Le trasformazioni del territorio e i titoli edilizi A cura degli avvocati Livio Lavitola e Andrea Di Leo 1 I. Breve “storia” dei titoli edilizi II. L’attuale quadro dei titoli edilizi - Attività edilizia libera Permesso di costruire – “Super DIA” DIA/SCIA Permesso di costruire “in sanatoria” ordinaria III. Titoli edilizi e tutela dei beni culturali e paesaggistici 2 PARTE I Dalla licenza alla concessione edilizia. 3 I. “Storia” dei titoli edilizi La L. n. 1150/1942 la licenza di costruzione Articolo 31 Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune. Le determinazioni del podestà sulle domande di licenza di costruzioni devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno della ricezione delle domande stesse. 4 Si tratta di un atto a natura autorizzatoria e gratuito, necessario per interventi da realizzare in ambito cittadino, se esista il piano regolatore generale (allora non obbligatorio) 5 Con la l. 765/1967 (c.d. legge ponte): - obbligo, per tutti i comuni, di dotarsi dello strumento urbanistico generale - estensione dell’ambito applicativo della licenza edilizia all’intero territorio nazionale - Silenzio-rifiuto a seguito decorso 60 gg. istanza 6 Si pone il problema della natura dello ius aedificandi a) teoria dell’attribuzione: il diritto di edificare appartiene allo Stato, che può concederlo dietro “compenso”. b) teoria della conformazione/inerenza: lo ius aedificandi è insito nella proprietà immobiliare, la Legge può solo limitarlo e regolarlo (ex art. 42 Cost.)] 7 L. 10/77: la concessione edilizia Alla c.e. è sottoposta “ogni trasformazione urbanistica ed edilizia”. Novità: - oggetto: non più solo le costruzioni, ma ogni attività a rilievo urbanistico ed edilizio - Onerosità: contributo per i costi di urbanizzazione 8 - passaggio dal regime autorizzatorio a quello concessorio. Secondo parte della dottrina tale passaggio testimoniava la scissione tra ius aedificandi e proprietà fondiaria. La concessione attribuirebbe il diritto di edificare. Mengoli: si è trattato di un tentativo di “attribuzione allo Stato … del diritto di edificare” 9 Non mancavano opinioni dissenzienti: il nomen iuris concessione era solo una “etichetta”, rimanendo ferma la immanenza del diritto di edificare al diritto di proprietà. Tant’è che “la c. può essere rilasciata solo al proprietario del suolo e si trasferisce insieme all’area; si configura come atto dovuto, nel senso che il sindaco è tenuto a rilasciarla qualora il proprietario chieda di svolgere un’attività in conformità agli strumenti urbanistici; non è revocabile” (Iannelli, 1977) 10 Corte Cost. 5/1980 “il diritto di edificare continua a inerire alla proprietà e alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire” Ferme rimanendo le compressioni e le limitazioni poste dalla Legge al proprietario. Il procedimento di rilascio è volto all’accertamento dei presupposti di legge per l’esercizio del diritto. 11 Con la l. 457/1978 alcuni interventi vengono sottoposti ad “autorizzazione”: - provvedimento gratuito - soggetto a formazione tacita - relativo ad interventi “minori” 12 PARTE II I titoli edilizi nel DPR n. 380/2001 13 Il DPR n. 380/2001 Il testo unico dell’edilizia oggi vigente è frutto della sovrapposizione di numerosi e, come vedremo, alle volte “scoordinati”, interventi legislativi. 14 Da segnalare, solo nel periodo 2010 – 2012 diversi interventi: l. 73/2010: ampliamento delle fattispecie di edilizia libera l. 122/2010: modifica dell’art. 19 L. 241/90 con introduzione della “SCIA” in luogo della DIA l. 106/2011 (decreto sviluppo 2011): - interpetazione autentica sul tema SCIA in edilizia - riduzione del termine per la PA per intervenire sulla SCIA - silenzio-assenso per il permesso di costruire 15 l. 134/2012 (conversione del decreto “cresci Italia”) - modifiche in merito alle attività “libere” - semplificazioni amministrative - procedimento per il rilascio del pdc - ulteriori modifiche in merito alla disciplina della DIA 16 Le fattispecie di attività edilizia 1. Attività libera 2. Attività libera previa comunicazione inizio lavori 3. Attività soggetta a SCIA 4. Attività soggetta a DIA 5. Attività soggetta a permesso di costruire 17 Da evidenziare subito che, come si vedrà, tra tali fattispecie l’unica aventa natura provvedimentale è il permesso di costruire: le attività libere e quelle soggette a DIA/SCIA non necessitano di un titolo. 18 Gli interventi edilizi L’art. 3 del T.U. definisce i singoli interventi, con valore prescrittivo: infatti il co. 2 della disposizione precisa che tali definizioni “prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi” 19 Manutenzione Ordinaria Manutenzione Straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizio Nuova costruzione Ristrutturazione urbanistica 20 Manutenzione Ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 21 Manutenzione Straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 22 Restauro e risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 23 Ristrutturazione edilizia • gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 24 Nuova Costruzione interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. • • • • Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 25 • e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; • e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; • e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 26 Ristrutturazione Urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 27 L’attività edilizia libera A) Attività eseguibili “senza alcun titolo”: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. 28 B) Senza alcun titolo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale • • • • • • a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici [CIA + relazione tecnica] b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (14) e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. [CIA + relazione tecnica] 29 Sanzioni: La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. Poteri regionali Le regioni a statuto ordinario: • a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. 30 Permesso di costruire Introdotto con il DPR 380/2001 in luogo della concessione edilizia. TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI Art. 10 Interventi subordinati a permesso di costruire Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. 31 “caratteristiche del permesso di costruire” Art. 11 Caratteristiche del permesso di costruire co. 1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. “la necessaria distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli pubblicistici dell'attività edificatoria non impedisce di rilevare la presenza di significativi punti di contatto tra i due diversi profili. In proposito ha, pertanto, chiarito che non è seriamente contestabile che nel procedimento di rilascio dei titoli edilizi l'amministrazione abbia il potere ed il dovere di verificare l'esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull'immobile, interessato dal progetto di trasformazione urbanistica” (TAR Campania Napoli, Sezione II, 21 marzo 2011, n. 1581) 32 co. 2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16. “i titoli edilizi costituiscono un genere di atti ad alto tasso di formalismo, nel senso che con tali provvedimenti l’amministrazione prende atto della conformità di un progetto allo strumento vigente, e presta l’assenso ad una trasformazione del territorio che avrà affetti irreversibili. Note sono al riguardo le tematiche che si sono agitate in dottrina e giurisprudenza sulla natura del titolo edificatorio e sulla sua efficacia e revocabilità: la conclusione a cui attualmente si è giunti è che l’amministrazione non è dotata di poteri discrezionali allorché verifica la compatibilità di un progetto con le norme di piano, e che il titolo rilasciato non è revocabile” (T.A.R. Liguria, Sezione I, 2 novembre 2011, n. 1517) 33 co. 3 Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. La clausola relativa alla salvezza dei diritti dei terzi inserita nella concessione edilizia deve quindi proprio intendersi nel senso che non incombe all'autorità che rilascia la concessione compiere complesse ricognizioni giuridico-documentali, ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto concessorio, essendo sufficiente per l'Amministrazione l'acquisizione del titolo che formalmente abiliti alla concessione (Consiglio Stato, IV, 26 maggio 2006, n. 3201). Sicché il vicino che reputi leso un proprio diritto soggettivo, ad es., in materia di distanze tra edifici, può sempre agire innanzi all'a.g.o. per la riduzione in pristino o il risarcimento del danno (Consiglio Stato, V, 19 marzo 1999, n. 277). (Cons. St., Sez. V, n1170/2011) 34 Presupposti per il rilascio del pdc Art. 12 co. 1 Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Il principio di conformità subisce la deroga ad opera dell’art. 14 (pdc “in deroga”), per superiori interessi pubblici. Si deve ritenere che il rilascio del pdc, in presenza dei requisiti di legge, è atto dovuto: la p.a. non esercita potere “discrezionale” (Mengoli) ma un mero accertamento senza margini per apprezzare l’interesse pubblico (non rileverebbe, ad es., l’eventuale futura possibilità di destinare l’area in maniera differente) 35 • co. 2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. “in vista del rilascio del permesso di costruire è necessario che esistano – ovvero se ne preveda l’imminente realizzazione – almeno le opere di urbanizzazione primaria stimate in concreto necessarie, ivi comprese quelle relative alla viabilità ed ai parcheggi pubblici, in modo che la zona possa dirsi sistemata per l'insediamento e per il soddisfacimento delle esigenze delle famiglie che debbano fissarvi la dimora. Compito primario della pianificazione urbanistica è, infatti, quello di coordinare armonicamente l’attività edificatoria privata con la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale, che valga ad assicurare uno sviluppo edilizio del territorio ordinato e razionale” (TAR Campania, Na, Sezione II, 2 maggio 2012, n. 1970) 36 • Co 3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. • Co 4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici. 37 Efficacia temporale del pdc Art. 15 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. “l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 15, co.2, deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi; pertanto, i lavori debbono ritenersi "iniziati" quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi” (TAR Lazio,II ter, 6.12.2011, n. 9600). 38 Sono stati ritenuti eventi idonei a rappresentare il “fatto sopravvenuto estraneo alla volontà del titolare del permesso di costruire” ad esempio i provvedimenti di inibizione dei lavori assentiti dal titolo abilitativo. TAR, Lazio, II quater, 7.6.2010, n, 15939 ha affermato che “non può essere opposto il decorso del termine decadenziale a colui che non poteva comunque continuare l’edificazione per un fatto sopravvenuto estraneo alla sua volontà”. TAR, Lazio, II. 15,4,2004, n. 3297, annovera tra le ragioni di forza maggiore il factum principis ovvero il provvedimento dell’Autorità, non imputabile al titolare della concessione e oggettivamente ostativo dei lavori. 39 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 40 Principio di contribuzione L’edificazione determina un costo per la collettività: - realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione (necessarie ad inserire l’edificazione nel contesto) - consumo del territorio (il quale è risorsa scarsa e collettiva) - aumento del carico urbanistico: alla creazione di nuovi edifici corrisponde un aumento dei fruitori dei servizi pubblici E’ principio dell’ordinamento che chi intenda esercitare il proprio ius aedificandi debba contribuire alle spese ed agli oneri complessivi gravanti sulla collettività. Tramite: - prestazioni patrimoniali - obblighi di facere (esecuzione diretta delle opere, cessione di aree a fini di p.u., etc.) (Gatto Costantino- Savasta) Chiaramente, abbandonata la teoria “attributiva”, vi sono conseguenze in ordine alla configurazione del contributo per il rilascio del pdc: esso non costituisce il prezzo per la cessione del diritto di edificare. E’ una prestazione imposta, determinata con rigidi criteri di uguaglianza e senza potere discrezionale della p.a (Mengoli) Contributo per il rilascio del permesso di costruire Art. 16 T.U. Ed. • Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. • 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. 43 Il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime – secondo modalità eque per la comunità –, con la conseguenza che anche nel caso di modificazione della destinazione d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento, pertanto, è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, sicché la circostanza che le modifiche di destinazione d’uso non siano eventualmente soggette al previo titolo abilitativo non comporta ipso iure l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e quindi la gratuità dell’operazione. (TAR Emilia Romagna, n. 239/2012) 44 Co. 2. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel dell’art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. Co. 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 45 Il contributo di costruzione è composto di due componenti: 1. quota oneri di urbanizzazione primaria e secondaria Partecipazione alle spese per le opere di urbanizzazione di cui l’edificazione andrà ad usufruire 2. costo di costruzione quota commisurata all’effettivo costo di costruzione 46 • 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. • 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. (…). 47 Pacifica è la diversa natura degli oneri di urbanizzazione rispetto ai costi di costruzione, i quali rappresentano una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore a seguito della nuova edificazione Mentre il contributo per gli oneri di urbanizzazione ha funzione recuperatoria delle spese sostenute dalla collettività comunale in relazione alla trasformazione del territorio assentita al singolo, il contributo per costo di costruzione, che è rapportato alle caratteristiche ed alla tipologia delle costruzioni e non è alternativo ad altro valore di genere diverso, afferisce alla mera attività costruttiva in sé valutata: l’obbligazione contributiva per costo di costruzione, dunque, è acausale ed appare soffermarsi sulla produzione di ricchezza connessa all’utilizzazione edificatoria del territorio ed alle potenzialità economiche che ne derivano e, pertanto, ha natura essenzialmente paratributaria (T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione II, 24 agosto 2012, n. 1467) 48 Competenza Art. 13 1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. Art. 5 - Sportello unico per l’edilizia 1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. 49 co. 1 bis Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi … gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. … “l’art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, nell’assegnare allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione di tutti gli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l’esecuzione dell’intervento” Cons. St., Sez. V, 4312/2012 50 Il procedimento per il “rilascio” del pdc art. 20 co. 1 La domanda per il rilascio del permesso di costruire, (…) va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, … dagli altri documenti previsti La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici …, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia (…) nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali (…). 51 co. 3 Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, … i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 52 co. 4 Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che … sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nel termine di 60 gg., richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 53 Co. 5-bis. Se entro il termine di 60 giorni non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi … Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, ... 54 Il provvedimento finale, …, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. => 90 GIORNI Qualora sia indetta la conferenza di servizi … la determinazione motivata di conclusione del procedimento, …. , è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di 30 giorni è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, 55 I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 56 Il silenzio assenso (art. 20) • Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, entro il termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di diniego, ovvero non procede alla convocazione della “conferenza di servizi” • I provvedimenti che si formano tramite il silenzio, possono essere oggetto di annullamento e revoca. • ESCLUSIONI: atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell‘Amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 57 NOVITA’: IL SILENZIO ASSENSO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE: Co. 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, (….) DISCIPLINA SPECIALE PER IMMOBILI VINCOLATI: Co. 9. Se vincolo è “gestito”, anche in sub-delega, dal Comune Il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Co. 10. Se vincolo non è di competenza dell’amministrazione comunale, ufficio comunale il Comune acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende 58 formato il silenzio-rifiuto. DIA e SCIA (la strana coppia!) Cenni storici Figure assimilabili alla dichiarazione (o segnalazione) preventiva: t.u.l.p.s. del 1889 relativamente a riunioni pubbliche, cerimonie religiose, rappresentazioni teatrali ecc., nonché all’attività edificatoria, quale prima forma di regolazione pubblica. 59 Nel settore edilizio nel 1935 tutte le attività furono sottoposte al regime della licenza: progressiva sottoposizione delle attività prima sottoposte “comunicazione” a regime autorizzatorio Alcune ipotesi superstiti: l’art. 216 r.d. n. 1265/34 (t.u.l.san.) per l’avvio di fabbriche e manifatture insalubri l’art. 76 r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.) riguardante la riunione e le riprese cinematografiche in luogo pubblico. 60 L’opzione in favore dello schema autorizzatorio con un controllo amministrativo preventivo rispetto all’avvio di attività private (teoricamente lesive di interessi pubblici) ha determinato la successiva impostazione legislativa. La tendenza a ridurre i controlli preventivi si manifesta in seguito proprio a partire dalla materia edilizia: l’art. 26 l. n. 47/85, in materia edilizia, a proposito delle realizzazione delle “opere interne” 61 Il primo vero e proprio antecedente dell’art. 19 è l’art. 22 l. prov. Trento, n. 45/1988 (“Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell’azione amministrativa provinciale”.) Si prevedeva che, “con apposito provvedimento legislativo sono individuati gli atti a carattere autorizzativo, derivanti dal semplice accertamento di presupposti di fatto o di diritto, che sono sostituiti con denuncia degli interessati, salvo il potere di controllo dell’Amministrazione provinciale” 62 Sono poi logiche di “autoamministrazione del privato” (PASTORI) a determinare l’ingresso della DIA nell’ordinamento edilizio. Un’altalenante sequenza di norme e di opzioni legislative, con una copiosa serie di decreti legge non convertiti, segna l’evoluzione dell’istituto nel periodo antecedente l’introduzione del Testo Unico. Nell’arco di un solo biennio mutano più volte il regime amministrativo, l’ambito applicativo, la sequenza procedimentale. La DIA è ora titolo edilizio sostitutivo per le opere minori; ora strumento meramente facoltativo, alternativo all’autorizzazione espressa (DD.LL. nn. 88/1995; 193/1995; 310/1995; 400/1995; 498/1995; 154/1996; 285/1996; 388/1996; 495/1996) 63 Testo originario art. 19 L 241/90 Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, …, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un’attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' (…) Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attivita' puo' darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' degli accertamenti richiesti. 64 Dalla DIA alla SCIA La DIA edilizia – art. 23 DPR 380/2001 Co. 1 Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie 65 co. 1 bis Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, (….), essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, …, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 66 Co. 3 Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. Co. 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi …Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. L’esecuzione di opere in territorio assoggettato al vincolo, anche ove eseguibili a mezzo di dia (o di scia), consente solo dopo il conseguimento della ripetuta autorizzazione paesaggistica (cfr. artt. 22 e 23 del d.P.R. 380 del 2001), in cui carenza il titolo abilitativo edilizio non si forma, ovvero l’attività non può essere intrapresa (TAR Campania, 913/2012) 67 La “S.C.I.A.” • Disciplinata dall’art. 19 della L. 241/90, come modificata dalle LL. 122/2010 e 106/2011 • La “segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”, sostituisce: autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi, n.o. il cui rilascio dipenda dal mero accertamento di requisiti richiesti ex lege e non sia subordinato a limiti numerici o programmati E’ quindi sufficiente una SEGNALAZIONE DELL’INTERESSATO salvo quando esistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o si tratti di atti di competenza di amministrazioni preposte alla difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, giustizia e finanze. La segnalazione è CERTIFICATA in quanto deve essere “corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese (l. 133/2008)” relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti” 68 EFFETTI DELLA SCIA: Le attività esercitabili previa segnalazione sono “liberalizzate” e possono essere iniziate “dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente” • La SCIA non costituisce comunque un “provvedimento” (La denuncia di inizio attività non costituisce un “provvedimento amministrativo a formazione tacita” e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma rappresenta un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge: Ad. pl. N. 15/2011) 69 POTERI DELLA P.A. Nel termine di 60 giorni “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti” la P.A. “adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi” salvo che l’interessato “provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni” E ' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela anche in caso di dichiarazioni false o mendaci (in tal caso l’autotutela potrà essere esercitata “sempre e in ogni tempo” – caso in cui si applicano anche sanzioni penali ex DPR 445/2000) Dopo la scadenza del termine di 60 giorni “all’Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei 70 privati alla normativa vigente”. ESCLUSIONI la SCIA “non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” TUTELA DEI “TERZI” Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio della P.A. 71 DIA edilizia e SCIA, quali rapporti? Art. 19 co. 6-bis L. n 241/90: Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 72 SCIA edilizia, poteri di intervento ed autotutela dell’Amministrazione “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili” (co. 6 ter, art. 19 L 241) “restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” (co. 6 bis), unitamente all’esercizio dei poteri di autotutela. 73 E’ stato ipotizzato decorso il termine di trenta giorni (per l’autotutela “edilizia”), l’amministrazione potrebbe intervenire a tutela dell’ordinato sviluppo del territorio «solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, … e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente». 74 Questa è l’ipotesi sottoposta dalla Regione Emilia Romagna nel ricorso innanzi la Corte Costituzionale. La Co. Cost., con la sent. n. 188/2012 ha quindi chiarito che “va escluso infatti che la citata norma, riguardante la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), abbia l’effetto di privare, nella materia edilizia, l’Amministrazione del potere di autotutela, che, viceversa, persiste «fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4», e cioè congiuntamente all’intervento ammesso in caso di pericolo di danno per gli interessi ivi indicati” 75 Il rilevante interesse costituzionale (…) al controllo pubblico, a garanzia di un armonico sviluppo del territorio che ne preservi l’integrità, non potrebbe, infatti, essere completamente posposto alle pur rilevanti finalità di semplificazione e accelerazione valorizzate mediante la SCIA (sentenza n. 151 del 1986) se il legislatore non si fosse nel contempo premunito di assicurare un rimedio che, per i casi di più grave sacrificio del bene pubblico, possa consentire di superare l’affidamento ingenerato dalla SCIA stessa. A tal fine, l’attribuzione all’autorità amministrativa del potere di incidere in autotutela sugli effetti della SCIA, pur dopo l’esaurimento del breve termine concesso per vietare l’attività edilizia, opera quale corollario della linea di tendenza alla semplificazione normativa e allo snellimento delle procedure amministrative 76 Il permesso di costruire “postumo” Art. 36: accertamento di conformità. 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, (…), (…) fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 77 Ammissibile “sanare” senza doppia conformità? La posizione prevalente: Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2306 • “con la legge n. 47 del 1985 è entrata in vigore una disciplina esaustiva e puntuale delle ipotesi di sanatoria, anche ai fini amministrativi, che non lascia alcun margine interpretativo. Secondo tale impostazione, il principio di conservazione dei valori (…) deve quindi retrocedere dinnanzi al principio costituzionale di legalità, che impone la necessaria e stretta osservanza della disciplina dettata dalla legge”. “la concessione in sanatoria è un provvedimento tipico, che elimina l’antigiuridicità dell’abuso, estinguendo il potere repressivo dell’Amministrazione, con la conseguenza che il suo ambito di applicazione non può che essere specificamente disciplinato dalla normativa, non risultando consentito l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, di un potere di sanatoria che vada oltre i 78 limiti imposti dal Legislatore”. La posizione minoritaria: la sanatoria giurisprudenziale Un diverso orientamento muove dal parere dell’Adunanza Generale nel parere n. 52/2001 (sul testo dell’art. 36), “pur non potendosi, in astratto, contestare la necessità del duplice accertamento di conformità, nella prassi l’applicazione del principio viene disattesa, ritenendosi illogico ordinare la demolizione di un quid che, allo stato attuale, risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente e che, pertanto, potrebbe legittimamente ottenere, a demolizione avvenuta, una nuova concessione. Al riguardo valuti l’Amministrazione se non sia opportuno, in casi del genere, prevedere una forma di sanatoria che, ferma restando la sanzione penale per l’illecito commesso, sia subordinata al pagamento di un’oblazione maggiore rispetto a quella che si richiede nell’ipotesi di duplice conformità”. 79 III. I titoli paesaggistici e i n.o. per gli interventi su beni culturali Il D.lgs. N. 42/2004 disciplina gli interventi: a) Su beni culturali a) Su beni paesaggistici 80 Art. 2. Patrimonio culturale 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 81 Interventi su beni culturali Art. 20. Interventi vietati 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Art. 21 Co. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1. 82 Art. 22. Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. 2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta. 3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più di trenta giorni. 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. Art. 23. Procedure edilizie semplificate 1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto. 83 T.A.R. Lombardia Milano, Sezione IV, 20 dicembre 2010, N. 7595 La realizzazione di un soppalco interno, sorretto da una struttura portante, in un immobile sottoposto alla tutela di cui alla L. n. 1089 del 1939, deve ritenersi subordinata al nulla-osta della Soprintendenza, non potendosi ragionevolmente qualificare il soppalco quale mero arredo interno, all’occorrenza rimuovibile ed estraneo al giacimento culturale e, quindi, non modificativo della consistenza e dell’identità del bene sottoposto a vincolo, dovendosi viceversa ritenere che tale opera si integra nella struttura dell’immobile, comportando altresì una rilevante modifica dell’altezza di considerevole parte dell’unità immobiliare (T.A.R. Emilia Romagna - Parma, Sez. I, 7 febbraio 2007 n. 32). 84 T.A.R. Veneto, Sezione II, 23 aprile 2010, N. 1552 Il potere della competente Soprintendenza di valutare la compatibilità degli interventi edilizi progettati dai proprietari con il vincolo posto sui beni stessi sotto il profilo storico-artistico, … contemplato dall'art. 21 d.lgs. 422004, sfocia in un atto di natura autorizzativa, il cui eventuale diniego deve essere motivato dalla Soprintendenza con riferimento all'impatto che il progetto presentato produce sul complesso vincolato (Consiglio Stato , sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2637). Pertanto, sono astrattamente legittimi l'esercizio della valutazione in questione e l'esercizio del relativo potere in senso negativo rispetto all'istanza dell'interessato, anche con riferimento alla complessiva valutazione della situazione del bene tutelato, e non necessariamente con esclusivo e puntuale riferimento al singolo intervento progettato e sottoposto all'esame dell'Autorità preposta al vincolo. Quest'ultima, nondimeno, secondo principi generali in materia di istruttoria nel procedimento amministrativo, deve valutare tutte le concrete circostanze di fatto relative all'intervento proposto dal privato, e sulla scorta di esse deve emettere il provvedimento di propria competenza. 85 Interventi su beni paesaggistici Art. 146. Autorizzazione 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 86 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 4.L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. 87 RAPPORTI TITOLO EDILIZIO – TITOLO PAESAGGISTICO. Cons. St., Sez. IV, 8260/2010 l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, che secondo consolidata giurisprudenza si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e urbanistiche (Consiglio Stato, VI, 3 dicembre 2009, n. 7570; Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262): vale a dire che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l’uno, in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e, l’altro, in termini di sua conformità urbanistico-edilizia. 88 T.A.R. Campania Napoli, Sezione VIII, 5 giugno 2012, N. 2652 la concessione edilizia può essere rilasciata anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che è inefficace, e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla osta paesaggistico. La giurisprudenza è inoltre costante nel ritenere che l'inizio dei lavori è subordinato all'adozione di entrambi i provvedimenti. (in termini v. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2073; Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 1995, n. 376; Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 1990, n. 61; Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 1997, n. 468; Consiglio di Stato sez. VI n. 547 del 10.02.2006). La garanzia, quindi, che il territorio non venga compromesso da interventi assentiti con permesso di costruire ma privi di nulla osta paesaggistico, è data dall'impossibilità giuridica di intraprendere i lavori prima dell'acquisizione del necessario nulla osta paesaggistico. 89 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - istanza - esame da parte dell’Amministrazione competente (Regione o ente delegato) - Entro quaranta giorni l‘Amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto - trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento 90 - Il soprintendente rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica entro il termine di quarantacinque giorni - decorso inutilmente il termine senza che il soprintendente abbia reso il parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, che su deve concludere in 15 giorni - decorso inutilmente il termine di 20 giorni dalla trasmissione del parere (positivo) dal soprintendente all’Amministrazione compente, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione 91 T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Quater, 19 luglio 2012, n. 6656 Nella procedura descritta dall’art. 146 del codice dei beni culturali ed ambientali l’intervento della Soprintendenza non è più, come era in passato, finalizzato al mero controllo di legittimità dell’operato della amministrazione proposta alla tutela del vincolo (secondo il modello descritto dall’art. 159 del codice), in quanto il Soprintendente interviene ora direttamente nel procedimento mediante l’adozione di un parere preventivo e vincolate, con il quale può esprimere le sue valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera anche estese al merito. In particolare, va rilevato che la novella del 2011 ha precisato che detto parere deve essere reso “limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2”, per cui certamente esso consente valutazioni di merito da parte del Soprintendente. 92