DESCRIZIONE L’attività di noleggio senza conducente consiste nell’affidamento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, di qualsiasi tipo di veicoli ed è consentito nel territorio comunale solo previa SCIA - Segnalazione Certificata di inizio Attività. L'attività deve essere esercitata direttamente dal titolare che può avvalersi di un rappresentante di licenza. I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o in disponibilità del titolare dell'attività. Lo svolgimento dell'attività è effettuato in una determinata sede pertanto, laddove l'interessato intenda aprire più punti di offerta del servizio, saranno necessarie più comunicazioni di SCIA. Il presupposto per l'esercizio dell'attività è la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere all'aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni vigenti di PRG; nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d'uso (autorimessa). Se l'autorimessa ha una superficie superiore a 200 mq rientra nelle attività soggette alla prevenzione incendi (attività 75 del DPR 151/2011). INFORMATIVA Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. Il libretto di circolazione dei veicoli deve riportare la dizione “locazione senza conducente” ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.Lgs n. 285/1992 e dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 481/2001. La segnalazione non è soggetta a imposta di bollo. Tempi: L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 86 T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773 Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 6.5.1940 n. 635 D.P.R. 19/12/2001 n. 481 Art. 84 D. Lgs. 30/04/1992 n°285 (Codice della Strada) DPR 151/2011 - normativa antincendi