Il ruolo del medico in azienda
e i principali rischi per la salute del lavoratore
Dott. Carlo Valchi
Medico Specialista in Medicina del Lavoro
Il
ruolo
del
medico
in
azienda:
premesse
norma2ve
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Art. 2 – Definizioni
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi
e professionali di cui all’articolo 38,
  specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
  docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia
  industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
  autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 277/1991;
  specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa
l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza,
svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
Il
ruolo
del
medico
in
azienda:
premesse
norma2ve
Art. 2 – Definizioni
h) ……………. che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed
è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;
Il
ruolo
del
medico
in
azienda:
premesse
norma2ve
Art. 2 – Definizioni
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
Premesse
norma2ve...:
obblighi
del
Medico
Competente
Art. 25 – Obblighi del Medico Competente
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi …..
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici
più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio …; tale cartella è
conservata con salvaguardia del segreto professionale….;
Obblighi
del
Medico
Competente
Art. 25 – Obblighi del Medico Competente
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,
copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni
necessarie relative alla conservazione della medesima
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta
l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Obblighi
del
Medico
Competente
Art. 25 – Obblighi del Medico Competente
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo
35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;
Obblighi
del
Medico
Competente
Art. 25 – Obblighi del Medico Competente
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la
indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli …. al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ……;
Titoli
e
requisi2
del
Medico
Competente
Art. 38 – Titoli e requisiti del medico competente
…….
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì
necessario partecipare al programma di educazione continua in
medicina ……. I crediti previsti dal programma triennale dovranno
essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale
nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro”.
Svolgimento
dell’aAvità
di
Medico
Competente
Art. 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
1) L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della
medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2) Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o
privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Svolgimento
dell’aAvità
di
Medico
Competente
Art. 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che
svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni
necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici,
della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il
datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi
d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la
necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti
individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Sorveglianza
sanitaria
Art. 41 – Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Sorveglianza
sanitaria
Art. 41 – Sorveglianza sanitaria
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere
effettuate:
a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Sorveglianza
sanitaria
Art. 41 – Sorveglianza sanitaria
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di
lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti.
La
sorveglianza
sanitaria
PREVENTIVA (prevenzione primaria)
Verifica dello stato
di salute e funzionalità
di organi bersaglio
PERIODICA (prevenzione secondaria)
Verifica funzionalità
organi bersaglio, eventi
sentinella
Rischio
Il rischio è rappresentato dall’intreccio, intersezione,
tra i due elementi fondamentali
RISCHIO
Pericolo
Esposizione
Maggiore
rischio
–
maggiori
controlli
Maggiore rischio
Maggior frequenza
nei controlli periodici
La
sorveglianza
sanitaria:
efficacia
Se nel tempo non
si percepiscono i
segni premonitori
della malattia
La prevenzione
ha fallito!
La
sorveglianza
sanitaria:
visite
preassun2ve
Effettuate dal medico competente
OPPURE
Su scelta del datore di lavoro, dai dipartimenti
di prevenzione delle ASL
Accertamenti mirati in funzione dei rischi
a cui si sarà esposti
La
sorveglianza
sanitaria:
visite
periodiche
La periodicità di tali accertamenti, qualora non
prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno.
Tale periodicità può assumere cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in
funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico competente;…
La
sorveglianza
sanitaria:
periodicità
Rischi
espressamente
normati
 Movimentazione manuale
carichi
 Videoterminale
(biennale, quinquennale)
 Agenti fisici
(rumore, vibrazioni, campi
eletromagnetici, radiazioni
ottiche)
 Sostanze pericolose
(chimici, cancerogenimutageni, amianto)
 Agenti biologici
La
sorveglianza
sanitaria:
visite
su
richiesta
del
lavoratore
…qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica;
La
sorveglianza
sanitaria:
visite
in
occasione
del
cambio
di
mansione
…...laddove il cambio mansione presupponga
una differente esposizione a entità di rischio
differente o a rischi diversi;
La
sorveglianza
sanitaria:
visite
alla
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
....nei casi previsti dalla normativa...
Esposti a:
 Rischio chimico
 Rischio cancerogeno
 Rischio amianto
 Rischio biologico
La
sorveglianza
sanitaria:
visite
dopo
assenza
prolungata
Art. 41 comma 1, e-ter)
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a
seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l’idoneità alla mansione.
La
sorveglianza
sanitaria:
visite
per
accertare
assenza
di
dipendenze
e
assunzione
psicotropi
Art. 41 comma 4
Nei casi ed alle condizioni previste
dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere
a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope
e stupefacenti.
La
sorveglianza
sanitaria:
cer2fica2
di
idoneità
Art. 41
Comma 5 - Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio …...
Comma 6 - Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
La
sorveglianza
sanitaria:
cer2fica2
di
idoneità
Requisiti minimi del certificato di idoneità
  Data
  Identificazione del medico competente
  Identificazione del lavoratore
  Mansione specifica svolta
  Limiti temporali di validità (art. 41, comma 7)
  Data di consegna al lavoratore
(da questa data decorrono i trenta giorni entro i quali è ammesso
ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso)
Titolo
VII
–
AJrezzature
munite
di
videoterminali
Premesse
norma2ve
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Art. 173 – Definizioni
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomomacchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il
supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di
lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
Obblighi
del
datore
di
lavoro
Art. 174 – Obblighi del datore di lavoro
…valutazione dei rischi con particolare riguardo per:
a)  Rischi per la vista e per gli occhi
b)  Problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale
c)  Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
Svolgimento
quo2diano
del
lavoro
Art. 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro
…il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti
ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale
Obblighi
del
datore
di
lavoro
Art. 176 – Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
Obblighi
del
datore
di
lavoro
Art. 176 – Sorveglianza sanitaria
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di
controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi
Obblighi
del
datore
di
lavoro
Art. 176 – Sorveglianza sanitaria
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi
speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando
l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e
non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Obblighi
del
datore
di
lavoro
Art. 177 – Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo
18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello
stesso di cui all’articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell’attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a)
Disturbi
connessi
all’uso
del
videoterminale
1.  Disturbi visivi
2.  Disturbi posturali
3.  Disturbi psicologici
4.  Disturbi da radiazioni e campi elettromagnetici
Disturbi
visivi
Si manifestano sotto forma di:
 pesantezza, tensione, bruciore, arrossamento oculare;
 deficit della messa a fuoco;
 vista annebbiata.
Possono presentarsi ove l'illuminazione dell'ambiente di
lavoro sia incongrua nonché quando si utilizzino schermi non
idonei per la luminosità, il contrasto, le dimensioni dei
caratteri, lo sfarfallamento.
Disturbi
posturali
Sono dovuti a posture scorrette assunte dall’operatore:
Dipendono da:
 Sedile (schienale, altezza...)
 Dimensioni del tavolo di lavoro
 Presenza/assenza di poggia-piedi
 Appoggi per gli avambracci
 Altezza e angolazione dello schermo
 Conformazione tastiera
 Posizione del porta pagine
Disturbi
psicologici
I sintomi sono dati a ansia, nervosismo, irritabilità,
demoralizzazione e alterazione dell’umore.
Sono causati dall’organizzazione del lavoro e dal tipo di
attività svolta
Disturbi
da
radiazioni
Da numerosi studi effettuati sono esclusi rischi specifici per i
videoterminali derivanti da radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti
Piano
di
lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente,
essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione
flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e
deve esser collocato in modo tale da ridurre al massimo i
movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori
una posizione comoda.
Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una
forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno
spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da
sfarfallamento o da altre forme di instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo
devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del
videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente e
facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un
piano regolabile.
Lo schermo non deve aver riflessi e riverberi che possano causare
molestia all'utilizzatore.
Tas2era
La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per
consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e
tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente onde
consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono
tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro.
Sedile
di
lavoro
Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore
una certa libertà di movimento e una posizione comoda. I sedili
debbono aver altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile
in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo
a disposizione di coloro
che lo desiderino.
Titolo
VI
–
Movimentazione
manuale
dei
carichi
Premesse
norma2ve
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Art. 167 – Campo di applicazione
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni
del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che,
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico,
in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture
osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari.
Obblighi
del
datore
di
lavoro
Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro
…valutazione dei rischi con particolare riguardo per:
…….evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorsolombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio,
….. sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria
Obblighi
del
datore
di
lavoro
Art. 169 – Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al
peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi
lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato
in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella
movimentazione manuale dei carichi.
Allegato
XXXIII
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio
di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari nei seguenti casi:
  il carico è troppo pesante;
  è ingombrante o difficile da afferrare;
  è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
Allegato
XXXIII
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1.  CARATTERISTICHE DEL CARICO
  è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
  può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto
Allegato
XXXIII
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
2.  SFORZO FISICO RICHIESTO
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
  è eccessivo;
  può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco;
  può comportare un movimento brusco del carico;
  è compiuto col corpo in posizione instabile.
Allegato
XXXIII
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
3.  CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le
possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
  lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell’attività richiesta;
  il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è
scivoloso;
  il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in
buona posizione;
Allegato
XXXIII
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
3.  CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le
possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
  il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la
manipolazione del carico a livelli diversi;
  il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
  la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate;
  è compiuto col corpo in posizione instabile.
Allegato
XXXIII
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
4.  ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’
L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più
delle seguenti esigenze:
  sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungati;
  pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
  distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di
trasporto;
  un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato
dal lavoratore.
Allegato
XXXIII
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela
e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il
lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
  inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì
conto delle differenze di genere e di età;
  indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore;
  insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della
formazione o dell’addestramento
Titolo
IX
–
Sostanze
pericolose
Premesse normative...
Decreto Legislativo 81/2008
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 221 – Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o
possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la
presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli
agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
……………….
Titolo
IX
–
Sostanze
pericolose
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 222 – Definizioni
1.  Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli
sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e
siano immessi o no sul mercato;
Titolo
IX
–
Sostanze
pericolose
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 222 – Definizioni
1.  Ai fini del presente capo si intende per:
b) agenti chimici pericolosi …
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ...
d) valore limite di esposizione professionale: …
e) valore limite biologico: …
f) sorveglianza sanitaria: …
g) pericolo: …
h) rischio: …
Titolo
IX
–
Sostanze
pericolose
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 223 – Valutazione dei rischi
1.  Sono da prendere in particolare considerazione:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa
scheda di sicurezza …
Titolo
IX
–
Sostanze
pericolose
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 223 – Valutazione dei rischi
1.  Sono da prendere in particolare considerazione:
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali
agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati
che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati
ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese.
Titolo
IX
–
Sostanze
pericolose
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 225 – Misure specifiche di protezione e di prevenzione
 
PROGETTAZIONE
 
MISURE ORGANIZZATIVE
 
PROTEZIONI COLLETTIVE
 
PROTEZIONI INDIVIDUALI
 
SORVEGLIANZA SANITARIA
Titolo
IX
–
Sostanze
pericolose
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
 
PIANO DI EMERGENZA
 
ADDETTI ALL’EMERGENZA
Titolo
IX
–
Sostanze
pericolose
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 227 – Informazione e formazione per i lavoratori
 
Sugli agenti
 
Sulle lavorazioni
 
Sul piano delle emergenze
 
Accesso alle schede di sicurezza
Titolo
IX
–
Sostanze
pericolose
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 229 – Sorveglianza sanitaria
 
..sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute
che rispondono ai criteri per la classificazione come molto
tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici
per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
Titolo
X
–
Esposizione
ad
agen2
biologici
Premesse normative...
Decreto Legislativo 81/2008
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 267 – Definizioni
 
Agente biologico
 
Microrganismo
 
Coltura cellulare
Titolo
X
–
Esposizione
ad
agen2
biologici
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 268 – Classificazione degli agenti biologici
 
Gruppo 1
 
Gruppo 2
 
Gruppo 3
 
Gruppo 4
Titolo
X
–
Esposizione
ad
agen2
biologici
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 269 – Comunicazione
1.  Il datore di lavoro che intende esercitare attività che
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 3 o 4, comunica
all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori
Titolo
X
–
ESPOSIZIONE
AD
AGENTI
BIOLOGICI
CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 271 – Valutazione del rischio
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte
le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente
biologico e delle modalità lavorative, …
Titolo
X
–
ESPOSIZIONE
AD
AGENTI
BIOLOGICI
CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 271 – Valutazione del rischio
4 . In assenza di deliberata intenzione di operare con agenti
biologici……ma potenzialmente implicanti esposizioni
Non si applicano:
Articolo 273 - Misure igieniche
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Articolo 279 – Sorveglianza sanitaria
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Il ruolo del medico in azienda e i principali rischi per