autonomi comprese le linee e gli impianti elettrici Le disposizioni relative ai lavori in quota si applicano a tutte le attività lavorative. SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE >2m SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile Fermo restando quanto previsto al punto 1 ALLEGATO XVIII VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI 1. Viabilità nei cantieri 1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi … 1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno … 1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile … 1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi … 1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro … 1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono … 1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro … 1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni … 1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione … SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE recinzione Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE recinzione del cantiere E’ indubbia l’estensione del decreto fuori dall’ambito della tutela del lavoratore dipendente diventando proprio un Testo Unico sull’igiene e la sicurezza “durante i lavori”. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE L’articolo mette insieme gli obblighi previsti negli articoli 16,17 (relativi entrambi alla scale fisse) 18,19, 20, 21 (relativi a scale portatili) del D.P.R. 547/55, dell’art. 8 del D.P.R. 164/56 e dell’art. 36 ter del D.Lgs 626/94. E’ sparito il riferimento al fatto che il montante deve sporgere di 1 metro. E’ ammessa deroga per le scale costruite secondo la UNI EN 131 secondo l’Allegato XX. per l’uso specifico SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE idonei conformi alle norme tecniche Abrogato: a parti stabili delle opere fisse o provvisionali SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi 3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono ….. 3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione …. 3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, …. SEZIONE III – SCAVI E FONDAZIONI 7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII. lavori in quota [Ponteggi], 3.1 [Castelli per elevatori], 3.2 [Impalcati e parapetti dei castelli] 3.3 [montaggio degli elevatori SEZIONE IV – PONTEGGI IN LEGNO 2 4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. SEZIONE IV – PONTEGGI IN LEGNO per le torri di carico SEZIONE IV – PONTEGGI IN LEGNO ALLEGATO XXII SEZIONE IV – PONTEGGI IN LEGNO 5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino: 5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132, 5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, 5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136; d) Abrogata Il principio si trova più correttamente all’ Art.140 - Ponti su ruote a torre SEZIONE V – PONTEGGI FISSI SEZIONE V – PONTEGGI FISSI 7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino, così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. 20 d) Abrogata SEZIONE V – PONTEGGI FISSI 2.2.2. Ponti su cavalletti 2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti … 2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, … 2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri … 2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. SEZIONE V – PONTEGGI FISSI I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota SEZIONE VI – PONTEGGI MOBILI fermo restando l’obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, SEZIONE VI – PONTEGGI MOBILI