TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 102 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “SPEDIZIONIERE” Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Spedizioniere SPEDIZIONIERE Definizione Lo spedizioniere è colui che si assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto di merci (via terra, mare o aria), rispondendo in modo totale per la spedizione stessa; può anche avvalersi di agenzie di trasporti. Requisiti Morali Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Tecnico Professionali Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali; b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche; c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, comprovato da idonea documentazione. Nel caso di società i requisiti richiesti dalla Legge devono essere posseduti da tutti i legali Rappresentanti e/o amministratori. Finanziari Le società devono essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro. Il possesso di tale capacità finanziaria,viene dimostrato mediante capitale sociale versato e/o polizza assicurativa o fideiussione bancaria fino al raggiungimento della cifra sopra indicata. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore € 100.000 Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Spedizioniere Iter burocratico • Comunicazione Unica (ComUnica) • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Le imprese che intendono esercitare attività di mediazione marittima devono presentare, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove intendono esercitare l’attività, apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all’avvenuto deposito cauzionale, compilando la sezione SCIA del modello “SPEDIZIONIERI”. Chi esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività deve essere attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “SPEDIZIONIERI”. L’impresa presenta la SCIA, nonché tutte le certificazioni comprese le dichiarazioni di possesso dei requisiti, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura dell’invio telematico della Comunicazione Unica. Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale modalità cartacea. Normativa Nazionale di Riferimento - Legge n. 1442 del 14.11.1941 - Legge n. 1138 del 15.12.1949 - D.M. 12.12.1969 - D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 - D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. -Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis Codice Attività Economica ATECO 52.29.21 - Intermediari dei trasporti 52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci.