Incontro del 28 settembre 2010
NOVITA’ NORMATIVE
IN CAMPO EDILIZIO - PAESAGGISTICO
• Attività edilizia libera
• Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
• Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA)
Redazione:
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Attività edilizia libera
Art. 6 D.P.R. 380/01
Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
Il nuovo testo dell’art. 6 del D.P.R. 380/01, nello specificare gli interventi
configurabili come attività edilizia libera, articola gli stessi secondo 3 tipologie
 Tipologia 1: attività edilizia libera senza alcuna comunicazione;
 Tipologia 2: attività edilizia libera con la comunicazione di inizio
lavori, ai sensi del comma 2 lettere b) c) d) e);
 Tipologia 3: attività edilizia libera con la comunicazione di inizio
lavori, ai sensi del comma 2 lettera a) unitamente ad
una relazione tecnica con elaborati progettuali ed una
dichiarazione di asseverazione;
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
Tipologia 1
Attività edilizia libera senza alcuna comunicazione
lettere a) b) c) d) e) comma 1 art. 6 D.P.R. 380/01
a) Gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
c)
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato
d) I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
In riferimento alla tipologia 1 (comma 1 art. 6)
è da specificare che non esistono nello
strumento urbanistico comunale di Montelupo
Fiorentino prescrizioni e quindi sia il cittadino
e/o il professionista non devono effettuare
alcuna verifica.
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
Tipologia 2
Attività edilizia libera con sola comunicazione
lettere b) c) d) e) comma 2 art. 6 D.P.R. 380/01
b) Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni;
c) Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
sostenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, locali tombati;
d) I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
In riferimento alla tipologia 2, trattandosi di attività
libera che può essere eseguita previa esclusivamente
comunicazione di inizio lavori, questa di per sé deve
escludere dichiarazioni, da parte del proprietario
inerenti a specifiche conformità con lo strumento
urbanistico salvo per quanto riguarda i pannelli “che
questi siano realizzati al di fuori della ZTO A del D.M.
1444/68”.
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Tipologia 3
Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
Attività edilizia libera con
• comunicazione
• relazione tecnica con elaborati
lettera a) comma 2 art. 6 D.P.R. 380/01
a) Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01, ivi compresa l’apertura di
porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non
riguardino le parti strutturali dell’edificio. Non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici.
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
Si prefigura una ‘‘nuova manutenzione straordinaria’’ che elimina
la necessità della DIA (ora SCIA) per le opere non strutturali ivi
comprese gli spostamenti delle pareti interne e le aperture delle
porte.
La DIA (ora SCIA) per interventi di manutenzione straordinaria
permane esclusivamente per le opere strutturali, fermo restando che
lo spostamento dei solai, interventi di modifiche sulle aperture
esterne, una diversa articolazione degli alloggi (modifica delle
superfici) o aumento delle unità immobiliari prefigurano un
intervento di ristrutturazione edilizia.
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
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Attività edilizia libera
(art. 6 D.P.R. 380/01)
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
Gli interventi indicati come di ‘‘lieve entità’’
indicati nell’elenco di cui all’Allegato 1 del
D.P.R. 09/07/2010 n° 139 sono assoggettati a
procedimento semplificato.
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
Allegato 1
1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione
originaria e comunque non superiore a 100 mc;
2. Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti;
3. Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni;
4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti;
5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti;
6. Modifiche che si rendono necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica ovvero per
il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero
parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di
accesso ed eventuali rampe;
8. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati,
aventi una superficie non superiore a 30 mq;
9. Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni;
10. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche;
11. Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno;
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
Allegato 1
12. Interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti;
14. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all’interno delle zone cimiteriali;
15. Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di dimensioni inferiori a 18
mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi;
16. Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività
commerciali e pubblici esercizi;
17. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente;
18. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
19. Linee elettriche e telefoniche;
20. Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di
tipologia e dimensioni analoghe;
21. Interventi sistematici di arredo urbano;
22. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori
e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna;
23. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati;
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
Allegato 1
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni;
25. Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL;
26. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva;
27. Posa in opera di manufatti completamente interrati;
28. Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq;
29. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
30. Tombinamento parziale di corsi d’acqua per tratti fino a 4 m;
31. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile;
32. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque;
33. Taglio selettivo di vegetazione ripariale;
34. Riduzione di superfici boscate;
35. Ripristino di prati stabili;
36. Taglio di alberi isolati o in gruppi;
37. Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli;
38. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico;
39. Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività da considerare come attrezzature amovibili.22
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
Il procedimento semplificato è costituito da una
• Semplificazione documentale
• Semplificazione procedurale
Semplificazione documentale
L’istanza ai fini del rilascio è corredata da una relazione paesaggistica
semplificata costituita da
 ‘‘scheda per la presentazione di richiesta di autorizzazione paesaggistiche per
le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione
semplificata’’ che è allegata al D.P.C.M. 12/12/2005;
 Conformità del progetto alla disciplina urbanistica edilizia
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
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Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
(D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139)
Semplificazione procedurale
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
(L.N. 122/2010)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
Ogni atto…. che dipenda esclusivamente
dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla Legge …. e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo….. o specifici
strumenti di programmazione è sostituito da una
segnalazione a cura dell’interessato.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
La denominazione segnalazione certificata di
inizio di attività (SCIA) deriva dal fatto che la
segnalazione è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive
di
certificazioni
nonché
dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati
corredate dagli elaborati tecnici necessari.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
La novità della SCIA è che è possibile l’inizio dei
lavori o dell’attività dalla data della presentazione
della segnalazione all’Amministrazione competente.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti l’Amministrazione competente, nel
termine di 60 giorni, adotta motivati provvedimenti
salvo che l’interessato provveda a conformare alla
normativa vigente entro un termine fissato
dall’Amministrazione non inferiore a 30 giorni.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
Il
campo
di
applicazione
della
SCIA,
riguardando sia la Dichiarazione di Inizio
Attività che la Denuncia di Inizio Attività, come
specificato al comma 4 ter, investono i
procedimenti SUAP compresi quelli relativi
all’edilizia di sua spettanza.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
Il fatto che al comma 4 ter si specifichi che il
comma
4
bis
“attiene
alla
tutela
della
concorrenza” e si parli di “esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale”
porta anche a fondate ipotesi che la SCIA non
riguarda i procedimenti edilizi del privato
cittadino, creando ulteriori complicazioni sul
campo di applicazione.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
In attesa che si sciolgano i nodi anche sul
“campo di applicazione” il vero problema non è
tanto e solo a quali ‘‘campi’’ applicare la SCIA,
ma come in assenza di una disciplina di
gestione (adeguamento D.P.R. 380/01?) e a
cascata delle Leggi Regionali (L.R. 1/2005) di
riferimento.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
L’atteggiamento, anche in riferimento al parere
legale predisposto da ANCI Toscana (ma che
riguarda solo l’ordinamento edilizio), sarebbe
quello di non innovare e quindi non ritenere
operante la ‘‘SCIA’’ in assenza di un adeguamento
della disciplina di settore almeno a livello statale
auspicando che anche la Regione prenda una
posizione.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
In sintesi, quindi, la posizione attuale sarebbe quella di
affermare che il mancato richiamo nel novellato art. 19
della 241/90 (Legge Generale) del D.P.R. 380/01
(Legge Speciale) porti a considerare che il riferimento
‘‘ad ogni normativa statale e regionale’’ sia da riferirsi
solo alle Leggi Generali e che quindi la sopravvenuta
disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività non trova applicazione nell’edilizia in quanto
questa normata da Legge Speciale
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
La posizione ha connotati solo prettamente tecnici e
non vi è intenzione di contestare ‘‘politicamente’’ la
portata del nuovo art. 19 della L. 241/90 ma con i
testi legislativi nazionali e regionali, in vigore
attualmente in campo edilizio risulta difficilmente
praticabile
nei
fatti
pretendere
di
gestire
efficacemente le trasformazioni edilizie in assenza
di un adeguamento dell’attuale disciplina di settore.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)
Non è in questa occasione che possiamo sviluppare le problematiche inerenti
l’automatismo della sostituzione del termine ‘‘DIA’’ con ‘‘SCIA’’
• Varianti in corso d’opera
• Sanatorie
• Controlli
• Sanzioni
• Oneri
• ecc.
Ma, rifacendosi anche alla sola nota ministeriale, emerge con chiarezza la necessità
dell’adeguamento della Legge sull’Edilizia in assenza del quale lo stesso Ministero
viene a prefigurare un campo di applicazione della SCIA sensibilmente ridotto
rispetto all’attuale DIA che porterebbe in Toscana:
• ‘‘SCIA’’ per interventi sino alla ristrutturazione edilizia leggera
• ‘‘DIA’’ per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia leggera, in quanto
previsti dalla L.R. 1/2005
• ‘‘SUPERDIA’’ facoltativa nei casi contemplati dal D.P.R. 380/01
• ‘‘PERMESSO DI COSTRUIRE”
in contraddizione a qualsiasi ipotesi di semplificazione.
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Materiale presentato all`incontro del 28 settembre 2010