Il ruolo del medico in azienda e i principali rischi per la salute del lavoratore Dott. Carlo Valchi Medico Specialista in Medicina del Lavoro Il ruolo del medico in azienda: premesse norma2ve DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Art. 2 – Definizioni h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Il ruolo del medico in azienda: premesse norma2ve Art. 2 – Definizioni h) ……………. che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto; Il ruolo del medico in azienda: premesse norma2ve Art. 2 – Definizioni o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; Premesse norma2ve...: obblighi del Medico Competente Art. 25 – Obblighi del Medico Competente a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ….. b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio …; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale….; Obblighi del Medico Competente Art. 25 – Obblighi del Medico Competente d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Obblighi del Medico Competente Art. 25 – Obblighi del Medico Competente h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; Obblighi del Medico Competente Art. 25 – Obblighi del Medico Competente l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli …. al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ……; Titoli e requisi2 del Medico Competente Art. 38 – Titoli e requisiti del medico competente ……. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ……. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Svolgimento dell’aAvità di Medico Competente Art. 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente 1) L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2) Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Svolgimento dell’aAvità di Medico Competente Art. 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Sorveglianza sanitaria Art. 41 – Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Sorveglianza sanitaria Art. 41 – Sorveglianza sanitaria 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente Sorveglianza sanitaria Art. 41 – Sorveglianza sanitaria 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. La sorveglianza sanitaria PREVENTIVA (prevenzione primaria) Verifica dello stato di salute e funzionalità di organi bersaglio PERIODICA (prevenzione secondaria) Verifica funzionalità organi bersaglio, eventi sentinella Rischio Il rischio è rappresentato dall’intreccio, intersezione, tra i due elementi fondamentali RISCHIO Pericolo Esposizione Maggiore rischio – maggiori controlli Maggiore rischio Maggior frequenza nei controlli periodici La sorveglianza sanitaria: efficacia Se nel tempo non si percepiscono i segni premonitori della malattia La prevenzione ha fallito! La sorveglianza sanitaria: visite preassun2ve Effettuate dal medico competente OPPURE Su scelta del datore di lavoro, dai dipartimenti di prevenzione delle ASL Accertamenti mirati in funzione dei rischi a cui si sarà esposti La sorveglianza sanitaria: visite periodiche La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;… La sorveglianza sanitaria: periodicità Rischi espressamente normati Movimentazione manuale carichi Videoterminale (biennale, quinquennale) Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi eletromagnetici, radiazioni ottiche) Sostanze pericolose (chimici, cancerogenimutageni, amianto) Agenti biologici La sorveglianza sanitaria: visite su richiesta del lavoratore …qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; La sorveglianza sanitaria: visite in occasione del cambio di mansione …...laddove il cambio mansione presupponga una differente esposizione a entità di rischio differente o a rischi diversi; La sorveglianza sanitaria: visite alla cessazione del rapporto di lavoro ....nei casi previsti dalla normativa... Esposti a: Rischio chimico Rischio cancerogeno Rischio amianto Rischio biologico La sorveglianza sanitaria: visite dopo assenza prolungata Art. 41 comma 1, e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. La sorveglianza sanitaria: visite per accertare assenza di dipendenze e assunzione psicotropi Art. 41 comma 4 Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. La sorveglianza sanitaria: cer2fica2 di idoneità Art. 41 Comma 5 - Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio …... Comma 6 - Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. La sorveglianza sanitaria: cer2fica2 di idoneità Requisiti minimi del certificato di idoneità Data Identificazione del medico competente Identificazione del lavoratore Mansione specifica svolta Limiti temporali di validità (art. 41, comma 7) Data di consegna al lavoratore (da questa data decorrono i trenta giorni entro i quali è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso) Titolo VII – AJrezzature munite di videoterminali Premesse norma2ve DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Art. 173 – Definizioni a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomomacchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175. Obblighi del datore di lavoro Art. 174 – Obblighi del datore di lavoro …valutazione dei rischi con particolare riguardo per: a) Rischi per la vista e per gli occhi b) Problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale c) Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale Svolgimento quo2diano del lavoro Art. 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro …il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale Obblighi del datore di lavoro Art. 176 – Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. Obblighi del datore di lavoro Art. 176 – Sorveglianza sanitaria 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi Obblighi del datore di lavoro Art. 176 – Sorveglianza sanitaria 6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Obblighi del datore di lavoro Art. 177 – Informazione e formazione 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell’attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a) Disturbi connessi all’uso del videoterminale 1. Disturbi visivi 2. Disturbi posturali 3. Disturbi psicologici 4. Disturbi da radiazioni e campi elettromagnetici Disturbi visivi Si manifestano sotto forma di: pesantezza, tensione, bruciore, arrossamento oculare; deficit della messa a fuoco; vista annebbiata. Possono presentarsi ove l'illuminazione dell'ambiente di lavoro sia incongrua nonché quando si utilizzino schermi non idonei per la luminosità, il contrasto, le dimensioni dei caratteri, lo sfarfallamento. Disturbi posturali Sono dovuti a posture scorrette assunte dall’operatore: Dipendono da: Sedile (schienale, altezza...) Dimensioni del tavolo di lavoro Presenza/assenza di poggia-piedi Appoggi per gli avambracci Altezza e angolazione dello schermo Conformazione tastiera Posizione del porta pagine Disturbi psicologici I sintomi sono dati a ansia, nervosismo, irritabilità, demoralizzazione e alterazione dell’umore. Sono causati dall’organizzazione del lavoro e dal tipo di attività svolta Disturbi da radiazioni Da numerosi studi effettuati sono esclusi rischi specifici per i videoterminali derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti Piano di lavoro Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve esser collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. Schermo I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve aver riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore. Tas2era La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani. Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. Sedile di lavoro Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento e una posizione comoda. I sedili debbono aver altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi Premesse norma2ve DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Art. 167 – Campo di applicazione a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari. Obblighi del datore di lavoro Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro …valutazione dei rischi con particolare riguardo per: …….evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorsolombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, ….. sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria Obblighi del datore di lavoro Art. 169 – Informazione, formazione e addestramento 1. Tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari nei seguenti casi: il carico è troppo pesante; è ingombrante o difficile da afferrare; è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 2. SFORZO FISICO RICHIESTO Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: è eccessivo; può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; può comportare un movimento brusco del carico; è compiuto col corpo in posizione instabile. Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta; il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso; il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione; Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate; è compiuto col corpo in posizione instabile. Allegato XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. Allegato XXXIII FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età; indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento Titolo IX – Sostanze pericolose Premesse normative... Decreto Legislativo 81/2008 CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 221 – Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. 2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, ………………. Titolo IX – Sostanze pericolose CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 222 – Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; Titolo IX – Sostanze pericolose CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 222 – Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: b) agenti chimici pericolosi … c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ... d) valore limite di esposizione professionale: … e) valore limite biologico: … f) sorveglianza sanitaria: … g) pericolo: … h) rischio: … Titolo IX – Sostanze pericolose CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 223 – Valutazione dei rischi 1. Sono da prendere in particolare considerazione: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza … Titolo IX – Sostanze pericolose CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 223 – Valutazione dei rischi 1. Sono da prendere in particolare considerazione: c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. Titolo IX – Sostanze pericolose CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 225 – Misure specifiche di protezione e di prevenzione PROGETTAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PROTEZIONI COLLETTIVE PROTEZIONI INDIVIDUALI SORVEGLIANZA SANITARIA Titolo IX – Sostanze pericolose CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze PIANO DI EMERGENZA ADDETTI ALL’EMERGENZA Titolo IX – Sostanze pericolose CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 227 – Informazione e formazione per i lavoratori Sugli agenti Sulle lavorazioni Sul piano delle emergenze Accesso alle schede di sicurezza Titolo IX – Sostanze pericolose CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 229 – Sorveglianza sanitaria ..sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. Titolo X – Esposizione ad agen2 biologici Premesse normative... Decreto Legislativo 81/2008 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 267 – Definizioni Agente biologico Microrganismo Coltura cellulare Titolo X – Esposizione ad agen2 biologici CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 268 – Classificazione degli agenti biologici Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Titolo X – Esposizione ad agen2 biologici CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 269 – Comunicazione 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 3 o 4, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori Titolo X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 271 – Valutazione del rischio Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, … Titolo X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 271 – Valutazione del rischio 4 . In assenza di deliberata intenzione di operare con agenti biologici……ma potenzialmente implicanti esposizioni Non si applicano: Articolo 273 - Misure igieniche Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari Articolo 279 – Sorveglianza sanitaria