Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo e Comunità Locale
Anno 2013/2014
Diritto del turismo
Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
26 giugno 2013
Ascari Giulia 769088
Biamonti Camilla 769806
Foresti Martina 769117
La massima
E’ considerata ingannevole la diffusione di informazioni
commerciali incomplete e contraddittorie riguardo al prezzo
finale applicato per le crociere reclamizzate ed alle
condizioni e ai limiti per l’esercizio dei diritti contrattuali dei
consumatori.
Pertanto, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai
sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere d) e g), e
22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto
contraria alla diligenza professionale e
idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico del consumatore
medio in relazione ai servizi offerti dal
professionista.
I soggetti (segue)
MSC Crociere S.p.A. (di seguito, anche “MSC”),
in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18,
lettera b), del Codice del Consumo.
I soggetti (segue)
Anche la società Pigi shipping & Consulting
S.r.l., in qualità di titolare del sito
www.crocierissime.it, è stata citata in
giudizio.
I soggetti (segue)
La Guardia di Finanza
Nucleo Speciale Tutela
Mercati ha iniziato il
provvedimento nei
confronti di MSC Crociere.
Il fatto
Il cliente durante la
prenotazione
online, riscontrava alla fine
del preventivo un prezzo
superiore rispetto a quello
proposto inizialmente a
causa di oneri aggiuntivi.
Svolgimento del processo (segue)
viene comunicato alla Parte l’avvio del
-
2 ottobre 2012
procedimento.
-
Dal 16 Novembre 2012 al 16 Maggio 2013
il
professionista presenta i vari documenti in sua difesa
relativi al processo.
-
Dal 26 novembre 2012 al 14 Gennaio 2013
Pigi
Shipping & Consulting S.r.l si è impegnata a rispondere alle
richieste di informazioni pervenendo la giusta
documentazione.
Svolgimento del processo
(segue)
-
17 Maggio 2013
richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni
-
11 Giugno 2013
la suddetta Autorità ha ritenuto la
pratica in esame scorretta
Parere dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente
provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di
telecomunicazione, in data 17 maggio 2013 è stato richiesto il
parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai
sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 50. Con
parere pervenuto in data 11 giugno 2013, la suddetta Autorità
ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta
scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, e 22, del Codice del
Consumo
sulla base delle seguenti considerazioni:
- ai fini del giudizio di scorrettezza della pratica commerciale,
le informazioni risultano oscure laddove il professionista
pubblicizza crociere a prezzi diversi da quelli concretamente
praticati; scarsa accessibilità, chiarezza e trasparenza
caratterizzano le informazioni relative agli oneri aggiuntivi
richiesti al momento dell'acquisto di una crociera; rileva infine
il profilo della violazione dei diritti contrattuali spettanti ai
consumatori;
- i messaggi in oggetto sono tali da non permettere al
consumatore interessato una libera, consapevole ed
autodeterminata valutazione circa la convenienza o meno
dell'offerta.
Conclusioni
Msc crociere è stata ritenuta colpevole di aver condotto una pratica
commerciale ingannevole e omissiva delle informazioni relative il
prezzo, le quali devono essere chiare e facilmente comprensibili al
consumatore.
Lavorando in un settore internazionale e offrendo servizi di alto
valore monetario si presume che il professionista mantenga uno
standard di diligenza informativa elevato.
Dal momento che www.crocierissime.it di Pigi Shipping è
semplicemente un piattaforma informativa a disposizione del
pubblico, la società MSC Crociere è da ritenere l’unico soggetto
destinatario del provvedimento in quanto responsabile delle
condizioni e modalità di fruizione delle offerte da lei stessa ideate.
Delibera
a) la pratica commerciale, posta in essere dalla società MSC Crociere S.p.A.,
risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera d) e g),
e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, per tanto ne viene vietata la
diffusione o continuazione.
Inoltre, MSC avrebbe omesso informazioni riguardanti la possibilità di
esercitare i propri diritti contrattuali, quali diritto di recesso o di rimborso
b) viene irrogata a MSC Crociere S.p.A. una
sanzione amministrativa pecuniaria di
150.000 € (centocinquantamila euro);
c) il professionista deve comunicare
all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica del presente provvedimento, le
iniziative assunte in ottemperanza alla diffida
di cui al punto a).
-Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del
Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
5.000.000€ tenuto conto della gravità e della durata
della violazione.
-Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare
l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria
applicabile a MSC Crociere S.p.A. nella misura di
150.000 € (centocinquantamila euro).
Articoli implicati
(segue)
Gli articoli considerati son gli Art. 20, 21, 22 del Codice del Consumo
Art. 20. comma 2 - Divieto delle pratiche commerciali scorrette
Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla
diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al
quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la
pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di
consumatori.
Art. 21. comma 1, lett. d) e g) - Azioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni
non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella
sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo
induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso:
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico
vantaggio quanto al prezzo;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi
dell'articolo 130 del presente Codice.
Art. 22. commi 1 e 2 - Omissioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei
limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il
consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione
consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresì considerata un'omissione ingannevole quando
un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o
intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti
di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa
qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o
nell'altro caso, ciò induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Art. 27. commi 5, 6, 7, 9, 12 e 13 - Riguardanti la tutela amministrativa e
giurisdizionale
Art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come
modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, in particolare
l’Art. 7 comma 3 che dispone la proroga del termine di conclusione del
procedimento fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari
esigenze istruttorie.
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pronunciaAGCM - Dipartimento di Sociologia