Pianificazione
Plan
Operazione
Act
Miglioramento
continuo
Do
Realizzazione
Check
VIDEOCORSO SULLA
Monitoraggio - controllo
Realizzato da:
Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO
Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta
SICURE ZZA
Un modo per fare PREVENZIONE
guida
Acqua
Docce
Lavabi
Segnaletica
Prevenzione
Spogliatoi
e armadi per il
vestiario
Docce
Gabinetti e
lavabi
Refettorio
Conservazione
vivande
Le nuove
figure
C.P.T.
Locali
di lavoro
Informazione
Formazione
Rumore
Illuminazione
Microclima
Elettricità
Videoterminali
Scavi
Cassetta
Pronto Soccorso
Medicazioni
data 22.05.2006
Gru a torre
Ponteggi
Demolizioni
Attrezzature
macchinari
da lavoro
D.P.I.
Marchi
Contrassegni
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Statistiche
infortuni
SICUREZZA: una cultura da trasmettere
Igiene – acqua/lavabi
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".
Art. 36 - Acqua
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in
quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad
evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
Art. 37 (1) - Docce e lavabi
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi
senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata
dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
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Igiene – docce/gabinetti e lavabi
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".
Art. 38 - Docce
Nelle aziende industriali occupanti più di 20 operai, quando questi siano esposti a materie particolarmente
insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelli dove si usino abitualmente
sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato del lavoro
può prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena
terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto
conto dell'importanza e della natura dell'azienda.Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda
in quantità sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono essere
individuali ed in locali distinti per i due sessi. I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere determinati requisiti costruttivi e modalità di uso dei bagni, tenuto
conto dell'importanza della azienda e della natura dei rischi igienici presenti.I lavoratori sono obbligati a fare
il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti.
Art. 39 (1) - Gabinetti e lavabi
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi,
delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua
corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
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Igiene-spogliatoi e armadi per il vestiario
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".
Art. 40 (1)
Spogliatoi e armadi per il vestiario
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non
si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali
di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a
chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti
in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche,
corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere
separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al
comma 4 per poter riporre i propri indumenti.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
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Igiene-refettorio/conservazione vivande
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".
Art. 41 - Refettorio
Salvo quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti
rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si trovano nelle
condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti
di sedili e di tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda.
Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo
comma, quando riconosce che non sia necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene
opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare
i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
Art. 42 - Conservazione vivande e somministrazione bevande
Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle
e di lavare i relativi recipienti.
È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio
durante l'orario dei pasti.
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Igiene-cassetta di pronto soccorso
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956
Art. 28 - Pacchetto di medicazione
Art. 29- Cassetta di pronto soccorso
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
GU n. 27 del 3-2-2004
1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima
indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria
del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto
stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.
2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente
individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto,
da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in
collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi
ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N.;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli
allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali
tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
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Ambiente di lavoro
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".
Art. 6
Altezza, cubatura e superficie
I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle
aziende che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art.
33, devono essere i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2 (1).
I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine
e impianti fissi.
L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti
o delle volte.
Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario,
può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi
di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di
lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in
esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
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Ambiente di lavoro - umidità
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".
Art. 13
Umidità
Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per
ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la
temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.
Art. 15
Pulizia dei locali
Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile,
fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure
mediante aspiratori.
Art. 21
Difesa contro le polveri
Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro
è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la
diffusione nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione
nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi
in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la
dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di
produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura
del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto
ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. ……
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Ambiente di lavoro – porte e portoni
Art. 14 (1)
Porte e portoni
D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955:
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e di incendio e siano
adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori
deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima
delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50,
il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100,
il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza
minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in
aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel
verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o
frazione compresa tra 10 ed 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore. 5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è
applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
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Ambiente di lavoro
D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955:
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
Difesa contro gli agenti atmosferici
Dimensioni
• L’umidità è nemica della salute,
i locali di lavoro devono essere ben asciutti.
• La coibentazione offre ampie garanzie di protezione.
• Le pareti dei soffitti devono essere facilmente pulibili.
• Le aperture devono garantire un rapido ricambio
dell’aria.
Porte / portoni
• devono consentire una facile apertura dall’interno;
• devono essere tali da consentire una rapida uscita;
• quelli apribili nei due versi, a vetri o con pannelli
trasparenti con un
segno indicativo
all’altezza degli occhi.
Presenza lavoratori nel locale : numero porte e
larghezza apertura
oltre 100
(aperture verso l’esodo)
cm. 0,80
Fino a n. 25
cm. 0,80
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26 a 50
m. 1,20
51 a 100
cm. 0,80
m. 1,20
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 :
"Norme generali per l’Igiene del lavoro".
m. 1,20
X ogni n. 50 lav.ri
o frazione di 10/50
a partire da 100
Le persone devono potersi muovere e disporre
di aria sufficiente da garantire un ambiente
confortevole.
Altezza m. 3
Per ogni
lavoratore
spazio
m/q 2
e m/c 10
Altezza minima
m. 2,70
Può essere concessa
con garanzia di un
sufficiente ricambio
di aria
(uso-uffici rifer.to norme urban.ca)
Pareti
• Le pareti possono rappresentare una
fonte di disagio e anche di rischio,
una tinta chiara è preferibile, salve
eccezioni giustificate.
• Le pareti a vetro, oltre ad essere segnalate,
devono essere costruite, almeno fino ad
un metro da terra, con materiali di sicurezza.
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Ambiente di lavoro - illuminazione
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".
Art. 10 (1)
Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
di lavoratori.
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo
che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente
in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
Art. 11 (1)
Temperatura dei locali
1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono
esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle
mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei
luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa
dei lavoratori contro le temperatura troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o
mezzi personali di protezione.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
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Ambiente di lavoro - rumorosità
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".
Art. 24
Rumori e scuotimenti
Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni e rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità.
Art. 38.
Finalità.
D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991
1. Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove
sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore
durante il lavoro.
Art. 39.
Definizioni.
1. Ai sensi delle presenti norme si intende per:
a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d), l'esposizione quotidiana personale
di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere.
……
Art. 40.
Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori
ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi
previste. Si applica l'art. 11, comma 6.
2. ……
3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la
responsabilità del datore di lavoro.
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Ambiente di lavoro - rumorosità
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“
D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991
Misurazione
Il livello di pressione sonora viene convenzionalmente misurato in decibel in particolare il
D.L. 277/91 fa riferimento alla scala decibel ponderata A (dBA), in quanto questo meglio
delle altre, esprime la sensazione sonora percepita dall'orecchio umano.
Per definire il livello di rischio è necessario misurare per ogni postazione di lavoro
significativa il Livello di pressione equivalente (Laeq) in dBA; la durata della
rilevazione deve essere sufficientemente lunga, soprattutto se si è in presenza di un
rumore variabile. Questo parametro non tiene però in considerazione il tempo di
esposizione del lavoratore al rumore. Per questo motivo viene calcolato in dBA, secondo
quanto previsto dal D.L. 277/91, un altro livello chiamato Livello di esposizione
personale al rumore, misurato su base giornaliera oppure settimanale; esso
rappresenta la dose di energia sonora assorbita dal lavoratore.
Il Laeq viene misurato con uno strumento chiamato fonometro Integratore
Il rumore prodotto da una qualsiasi sorgente
può propagarsi direttamente per via aerea,
può essere trasmesso per via solida ( pavimenti,
muri, ecc.) può essere riflesso dal locale, quando
non siamo all'aperto.
Gli interventi di bonifica ambientale possono
essere di tre tipi:
A) Sulle sorgenti del rumore
B) Sulla propagazione del rumore
C) A protezione della persona
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Ambiente di lavoro - rumorosità
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“
D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991
A) Interventi sulle sorgenti
Sono sempre da privilegiare perché eliminano il rumore (rischio) alla fonte.
L'origine del rumore:
• se è meccanica (organi rotanti, organi di trasmissione quali ingranaggi e cuscinetti, urti metallici, colpi),
occorre agire in generale riducendo velocità e carichi ed eliminare le vibrazioni trasmesse alle superfici;
• se è aerodinamica, oltre all'uso dei silenziatori, si possono correggere i circuiti, il funzionamento dei
ventilatori ed eliminare rumori di rotazione e vorticosità del fluido;
• se è termica come nella saldatura deve essere posta la massima attenzione ad un corretto equilibrio fra
voltaggio, amperaggio e qualità del materiale di apporto al fine di eliminare il crepitio dell'arco elettrico,
oppure, in presenza di bruciatori a gas, optare se possibile per una bassa pressione del gas.
Esempi:
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eliminare molature e battiture non indispensabili
sostituire carrelli a scoppio con carrelli elettrici
sostituire utensili pneumatici tradizionali con utensili denominati silenziati
sostituire dischi/lame per molatura e taglio tradizionali con dischi denominati silenziati
cambiare organi di trasmissione rumorosi con tipi alternativi
sostituire tecnologie di vibrazione (per trasporti, per costipazioni)
ridurre le altezze di caduta e la forza impattiva fra i metalli
spostare all' esterno sorgenti trasferibili ( compressori, ventilatori, centraline idrauliche )
modificare cabine, marmitte, sistemi di raffreddamento di macchine movimento terra
eliminare l'uso di aria compressa per pulizie usando aspiratori più silenziosi
predisporre piani di progressiva sostituzione delle macchine e attrezzature più vetuste.
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Ambiente di lavoro - rumorosità
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“
D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991
B) Interventi sulla propagazione
I supporti antivibranti sono necessari in presenza di vibrazioni trasmesse alle strutture edilizie per
esempio presse, magli, cesoie, compressori ecc..
La copertura integrale: è un intervento da realizzarsi quando non è più possibile ridurre il rumore
della sorgente ed è indispensabile una riduzione del rumore molto elevata (almeno 15-20 dB).
La copertura parziale: è un intervento che può essere utile quando non è possibile chiudere tutta la
macchina, quando l'abbattimento necessario non supera i 15 dB, quando l'intervento del lavoratore non è
saltuario ma continuo, quando le frequenze da abbattere sono medio alte.
I silenziatori: sono degli ottimi dispositivi per ridurre il rumore di origine aerodinamica e sono di due
tipi, dissipativi e reattivi. Possono essere impiegati nei sistemi di movimentazione dell'aria, negli scarichi
pneumatici, nei sistemi di scarico gas.
Gli schermi o barriere rappresentano un intervento, che al chiuso non è così efficace come all'aperto,
specialmente se l'ambiente è riverberante.
Il trattamento fonoassorbente dei locali: l'intervento riduce l'apporto del campo sonoro, provocato
dalle riflessioni multiple delle onde sonore sulle grandi superfici interne dei locali (pareti, soffitto), cercando
di rendere le condizioni di propagazione del rumore simili a quelle che si hanno all'aperto (riduzione di 6 dB
al raddoppio della distanza della sorgente).
D.P.C. - Dispositivi protezione collettiva
Compressore con
motore cappottato
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Ambiente di lavoro - rumorosità
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“
D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991
C) Interventi sul lavoratore esposto
La riduzione del tempo di esposizione: la nocività del rumore non dipende solo dal livello
ma anche dalla durata dell'esposizione.
Se si riduce l'esposizione da 8 a 4 ore, secondo il principio di uguale energia si ottiene una riduzione di 3 dB.
Talvolta può risultare possibile e utile introdurre pause di riposo acustico da trascorrere in occupazioni
"silenziose" (inferiori almeno ad 80 dBA) oppure nel turno di lavoro, limitare il funzionamento di determinate
sorgenti ad elevata rumorosità.
A rigore non può essere considerato un intervento "di bonifica" la rotazione dei lavoratori ;
questo espediente organizzativo non riduce infatti la nocività ma si limita a distribuirla su più persone.
L'isolamento del lavoratore: in determinati casi può essere possibile isolare in una cabina silente
il/i lavoratori.
Questo è un intervento attuabile e consigliabile quando vengono eseguite operazioni di controllo e di
sporadico intervento su impianti estesi o su molte macchine rumorose e non risulta ragionevolmente
praticabile la riduzione del loro rumore ( alla sorgente o con coperture integrali).
L'inconveniente più serio è quello di mettere il/i lavoratori in una situazione di potenziale disagio e
pertanto si dovrà prestare particolare attenzione a creare ambienti confortevoli.
D.P.C. - Dispositivi protezione individuale
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Illuminazione-rumore-microclima
D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro".
D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991
Illuminazione
Finestre
• Mantenere puliti i vetri delle finestre
a garanzia di una migliore luminosità.
• Le finestre e i dispositivi di ventilazione
devono essere manovrati in tutta
sicurezza.
Rumore
È un suono sgradevole,
può procurare un danno
di ipoacusia ( riduzione dell’udito).
livello di rischio
• I locali di lavoro devono disporre di luce naturale o artificiale.
• L’illuminazione deve essere sufficiente in ragione del lavoro
che viene svolto.
• I vetri e i corpi illuminanti devono essere mantenuti puliti.
Una efficiente manutenzione è una buona norma di prevenzione.
Microclima
Il confort climatico è un importante fattore di benessere
negli ambienti di lavoro
Esistono parametri per
garantire condizioni
ambientali di benessere
microclimatico :
I parametri fisici sono :
•
Valore di 80 db (A)
Se la esposizione è di
otto ore giornaliere
<<<
•
aria non inquinata
• giusto grado di umidità
• temperatura adeguata
Umidità relativa
• Temperatura dell’aria
•
Movimentazione dell’aria
•
Temperatura radiante
E’ importante valutare il carico calorico durante il lavoro, interagisce con i
fattori climatici ambientali
Altro parametro da valutare è il vestiario che ci protegge dal freddo,
permette di compensare situazioni di scambi termici con l’ambiente.
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Segnaletica
Dlgs 14 agosto 1996, n. 493 - Segnaletica di sicurezza
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attivita' privati o pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, in seguito complessivamente indicati come decreto legislativo n. 626/1994.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a. segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito indicata come segnaletica di sicurezza,
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita' o ad una situazione determinata, fornisce
una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza,
a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o
un segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da
b) ad e);
…..
l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego
di voce umana o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per
guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
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Circolare n. 4/2001 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
“ D.L.vo n. 493/96 - Segni grafici per segnalare l'ubicazione degli idranti a muro “
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Segnaletica di sicurezza
conforme al D.Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996
Attuazione della direttiva 92/58 CEE
e Simbologia a norme UNI
L’efficacia dei cartelli antinfortunistici è strettamente condizionata dall’interesse che questa forma
di propaganda prevenzionale è in grado di suscitare in coloro ai quali si rivolge.
I cartelli ammonitori figurati, per la forma, il contenuto, i modi di rappresentazione e di espressione,
interessano maggiormente i lavoratori perché di più facile comprensione e di immediata percettibilità
del potenziale pericolo esistente nell’ambiente di lavoro.
COLORE
SIGNIFICATO
o SCOPO
Segnali di divieto
ROSSO
Pericolo - allarme
Materiale e attrezzature
antincendio
Giallo
Giallo/arancio
AZZURRO
VERDE
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Segnali di
avvertimento
Segnali di
prescrizione
Segnali di salvataggio o
di soccorso
Situazione di
sicurezza
INDICAZIONI e PRECISAZIONI
FORMA
GEOMETRICA
Atteggiamento pericolosi
Alt - arresto - dispositivi di
interruzione d’emergenza - sgombero
Identificazione e ubicazione
Attenzione - cautela
verifica
Comportamento o azione specifica
obbligo di portare un mezzo di sicurezza
Porte - uscite - percorsi - materiali postazioni - locali
Ritorno alla normalità
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Comunicazione verbale
(allegato VIII direttiva 92/58/CEE)
1. Proprietà intrinseche
• La comunicazione verbale s’instaura fra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori,
in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole e/o parole isolate, eventualmente in codice.
• I messaggi verbali devono essere il più breve possibili, semplici e chiari; la capacità verbale
del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una
comunicazione verbale sicura.
• La comunicazione verbale può essere diretta o indiretta.
2. Regole particolari d’impiego
• Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di
pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso,
un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e/o salute.
• Se la comunicazione verbale è impegnata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali,
si dovrà far uso di parole chiave, come:
per indicare che si è assunta la direzione dell’operazione;
- Via
- Alt
per interrompere o terminare un movimento;
- Ferma
per arrestare le operazioni;
- Solleva
per far salire un carico;
- Abbassa
per far scendere un carico;
- Attenzione
per ordinare un alt o un arresto d’urgenza;
- Presto
per accelerare un movimento per motivi di sicurezza;
- avanti
<<<
- indietro
- a destra
- a sinistra
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Comunicazioni gestuali
attenzione
distanza orizzontale
• Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da
eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale
gestuale. L’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in
modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
•La persona che emette i segnali, detta “segnalatore”, impartisce,
per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario
dei segnali, detto “operatore”.
•Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la
totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.
•Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al
comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano
nelle vicinanze.
•Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall’operatore,
deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento
adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.
Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente
unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.
esempi
distanza verticale
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destra
(all. IX direttiva 92/58/CEE)
sinistra
avanti
via
alt
ferma
indietro
solleva
abbassa
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Informazione e formazione dei lavoratori
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Art. 21 - Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3.
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Informazione e formazione dei lavoratori
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Art. 22 - Formazione dei lavoratori
1.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3,
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (1).
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel
proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (2).
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni
e della tipologia delle imprese.
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(1) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
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Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626
FIGURE coinvolte
IL DATORE DI LAVORO
IL LAVORATORE
IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE
del Servizio prevenzione e protezione
interno
IL PREPOSTO
Professionisti esterni
IL MEDICO
competente
ENTI
vigilanza - controllo
consulenza - assistenza
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Il RAPPRESENTANTE
dei lavoratori per la sicurezza
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Decreto Legislativo del 14 Agosto 1996, n. 494
FIGURE coinvolte
Responsabile
dei lavori
Committente
Coordinatore
Coordinatore
per la progettazione
per l’esecuzione
dei lavori
Il Datore
di lavoro
Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute dal
precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità
civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi
il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine
necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori).
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Organismi paritetici territoriali
Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 - Art. 20
Datori di lavoro
Organizzazioni
sindacali
Orientamento e
Promozione
della formazione
dei lavoratori
Prima istanza
di riferimento in merito
a controversie
sui diritti di rappresentanza,
informazione e formazione
Lavoratori
In funzione di
Conciliazione
in armonia con l’impostazione
partecipativa dell’intera normativa
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Videoterminali
Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VI
Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2000
Art. 50 - Campo di applicazione
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature
munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di
lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 51 - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente
con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina,
gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro
immediatamente circostanze;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico
o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54 (1).
(1) Lettera così modificata dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così sostituita dall'art. 21,
comma 1, lett. a), L. 29 dicembre 2000, n. 422.
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Videoterminali
Si intende per videoterminale
qualunque apparecchiatura dotata di
schermo in grado di riprodurre dati
alfanumerici, grafici e immagini.
Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VI
Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2000
Il posto di lavoro è l’insieme che
comprende le attrezzature per
l’uso del VDT, nonché l’ambiente
di lavoro immediatamente circostante.
Il LAVORATORE al VDT è colui che
utilizza un’attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni
(15 minuti ogni due ore).
Il D.Lgs 626/94 impone una valutazione dei rischi da videoterminale in tutti i posti di lavoro ove questi
vengono usati e la sorveglianza sanitaria per chi li usa quotidianamente per più di 4 ore continuative,
con visite preventive e almeno biennali per i lavoratori con più di 45 anni o per quelli per i quali sono
state dimostrate alterazioni oculo-visive.
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Videoterminali
Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VI
Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2000
DISTURBI VISIVI – Dovuti in particolare a piccoli difetti non
corretti che possono peggiorare con l’uso inadeguato del VDT
RISCHI
per la salute
DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI – Dovuti a posizioni
di lavoro inadeguate, posizioni fisse e mantenute per tempi
prolungati. SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
STRESS – Dovuto ad una scarsa conoscenza del VDT e del
software usato con il VDT.
È necessario un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata visita
preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate
in questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi
formulate da uno specialista in oftalmologia.
Ambiente di lavoro adeguato
Uso di attrezzatura idonea
Corretta postazione al videoterminale
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Scelta del Software
PREVENZIONE
FORMAZIONE del lavoratore
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Elettricità
D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
Art. 267 - Requisiti generali degli impianti elettrici
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.
Art. 268 - Definizione di "alta" e "bassa" tensione
Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del
sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione.
Art. 269 - Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli apparecchi elettrici
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo
di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
Art. 270 - Isolamento elettrico
In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento
adeguato alla tensione dell'impianto.
Art. 271 - Collegamenti elettrici a terra
Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di
isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente
bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione
supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua.
Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto
accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi
previsti nel precedente comma.
…. all’art. 303
<<<
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Impianti di illuminazione elettrica
D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955:
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
Art. 304
Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione elettrica
È vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a incandescenza.
È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta, per l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle
officine elettriche.
Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse tensioni sino a 6000 Volta.
Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno, purché i conduttori di alimentazione
siano adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art. 279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato a
circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra.
……..
Art. 309 - Derivazione a spina
Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate
in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina)
possa risultare sotto tensione.
Art. 310 - Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione della sede
(femmina) della presa;
b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l'inserzione e la
disinserzione.
……..
Art. 333 - Interruttore generale
Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono
essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori
onnipolari.
…. all’art. 350
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D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 1 - Attività soggette
La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle norme del presente decreto e,
per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547 nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni. (modifica contenuta nell'art. 1 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235).
Le norme del presente decreto si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e
demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno
e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Ponteggi
Ponteggi e impalcature in legname
Ponti a sbalzo – ponti e sottoponti
Ponteggi metallici fissi
Ponti su cavalletti
Parapetti
Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
Argano – fune di trattenuta
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Andatoie e passerelle
Ponteggi in legname
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 16 - Ponteggi ed opere provvisionali
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo
dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Art. 17 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza
di un preposto ai lavori.
Art. 18 - Deposito di materiali sulle impalcature
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di
resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre
necessarie per l'andamento del lavoro.
Art. 19 - Collegamenti delle impalcature
L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante
fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce);
sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile.
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Ponteggi in legname
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 20 - Disposizione dei montanti
I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare
sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature
di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che
sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal caso,
la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai
relativi calcoli di stabilità.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni
due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo.
Art. 21 - Correnti
I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m. 2.
Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti
stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati.
Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica
(agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile.
Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni
devono avvenire in corrispondenza dei montanti.
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Ponteggi in legname
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 22 - Traversi
I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura
per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.
La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m. 1,20.
Art. 23 - Intavolati
Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere
le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore
di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che
riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità
devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione;
è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di
lavori in finitura.
Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
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Ponti a sbalzo
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 25 - Ponti a sbalzo
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti
ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidità e la
stabilità.
In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme:
1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare
materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo
ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile
dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come
ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
5) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui
uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da
impedire qualsiasi spostamento.
Art. 26 - Mensole metalliche
Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti
siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su
piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.
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Ponte e sottoponti
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 27 - Sottoponti
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a
m. 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per
i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti
lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore
a cinque giorni.
corrente
corrente
fermapiede
impalcato
Parasassi
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Andatoie e passerelle
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 29 - Andatoie e passerelle
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio
di lavoratori e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali.
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.
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Ponteggi metallici
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Ponteggi metallici fissi
Art. 31 - Relazione tecnica
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili
e schema dell'insieme;
2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi
e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Art. 32 – Progetto ……
Art. 33 - Disegno
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori
del lavoro, copia dell'attestazione di conformità di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno
esecutivo, dalle quali risultino:
1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
2) generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art. 31;
3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'articolo 31, invece delle indicazioni di cui
al precedente n. 2, sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile del cantiere.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito
dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
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Ponteggi metallici
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 34 - Nome del fabbricante
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione,
il nome o il marchio del fabbricante.
Art. 35 - Caratteristiche di resistenza ….
Art. 36 - Montaggio e smontaggio
Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di
attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione. …….. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi
che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte.
Art. 37 - Manutenzione e revisione
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della
efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi
inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura,
catramatura o protezioni equivalenti.
Art. 38 - Norme particolari ai ponti metallici
Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi
metallici.
E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte.
E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
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Ponteggi metallici
Ancoraggio
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni ”
Tutti gli elementi metallici che compongono il ponteggio
devono portare impresso il marchio del fabbricante.
cavalletto
Art. 31- Relazione tecnica
Art. 34 - Nome del fabbricante
Il ponteggio all’acquisto deve
essere provvisto di autorizzazione
all’impiego del Ministero del lavoro
e di relazione tecnica
Ancoraggio
diagonale
Il ponteggio deve essere
corrente
ancorato efficacemente alla
costruzione in maniera
corrente (volta testa) conforme alle istruzioni
fornite dal fabbricante.
Basetta
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Ponti su cavalletti
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 51 - Ponti su cavalletti
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori
da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono aver altezza superiore a m. 2 e non devono
essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre
su pavimento solido e ben livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti.
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere
fissate ai cavalletti di appoggio.
E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
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Ponti su ruote
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 52 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine
di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul
terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con
cunei dalle due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani. La verticalità dei ponti su ruote
deve essere controllata con livello o con pendolino.
I ponti sviluppabili devono
essere usati esclusivamente
per l'altezza per cui sono
costruiti, senza aggiunte
di sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati
nei lavori per le linee elettriche
di contatto, non devono essere
spostati quando su di essi si
trovano lavoratori
Ponteggio autosollevante
o sovraccarichi.
Ponteggio ad innesto mobile
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Trabattello - descrizione
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
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Puntone di reazione
Argano
D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: Art. 169 –182 – 188
D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956: Art. 42 – 58 - 68
Leva per fine corsa automatico
Leva di comando con bloccaggio
contro il movimento accidentale
Quadrettro elettrico con
comando esclusivo per
l’argano
Staffoni minimo cm. 20
Tavola fermapiede
Messa a terra
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Fune di trattenuta
La fune di trattenuta deve essere assicurata
a parti stabili delle opere fissi o provvisionali
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 43 - Funi
Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non
minore di 120 e non maggiore di 160 Kg. per mm2 e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza
non minore di 10. Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni
mediante ingrassatura. L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o
in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento. L'attacco alla trave di sostegno deve essere
ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno di tre
morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o
anello di sospensione.
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Parapetti
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Capo IV- Ponteggi e impalcature in legname
Art. 24 - Parapetti
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di
2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più
correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di
calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Capo VI – Ponteggi movibili
Art. 41 - Parapetti
Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede.
Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro
di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra
la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori
di 30 centimetri.
Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti
estremi del ponte in corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione.
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo
di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.
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Parapetti
Le tavole da ponte aventi 5 cm. di spessore
devono avere una larghezza minima di 20 cm.
Per le tavole di 4 cm. di spessore la larghezza
minima deve essere di 10 cm.
Listelli per l’ancoraggio delle tavole
Le tavole che costituiscono l’impalcato devono
essere fissate in modo che non possono scivolare
sui traversi metallici
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
Art. 23 – Intavolati
Art. 36 - Montaggio e smontaggio
Art. 38 - Norme particolari ai ponti metallici
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Scavi
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 12 - Splateamento e sbancamento
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle
fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da
impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di escavo manuale
per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto
necessario in relazione all'altezza dell'escavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore,
la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col
proseguire dell'escavo.
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Scavi
Art. 13 - Pozzi, scavi e cunicoli
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere,
man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono
essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere
effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli
scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori.
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il
passaggio delle benna.
Art. 14 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellature.
Art. 15 - Presenza di gas negli scavi
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate
idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, …….
sia assicurata una efficace e continua aereazione …..
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Sovralzo minimo sopra
la quota del terreno
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
Qualsiasi tipo di scavo deve essere delimitato con steccato
30 cm.
Scavi
E’ vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro si
deve provvedere alle necessarie puntellature.
Si può effettuare lo scavo a mano fino ad un altezza non
Superiore a m. 1,50 – diversamente è necessario l’impiego
Di un mezzo meccanico.
Sbraccio massimo dell’escavatore
Limite dello scavo
Pericolo
Cartello di sosta vietata
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Steccato
Nei lavori di escavazione con mezzi
meccanici deve essere vietata la
presenza degli operai nel campo di
azione dell’escavatore e sul ciglio
del fronte di attacco.
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Scavi
Quando per la particolare natura del terreno o per cause di piogge, di infiltrazioni, di gelo,
di sgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all’armatura ed al consolidamento del terreno
Muro da sottomurare
Sottomurazione
Nello scavo di pozzi e di trincee profonde più di m. 1,50 quando la
consistenza del terreno non dà sufficiente garanzia di stabilità,
anche in relazione alla pendenza delle pareti si deve provvedere,
man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie
armature di sostegno.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e
quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbricati o manufatti le cui
fondazioni possono essere scoperte o indebolite dagli scavi
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Demolizioni
D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ”
Art. 71 - Rafforzamento delle strutture
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Art. 72 - Ordine delle demolizioni
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito
programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista,
e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
Art. 73 - Misure di sicurezza
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in
demolizione. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai
cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.
Art. 74 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 75 - Sbarramento della zona di demolizione
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato
deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Art. 76 - Demolizione per rovesciamento
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Demolizioni
Misure di sicurezza – è vietato demolire muri superiori a m. 5 di altezza senza l’uso di
ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. Per le demolizioni di m. 2 a
m. 5 di altezza è obbligatoria l’uso della cintura di sicurezza.
Rafforzamento delle strutture – i lavori di demolizione
devono essere preceduti da accurate verifiche sulle
condizioni di conservazione e stabilità delle strutture
da demolire, successivamente dovranno essere adottate
le opportune misure di rafforzamento e rafforzamento
e di puntellamento necessarie.
Ordine di demolizione
Per le demolizioni di notevole
estensione deve essere
predisposto un adeguato
programma riportante l’ordine
delle varie operazioni
Il materiale di demolizione deve essere
convogliato in appositi canali: i materiali
di risulta devono essere irrorati con acqua
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Sbarramento della zona di demolizione
la zona sottostante la demolizione deve
essere convenientemente sbarrata
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Gru a torre
D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955:
Art. 171 - Indicazione della portata
Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei
bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione
della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni
delle condizioni di uso, mediante apposita targa. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile .
Apparecchi di sollevamento e segnalazioni obbligatorie
Sui mezzi di sollevamento,
esclusi quelli a mano, deve
essere indicatala portata
massima ammissibile.
Art. 175 - Dispositivi di segnalazione
I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano
specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti
di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione
e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di
manovra.
Art. 185 - Avvisi per le modalità delle manovre
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e
di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle
manovre devono essere richiamati mediante avvisi
chiaramente leggibili.
I cartelli indicatori devono essere posti in luoghi ben visibili
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Gru a torre
D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955:
Art. 173 - Freno
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare
il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza,
a consentire la gradualità dell'arresto.
Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni,
struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.
Art. 174 - Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice
Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi
di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo
che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il
sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.
Art. 179 - Coefficienti di sicurezza per funi e catene
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al
riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile,
un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le
catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.
Art. 186 - Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi
Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da
evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del
carico può costituire pericolo.
Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei
carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove
sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale
caduta del carico.
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Gru a torre
D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955:
Art. 190 - Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale
Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento trasporto, scorrenti su rotaie devono esser
provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto respingenti adeguati
per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non
inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
Art. 191
Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190,
devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle
estremità della sua corsa.
Art. 194
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a
mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta
all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Art. 328 - Verifiche periodiche
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad
intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine
elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni,
tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni.
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Gru a torre
Decreto Ministeriale 12 settembre 1959
Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle
verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
…….
Articolo 11
Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da essi
scelto, le seguenti verifiche:
a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento;
b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione;
c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati
con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10º;
d) verifica degli impianti di terra prima della messa in servizio, ovvero, per gli impianti di messa a terra
già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la prima verifica periodica.
Le verifiche predette devono essere effettuate con le modalità e nei termini fissati dall'art. 3 del
presente decreto;
e) verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, ovvero a due anni nei casi di terra
artificiale, degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso
aziende produttrici o distributrici di energia elettrica.
Sono altresì sottoposte a verifiche trimestrali da effettuarsi dai datori di lavoro, a mezzo di personale
specializzato o da essi scelto, le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni.
…….
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Attrezzature di lavoro
Le attrezzature di lavoro comprendono tutti i macchinari, gli utensili e gli impianti impiegati
nel corso dell'attività lavorativa, questi devono possedere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti di
sicurezza richiesti dalla normativa vigente (ad esempio, per i macchinari vige il d. lgs. del 24 luglio 1996,
n. 459, che specifica le esigenze minime che devono essere soddisfatte dal fabbricante prima della vendita
dell'attrezzatura in questione, essa fra l'altro deve possedere la marcatura «CE»).
E necessario procedere ad una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro dopo che le attrezzature sono poste in opera comunque prima della loro messa in servizio.
Possono infatti verificarsi rischi inaccettabili dovuti alle attrezzature di lavoro, per i seguenti motivi:
• natura dei posto di lavoro;
• modalità di organizzazione del lavoro;
• incompatibilità tra le singole attrezzature;
• effetto cumulativo dovuto al funzionamento di diverse attrezzature (ad es.: rumore, calore eccessivo, ecc.);
• interpretazione diverse dei requisiti minimi, fra le diverse attrezzature in uso;
• mancanza di norme.
Sulle attrezzature dovrà, ancora, essere eseguita una valutazione dei rischi dovuti a situazioni
correnti ovvero si dovrà controllare se:
• le istruzioni del fabbricante sono adeguate e rispettate e se tutti gli accorgimenti di sicurezza previste dallo
stesso sono sempre funzionanti;
• la progettazione ergonomica dell'attrezzatura e del luogo di lavoro si armonizzano all'addetto che svolge
il lavoro;
• lo stress fisico e psicologico, della persona che esegue il lavoro, rientrano entro limiti ragionevoli;
• le attrezzature soddisfano le specificazioni tecniche del fabbricante anche con riferimento al posto di
lavoro ed alle circostanze in cui saranno impiegate;
• risultano soddisfatte le esigenze aggiuntive che si applicano al posto di lavoro.
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Attrezzature di lavoro
Argano
Castelli da tiro
Cannello per guaina
Intonacatrice - fratattatrice
Molazza – Betoniera
Macchine diverse
Pala e piccone
Pistola per intonaco
Pistola sparachiodi
Saldatrice elettrica
Cannello per saldatura ossiacetilena
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Pistola per verniciatura a spruzzo
Pompa per calcestruzo/malte
Scale a mano
Scanalatrice per muri ed intonaci
Trivellatrice
Motosega
Vibrolivellatrice
Sega ad arco
Segatrice circolare
Tranciaferri – piegaferri
Utensili manuali di uso comune
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Attrezzature di lavoro
Rischi:
Riferimenti normativi :
• Contusioni in varie parti del corpo
• D.P.R. 547/55
• Ferite,lacerazioni in varie parti del corpo
• Schiacciamento
Pala e piccone
Riferimenti normativi
• D.P.R. 547/55
• D. L.gs 626/94
Rischi
• urti, colpi, impatti, compressione
• punture, tagli, abrasioni
Utensili manuali di uso comune
Riferimenti normativi
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• D. L.gs 277/91
Rischi
• Rumore
• propagazione di schegge e di chiodi
• vibrazioni
Pistola sparachiodi
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Attrezzature di lavoro
Motosega
Segatrice circolare
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 277/91
• D. L.gs 626/94
• Direttiva Macchine CEE 392/89
Rischi:
• tagli e abrasioni
• rumore
• proiezione schegge
• incendio
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• D. L.gs 277/91
• Direttiva Macchine CEE 392/89
• Norme CEI
Rischi
• punture, tagli, abrasioni
• elettrici
• rumore
• scivolamenti, cadute a livello
• caduta materiale dall’alto
• proiezione di schegge
Riferimenti normativi
• D.P.R. 547/55 - Artt. 381 – 382
Rischi
• Tagli e abrasioni
• Proiezione schegge
• Impigliamento
• Incendio
Sega ad arco
<<
Attrezzature di lavoro
Scanalatrice
per muri ed intonaci
Molazza
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• D. L.gs 277/91
• Direttiva Macchine CEE 392/89
• Norme CEI
Rischi:
• rumore
• vibrazion
• tagli e abrasioni
• polvere, fibre
• elettrici
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• Direttiva Macchine CEE 392/89
• Norme CEI
Rischi
• cesoiamento, stritolamento
• elettrici
• allergeni
• polveri, fibre
• caduta materiale dall’alto
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• D. L.gs 277/91
• Direttiva Macchine CEE 392/89
• Norme CEI
Rischi:
• rumore
• vibrazioni
• tagli e abrasioni
• polvere, fibre
• elettrici
Betoniera
Intonacatrice
Fratattatrice
<<
Attrezzature di lavoro
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• D. L.gs 277/91
Rischi:
• rumore
• getti e schizzi
• allergeni
Pistola per intonaco
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
Rischi
• Allergeni
• Nebbie
• gas vapori
• getti e schizzi
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• D. L.gs 277/91
Rischi:
• rumore
• allergeni
• getti, schizzi
• scivolamenti, cadute a livello e/o alto
• olii minerali e derivati
Pistola
per verniciatura a spruzzo
Pompa per calcestruzo/malte
<<
Attrezzature di lavoro
Tranciaferri
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 164/56
• D. L.gs 626/94
• Direttiva Macchine CEE 392/89
• Norme CEI
Rischi:
• elettrici
• punture, tagli, abrasioni
• cesoiamento, stritolamento
• scivolamenti, cadute a livello
• caduta materiale dall’alto
Riferimenti normativi
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• D. L.gs 277/91
• Direttiva Macchine CEE 392/89
Rischi
• contatto con linee elettriche aeree
• urti, colpi, impatti, compressioni
• vibrazioni - rumore - olii minerali e derivati
• scivolamenti, cadute a livello
• cesoiamento, stritolamento
• caduta materiale dall’alto
Riferimenti normativi
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• Direttiva Macchine CEE 392/89
• Norme CEI
Rischi
• vibrazioni
• elettrici
• allergeni
• scivolamenti, cadute a livello
Piegaferri
Trivellatrice
Vibrolivellatrice
<<
Attrezzature di lavoro
Riferimenti normativi :
· D.P.R. 547/55
· D.P.R. 303/56
· D. L.gs 626/94
· Direttiva Macchine CEE 392/89
· Norme CEI
Rischi:
· elettrico
· gas, vapori
· radiazioni (non ionizzanti)
· scottature
Riferimenti normativi:
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• D. L.gs 277/91
Rischi
• gas, vapore
• calore, fiamme
• incendio, scoppio
• rumore
Riferimenti normativi:
• D.P.R. 547/55
• D. L.gs 626/94
Rischi
• gas, vapori
• calore, fiamme
• incendio, scoppio
Saldatrice elettrica
Cannello portatile
Cannello gas
Cannello per guaina
Cannello
per saldatura ossiacetilena
<<
Attrezzature di lavoro
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55 artt. 18, 19, 21
• D.P.R. 164/56 art. 8
• D. L.gs 626/94 artt. 35, 39
Rischi:
• cadute dall’alto
• urti, colpi, impatti, compressioni
• cesoiamento (scale doppie)
• movimentazione manuale dei carichi
Scale a mano
Riferimenti normativi:
• D.P.R. 164/56 artt. 55, 56
Rischi
• cadute dall’alto
• caduta materiale dall’alto
Castelli da tiro
Riferimenti normativi:
• D.P.R. n° 547/55 - Art. 169 –182 – 188
• D.P.R. n° 164/56 - Art. 42 – 58 - 68
• D.P.R. n° 459/96
Rischi
• elettrocuzione
• tranciamento della fune
• sganciamento o caduta accid. del carico
• caduta accidentale dell'operatore
Argano
<<
Macchine di lavoro
Autobetoniera
Autopompa calcestruzzo
Pompa per spritz beton
<<
Riferimenti normativi :
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• Direttiva Macchine CEE 392/89
• Codice e Disposizioni
di Circolazione Stradale
Rischi:
• allergeni
• getti, schizzi
• scivolamenti, cadute a livello
• olii minerali e derivati
Riferimenti normativi
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D. L.gs 626/94
• Direttiva Macchine CEE 392/89
• Codice e Disposizioni
di Circolazione Stradale
Rischi
• allergeni
• getti, schizzi
• scivolamenti, cadute a livello
• contatto con linee elettriche aeree
• olii minerali e derivati
Riferimenti normativi
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D.P.R. 320/56
• Decreto Legislativo 277/91
• Decreto Legislativo 626/94
• D.P.R. 459/96
• Norme CEI
Rischi
• Cadute dall'alto
• getti, schizzi
• Vibrazioni (spruzzatura manuale)
• Allergeni
• Nebbie
• Esposizione al rumore
• Elettrici
>>
Macchine di lavoro
Dumper
Escavatore cingolato
Pala a quattro ruote sterzanti
Compattatore rullo
Riferimenti normativi
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 303/56
• D.P.R. 320/56
• Decreto Legislativo 277/91
• Decreto Legislativo 626/94
• D.P.R. 459/96
• Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
• Norme CEI
Pala gommata
Escavatore gommato
Trenchers
Posa tubi
<<
Sollevatore telesccopico
<<
D.P.I.
D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994:
Art. 40 - Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41 - Obbligo di uso
1. I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
<<<
>>
D.P.I.
Art. 42 - Requisiti dei Dpi
1. I Dpi devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475.
2. I Dpi di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più Dpi, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e
dei rischi corrispondenti.
I Dpi devono essere conformi alla direttiva CEE 686/89
e successive modifiche e ai requisiti delle norme EN 345
nonché, al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
<<<
<< >>
Mezzi antinfortunistici
Abbigliamento
Non è tecnicamente
possibile intervenire
sull’impianto
Mezzi personali
di protezione
Indumenti
di protezione
Non è ipotizzabile
l’apprestaménto
difensivo
Protezione
capelli
Protezione
capo
Necessità dei
D.P.I.
Mezzi personali
di Protezione
D.P.I.
L’attività è
di durata
limitata
Protezione
occhi
Protezione
mani
Nei casi di
emergenza
Nei lavori
di manutenzione
<<<
Protezione
piedi
Maschere
respiratorie
Protezione altre
parti del corpo
Cinture
di sicurezza
<< >>
Dispositivi di protezione individuali obbligatori (esempi)
Protezione degli occhi
Calzature di sicurezza
Guanti di protezione
<<<
Casco di protezione
Protezione vie respiratorie
Cintura di sicurezza
Protezione dell’udito
Schermo facciale
Tuta di sicurezza
<<
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario
coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. del 7 dicembre 1993,
n. 517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare
e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per
la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e
loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al
comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle
malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro,
sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
<<
Marchio di conformità nella Comunità Europea
Le direttive emanate dalla Comunità Europea in materia di prevenzione
mirano al mantenimento ed al miglioramento del livello di sicurezza e di
salute tra gli Stati membri, talvolta carenti di norme complete di
specificazioni tecniche che comportano livelli di sicurezza opinabili,
particolare che pregiudica il vivere umano e
non agevola la libera circolazione dei prodotti.
Il marchio CE è costituito
dal simbolo riprodotto qui di fianco
e dalle ultime due cifre
dell’anno durante il quale
il marchio è stato apposto.
La certificazione CE è la procedura in base alla quale l’organismo di controllo riconosciuto constata e
attesta che il prodotto da commercializzare soddisfa alle disposizioni delle direttive in essere.
La domanda di certificazione “ CE “ è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un solo organismo
di controllo riconosciuto, per il prodotto interessato. Il mandatario viene stabilito dalla Comunità.
<<<
>>
Contrassegni di conformità
del prodotto elettrico
Contrassegno
Comitato Elettrotecnico Italiano
CEI
Questo marchio trova largo impiego nella fabbricazione delle
apparecchiature industriali.
Viene applicato dal costruttore ai prodotti costruiti secondo le
direttive del CEI, in sostanza, di un sistema di autocertificazione
di rispondenza ai requisiti prefissati fatta dal costruttore
A)
A) va indicato il numero della norma a cui il prodotto è conforme
Contrassegno -
Istituto del Marchio di Qualità
IMQ
Per la produzione commerciale destinata soprattutto al mercato domestico, il costruttore può
chiedere la concessione del marchio di qualità IMQ; l’autorizzazione viene concessa a condizione:
a) che il prototipo superi le prove di tipo previsto dalla normativa CEI;
b) che il prodotto di serie, con verifiche a campione effettuate in fabbrica e sul mercato, abbia i requisiti del tipo approvato
Per uso generale
<<<
Per gli apparecchi elettrici
Per le matasse dei cavi
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I Decreti Legislativi
n. 626/94 e n. 494/96,
superando la logica della frammentarietà degli interventi
a favore della prevenzione, hanno posto al centro del
sistema prevenzionale il principio della
“ partecipazione e collaborazione
tra il datore di lavoro e lavoratore”,
soggetti
protagonisti della sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro.
L’informazione del rischio da lavoro, le cause e
modalità di accadimento degli infortuni e delle
malattie professionali rilevate statisticamente,
costituisce la base di preparazione della
“ cultura della prevenzione “.
<<<
>>
Sicurezza globale
D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 : Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
D.Lgs. n. 242, 18 marzo 1996 : Proroghe e modifiche al D.Lgs. 626/94.
D.Lgs. n. 494, 14 agosto 1996 : Attuazione delle direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili .
D.Lgs. n. 528, 19 novembre 1999 : Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 494/96, recante attuazione
della direttiva 92.57 CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei
cantieri temporanei e mobili .
Il decreto legislativo n. 626/94 rappresenta un mutamento talmente radicale, rispetto alla previgente
normativa di settore, che richiama inevitabilmente una breve riflessione sulle principali caratteristiche
innovative
La prima fondamentale novità è costituita dal passaggio dai tradizionali metodi di prevenzione tecnica,
delineati nei D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56, ad un sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la
macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente
coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo prevenzionale.
Una scarsa rilevanza veniva invece attribuita ad aspetti come la valutazione preventiva dei rischi e
l’interazione tra tutti i soggetti aziendali (e tra questi e gli organismi pubblici), considerati attualmente
indispensabili per creare e mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Un ruolo importante nell’ausilio ai diversi attori aziendali è anche quello svolto da diversi Enti Pubblici
espressamente chiamati a concorrere alla promozione della nuova cultura della sicurezza e tutela della
salute sui luoghi di lavoro attraverso lo svolgimento di attività di informazione, assistenza e consulenza
(art. 24, D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni).
<<<
<< >>
Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed assistenza,
assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando
all’ Imprenditore l’organizzazione e la gestione dell’attività lavorativa in sicurezza.
Il legislatore, per la prima volta nel
nostro paese,ha inteso disciplinare
compiutamente l’intero sistema della
La
NOVITA’
PREVENZIONE,
dove le parti del rapporto di lavoro
“ Datore
Con il
prevenzione
sono chiamate a svolgere
un ruolo finalizzato al
raggiungimento dell’obiettivo comune
della
venga organizzata dal
sicurezza
basso
nei luoghi
di lavoro.
D. Lgs. 626/94
il Legislatore
vuole che la
e non più impostata
dall’ alto.
<<<
di lavoro e
Lavoratori “
La
CULTURA
<<
Scarica

D.Lgs. 494.96 - Videocorso sulla sicurezza del posto di lavoro