LA MEDICINA E L’IGIENE DEL
LAVORO
Cenni storici
FASI STORICHE
1^ FASE
Nascita della MEDICINA DEL LAVORO
2^ FASE:
Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge
3^ FASE:
Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sinergie Sindacato/
Medicina preventiva del Lavoro
4^ FASE
Direttive comunitarie europee: prevenzione dei rischi
1^ FASE: - Nascita della MEDICINA
DEL LAVORO
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XVI secolo: Georgius Agricola – Paracelso
XVII secolo: Bernardino Ramazzini
“De Morbis Artificium”
Primo studio sistematico delle malattie del
lavoro
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XVIII secolo: rivoluzione industriale
XIX secolo:
Luigi Devoto
2^ FASE: Rivoluzione industriale, lotte sociali:
dall’autotutela alla tutela per legge
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Fine secolo XVIII / inizio secolo XIX
Drammatico sfruttamento della classe operaia
Macchine idrauliche e macchine a vapore
Verso la fine XIX secolo
- meccanizzazione
- nuove tecniche di produzione
spostamento manodopera dal settore
agricolo a quello industriale
(inadeguate istruzioni professionali)
CONSEGUENZE
INFORTUNI
crescente e preoccupante aumento
ORARI
massacranti (12-14 h giorno)
CONDIZIONI IGIENICHE E AMBIENTALI
Precarie
Prime disposizioni legislative
In Italia l’emanazione delle prime leggi a tutela dei
lavoratori (fanciulli) ha inizio nel 1886
• Legge 11.07.1886 - n. 3657

Regolamentava il lavoro dei fanciulli negli opifici, cave e miniere.
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

1898: prima legge sull’assicurazione degli infortuni
sul lavoro
1917: provvedimenti contro gli infortuni in
agricoltura
1929: prima assicurazione contro le malattie
professionali nell’industria
1902: IL LAVORO FEMMINILE
Con la legge n.242 del 1902, nota come legge
Carcano, viene regolamentato l’uso della forza
lavoro femminile.
- Divieto di lavoro nei sotterranei
- Divieto di impiego in lavori insalubri e pericolosi
-Limite di 12 ore nella durata della giornata lavorativa
-Istituzione del congedo per maternità dopo il parto, della
durata di un mese, riducibile, peraltro, a tre settimane.

1930: viene predisposto il Codice Penale nel quale
vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza
sul lavoro a carico dell’imprenditore (artt. 437 e
451)
CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930
Art. 437
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti,
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio,
la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
DOLO
Intenzione o consapevolezza di ledere
un diritto altrui, mediante inganno o
raggiro o recando danno...

1942: viene predisposto il nuovo Codice Civile:
viene separata la tutela prevenzionistica da quella
assicurativa: la tutela della salute del lavoratore si
configura come un dovere posto a carico del datore
di lavoro (art. 2087)
CODICE CIVILE, 1942
Art. 2087
Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.
CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930
Art. 451
Omissione colposa di cautele o difese contro
disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero
rimuove o rende inservibili apparecchi o altri
mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al
salvataggio o al soccorso contro disastri o
infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino
a un anno o con la multa da lire duecentomila a un
milione.
C O L PA
Atto, comportamento che contravviene
in modo involontario a una norma
giuridica o morale
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA - 1947
Art. 1 : L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale e spirituale della società.
Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti
Art. 38:
35: La
I lavoratori
repubblica
hanno
tutela
diritto
il lavoro
che in
siano
tuttepreveduti
le sue forme
ed assicurati
ed
applicazioni
mezzi
adeguati alla loro esigenza di vita in caso di infortunio,
malattia...
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
D.P.R. 1124/65
COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA A TUTELA DEI
LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI
3^ FASE: Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle
lavoratrici, sinergie Sindacato/ Medicina preventiva del
Lavoro
1970: STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70)
ART. 5:
libertà e dignità del lavoratore: vietato, al datore
di lavoro, eseguire accertamenti sull’idoneità e sulle
infermità per malattia o infortunio
ART. 9:
titolarità del diritto dei lavoratori a gestire, con il
concorso di tutte le forze che ritengono opportune,
la tutela della salute e dell’integrità fisica
in rapporto ai rischi che il lavoro comporta
1971: I DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI (L.1204/71)
- Divieto di licenziamento
- Divieto di sospensione dal lavoro
- Astensione obbligatoria dal lavoro
- Spostamento ad altre mansioni
- Astensione facoltativa dopo il parto
- Astensione dal lavoro durante le malattie del bambino
- Permessi retribuiti post-partum
D.P.R. 547 del 27.04.1955
•Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. 303 del 19.03.1956
•Norme generali per l’igiene del lavoro.
4^ FASE: Direttive comunitarie europee:
prevenzione dei rischi
Le tappe significative delle normative Europee
1951 Trattato CECA (art.55)
•
1957 Trattato CEE ed EURATOM (artt. 100, 118, 235)
•
1962 Raccomandazione della Commissione in materia di Medicina del
Lavoro.
•
1974 Decisione del Consiglio che istituisce il Comitato consultivo per la
sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.
•
1976 Prima Direttiva EURATOM sulla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro radiazioni ionizzanti (CEE 76/579)
•
1980 Direttiva Quadro di tutela della Sicurezza sul Posto di Lavoro
(CEE 80/1107)
•
1980/1987 Direttive particolari: piombo (82/605), amianto (83/447),
rumore (86/188), agenti specifici ad alto rischio (87/364)
•
1987 ATTO UNICO EUROPEO
• (art. 129 politica concorrente in materia sanitaria;
• art. 130 politica concorrente in materia di ambiente)
•
1984 TRATTATO DI SCHENGHEN: abbattimento barriere terrestri
e marittime tra Paesi aderenti; libera circolazione di merci e
persone con semplice carta di identità
1989 Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
• (Lussemburgo 09.12.1989)
•
•
1989 Direttiva quadro concernente l’attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro (89/391)
•
1989/1992 n. 12 Direttive particolari riguardanti l’organizzazione della
Sicurezza in particolari condizioni o ambienti di Lavoro
• (Luoghi di Lavoro, Attrezzature di Lavoro, Attrezzature e Dispositivi di Protezione
Individuali, Movimentazione Manuale dei Carichi Pesanti, Videoterminali,
Cancerogeni, Rifiuti Biologici, Cantieri Mobili, Segnaletica di Sicurezza, Lavoratrici
Madri, Lavorazioni estrattive per trivellazioni a cielo aperto)
•
1993
Entrata in vigore del
TRATTATO DI MAASTRICHT
TRATTATO DI MAASTRICHT
: E’ stato siglato il 9 e il 10 dicembre 1991 a Maastricht, in
Olanda, durante il vertice tra i Paesi della CEE che portò, il
7 febbraio 1992, alla firma del "Trattato sull'Unione
europea".
- creazione di una Banca Centrale Europea (BCE);
- l'adozione dell'euro entro il 1999;
- la nascita di una nuova dimensione chiamata
"cittadinanza europea " che implica la coscienza di una
nuova appartenenza politica, geografica, culturale,
sociale ed economica;
- una politica di crescita economica e di sviluppo
dell'occupazione e una politica estera e della difesa
comuni;
- l'armonizzazione dei sistemi fiscali e delle normative
pubblicitarie;
- la caduta dei monopoli nazionali nel settore dei
trasporti
Il passaggio significativo “normativa
anni 50 / normativa anni 90
La persona. Il Lavoratore.
Le norme di tutela
“Ore 8.00”
RISCHI (cadute, taglio,rumore, polvere,ecc)
“venerdì”
“lunedì”
Inizio rapporto di
lavoro
MISURE DI TUTELA (art.2087 CC.; art.15 D.Lgs 81/08, ecc)
Valutazione dei rischi – Documento valutazione dei rischi
DPI
25
“Ore 18.00”
Fine rapporto di
lavoro
L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLA
TUTELA ANTINFORTUNISTICA
L’art. 2087
del C.C. e il
diritto
prevenzionale
Istituzione delle
assicurazioni per
gli infortuni sul
lavoro
• 1898
• 1942
La
legislazione
tecnica
• “1950”
La politica
sociale
comunitaria
e l’ambiente
di lavoro
• Dal D.Lgs.
277/91,
al D.Lgs.
626/94,
al D.Lgs.
81/08
Le parole chiave del D.Lgs. 626,
del D.Lgs 81, del D.Lgs. 81 revisionato
Valutazione dei rischi
Misure di prevenzione
Informazione
Formazione
Consultazione/partecipazione
28
Il D.Lgs. 81/08.
13 Titoli, 306 articoli, 51 Allegati
ALLEGATI
TITOLO II,
…XIII (luoghi di
lavoro, cantieri,
attrezzature,
agenti fisci,
MMC
TITOLO I
Principi
comuni
(61 artt.)
La strategia del D.Lgs. 81/08, richiesta al
datore di lavoro
Coinvolgimento
attivo delle figure
coinvolte
Redazione di
VDR e DVR
- specifici
- sintetici
- semplici
Rispetto degli
adempimenti
sostanziali e per
il miglioramento
… nel contesto di una nuova impresa
… e/o attività …
La principale novità sostanziale
Inserimento della
filosofia dell’art. 2087
del Codice Civile (del
1942) nella stessa
definizione di
“prevenzione” indicata
dall’art. 2 co. 1 del
D.Lgs. 81.
Art. 2087. Tutela delle
condizioni di lavoro
• “ L’imprenditore e tenuto ad
adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei
prestatori di lavoro”
Art. 2, c. 1 - Definizioni
n) «prevenzione»: il complesso delle
disposizioni o misure necessarie anche
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica,
•
per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno;
Il “pilastro” del D.lgs. 81/08
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
35
Art. 1 -Finalità
Programmazione
della sicurezza
in azienda
MIGLIORAMENTO
DELLE
CONDIZIONI
SICUREZZA SUL
LAVORO
Partecipazione
di tutti i soggetti
coinvolti
La garanzia. L’uniformità.
Uniformità
di tutela
attraverso il
rispetto dei:
Livelli essenziali delle
prestazioni sui diritti civili
e sociali anche con
riguardo alle:
•
•
•
•
Differenze di genere
Età
Condizioni delle lavoratrici
Lavoro degli immigrati
Vengono abrogati:



DPR 547/55
DPR 164/56
DPR 303/56 (tranne art.
64 - ISPETTORI)




D.Lgs. 277/91
D.Lgs.626/94
D.Lgs.493/96
D.Lgs.494/96
• D.Lgs.187/05
• Art, 36 bis, c.1 e 2
D.L.223/06 (convertito e
modificato L.248/06)
• L.123/07 (tranne artt.4,
8,9,10,11,12)
• Ogni altra disposizione
legislativa
incompatibile…
Le principali novità del Decreto
Correttivo

L’art. 18: Obblighi del Datore di Lavoro e del
Dirigente
 Obblighi
di inviare i lavoratori a visita medica secondo
scadenza e comunicazione al MC della cessazione del
rapporto do lavoro
 DVR consegnato al RLS ed consultato solo in azienda
Le principali novità del Decreto
Correttivo
L’art. 18: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 3 bi, introduzione concetto “culpa in vigilando”

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24
e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità
dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la
mancata attuazione dei 21 predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza
del datore di lavoro e dei dirigenti.
L’art. 28. La valutazione dei rischi
41
Esamina di tutti i
rischi pertinenti
Verifica efficienze
misure di sicurezza
Valutare e
attribuire un ordine
di priorità
Decidere azione
preventiva
Intervenire con
azioni concrete
Controllo e riesame
L’adeguata informazione formazione.
Elementi strategici
42
Comunicare conoscere = sapere
Predisporre un processo progettuale per conseguire una
modalità di comportamento e di lavoro = saper fare, saper
essere
I reati si distinguono in base al diverso tipo di
sanzione e quindi abbiamo:
Il regime sanzionatorio nel D.Lgs.
81/08. Quattro tipologie di sanzioni
Solo arresto
Solo ammenda
Solo arresto o
ammenda
Solo sanzioni
amministrative
Conclusioni: SICUREZZA PARTECIPATA !
45
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D.Lgs. 81/08 –