Attività edilizia libera ANCE Direzione Legislazione Mercato Privato Massimo Ghiloni I riferimenti normativi Art. 5 d.l. 40/2010 (convertito nella legge 73/2010) Sostituisce interamente l’art. 6 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) Ampliata la nozione di attività edilizia libera L’ampliamento dell’attività edilizia libera Art. 6 t.u. edilizia originario 1. Manutenzione ordinaria 2. Eliminazione barriere architettoniche 3. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo Art. 6 t.u. edilizia modificato 1. Manutenzione ordinaria 2. Eliminazione barriere architettoniche 3. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo ad esclusione della ricerca idrocarburi 4. Movimenti di terra per attività agricola 5. Serre mobili e stagionali per attività agricola 6. Manutenzione straordinaria (no parti strutturali, aumento unità, incremento parametri urbanistici) 7. Opere temporanee (90 gg.) 8. Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni 9. Pannelli solari 10. Aree ludiche, arredo aree pertinenziali Interventi completamente liberalizzati 1. Manutenzione ordinaria 2. Eliminazione barriere architettoniche 3. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo ad esclusione della ricerca idrocarburi 4. Movimenti di terra per attività agricola 5. Serre mobili e stagionali per attività agricola Non serve alcun titolo abilitativo né comunicazione Eventuali obblighi di comunicazione nelle leggi regionali o regolamenti edilizi Interventi parzialmente liberalizzati 1. Opere temporanee (max 90 gg.) 2. Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni entro indice di permeabilità 3. Pannelli solari senza serbatoio accumulo esterno e fuori zona “A” 4. Aree ludiche, arredo aree pertinenziali comunicazione di inizio lavori autorizzazioni eventualmente obbligatorie Regime facoltativo La documentazione: Comunicazione di inizio lavori Sottoscrizione proprietario o avente titolo Ubicazione immobile Descrizione sintetica dell’intervento Documentazione richiesta da normativa di settore Certificazioni Atti autorizzativi Nullaosta Durc Manutenzione straordinaria Manutenzione straordinaria ivi compresa l’apertura di porte interne o spostamento di pareti interne (no parti strutturali, aumento unità, incremento parametri urbanistici) È sufficiente la comunicazione di inizio lavori con allegato relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali Regime facoltativo I requisiti: Opere di manutenzione straordinaria che: non incidono su Mura portanti, fondamenta, “parti strutturali” pilastri etc. non aumentano le unità immobiliari non incrementano i parametri urbanistici NO frazionamento SI accorpamenti anche parziali Superficie, altezza etc. La documentazione: Comunicazione di inizio lavori sottoscrizione proprietario o avente titolo ubicazione immobile descrizione sintetica dell’intervento dati dell’impresa Relazione tecnica Relazione tecnica dell’intervento Opportuni elaborati progettuali (elaborato grafico comparativo) Dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con impresa e il committente Asseverazione del tecnico: a) di conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e regolamenti edilizi vigenti b) di corrispondenza dell’intervento alla categoria della manutenzione straordinaria liberalizzata Documentazione richiesta da normativa di settore Certificazioni Atti autorizzativi Nullaosta Durc L’attività comunale: La legge non prevede espressamente un’attività di controllo e di verifica. Poteri generali di vigilanza La legge prevede esclusivamente una sanzione pecuniaria di € 258.00 per mancata comunicazione inizio lavori ovvero mancata trasmissione relazione Riduzione di 2/3 se la comunicazione è effettuata spontaneamente in corso d’opera Difformità? Incompleta documentazione? I poteri regionali Le regioni possono : Estendere la disciplina ad altri interventi Individuare ulteriori opere, tra quelli parzialmente liberalizzati, per le quali è necessaria la presentazione della relazione tecnica Stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica Le problematiche: Comunicazione di fine lavori Efficacia temporale – decadenza? Varianti in corso d’opera Segnalazione Certificata di Inizio Attività ANCE Direzione Legislazione Mercato Privato Massimo Ghiloni I riferimenti normativi Art. 49 commi 4 bis – 4 ter legge 122/2010 (manovra finanziaria) Modifica art. 19 della legge 241/1990 Viene introdotta la SCIA I Chiarimenti del Ministero La SCIA si applica all’edilizia La SCIA sostituisce la DIA nelle leggi statali e regionali La DIA in edilizia non è tra le esclusioni La nuova disciplina generale assorbe la disciplina speciale della DIA in edilizia Il riferimento alle “asseverazioni” è tipico della DIA in edilizia La disciplina costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lett. m) dell’art. 117 Cost. e attiene alla tutela della concorrenza ai sensi della lettera e) dell’art. 117 della Cost. Non interferisce con il permesso di costruire e quindi con la DIA in alternativa al permesso di costruire Applicabilità alla SCIA delle norme compatibili Cos’è: Una segnalazione dell’interessato che sostituisce Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Le esclusioni atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. attività economiche a prevalente carattere finanziario, bancario e creditizio Gli interventi in area vincolata: Acquisizione del nullaosta paesistico Presentazione della SCIA Conferenza di servizi? La documentazione La segnalazione deve essere corredata da: dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti da leggi o atti amministrativi di carattere generale (conformità al piano); elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La Procedura: Presentazione della SCIA con la documentazione richiesta Inizio immediato dell’attività (senza attendere i 30 gg.) Ricevuta protocollo vale titolo anche ai fini dell’autotutela (DPR 160/2010: SUAP) Verifica da parte del Comune I Poteri dell’Amministrazione Entro 60 gg. da presentazione SCIA divieto di prosecuzione e rimozione eventuali effetti dannosi Salvo la possibilità di conformarsi alle norme vigenti entro un termine stabilito (non inferiore 30 gg.) 1/4 I Poteri dell’Amministrazione Dopo 60 gg. da presentazione SCIA 2/4 alla P.A. è consentito intervenire In presenza solo di 2 condizioni: 1) Pericolo di un danno per patrimonio artistico e culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale 2) Impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell’attività Manca il riferimento al danno al paesaggio I Poteri dell’Amministrazione 3/4 È fatto comunque salvo il potere di autotutela dell’amministrazione Revoca Annullamento (art. 21 quinquies l. 241/1990) (art. 21 nonies Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 2. mutamento situazione di fatto 3. nuova valutazione dell’interesse pubblico originario l. 241/1990) 1. Illegittimità del provvedimento e sussistenza di ragioni di interesse pubblico Entro un termine ragionevole La Revoca Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. . Il T.U. Edilizia stabilisce l’IRREVOCABILITA’ del Permesso di costruire (Art. 11, comma 2, DPR 380/2001) L’Annullamento Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole La valutazione su: •Effetti favorevoli e legittimo affidamento privati •Apprezzabile lasso di tempo e stabilità della situazione Blocca la discrezionalità dell’amministrazione I Poteri dell’Amministrazione Sempre 4/4 divieto di prosecuzione e rimozione eventuali effetti dannosi In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà false o mendaci (ferme le sanzioni penali) Problemi aperti: Compatibilità e rapporti con il T.U. edilizia e le leggi regionali (sanzioni, efficacia temporale, inizio e fine lavori, Durc)