L'APPLICAZIONE DELLA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) AL
COMPARTO DELL'EDILIZIA.
PROSPETTIVE E
PROBLEMATICHE
1) RIFERIMENTI NORMATIVI
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),
destinata a sostituire la Denuncia di inizio attività
(D.I.A.), è introdotta
dall’art. 49 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con
Legge n. 122/10 del 30 luglio 2010
(GU n. 176 del 30 luglio 2010 (suppl. ord.).
2) ESTRATTO DELLE NORME
 Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta (…) è sostituito da una segnalazione
dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (…).
 La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e da (…) attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, (…);
 Le attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati
tecnici
necessari
per
consentire
le
verifiche
dell’amministrazione.
 Nel caso di acquisizione di pareri di enti, o di verifiche
preventive,
essi
sono
comunque
sostituiti
dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni
(…) salve le verifiche successive.”.
3) PROCEDIMENTO
 Si potrà avviare l’attività immediatamente dopo il deposito




della SCIA (e non più dopo i 30 giorni):
Amministrazione ha 60 giorni di tempo per le sue verifiche.
Se presenti eventuali irregolarità, l’amministrazione può
vietare la prosecuzione dell’attività e rimuoverne gli effetti
dannosi.
Tuttavia, dovrà verificare la possibilità del privato di
conformare l’intervento alle leggi entro un termine non inferiore
a 30 giorni;
Si introduce l’obbligo del privato di allegare alla SCIA, se
necessario, le “asseverazioni di tecnici abilitati” e “gli elaborati
tecnici necessari per consentire le verifiche di competenze
dell’amministrazione”.
4) QUANDO NON SI APPLICA
 Vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
 Difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione,
cittadinanza, giustizia, finanze, compresi gli atti per
acquisire il gettito;
 Atti imposti dalla normativa comunitaria;
 Attività economiche a prevalente carattere finanziario
(TU leggi in materia bancaria e creditizia D.Lgs. n. n.
385/1993 e dal TU intermediazione finanziaria D.Lgs.
n. 58/1998;
5) CONDIZIONI NECESSARIE PER
RICORRERE ALLA SCIA
 La sufficienza dell’accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o atti amministrativi generali
per l’esercizio dell’attività;
 L’assenza
di limiti o contingentamento
complessivo;
 L’assenza
di
specifici
strumenti
di
programmazione condizionanti il rilascio degli
atti.
6) CONTENUTI MINIMI
DELLA SCIA
 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti i
fatti richiesti dalla legge o dagli atti amministrativi
generali necessari per l’attività;
 L’asseverazione di tecnici abilitati o dichiarazioni
dell’Agenzia delle imprese attestanti i requisiti richiesti
dalla legge per attività;
 Elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche
da parte dell’Amministrazione su sussistenza dei
requisiti richiesti per l’attività;
7) LA VERIFICA






60 GIORNI HA LA P.A. PER ESERCITARE POTERI INIBITORI
30 GIORNI HA IL PRIVATO PER SANARE LA CARENZA (NO
SCELTA DISCREZIONALE, MA OBBLIGO PER LA P.A.);
Se P.A. riscontra problemi essa deve vietare la prosecuzione
dell’attività;
Possibilità di autotutela per la P.A. non vincolata ai 60 giorni,
ma possibile sempre;
Possibile qualora vi sia un pericolo di un danno per il
patrimonio artistico, culturale, per l’ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
Rimane comunque libera la possibilità del privato di
conformare la propria attività ai presupposti di legge.
8) LA SCIA SI APPLICA
ALL’EDILIZIA
 Natura letterale, le espressioni “SCIA e Segnalazione
Certificata di Inizio Attività” sostituiscono quelle di “DIA e
Dichiarazione di Inizio Attività” “ovunque ricorrano anche
come parte di un’espressione più ampia” (comma 4 – ter
dell’art. 49 della L. n. 122/2010).
 Carattere sostanziale, necessità di corredare la SCIA con
le asseverazioni di tecnici abilitati – riferimento non
presente nel previgente art. 19 –In particolare, precisa il
Ministero, “ lo specifico, nuovo riferimento alle
asseverazioni, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere
che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle
certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta
fattispecie”;
9) LA SCIA SOSTITUISCE
DIA E SUPERDIA
L’identità sostanziale dei due istituti impone che la soluzione debba
applicarsi ad entrambi.
 Se si ritiene la SCIA sostituibile alla DIA (riferita 1°, 2° comma art. 22 del DPR
380/2001), essa dovrà sostituirsi anche alla DIA (riferita 3°c. art. 22). Per
quanto denominata Super – DIA” resta pur sempre, per natura e
funzione una DIA.
 Le espressioni SCIA e Segnalazione Certificata di Inizio Attività sostituiscono
quella di Dichiarazione di Inizio Attività e DIA “ovunque ricorrano” ed anche
nel caso in cui esse siano “parte di una espressione più ampia” così come è
sostituita la disciplina in tema di DIA “recata da ogni normativa statale e
regionale”. (Art. 49, comma 4 – ter) La norma ha, quindi, deciso di sostituire
con l’acronimo SCIA quello di DIA ovunque esso si trovi e dunque anche nel
caso di cui all’art. 22, 3° comma del DPR 380/2001.
Non sembra che possano prospettarsi dubbi circa l’efficacia abrogativa
della nuova disciplina.
10) LA SCIA DEVE ESSERE
APPLICATA DALLE REGIONI
 La tutela concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni sui
diritti civili legittimano il complessivo intervento di semplificazione
procedimentale (art. 49 del DL 78/2010).
 Sì alla SCIA, ma no alla totale esautorazione dei poteri del
legislatore regionale nelle materie anche di loro competenza
(ad es. Governo del territorio).
 La SCIA, in quanto diretta alla semplificazione in funzione della
tutela della concorrenza e dei livelli minimi essenziali, deve
essere applicata dalle regioni, ma nei soli limiti in cui sia diretta
alla semplificazione senza alcuna possibilità di incidere sugli
strumenti alternativi (il permesso a costruire) né, tanto meno,
sulla natura degli interventi edilizi assentibili.
11) LA SCIA HA NATURA DI PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE E NON DI LIBERALIZZAZIONE
 La DIA (ed oggi la SCIA) è un vero e proprio provvedimento
amministrativo che va letto in raccordo con l’evoluzioni
normative contenute nel Nuovo procedimento dello Sportello
Unico Attività produttive (D.P.R. 160/2010) (SUAP)
 Nel caso della DIA, come nel caso di procedimento SUAP, si
forma una autorizzazione implicita (secondo il prevalente filone
giurisprudenziale) Le autorità competenti, rilasciano una
ricevuta che contiene:
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento;
b) i mezzi di ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi di provvedimento espresso, in
mancanza di risposta entro i termini, l'autorizzazione si
considera come rilasciata.
12) NUOVO ASSETTO DELLE
AUTORIZZAZIONI (art.6 1°c DPR 380/2001)
Attività edilizia libera
Non è necessario alcun procedimento autorizzatorio per i
seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria;
b) eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori con modifica della sagoma
dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
(esclusione di attività di ricerca di idrocarburi), in aree esterne al
centro edificato;
d) movimenti di terra per attività agricola;
e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura.
12) NUOVO ASSETTO DELLE
AUTORIZZAZIONI (art.6 2°c. DPR 380/2001)
Comunicazione di inizio lavori “semplice” alla p.a. competente.
a) opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta, entro l’indice di permeabilità, ove stabilito
dallo strumento urbanistico comunale;
c) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori della zona A)
d) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo.
12) NUOVO ASSETTO DELLE
AUTORIZZAZIONI (art.6 2°c. lett.a DPR 380/2001)
Comunicazione di inizio lavori “complessa” con
relazione tecnica ed asseverazione
 Si
tratta degli interventi di manutenzione straordinaria,
compresa l’apertura di porte interne o spostamento di pareti
interne, che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici.
 Per
questi interventi vi è l’obbligo di trasmettere
all’amministrazione comunale una relazione tecnica a firma di
un tecnico abilitato, che asseveri la conformità dei lavori agli
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per cui
non sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo. (art.6 4° comma).
12) NUOVO ASSETTO DELLE
AUTORIZZAZIONI (art.10 DPR 380/2001)
Il permesso a costruire
Si tratta degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio quali:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e
con aumento di unità immobiliari, volume, sagoma, prospetti o
superfici, o che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Restano, anche in questo caso, salve le prerogative delle Regioni
12)NUOVO ASSETTO DELLE
AUTORIZZAZIONI (art. 22 DPR 380/2001 1,2° c)
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Stesso ambito della DIA “semplice” ossia:
 interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e
all'articolo 6, conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente, nonchè le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire.
12) NUOVO ASSETTO
DELLE AUTORIZZAZIONI (art. 22 DPR 380/2001 3°
c)
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività cd
“complessa” alternativa al Permesso a costruire.
Gli interventi soggetti a permesso alla SCIA sono gli stessi soggetti al permesso
di costruire di cui all’art. 10 ed in particolare:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche.
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