Salute e sicurezza sul lavoro
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INTRODUZIONE
 La sicurezza sul lavoro
 La salute del lavoro (igiene)
 L’infortunio sul lavoro
 La malattia professionale - il disagio
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INTRODUZIONE
 Il rischio
 R=F*M
 Misure di prevenzione
 Misure di protezione
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R=F*M
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Legislazione italiana
 Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei
lavoratori
 DPR 547/55
Sicurezza
 DPR 303/56
Salute (igiene)
 DLgs 626/94
 DPR 164/56
 DLgs 494/96
Cantieri
Cantieri
5
Costituzione della Repubblica
 ART. 32
La Repubblica tutela salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
 ART. 35
Cura la formazione e l’elevazione professionale e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
 ART. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
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Codice civile
 ART. 2043 - RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.
 ART. 2050 - RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI
ATTIVITA’ PERICOLOSE
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una
attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei
mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di
avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
7
Codice civile
 ART. 2087 - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
8
Codice penale
 ART. 437 - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI
CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o
segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,
ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena
della reclusione è da tre a dieci anni.
9
Codice penale
 ART. 451 - OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O
DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL
LAVORO
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove
o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla
estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso
contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire
duecentomila a un milione.
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Legge 300/70 - Statuto dei lavoratori
 ART. 9
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
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D.Lgs 626/1994
89/391/CEE Direttiva quadro
(principi generali)
89/655/CEE Attrezzature di lavoro
90/270/CEE Uso di
videoterminali
90/269/CEE
Movimentazione manuale
dei carichi
89/656/CEE Protezione
individuale
90/679/CEE Protezione da
agenti biologici
90/394/CEE Protezione
agenti cancerogeni
93/88/CEE Protezione agenti
biologici (modifica)
97/42/CE Protezione
agenti cancerogeni
(modifica)
89/654/CEE Luoghi di lavoro
1999/38/CE Protezione da agenti
cancerogeni e mutageni
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Caratteristiche principali

La legislazione precedente non viene abrogata
 Nuova gestione della sicurezza in azienda
 Ulteriori fattori di rischio specifico:




videoterminali
movimentazione manuale dei carichi
agenti cancerogeni e biologici
rischio chimico (nuovo approccio)
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RUOLI E RESPONSABILITA’
Datore di lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore
Addetti alle squadre di emergenza, lotta agli incendi, primo
soccorso
Responsabile ed addetti al servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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Lavoratore
 Dipendente a tempo indeterminato e determinato (esclusi
addetti ai servizi domestici; per i servizi di portierato solo
ove citati – informazione), compresi gli “interinali”
 Soci lavoratori di società e cooperative
 Stagisti
 Allievi di istituti di istruzione, università, corsi in genere in
cui si utilizzino laboratori, macchine, apparecchi e
attrezzature di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici
 Contratti a progetto (DLgs 276/2006 “Legge Biagi”)
15
Lavoratore
Esclusioni

Collaboratori familiari (Circolare 154/1996)

Lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. e seg. (Circolare
172/1996)

Lavoratori con rapporto di agenzia e rappresentanza
commerciale (id.)

Associati in partecipazione ex art. 2549 c.c. (id.)

Soci di società o cooperative che non prestino attività
lavorativa (id.)
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Lavoratore
Somministrazione di lavoro (interinali) ex DLgs 276/2003

Somministratore: informa i lavoratori sui rischi, li
forma ed addestra; informa il lavoratore se ci sono
rischi soggetti a sorveglianza sanitaria

Utilizzatore: osserva obblighi di protezione previsti per
i propri dipendenti, è responsabile per la violazione
degli obblighi di legge e contrattuali.

Possibili accordi tra le parti per formazione e
sorveglianza sanitaria.
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RSPP
D.Lgs. 195/2003 – Provvedimento 26 gennaio 2006

Diploma scuola secondaria superiore

Modulo A e Modulo B – RSPP e ASPP

Modulo C – RSPP

Aggiornamenti quinquennali
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Obblighi del datore di lavoro
 Designare il Servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
 Valutare i rischi e redigere il relativo documento
 Designare il medico competente
 Designare gli addetti alle squadre di emergenza,
prevenzione incendi, primo soccorso
 Adottare adeguate misure di emergenza
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La valutazione dei rischi
 Individuazione delle fonti di rischio e dei rischi
connessi
 Individuazione
delle misure di prevenzione e
protezione e dei relativi dispositivi di protezione
individuali
 Programma di attuazione di opportune misure che
garantiscano il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza
20
Le conseguenze della valutazione dei rischi
 Completamento delle misure individuate
 Esecuzione del programma di miglioramento dei
livelli di sicurezza
 Predisposizione
delle
azioni
informative,
formative e di sorveglianza sanitaria
 Procedure di lavoro, manutenzione e controllo
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Il ruolo della partecipazione dei lavoratori
 Eventuali componenti del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
 Componenti delle squadre per la prevenzione incendi,
la gestione delle emergenze, il primo soccorso
 Rappresentante dei lavoratori
 Partecipazione alle azioni informative e formative
 Ruolo attivo nel sistema sicurezza
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Gli obblighi per i lavoratori
 Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di
quella delle altre persone
 Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal
datore di lavoro e dai superiori
 Utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature,
utensili, sostanze,
protezione
attrezzature,
dispositivi
di
 Segnalare
immediatamente
le
deficienze
di
attrezzature e dispositivi e tutte le altre condizioni di
pericolo
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Gli obblighi per i lavoratori
 Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o segnalazione e controllo
 Non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre non di
competenza o che possano
compromettere la sicurezza propria e degli altri
 Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
all’adempimento di tutti gli obblighi
necessari per tutelare la sicurezza e la salute
 Contribuire
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Il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
 Modalità di elezione
 Attribuzioni principali:
• diritto di consultazione;
• accesso ai luoghi ed alla documentazione aziendale;
• formazione adeguata;
• promuove e controlla l’individuazione ed attuazione di
misure;
• diritto di formulare osservazioni e pareri.
 Accordi quadro (CCNL)
25
La riunione periodica
•
Partecipanti:
 il datore di lavoro o un suo rappresentante
 RSPP
 il medico competente (ove previsto)
 RLS
•
Convocazione:
 annuale per aziende con più di 15 dipendenti
 In occasione
produttivo
di
significative
variazioni
del
ciclo
 Per aziende fino a 15 dipendenti su richiesta dell’RLS
26
La riunione periodica
•
Ordine del giorno minimo:

valutazione dei rischi

idoneità D.P.I

programmi di informazione e formazione

•
comunicazioni del medico competente sui risultati
degli accertamenti
Verbale:
è redatto dal datore di lavoro ed è tenuto a
disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione
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L’informazione e la formazione
 Generale
 Rischi specifici:
• rumore, amianto, vibrazioni, ATEX
• movimentazione manuale dei carichi
• videoterminali
• D.P.I.
• attrezzature
• agenti cancerogeni, agenti biologici, agenti chimici
 Rappresentante dei lavoratori
 Squadre antincendio, emergenza, primo soccorso
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Visite mediche, esami di laboratorio, radiografie, ecc.
eseguite dal medico competente. Le visite vengono effettuate
tenendo conto dei rischi a cui il lavoratore va incontro nella
sua attività
La
legge
stabilisce
quali
sono
i
lavoratori
esposti a rischi specifici per cui è obbligatoria una visita
medica e con quale periodicità deve essere effettuata.
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Gli obblighi collaterali
 Obblighi per progettisti, fabbricanti, fornitori ed
installatori
 Il coordinamento richiesto dall’articolo 7 per i
contratti d’appalto o d’opera
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I destinatari delle sanzioni
 Datore di lavoro
 Datore di lavoro e dirigenti
 Preposti
 Progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori
 Medico competente
 Lavoratori
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Gli organismi di controllo
 A.S.L.
 Direzione Provinciale del Lavoro
 Vigili del fuoco
 Polizia Giudiziaria in genere
 Organismi per enti specifici
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Corso di formazione al personale WIND