DESCRIZIONE
L’attività di noleggio senza conducente consiste nell’affidamento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, di
qualsiasi tipo di veicoli ed è consentito nel territorio comunale solo previa SCIA - Segnalazione Certificata
di inizio Attività.
L'attività deve essere esercitata direttamente dal titolare che può avvalersi di un rappresentante di licenza.
I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o in disponibilità del titolare dell'attività.
Lo svolgimento dell'attività è effettuato in una determinata sede pertanto, laddove l'interessato intenda
aprire più punti di offerta del servizio, saranno necessarie più comunicazioni di SCIA.
Il presupposto per l'esercizio dell'attività è la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della
stessa.
La rimessa può essere all'aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle
destinazioni vigenti di PRG; nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d'uso
(autorimessa).
Se l'autorimessa ha una superficie superiore a 200 mq rientra nelle attività soggette alla prevenzione
incendi (attività 75 del DPR 151/2011).
INFORMATIVA
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto
titolare, all’attività svolta o ai locali.
Il libretto di circolazione dei veicoli deve riportare la dizione “locazione senza conducente” ai sensi
dell’art. 84, comma 5, del D.Lgs n. 285/1992 e dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 481/2001.
La segnalazione non è soggetta a imposta di bollo.
Tempi: L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 86 T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773

Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 6.5.1940 n. 635

D.P.R. 19/12/2001 n. 481

Art. 84 D. Lgs. 30/04/1992 n°285 (Codice della Strada)

DPR 151/2011 - normativa antincendi
Scarica

Informativa - Comune di San Gemini