LA MEDICINA E L’IGIENE DEL LAVORO Cenni storici FASI STORICHE 1^ FASE Nascita della MEDICINA DEL LAVORO 2^ FASE: Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge 3^ FASE: Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sinergie Sindacato/ Medicina preventiva del Lavoro 4^ FASE Direttive comunitarie europee: prevenzione dei rischi 1^ FASE: - Nascita della MEDICINA DEL LAVORO XVI secolo: Georgius Agricola – Paracelso XVII secolo: Bernardino Ramazzini “De Morbis Artificium” Primo studio sistematico delle malattie del lavoro XVIII secolo: rivoluzione industriale XIX secolo: Luigi Devoto 2^ FASE: Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge Fine secolo XVIII / inizio secolo XIX Drammatico sfruttamento della classe operaia Macchine idrauliche e macchine a vapore Verso la fine XIX secolo - meccanizzazione - nuove tecniche di produzione spostamento manodopera dal settore agricolo a quello industriale (inadeguate istruzioni professionali) CONSEGUENZE INFORTUNI crescente e preoccupante aumento ORARI massacranti (12-14 h giorno) CONDIZIONI IGIENICHE E AMBIENTALI Precarie Prime disposizioni legislative In Italia l’emanazione delle prime leggi a tutela dei lavoratori (fanciulli) ha inizio nel 1886 • Legge 11.07.1886 - n. 3657 Regolamentava il lavoro dei fanciulli negli opifici, cave e miniere. 1898: prima legge sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro 1917: provvedimenti contro gli infortuni in agricoltura 1929: prima assicurazione contro le malattie professionali nell’industria 1902: IL LAVORO FEMMINILE Con la legge n.242 del 1902, nota come legge Carcano, viene regolamentato l’uso della forza lavoro femminile. - Divieto di lavoro nei sotterranei - Divieto di impiego in lavori insalubri e pericolosi -Limite di 12 ore nella durata della giornata lavorativa -Istituzione del congedo per maternità dopo il parto, della durata di un mese, riducibile, peraltro, a tre settimane. 1930: viene predisposto il Codice Penale nel quale vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza sul lavoro a carico dell’imprenditore (artt. 437 e 451) CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930 Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. DOLO Intenzione o consapevolezza di ledere un diritto altrui, mediante inganno o raggiro o recando danno... 1942: viene predisposto il nuovo Codice Civile: viene separata la tutela prevenzionistica da quella assicurativa: la tutela della salute del lavoratore si configura come un dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087) CODICE CIVILE, 1942 Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930 Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. C O L PA Atto, comportamento che contravviene in modo involontario a una norma giuridica o morale COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 1947 Art. 1 : L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti Art. 38: 35: La I lavoratori repubblica hanno tutela diritto il lavoro che in siano tuttepreveduti le sue forme ed assicurati ed applicazioni mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in caso di infortunio, malattia... ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA D.P.R. 1124/65 COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA A TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI 3^ FASE: Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sinergie Sindacato/ Medicina preventiva del Lavoro 1970: STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70) ART. 5: libertà e dignità del lavoratore: vietato, al datore di lavoro, eseguire accertamenti sull’idoneità e sulle infermità per malattia o infortunio ART. 9: titolarità del diritto dei lavoratori a gestire, con il concorso di tutte le forze che ritengono opportune, la tutela della salute e dell’integrità fisica in rapporto ai rischi che il lavoro comporta 1971: I DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI (L.1204/71) - Divieto di licenziamento - Divieto di sospensione dal lavoro - Astensione obbligatoria dal lavoro - Spostamento ad altre mansioni - Astensione facoltativa dopo il parto - Astensione dal lavoro durante le malattie del bambino - Permessi retribuiti post-partum D.P.R. 547 del 27.04.1955 •Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. D.P.R. 303 del 19.03.1956 •Norme generali per l’igiene del lavoro. 4^ FASE: Direttive comunitarie europee: prevenzione dei rischi Le tappe significative delle normative Europee 1951 Trattato CECA (art.55) • 1957 Trattato CEE ed EURATOM (artt. 100, 118, 235) • 1962 Raccomandazione della Commissione in materia di Medicina del Lavoro. • 1974 Decisione del Consiglio che istituisce il Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro. • 1976 Prima Direttiva EURATOM sulla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro radiazioni ionizzanti (CEE 76/579) • 1980 Direttiva Quadro di tutela della Sicurezza sul Posto di Lavoro (CEE 80/1107) • 1980/1987 Direttive particolari: piombo (82/605), amianto (83/447), rumore (86/188), agenti specifici ad alto rischio (87/364) • 1987 ATTO UNICO EUROPEO • (art. 129 politica concorrente in materia sanitaria; • art. 130 politica concorrente in materia di ambiente) • 1984 TRATTATO DI SCHENGHEN: abbattimento barriere terrestri e marittime tra Paesi aderenti; libera circolazione di merci e persone con semplice carta di identità 1989 Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori • (Lussemburgo 09.12.1989) • • 1989 Direttiva quadro concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391) • 1989/1992 n. 12 Direttive particolari riguardanti l’organizzazione della Sicurezza in particolari condizioni o ambienti di Lavoro • (Luoghi di Lavoro, Attrezzature di Lavoro, Attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuali, Movimentazione Manuale dei Carichi Pesanti, Videoterminali, Cancerogeni, Rifiuti Biologici, Cantieri Mobili, Segnaletica di Sicurezza, Lavoratrici Madri, Lavorazioni estrattive per trivellazioni a cielo aperto) • 1993 Entrata in vigore del TRATTATO DI MAASTRICHT TRATTATO DI MAASTRICHT : E’ stato siglato il 9 e il 10 dicembre 1991 a Maastricht, in Olanda, durante il vertice tra i Paesi della CEE che portò, il 7 febbraio 1992, alla firma del "Trattato sull'Unione europea". - creazione di una Banca Centrale Europea (BCE); - l'adozione dell'euro entro il 1999; - la nascita di una nuova dimensione chiamata "cittadinanza europea " che implica la coscienza di una nuova appartenenza politica, geografica, culturale, sociale ed economica; - una politica di crescita economica e di sviluppo dell'occupazione e una politica estera e della difesa comuni; - l'armonizzazione dei sistemi fiscali e delle normative pubblicitarie; - la caduta dei monopoli nazionali nel settore dei trasporti Il passaggio significativo “normativa anni 50 / normativa anni 90 La persona. Il Lavoratore. Le norme di tutela “Ore 8.00” RISCHI (cadute, taglio,rumore, polvere,ecc) “venerdì” “lunedì” Inizio rapporto di lavoro MISURE DI TUTELA (art.2087 CC.; art.15 D.Lgs 81/08, ecc) Valutazione dei rischi – Documento valutazione dei rischi DPI 25 “Ore 18.00” Fine rapporto di lavoro L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLA TUTELA ANTINFORTUNISTICA L’art. 2087 del C.C. e il diritto prevenzionale Istituzione delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro • 1898 • 1942 La legislazione tecnica • “1950” La politica sociale comunitaria e l’ambiente di lavoro • Dal D.Lgs. 277/91, al D.Lgs. 626/94, al D.Lgs. 81/08 Le parole chiave del D.Lgs. 626, del D.Lgs 81, del D.Lgs. 81 revisionato Valutazione dei rischi Misure di prevenzione Informazione Formazione Consultazione/partecipazione 28 Il D.Lgs. 81/08. 13 Titoli, 306 articoli, 51 Allegati ALLEGATI TITOLO II, …XIII (luoghi di lavoro, cantieri, attrezzature, agenti fisci, MMC TITOLO I Principi comuni (61 artt.) La strategia del D.Lgs. 81/08, richiesta al datore di lavoro Coinvolgimento attivo delle figure coinvolte Redazione di VDR e DVR - specifici - sintetici - semplici Rispetto degli adempimenti sostanziali e per il miglioramento … nel contesto di una nuova impresa … e/o attività … La principale novità sostanziale Inserimento della filosofia dell’art. 2087 del Codice Civile (del 1942) nella stessa definizione di “prevenzione” indicata dall’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 81. Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro • “ L’imprenditore e tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” Art. 2, c. 1 - Definizioni n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, • per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; Il “pilastro” del D.lgs. 81/08 Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 35 Art. 1 -Finalità Programmazione della sicurezza in azienda MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA SUL LAVORO Partecipazione di tutti i soggetti coinvolti La garanzia. L’uniformità. Uniformità di tutela attraverso il rispetto dei: Livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali anche con riguardo alle: • • • • Differenze di genere Età Condizioni delle lavoratrici Lavoro degli immigrati Vengono abrogati: DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 303/56 (tranne art. 64 - ISPETTORI) D.Lgs. 277/91 D.Lgs.626/94 D.Lgs.493/96 D.Lgs.494/96 • D.Lgs.187/05 • Art, 36 bis, c.1 e 2 D.L.223/06 (convertito e modificato L.248/06) • L.123/07 (tranne artt.4, 8,9,10,11,12) • Ogni altra disposizione legislativa incompatibile… Le principali novità del Decreto Correttivo L’art. 18: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente Obblighi di inviare i lavoratori a visita medica secondo scadenza e comunicazione al MC della cessazione del rapporto do lavoro DVR consegnato al RLS ed consultato solo in azienda Le principali novità del Decreto Correttivo L’art. 18: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente Art. 3 bi, introduzione concetto “culpa in vigilando” Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei 21 predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. L’art. 28. La valutazione dei rischi 41 Esamina di tutti i rischi pertinenti Verifica efficienze misure di sicurezza Valutare e attribuire un ordine di priorità Decidere azione preventiva Intervenire con azioni concrete Controllo e riesame L’adeguata informazione formazione. Elementi strategici 42 Comunicare conoscere = sapere Predisporre un processo progettuale per conseguire una modalità di comportamento e di lavoro = saper fare, saper essere I reati si distinguono in base al diverso tipo di sanzione e quindi abbiamo: Il regime sanzionatorio nel D.Lgs. 81/08. Quattro tipologie di sanzioni Solo arresto Solo ammenda Solo arresto o ammenda Solo sanzioni amministrative Conclusioni: SICUREZZA PARTECIPATA ! 45