Attività edilizia libera
ANCE
Direzione Legislazione Mercato Privato
Massimo Ghiloni
I riferimenti normativi
Art. 5 d.l. 40/2010
(convertito nella legge 73/2010)
Sostituisce interamente l’art. 6
del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia)
Ampliata la nozione di attività edilizia libera
L’ampliamento dell’attività
edilizia libera
Art. 6 t.u. edilizia
originario
1. Manutenzione ordinaria
2. Eliminazione barriere
architettoniche
3. Opere temporanee
per attività di ricerca nel sottosuolo
Art. 6 t.u. edilizia
modificato
1. Manutenzione ordinaria
2. Eliminazione barriere architettoniche
3. Opere temporanee per attività di ricerca
nel sottosuolo ad esclusione della ricerca
idrocarburi
4. Movimenti di terra per attività agricola
5. Serre mobili e stagionali per attività
agricola
6. Manutenzione straordinaria
(no parti strutturali, aumento unità,
incremento parametri urbanistici)
7. Opere temporanee (90 gg.)
8. Opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni
9. Pannelli solari
10. Aree ludiche, arredo aree pertinenziali
Interventi completamente
liberalizzati
1. Manutenzione ordinaria
2. Eliminazione barriere architettoniche
3. Opere temporanee per attività di ricerca
nel sottosuolo ad esclusione della ricerca
idrocarburi
4. Movimenti di terra per attività agricola
5. Serre mobili e stagionali per attività agricola
Non serve alcun titolo abilitativo né
comunicazione
Eventuali obblighi di comunicazione nelle leggi regionali o
regolamenti edilizi
Interventi parzialmente
liberalizzati
1. Opere temporanee (max 90 gg.)
2. Opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni entro indice di permeabilità
3. Pannelli solari senza serbatoio accumulo esterno
e fuori zona “A”
4. Aree ludiche, arredo aree pertinenziali
comunicazione di inizio lavori
autorizzazioni eventualmente obbligatorie
Regime facoltativo
La documentazione:
Comunicazione di
inizio lavori
 Sottoscrizione proprietario
o avente titolo
 Ubicazione immobile
Descrizione sintetica
dell’intervento
Documentazione richiesta
da normativa di settore
 Certificazioni
 Atti autorizzativi
 Nullaosta
 Durc
Manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria ivi compresa
l’apertura di porte interne o spostamento di
pareti interne
(no parti strutturali, aumento unità,
incremento parametri urbanistici)
È sufficiente la comunicazione di inizio lavori con allegato
relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali
Regime facoltativo
I requisiti:
Opere di manutenzione straordinaria che:
 non incidono su
Mura portanti, fondamenta,
“parti strutturali”
pilastri etc.
 non aumentano
le unità immobiliari
 non incrementano
i parametri urbanistici
NO frazionamento
SI accorpamenti
anche parziali
Superficie, altezza
etc.
La documentazione:
Comunicazione di
inizio lavori
 sottoscrizione
proprietario o avente
titolo
 ubicazione immobile
 descrizione sintetica
dell’intervento
 dati dell’impresa
Relazione tecnica
 Relazione tecnica dell’intervento
 Opportuni elaborati
progettuali (elaborato grafico
comparativo)
 Dichiarazione del tecnico
di non avere rapporti di dipendenza
con impresa e il committente
 Asseverazione del tecnico:
a) di conformità dei lavori
agli strumenti urbanistici approvati
e regolamenti edilizi vigenti
b) di corrispondenza
dell’intervento alla categoria
della manutenzione
straordinaria liberalizzata
Documentazione richiesta
da normativa di settore
Certificazioni
Atti autorizzativi
Nullaosta
 Durc
L’attività comunale:
 La legge non prevede espressamente un’attività di
controllo e di verifica. Poteri generali di vigilanza
 La legge prevede esclusivamente una sanzione
pecuniaria di € 258.00 per mancata comunicazione
inizio lavori ovvero mancata trasmissione relazione
Riduzione di 2/3 se la comunicazione è effettuata
spontaneamente in corso d’opera
Difformità?
Incompleta documentazione?
I poteri regionali
Le regioni possono :
Estendere la disciplina ad altri interventi
 Individuare ulteriori opere, tra quelli
parzialmente liberalizzati, per le quali è
necessaria la presentazione della relazione
tecnica
Stabilire ulteriori contenuti per la relazione
tecnica
Le problematiche:
 Comunicazione di fine lavori
 Efficacia temporale – decadenza?
 Varianti in corso d’opera
Segnalazione Certificata
di Inizio Attività
ANCE
Direzione Legislazione Mercato Privato
Massimo Ghiloni
I riferimenti normativi
Art. 49 commi 4 bis – 4 ter legge 122/2010
(manovra finanziaria)
Modifica
art. 19 della legge 241/1990
Viene introdotta la SCIA
I Chiarimenti del Ministero

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La SCIA si applica all’edilizia
La SCIA sostituisce la DIA nelle leggi statali e regionali
La DIA in edilizia non è tra le esclusioni
La nuova disciplina generale assorbe la disciplina speciale
della DIA in edilizia
Il riferimento alle “asseverazioni” è tipico della DIA in edilizia
La disciplina costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lett. m) dell’art.
117 Cost. e attiene alla tutela della concorrenza ai sensi della
lettera e) dell’art. 117 della Cost.
Non interferisce con il permesso di costruire e quindi con la
DIA in alternativa al permesso di costruire
Applicabilità alla SCIA delle norme compatibili
Cos’è:
Una segnalazione dell’interessato
che sostituisce
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento
di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale
per il rilascio degli atti stessi.
Le esclusioni
 atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,
all’amministrazione della giustizia,
all’amministrazione delle finanze, nonché di
quelli imposti dalla normativa comunitaria.
 attività economiche a prevalente carattere
finanziario, bancario e creditizio
Gli interventi in area vincolata:
Acquisizione del nullaosta paesistico
Presentazione della SCIA
Conferenza di servizi?
La documentazione
La segnalazione deve essere corredata da:
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per
quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali
 attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni
di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese relative alla sussistenza
dei requisiti e dei presupposti richiesti da leggi o atti amministrativi di
carattere generale (conformità al piano);
 elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione
di pareri di organi o enti appositi,
ovvero l’esecuzione di verifiche preventive,
essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni
di cui al presente comma, salve le verifiche successive
degli organi e delle amministrazioni competenti.
La Procedura:
Presentazione della SCIA con la documentazione
richiesta
Inizio immediato dell’attività
(senza attendere i 30 gg.)
Ricevuta protocollo vale titolo anche ai fini dell’autotutela (DPR
160/2010: SUAP)
Verifica da parte del Comune
I Poteri dell’Amministrazione
Entro 60 gg.
da presentazione SCIA
divieto di prosecuzione
e rimozione eventuali
effetti dannosi
Salvo la possibilità di conformarsi
alle norme vigenti entro un termine stabilito
(non inferiore 30 gg.)
1/4
I Poteri dell’Amministrazione
Dopo 60 gg.
da presentazione SCIA
2/4
alla P.A. è consentito
intervenire
In presenza solo di 2 condizioni:
1) Pericolo di un danno per patrimonio artistico e
culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica,
difesa nazionale
2) Impossibilità di tutelare tali interessi mediante
conformazione dell’attività
Manca il riferimento al danno al paesaggio
I Poteri dell’Amministrazione
3/4
È fatto comunque salvo il potere
di autotutela dell’amministrazione
Revoca
Annullamento
(art. 21 quinquies
l. 241/1990)
(art. 21 nonies
Per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse
2. mutamento situazione di fatto
3. nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario
l. 241/1990)
1.
Illegittimità
del provvedimento e sussistenza di
ragioni di interesse pubblico
Entro un termine ragionevole
La Revoca
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento
revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
.
Il T.U. Edilizia stabilisce l’IRREVOCABILITA’
del Permesso di costruire
(Art. 11, comma 2, DPR 380/2001)
L’Annullamento
 Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro
un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge.
 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole
La valutazione su:
•Effetti favorevoli e legittimo affidamento privati
•Apprezzabile lasso di tempo e stabilità della situazione
Blocca la discrezionalità dell’amministrazione
I Poteri dell’Amministrazione
Sempre
4/4
divieto di prosecuzione
e rimozione eventuali
effetti dannosi
In caso di dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e atto di notorietà
false o mendaci
(ferme le sanzioni penali)
Problemi aperti:
Compatibilità e rapporti con il T.U.
edilizia e le leggi regionali
(sanzioni, efficacia temporale, inizio e
fine lavori, Durc)
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività