario alcun procedimento autorizzatorio per i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria; b) eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori con modifica della sagoma dell’edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (esclusione di attività di ricerca di idrocarburi), in aree esterne al centro edificato; d) movimenti di terra per attività agricola; e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura. 12) NUOVO ASSETTO DELLE AUTORIZZAZIONI (art.6 2°c. DPR 380/2001) Comunicazione di inizio lavori “semplice” alla p.a. competente. a) opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; c) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) d) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo. 12) NUOVO ASSETTO DELLE AUTORIZZAZIONI (art.6 2°c. lett.a DPR 380/2001) Comunicazione di inizio lavori “complessa” con relazione tecnica ed asseverazione Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o spostamento di pareti interne, che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. Per questi interventi vi è l’obbligo di trasmettere all’amministrazione comunale una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, che asseveri la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per cui non sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo. (art.6 4° comma). 12) NUOVO ASSETTO DELLE AUTORIZZAZIONI (art.10 DPR 380/2001) Il permesso a costruire Si tratta degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio quali: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e con aumento di unità immobiliari, volume, sagoma, prospetti o superfici, o che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Restano, anche in questo caso, salve le prerogative delle Regioni 12)NUOVO ASSETTO DELLE AUTORIZZAZIONI (art. 22 DPR 380/2001 1,2° c) La Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Stesso ambito della DIA “semplice” ossia: interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, nonchè le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 12) NUOVO ASSETTO DELLE AUTORIZZAZIONI (art. 22 DPR 380/2001 3° c) La Segnalazione Certificata di Inizio Attività cd “complessa” alternativa al Permesso a costruire. Gli interventi soggetti a permesso alla SCIA sono gli stessi soggetti al permesso di costruire di cui all’art. 10 ed in particolare: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche.