Incontro del 22 Marzo 2012 con i professionisti
LE ULTIME SULL’EDILIZIA
Redazione:
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Art. 84 bis L.R. 1/2005
 Per gli interventi di cui all’art. 79 comma 1
lettera a (SUPERSCIA) e di ristrutturazione
edilizia (art. 79 comma 2 lettera d) il
decorso del termine, di cui all’art. 84 comma
6, non preclude la potestà di controllo, anche
a campione.
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Dall’art. 84 bis della L.R. 1/2005
1° aspetto
Per tutti gli interventi soggetti a SCIA, esclusa
la SUPERSCIA e la ristrutturazione edilizia, la
podestà
di
prevalentemente
controllo
entro
si
30
conclude
giorni
dalla
presentazione.
2° aspetto
Il controllo, anche a campione, è relativo alla
SUPERSCIA e alla ristrutturazione edilizia.
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Conseguentemente, con determina n° 130 del 15/03/2012,
il
Comune di Montelupo ha deciso:
•
di
modificare
le
modalità
esclusivamente
gli
interventi
di
sorteggio
soggetti
a
includendovi
“SUPERSCIA”
e
“Ristrutturazione edilizia”
•
di prendere atto che la SCIA ha un carattere privatistico e quindi
viene eliminata la verifica di procedibilità da parte degli uffici e
l’elenco dei documenti presentati è attestato dal professionista.
•
di prefigurare per le SCIA a controllo a campione una verifica
“dalla culla alla tomba”
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La legge pertanto individua, per le SCIA, un termine di 30
giorni per notificare il divieto di prosecuzione degli interventi
e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere in assenza di
alcuni degli atti necessari.
Nel caso di incompletezza il Comune invita l’interessato a
regolarizzare la Segnalazione Certificata assegnandogli a tal
fine un tempo congruo.
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Modalità di rilascio del Permesso di Costruire
Presentazione domanda
1. Presentazione della domanda con dichiarazione di conformità del progettista.
Responsabilità del procedimento
2. Entro 10 giorni comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento.
Istruttoria
3. Entro 60 giorni dalla presentazione il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria,
valuta la conformità e formula la proposta di provvedimento.
Necessità di modeste modifiche
4. Entro 30 giorni si può richiedere modifiche. L’interessato si pronuncia sulla richiesta
entro il termine fissato e in caso di adesione integra la documentazione nei successivi
30 giorni. Con la richiesta si sospendono i termini dei 60 giorni dell’istruttoria che
riprendono dopo le ottenute integrazioni.
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Modalità di rilascio del Permesso di Costruire
Necessità di documenti che integrano o completino la domanda
5. Il termine di 60 giorni per la proposta di provvedimento può essere interrotto una sola
volta dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla domanda. Il termine di
60 giorni ricomincia nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della
documentazione integrativa.
Emanazione provvedimento finale
6. Entro 30 giorni dalla proposta di provvedimento è adottato il provvedimento finale.
Termini per procedimenti complessi
7. I termini di 60 giorni per la predisposizione della proposta di provvedimento per i
progetti particolarmente complessi e i 30 giorni per la necessità di documenti a
integrazione sono raddoppiati per motivata risoluzione del Resp. del Procedimento.
Silenzio - Assenso
8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il
Dirigente o il Responsabile dell’Ufficio non abbia opportunamente motivato il diniego,
si intende formato il Silenzio Assenso.
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Anche nel caso dell’elenco dei documenti nel Permesso di
Costruire è eliminata la verifica di procedibilità da parte
dell’ufficio che riceve la pratica in conformità anche al diverso
tenore delle dichiarazioni del progettista (vedi art. 83 comma
4).
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Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata
L’art. 142 commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 66/2011 ha posto ulteriori limitazioni alla
edificazione nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (aree PI4).
Il comma 2, alle lettere a), b), c), d), ed e), individua gli interventi consentiti. Le
lettere d) ed e) consentono gli interventi di ristrutturazione edilizia e di addizione
volumetrica.
Il comma 3 specifica però che gli interventi alle lettere a), b), c), d) ed e) non
possono determinare:
a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione residenziale o che
comunque consenta il pernottamento o incremento del numero delle unità
medesime;
b) aumento della superficie coperta dell’edificio oggetto dell’intervento.
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Per gli interventi di cui alle lettere a), b) c), d) ed e) del comma
2 il progettista assevera:
a) assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni,
anche tramite sistemi di autosicurezza;
a) che l’intervento non determina aumento dei rischi e delle
pericolosità a monte e a valle.
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Materiale presentato all`incontro del 22 Marzo 2012