Venditori scorretti?
Vai sul sicuro.
Indice
Premessa..............................................................................................5
Capitolo primo
La nuova disciplina delle pratiche commerciali scorrette................................7
1.1 La fonte comunitaria e le norme italiane attuative...............................7
1.2 Quando una pratica commerciale è scorretta e pertanto
è vietata?..................................................................................8
1.3 Le pratiche commerciali aggressive e quelle ingannevoli.....................8
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.
Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione a terzi.
Coordinamento editoriale: Settore Conciliazione e Regolazione del mercato,
Camera di commercio di Torino
Coordinamento grafico: Settore Comunicazione esterna, Camera di commercio
di Torino
Ideazione grafica copertina: Art Collection Snc
Ideazione grafica interno: Animatif Comunicazione
Stampa: CAST Industrie Grafiche - Moncalieri (TO)
Finito di stampare: maggio 2009
Capitolo secondo
Le linee direttrici della normativa............................................................11
2.1Cosa s’intende per pratica commerciale?......................................11
2.2Chi è il consumatore?................................................................11
2.2.1 Il c.d. consumatore medio..................................................11
2.3 Chi è il professionista?...............................................................12
2.4 A quali beni o servizi si applica la normativa in oggetto?.................12
2.5 Cosa s’intende per diligenza del professionista?.............................12
2.6 In che cosa si concreta una decisione di natura commerciale
del consumatore?......................................................................12
2.7 Quando una pratica commerciale è idonea a falsare in misura
rilevante il comportamento economico dei consumatori?...................13
Capitolo terzo
Le pratiche commerciali ingannevoli........................................................15
3.1Quando una pratica commerciale è ingannevole?...........................15
3.1.1Quando una pubblicità può costituire una pratica
commerciale ingannevole?................................................17
3.2I due sottotipi di pratiche commerciali ingannevoli: le azioni
ingannevoli..............................................................................19
3.3Le omissioni ingannevoli.............................................................19
3.4Le pratiche considerate sempre ingannevoli: la c.d. lista nera............21
3.4.1La casistica.....................................................................21
3
Capitolo quarto
I compiti del professionista.....................................................................29
4.1Come opera il professionista corretto?...........................................29
4.2Codici di condotta e procedure di autodisciplina............................29
Capitolo quinto
Gli strumenti di tutela............................................................................31
5.1Come si può denunciare un comportamento commerciale
poco corretto?..........................................................................31
5.2I poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Antitrust) e le sanzioni................................................................32
5.3I rimedi individuali del consumatore..............................................33
5.4Le azioni giudiziarie collettive......................................................34
Allegati
Artt. 18-27 quater Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005)...................35
Elenco fonti elettroniche ove reperire ulteriori informazioni............................48
Premessa
La collana “Guide ai diritti”, volta a fornire e diffondere in modo semplice e
immediato la normativa a tutela del consumatore, nasce per stimolare lo studio e
l’approfondimento delle tematiche relative alla regolazione del mercato.
La Camera di commercio di Torino, curando la redazione di questa collana,
intende rispondere efficacemente alla sua funzione istituzionale di regolazione del
mercato e tutela del consumatore, attraverso la diffusione di informazioni chiare e
trasparenti che favoriscano lo sviluppo di un consumo consapevole e facilitino un
corretto svolgimento dei rapporti contrattuali tra consumatori e professionisti.
La collana “Guida ai diritti”, la cui supervisione scientifica è affidata alla Commissione di regolazione del mercato, composta dal professor Sergio Chiarloni,
dalla professoressa Lucia Delogu e dal professor Raffaele Caterina, si propone
inoltre di rafforzare la collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli
operatori stimolando il confronto e l’individuazione di una piattaforma di conoscenze comuni e condivise, ma anche di promuovere e finanziare l’attività di ricerca in materia di consumeristica attraverso una sempre maggior collaborazione
con l’Università degli Studi di Torino.
Il volume “Venditori scoretti? Vai sul sicuro” è stato realizzato dalla dottoressa
Rossana Pennazio.
Torino, maggio 2009.
4
5
Capitolo I
La nuova disciplina delle
pratiche commerciali
scorrette
1.1 La fonte comunitaria e le norme italiane attuative
Le pratiche commerciali scorrette sono state definite e disciplinate con la
direttiva 2005/29/CE1, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno, che ha come fine quello di tutelare gli interessi economici dei consumatori lesi da operazioni commerciali scorrette, poste in
essere dalle imprese nella fase di promozione, vendita e fornitura dei prodotti,
mediante «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione
commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing»2.
In poche parole: la direttiva mette al bando – in tutti i paesi europei – una serie
di pratiche commerciali considerate scorrette, inserendosi nel programma generale di ravvicinamento ed uniformazione delle legislazioni a tutela dei consumatori
dei diversi Stati europei.
Le norme della Direttiva sono state recepite in Italia con il D. Lgs.146/073,
che, modificando gli artt. da 18 a 27 del Codice del consumo, ha introdotto
nuovi strumenti di tutela per i consumatori contro le pratiche commerciali scorrette.
Come meglio si dirà più avanti, sarà l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (comunemente detta ”Antitrust”) ad applicare le recenti disposizioni previste per tutte le condotte che costituiscono pratiche commerciali scorrette.
Va infine menzionato il D. Lgs. 145/2007, che introduce una nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese, e quindi,
in un certo senso, completa il nuovo quadro normativo, che ha l’obiettivo di
reprimere le pratiche commerciali scorrette. Anche per la pubblicità ingannevole
e comparativa, il compito di applicare la nuova disciplina è affidato all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
La presente Guida si concentra sul D. Lgs. 146/07, che disciplina le pratiche
“scorrette” (definite nella direttiva “sleali”), nella doppia accezione di pratiche
ingannevoli e di pratiche aggressive.
Note
Dell’11 maggio 2005.
Come si legge nell’art. 2 lett. d) della direttiva.
(3)
Del 21 settembre 2007.
(1)
(2)
7
Capitolo I
La nuova disciplina delle pratiche commerciali scorrette
1.2 Quando una pratica commerciale è scorretta e pertanto è vietata?
Inoltre, è sempre aggressiva la condotta del professionista che effettua visite
presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti di quest’ultimo a lasciare
la sua residenza o a non ritornarvi.
Si considera scorretta, e pertanto vietata, una pratica commerciale contraria alla diligenza e correttezza, cioè un comportamento che condizioni o possa condizionare, in misura apprezzabile, le decisioni del consumatore medio (o
dell’individuo medio di un gruppo, quando la pratica commerciale sia diretta a
un gruppo determinato di consumatori), in relazione al bene o servizio offerto dal
professionista.
Ad esempio, il professionista non può sfruttare qualsivoglia evento tragico o
circostanza grave in cui si trova il consumatore, e che sia tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore stesso, al fine di influenzarne la decisione relativa al bene o servizio che gli viene offerto.Per citare un secondo esempio, sono
pratiche commerciali scorrette rientrano quelle che riguardano prodotti suscettibili
di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori e per i quali il professionista non dia le opportune informazioni in merito, nonché quelle che possono,
anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini ed adolescenti.
1.3 Le pratiche commerciali aggressive e quelle ingannevoli
Le pratiche commerciali scorrette si ripartiscono in due categorie: aggressive e
ingannevoli; quest’ultime, a loro volta, sono distinte in azioni e omissioni.
Anche se non sono oggetto d’approfondimento in questo opuscolo, è importante spiegare che sono considerate pratiche aggressive quelle che inducono il
consumatore ad assumere decisioni di natura commerciale, che diversamente non
avrebbe preso, mediante molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento.
ESEMPIO
Costituisce prassi aggressiva:
• il caso del professionista Caio che offre al consumatore Sempronio, già indebitato nei suoi confronti e in ritardo con i pagamenti,
la possibilità di rinegoziare il debito a condizione che Sempronio
acquisti un altro prodotto
• è molesta la pratica posta in essere dall’idraulico Mevio chiamato
per riparare lo scaldabagno di Tizio, che, a fronte di un preventivo
di spesa di 70 euro consegna una fattura finale di 200 euro; al
rifiuto di Tizio di pagare, Mevio scollega le tubazioni dell’acqua
calda.
8
ESEMPIO
Un venditore di apparecchi aspirapolvere a domicilio, all’invito del
consumatore di lasciare la sua abitazione, si oppone affermando: “me
ne vado solo quando avremo concluso la nostra trattativa”.
L’indebito condizionamento, come tale sempre scorretto, consiste nell’invio di
ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali al consumatore via telefono, fax,
posta elettronica o altro mezzo di comunicazione a distanza.
Ancora, è aggressiva la pratica consistente nell’esigere la restituzione o
la custodia di beni che il professionista ha fornito, ma il consumatore non ha
richiesto.
Effettuata la breve panoramica su alcune ipotesi di condotte aggressive, va
ricordato che la presente Guida si concentrerà sulle pratiche commerciali ingannevoli, ovvero quelle che consistono nel fornire informazioni non rispondenti al
vero o che, comunque, sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio
riguardo ad uno o più elementi, che siano decisivi per assumere una decisione
di natura commerciale, vale a dire l’acquisto di un bene o servizio da un professionista o imprenditore.
La nuova disciplina legislativa individua specificamente una serie di pratiche
ingannevoli (e anche di pratiche aggressive) che sono sempre considerate tali,
senza bisogno di dimostrare in concreto la loro idoneità a falsare le scelte del
consumatore; per tali pratiche si parla perciò di “lista nera”, che verrà analizzata
approfonditamente nei paragrafi successivi.
Per maggior chiarezza, si riporta di seguito la tabella sinottica creata dalla
Commissione Europea, per sintetizzare e classificare la normativa sulle pratiche
scorrette.
Tabella 1
Clausola generale di pratica commerciale scorretta
Pratiche ingannevoli
Azioni
Pratiche aggressive
Omissioni
Lista nera
9
Capitolo II
Le linee direttrici
della normativa
2.1 Cosa s’intende per pratica commerciale?
Per analizzare consapevolmente la materia delle pratiche sleali, è opportuno chiarire i concetti chiave della normativa. Innanzitutto rientra nella nozione
di pratica commerciale qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione,
comunicazione commerciale, compresa la pubblicità e la commercializzazione
del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione,
vendita o fornitura di un bene o di un servizio ai consumatori.
2.2 Chi è il consumatore?
Il soggetto tutelato dagli artt. 18 ss. Codice del consumo è il consumatore,
ovvero qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
2.2.1 Il c.d. consumatore medio
La nuova disciplina sulle pratiche sleali protegge il consumatore medio..
Una pratica commerciale è considerata scorretta se è idonea a falsare il
comportamento economico del “consumatore medio”, che essa raggiunge. La
nozione di consumatore medio è spiegata nella direttiva 2005/29/CE, secondo
cui la nuova disciplina prende come parametro un consumatore “normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”4. Ne consegue che, per
quanto riguarda le pratiche ingannevoli, il divieto si dovrà estendere solo a quelle
pratiche che siano idonee ad ingannare una persona mediamente informata ed
attenta, mentre non è di per sé rilevante il rischio che esse possano trarre in inganno persone particolarmente sprovvedute o distratte.
È importante, però, una precisazione. Secondo il legislatore, se una pratica
commerciale, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, è idonea a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di
consumatori particolarmente vulnerabili, in un modo che il professionista poteva
ragionevolmente prevedere, essa deve essere valutata nell’ottica dell’individuo
medio di tale gruppo. Ad esempio, se una certa pratica è destinata a raggiungere
non solo gli adulti, ma anche i bambini, il “consumatore medio” a cui si deve fare
riferimento corrisponde al bambino medio, e non all’adulto.
Note
(4)
Cfr. 18° considerando della Direttiva 2005/29/CE.
11
Capitolo II
2.3 Chi è il professionista?
Per professionista s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali, agisce nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista.
2.4 A quali beni o servizi si applica la normativa in oggetto?
Il comportamento economico del consumatore su cui può incidere la pratica
commerciale scorretta del professionista riguarda qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
Per determinare se una pratica commerciale è scorretta, e pertanto vietata,
occorre tenere a mente alcuni concetti nodali qui di seguito rappresentati.
Le linee direttrici della normativa
gralmente o parzialmente, se tenere un bene o restituirlo o, ancora, se esercitare
un diritto contrattuale in relazione al bene o servizio in questione; tale decisione
può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla.
2.7 Quando una pratica commerciale è idonea a falsare in misura
rilevante il comportamento economico del consumatore?
Una pratica scorretta può falsare in modo apprezzabile la scelta del consumatore quando è idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore
stesso di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere
una determinazione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Ad esempio, agisce scorrettamente il professionista che esibisce una certificazione di qualità che in realtà il bene o servizio non possiede, ed induce, così, il
consumatore ad acquistare quel prodotto anziché un altro.
2.5 Cosa s’intende per diligenza del professionista?
Contrattando con il professionista è legittimo aspettarsi da questi un comportamento commerciale secondo diligenza. La diligenza del professionista – che va
valutata rispetto al settore in cui egli opera e secondo i principi generali di correttezza e di buona fede – consiste nel normale grado di specifica competenza nel
settore ed attenzione che ragionevolmente i consumatori si attendono.
Il professionista dovrà ad esempio fornire tutte le informazioni necessarie per
la scelta ponderata del consumatore, ma non si può pretendere che fornisca informazioni che richiedano una diligenza sopra la media.
ESEMPIO
Il venditore di lavatrici Zeta deve esporre con chiarezza le modalità di
utilizzo appropriato dell’elettrodomestico con indicazione dei diversi
cicli di lavaggio in relazione ai tessuti da trattare; esula dalla sua
condotta diligente spiegare, poniamo, che non si possa pulire nella
lavatrice il gatto domestico senza fatali conseguenze per l’animale.
2.6 In che cosa si concreta una decisione di natura commerciale
del consumatore?
Si tratta della decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o
meno un bene o servizio, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare inte-
12
13
Capitolo III
Le pratiche commerciali
ingannevoli
3.1 Quando una pratica commerciale è ingannevole?
Il divieto posto in essere dal D. Lgs. 146/2007 riguarda qualsiasi comportamento scorretto volto alla promozione o alla vendita di un bene o di un servizio,
sia esso azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale o di marketing. Prima di formulare, nelle prossime pagine, esempi significativi
di prassi ingannevoli, è opportuno anticipare che sono individuabili sei ipotesi in
cui una pratica commerciale è considerata ingannevole:
1) contiene informazioni non vere
2) è di fatto corretta, ma in qualsiasi altro modo (ad esempio nella sua presentazione complessiva) trae in errore il consumatore in merito ad alcuni
elementi così da indurlo ad assumere una decisione commerciale che non
avrebbe altrimenti preso. Gli elementi rispetto ai quali il consumatore può
essere tratto in inganno sono:
a) l’esistenza o la natura del bene o servizio
b) le caratteristiche principali del bene o servizio: la disponibilità sul mercato, gli eventuali vantaggi, i possibili rischi, le modalità di esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore (ovvero la garanzia) e il trattamento dei reclami, il metodo e
la data di fabbricazione, la consegna, la sua idoneità allo scopo, la
quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati
che si possono attendere dal suo uso, o, ancora, i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli (se effettuati) sulla cosa
ESEMPIO
È scorretta la prassi di Sempronio che offre “tappeti pregiati in vendita
sino ad esaurimento scorte”, mirando ad attirare nuovi clienti mentre,
in realtà, in magazzino ha perlopiù tappeti dozzinali a fronte di pochi
esemplari veramente pregiati.
c) gli obblighi del professionista e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione, siano esse dirette o indirette, del professionista o del bene
o servizio
15
Capitolo III
Le pratiche commerciali ingannevoli
ESEMPIO
È vietata, in quanto costituisce pubblicità comparativa illecita, l’ipotesi
della réclame in cui, poniamo, si asserisca che l’acqua minerale Zeta
contiene meno sodio di tutte le altre acque in commercio, mentre ciò
non corrisponde a verità.
d) l’entità del prezzo, il modo in cui questo è calcolato oppure l’esistenza
di uno specifico vantaggio per il consumatore quanto al prezzo
ESEMPIO
È ingannevole il comportamento posto in essere dalla società Ipsilon
consistente nel promuovere, tramite il proprio sito internet e l’elenco
telefonico cartaceo, i suoi servizi di consulenza con la dicitura “Numero Verde”, mentre in realtà il numero telefonico riportato ha prefisso
“848”, che corrisponde ad una numerazione ad addebito ripartito, e
quindi non gratuito per il chiamante.
La dicitura “Numero Verde” lascia perciò intendere all’utente che la
chiamata telefonica sia completamente gratuita, mentre, in realtà, è
parzialmente a carico del chiamante, cosicché il consumatore è indotto in errore e sollecitato a chiedere informazioni ignaro dei costi
effettivi.
e) la necessità di manutenzione, sostituzione o riparazione del bene
f) la natura e le qualifiche del professionista o del suo agente, quali
l’identità personale, il patrimonio, la capacità di agire, lo status, il
riconoscimento, l’eventuale affiliazione o i collegamenti con altri soggetti, nonché i diritti di proprietà industriale (ditta, insegna e marchio) o
intellettuale (diritti d’autore, brevetti) e i premi o riconoscimenti ottenuti
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso
previsti dalla garanzia legale di due anni secondo il dettato dell’art.
128 ss. Codice del consumo
ESEMPIO
Il negozio Gamma pubblicizza “per i nostri clienti, è prevista una
garanzia di ben due anni su tutti gli elettrodomestici”; l’informazione,
in sé, è corretta, ma può indurre il consumatore a identificare come
caratteristica di quella particolare offerta commerciale diritti che, in
realtà, spettano a tutti per legge.
3) ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e
altri segni distintivi come la ditta o l’insegna di un professionista concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita
4) comporta la violazione da parte del professionista degli impegni contenuti
nei codici di condotta5 che il medesimo si è impegnato a rispettare, a patto però che si tratti di un impegno chiaramente definito e il professionista
manifesti di essere vincolato dal codice in oggetto
5) omette informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per formulare una decisione consapevole e induce o è idonea ad indurre in tal modo
il consumatore a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso
6) occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intem­
pestivo le informazioni rilevanti, di cui il consumatore ha bisogno per decidere, oppure non indica l’intento commerciale della pratica stessa ed induce il consumatore a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe
preso.
3.1.1 Quando una pubblicità può costituire una pratica commerciale
ingannevole?
Si è visto che le nuove regole introdotte con il D. Lgs. 146/07 si applicano
alle pratiche commerciali poste in essere prima, durante e dopo un’operazione
commerciale relativa a un bene o servizio: vi sono dunque sottoposte anche le
pubblicità.
Bisogna, inoltre, segnalare che, secondo la legge, la pubblicità deve essere
chiaramente riconoscibile come tale (art. 5 d. legisl. 145/07): è pertanto vietata
la pubblicità che non è riconoscibile come tale, occulta o subliminale che sia.
Anche la pubblicità può dunque costituire pratica ingannevole.
Si possono individuare dei criteri per giudicare ingannevole un messaggio
pubblicitario, e dunque identificarlo come una prassi commerciale scorretta. Di
seguito riportiamo quelli più importanti:
• la non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme, come offerta di lavoro oppure
pubblicità redazionale o subliminale
ESEMPIO
È ingannevole la pratica commerciale del produttore dell’ignota bevanda gassata Lola che vende i suoi prodotti nella tipica bottiglia di
vetro evocante quella di una nota industria produttrice di bibite.
ESEMPIO
Nel giornale Alfa sui prodotti per la salute, edito con il contributo,
non palesato, dell’erboristeria Beta, appare un articolo sul miracoloso
Note
16
(5)
Per la cui trattazione si rinvia al paragrafo 4.2
17
Capitolo III
integratore vitaminico Omega (creato dalla stessa erboristeria Beta),
scritto da un giornalista apparentemente imparziale, che invece è stato
commissionato ad hoc dalla stessa Beta, per esaltare le proprietà del
prodotto.
• l’ingannevolezza e la scarsa chiarezza relative a caratteristiche dei beni
o servizi: disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o
commerciale, risultati ottenibili con l’uso, prove o controlli
ESEMPIO
Il supermercato Delta reclamizza “qui in vendita il vostro pane quotidiano a un euro al chilo”, illude i consumatori che il pane sia fresco
ogni giorno, mentre, in realtà, il pane non è sempre di giornata.
• l’ingannevolezza e la scarsa chiarezza sui prezzi e le relative modalità di
calcolo, le condizioni di offerte di beni o servizi
• l’uso improprio dei termini “garanzia”, “garantito” o simili
ESEMPIO
Un negozio di elettronica reclamizza “solo da noi, assistenza e garanzia su tutti i notebook per ben due anni”, in realtà tale diritto è già
previsto per legge.
• le reclamizzazioni riguardanti beni suscettibili di porre in pericolo la salute
e la sicurezza dei consumatori
ESEMPIO
Il produttore pubblicizza un infuso dimagrante, affermando che consente di perdere 20 chili in 2 mesi, senza fare alcuna dieta; in realtà
il prodotto, impedendo l’assimilazione dei grassi, può pregiudicare la
salute dei consumatori.
• le pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di
bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti.
ESEMPIO
È ingannevole, in quanto abusa della poca esperienza dei più giovani, la pubblicità contenuta in un giornalino per adolescenti di fantomatici “occhiali a raggi x” con i quali poter vedere attraverso i muri.
18
Le pratiche commerciali ingannevoli
3.2 I due sottotipi di pratiche commerciali ingannevoli: le azioni
ingannevoli
Alla luce dei concetti sin qui esaminati costituisce, dunque, azione ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o
che, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo (ad esempio nella sua presentazione complessiva) induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio
cosicché lo convince o è idonea a convincerlo ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
ESEMPIO 6
Il signor Rossi acquista, in un piccolo vivaio che vende in particolar
modo diverse specie di piante da esterni, un certo numero di piantine,
offerte in vendita insieme a piante da giardino. Le piantine muoiono
dopo una settimana e il sig. Rossi scopre che le piante, da lui acquistate come piante da giardino, sono invece piantine per interni che non
dovevano essere interrate all’aperto. Quando il signor Rossi ritorna
al vivaio per chiedere il rimborso del prezzo pagato, gli viene detto
che è stata colpa sua se le piantine sono morte in quanto egli doveva
sapere di che tipo di pianta si trattasse.
Si tratta proprio di un’azione ingannevole poiché il venditore, seppur
trattandosi di un vivaio di piccole dimensioni, aveva comunque l’obbligo di dare al consumatore le informazioni necessarie per effettuare
un acquisto consapevole, a meno che le stesse non fossero chiare dal
contesto. Nel caso ipotizzato, invece, il contesto nel quale le piante
sono state vendute ha disorientato il consumatore sul bene, poiché le
piante per interni sono vendute insieme a quelle da esterni.
3.3 Le omissioni ingannevoli
È omissione ingannevole una pratica commerciale che tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del bene o servizio, nonché del mezzo di comunicazione impiegato per presentarli, omette informazioni rilevanti, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione commerciale consapevole, e
persuade o è idonea a persuadere in tal modo il consumatore medio ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Note
(6)
Esempio tratto dall’opuscolo esplicativo della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, redatto dalla direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea.
19
Capitolo III
ESEMPIO
L’operatore di telefonia mobile Ipsilon presenta un’offerta in base alla
quale si può telefonare a 5 centesimi al minuto verso tutti i numeri
nazionali, di rete fissa o mobile, senza precisare che il meccanismo
di “tariffazione” a scatti anticipati di 3 minuti comporta una spesa minima di 15 centesimi per ogni telefonata, quindi anche per telefonate
di pochi secondi, a fronte dei 5 promessi.
L’operatore tace, o comunque rende impercettibili, ulteriori condizioni
limitative dell’offerta, come l’esistenza di una soglia massima di minuti
al superamento della quale si applica una più onerosa tariffa pari a
15 centesimi al minuto invece dei 5 promessi.
ESEMPIO
L’editore Delta promuove l’acquisto di una raccolta di cd audio per
l’apprendimento della lingua inglese offrendo il primo numero, unitamente al settimanale Beta, al prezzo scontato di 2 euro. Tuttavia, né la
rivista Beta né la confezione cartonata del cd riportano indicazioni in
merito al numero totale dei supporti audio che compongono la raccolta, né al loro costo pieno dalla seconda uscita in poi.
In questo esempio il comportamento di Delta costituisce un’omissione ingannevole, in quanto, trattandosi di una collezione, l’esiguo costo della prima uscita
attrae il consumatore, ma la contestuale assenza di indicazioni circa il prezzo ed
il numero delle uscite successive, non offre al consumatore tutti gli strumenti utili per
effettuare una scelta consapevole, con riferimento alla convenienza del prodotto
che si accinge ad acquistare.
ESEMPIO
La società Alfa promuove la propria attività di mediatore per la “permuta” di settimane di multiproprietà con un “nuovo sistema a punti
vacanze” per la compravendita di quote associative (quantificate in
punti), che consistono in un diritto di godimento di periodi di vacanza
presso determinate strutture. La società Alfa cela però le spese gravose
da anticipare e il numero dei punti da cumulare per il godimento dei
diritti di soggiorno presso le strutture.
Anche in questo esempio la società Alfa omette i due elementi idonei ad alterare le scelte dei consumatori ai fini dell’adozione di una decisione commerciale
consapevole: la società Alfa pone in essere una pratica scorretta, consistente in
un’omissione ingannevole.
20
Le pratiche commerciali ingannevoli
3.4 Le pratiche considerate sempre ingannevoli: la c.d. lista nera
La nuova disciplina delle pratiche scorrette individua specificamente una serie
di condotte ingannevoli che sono considerate tali di per sé, senza cioè bisogno di
dimostrare in concreto la loro idoneità a falsare le scelte del consumatore. Queste
ipotesi compongono la c.d. lista nera.
3.4.1 La casistica
Sono sempre considerate prassi ingannevoli:
1) l’affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di
essere firmatario di un codice di condotta. L’eventuale attestazione inveritiera conduce infatti ad un abuso della fiducia serbata dai consumatori, le
cui determinazioni vengono condizionate dalla maggiore affidabilità che
suscita un professionista che dichiari di adeguarsi alle regole di un codice
di condotta
2) l’esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione
ESEMPIO
Un professionista tenta di valorizzare i propri prodotti agricoli e alimentari sfruttando, senza autorizzazione, un segno distintivo che certifica i
pregi dei beni offerti, ad esempio il marchio “Grana Padano”.
ESEMPIO
Un professionista fa impropriamente uso del marchio di qualità ecologica, che di per sé incide sulla sensibilità di ampie fasce della popolazione e può condizionarne le scelte.
3) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta adottato ha ricevuto l’approvazione di un organismo pubblico o di altra
natura
4) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche
commerciali o un suo bene o servizio sono stati autorizzati, accettati o
approvati da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate
le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione
ricevuta
ESEMPIO
Il professionista Zeta, che organizza corsi di formazione professionale, vanta inesistenti “riconoscimenti” o “accreditamenti” da parte di
autorità pubbliche.
21
Capitolo III
5) formulare un invito all’acquisto di un bene o servizio ad un determinato
prezzo, senza rivelare l’esistenza dei ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti, o prodotti equivalenti, a quel
prezzo ed entro un certo periodo, in quantità ragionevoli in rapporto al
prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
Si tratta invece di pubblicità propagandistica qualora sia prevedibile la
sproporzione tra ristrettezza dell’offerta e l’entità della domanda che ne
seguirà; in questo caso è dovere del professionista dichiarare l’esatta
quantità di beni messi in circolazione
ESEMPIO
Il produttore vinicolo dovrà specificare quante preziose bottiglie di
Barolo sono offerte al prezzo molto interessante che viene tanto reclamizzato.
6) invitare all’acquisto di beni o servizi ad un determinato prezzo e, successivamente:
• rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori
• rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un
periodo di tempo ragionevole
• fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro bene
7) dichiarare, contrariamente al vero, che il bene sarà disponibile solo per un
periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari
per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione
immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente
per prendere una decisione consapevole
22
Le pratiche commerciali ingannevoli
9) affermare, contrariamente al vero, o comunque generare l’impressione,
che la vendita del prodotto è lecita, ove invece non lo sia
10)presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista
ESEMPIO
Un consumatore conclude un contratto di abbonamento ad una rivista
presso la propria abitazione, a seguito dell’insistenza dell’operatore
che reclamizza sconti e “in più, solo per i nostri clienti, la possibilità
di recedere dal contratto entro 10 giorni”, sebbene questa possibilità
di recedere sia in realtà un diritto previsto per legge relativamente ai
contratti stipulati, come nella specie, fuori dai locali commerciali.
11)impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un bene o un servizio, qualora i costi di tale promozione siano stati
sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore. Risulta particolarmente subdola, e dunque sempre vietata, la pubblicità redazionale
quando un messaggio promozionale assume le sembianze di una libera
manifestazione di pensiero, alla stregua di una notizia giornalistica. La
falsa veste giornalistica induce infatti il consumatore a confidare sull’obiettività e la veridicità di quanto detto
ESEMPIO
È il caso di un articolo di una rivista di giardinaggio, che include
descrizioni sull’ottima qualità di alcuni mobili e complementi d’arredo
per esterni, senza specificare che il produttore degli stessi contribuisce
alla realizzazione della rivista in oggetto.
ESEMPIO
“Solo per oggi, maglie di cashmere ribassate del 70 per cento”. In
casi del genere il consumatore è indotto ad acquistare senza riflettere,
facendosi condizionare dalla pressione esercitata in mala fede dal
professionista.
Bisogna menzionare anche il caso del product placement con il quale la
promozione di un bene viene realizzata tramite il suo utilizzo in spettacoli cinematografici o televisivi: costituisce prassi ingannevole se un avviso nei titoli di coda
non informa il pubblico sia della presenza di marchi nello spettacolo che delle
relative ditte inserzioniste.
8) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il
professionista ha comunicato, prima della conclusione dell’affare, in una
lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra
lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione
12)formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la
portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua
famiglia se egli non acquistasse il bene
23
Capitolo III
ESEMPIO
Un venditore di sistemi di sicurezza per la casa presenta le statistiche
dei furti in un determinato quartiere cittadino, dichiarando che quel
quartiere è particolarmente a rischio, sebbene ciò non corrisponda
al vero.
13)promuovere un bene simile a quello fabbricato da un altro produttore in
modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore, inducendolo a
ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso
produttore
ESEMPIO
Si induce il consumatore a ritenere erroneamente che un nuovo scooter,
promosso dal professionista Delta, sia stato fabbricato dal produttore
Alfa, noto al pubblico come il produttore del famoso scooter Vespino; il professionista Delta vende invece motorini fabbricati dall’ignoto
Gamma.
14)avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale, tramite il quale il consumatore fornisce un contributo personale, in
cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo, derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema promozionale o, ancora, dalla vendita o dal consumo di prodotti.
Sono infatti ingannevoli le forme di collaborazione che subordinano i guadagni del consumatore non alla vendita di prodotti ma al coinvolgimento
di altri consumatori nella catena di vendita del professionista
ESEMPIO
È ingannevole il marketing di prodotti di bellezza in cui il consumatore
è invitato a pagare una somma di denaro per entrare nella rete di vendita, a fronte di una fonte di guadagno legata non alla distribuzione
dei prodotti, bensì al reclutamento di altre persone nella rete come
venditori.
Va ricordato che, già prima del divieto sancito dalla nuova disciplina
delle pratiche commerciali scorrette, attuata con il D. Lgs. 146/2007,
le vendite piramidali erano vietate dalla legge 17 agosto 2005 n.
173.
15)affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di
cessare l’attività o traslocare, ad esempio affiggendo il cartello “Liquida-
24
Le pratiche commerciali ingannevoli
zione totale per chiusura locale: ribassi imbattibili”, sebbene il negozio
non chiuda affatto.
Simulare la chiusura, o anche il trasferimento dell’attività, è vietato perché
si sfrutta la suggestione dei consumatori di ottenere prezzi favorevoli grazie all’interesse del professionista di svuotare celermente i magazzini in
previsione del trasloco o della chiusura
16)affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati
sulla sorte
ESEMPIO
È il caso del mago che inviti all’acquisto di “miracolose boccettine”
da riempire con sale da cucina e acqua naturale per garantirsi vincite
milionarie al gioco del lotto: la pratica – che colpisce in particolare i
consumatori più vulnerabili – è comunque sempre illecita.
17)affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni
ESEMPIO
Il signor Livio riceve un’offerta via mail da un professionista che vende
una lozione che aiuta a far crescere i capelli in tre settimane. La mail
dice che il prodotto è stato provato e testato, ma il prodotto non funziona e Livio resta stempiato.
ESEMPIO
Viene pubblicizzato il cosmetico Beta Botuline, che promette l’eliminazione totale di tutte le eventuali rughe e smagliature della pelle giocando sull’analogia con i farmaci a base di tossina botulinica, mentre il
cosmetico in questione non possiede alcuna proprietà terapeutica.
18)comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto, allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto
a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato
ESEMPIO
È ingannevole la condotta del fornitore di bombole di gas per uso
domestico che diffonde la notizia allarmistica secondo cui entro poche
settimane le scorte di gas si ridurranno, facendo lievitare i prezzi; in
questo modo il professionista induce il consumatore ad acquistare le
sue bombole ad un prezzo in realtà eccessivo rispetto alle condizioni
effettive di mercato.
25
Capitolo III
ESEMPIO
La banca Zeta non consente ai consumatori, già titolari di un mutuo
ipotecario, la surrogazione del mutuo, cioè l’effettuazione dell’operazione di c.d. portabilità con trasferimento del mutuo esistente presso
altra banca, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura (come previsto dall’art. 8 del d. legge 31 gennaio 2007, n. 7, poi modificato
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e dalla legge 24 dicembre 2007,
n. 244). Una simile condotta, che prospetta ingannevolmente la sostituzione del mutuo con la medesima banca quale soluzione unica o
preferibile offerta al consumatore dal mercato per far fronte alle sue
esigenze, è contraria al dovere di diligenza informativa ed è sempre
scorretta in quanto diretta a scoraggiare le scelte del consumatore in
favore della portabilità del mutuo.
19)affermare, in una pratica commerciale, che si organizzano concorsi o
promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole.
Quando il professionista organizza concorsi o promozioni deve evitare
ogni ambiguità sia qualitativa che quantitativa
ESEMPIO
Il professionista Gamma promuove un concorso a premi del seguente
tenore “Chiama e vinci ogni giorno, quante volte vuoi, 24 ore su 24”,
come se di giorno in giorno venissero messi in palio nuovi premi: così
non è poiché in realtà il montepremi è unico per l’intera durata del
concorso con una sola estrazione finale.
Le pratiche commerciali ingannevoli
ESEMPIO
L’operatore telefonico Ipsilon promuove il suo servizio di “Internet free
in modalità dial-up”, cioè con prestazioni in upload e download piuttosto lente: l’accesso al servizio avviene sì senza corrispondere alcun
canone di abbonamento, ma per accedere ad internet “gratuitamente”
il consumatore deve in realtà sostenere i costi relativi al collegamento
telefonico ivi compreso lo scatto alla risposta.
21)includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di
pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di
aver già ordinato il bene cui il materiale si riferisce
22)dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come
consumatore
ESEMPIO
Un professionista vende una macchina usata (non di sua proprietà)
tramite un annuncio affisso nella bacheca di un negozio locale, senza
rivelare che l’operazione rientra nella sua attività di rivenditore d’auto
usate.
23)lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi
a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in
cui è venduto il prodotto.
20)descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, mentre in realtà il consumatore deve pagare un ulteriore supplemento di prezzo, rispetto
al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale, e
ritirare o farsi recapitare il prodotto
ESEMPIO
È illecita la pratica commerciale con cui il professionista descriva come
“omaggio” o “gratuito” la fornitura di una scatola di venti lampadine a
basso consumo, ma per il recapito del “dono” l’acquirente è obbligato
a pagare una somma ulteriore di 50 euro a titolo di contributo per le
spese.
26
27
Capitolo IV
I compiti
del professionista
4.1 Come opera il professionista corretto?
È opportuno valutare cosa deve fare l’imprenditore per evitare di porre in
essere una pratica scorretta.
In primo luogo il professionista deve tenere a mente la c.d. lista nera sopra
esaminata ed evitare di dare luogo a comportamenti commerciali scorretti. Inoltre,
il professionista deve sforzarsi di fornire con precisione al consumatore tutte le
informazioni rilevanti concernenti il bene o il servizio, evitando ogni ambiguità.
A questo fine è molto importante la corretta formulazione degli inviti all’acquisto, delle offerte e delle promozioni. Per non essere ingannevoli essi devono
contenere:
• adeguate informazioni sulle caratteristiche principali del bene o servizio
• l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, la sua denominazione
sociale e, se esistente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista
per conto del quale egli agisce
• il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta
l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore
• l’indicazione delle modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami
• l’informazione sull’esistenza di un diritto di recedere o sciogliere il contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che garantiscono tale diritto.
Ad esempio nelle vendite televisive – che rientrano nel novero dei c.d.
contratti a distanza – deve essere fornita al consumatore per iscritto l’informazione circa il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità
entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce.
4.2 Codici di condotta e procedure di autodisciplina
Tramite le proprie associazioni di categoria i professionisti possono organizzarsi per adottare appositi codici di condotta in tema di pratiche commerciali
29
Capitolo IV
Capitolo V
sleali, con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del
controllo della loro applicazione.
Tali codici di condotta sono comunicati per la relativa adesione agli operatori
dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice,
con l’indicazione degli aderenti, i quali, attraverso il codice di condotta, definiscono i comportamenti commerciali corretti e si impegnano a rispettarli.
Il codice di condotta è un accordo che definisce una normativa non imposta
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a cui il professionista
decide spontaneamente di aderire, impegnandosi a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali
specifici.
È importante sottolineare che il consumatore deve essere informato dell’eventuale esistenza del codice, al quale il professionista abbia aderito, e deve poterlo
visionare e conoscerne il contenuto.
In questo senso si segnala che le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali o professionali possono indicare sul sito web del Ministero dello sviluppo
economico i codici adottati, con il relativo collegamento internet al testo integrale.
Occorre però rimarcare che la pubblicazione ha valenza meramente informativa
e non presuppone alcuna approvazione del Ministero.
Allo stato dell’arte sul sito web del Ministero dello sviluppo economico sono
indicati due codici di condotta : quello dell’Iap, l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria, e di Avedisco, l’Associazione vendite dirette servizio consumatori, la quale
raggruppa le principali aziende nazionali e internazionali che operano in Italia
nel settore della vendita diretta al domicilio del consumatore.
Quanto all’autodisciplina va detto che i consumatori, anche tramite le loro
associazioni o organizzazioni di categoria, prima di avviare la procedura di cui
diremo tra breve, possono convenire con il professionista di incaricare preventivamente il soggetto responsabile (o l’organismo incaricato) del controllo del codice
di condotta di trovare una risoluzione concordata della controversia volta a vietare
o a far cessare la continuazione della pratica commerciale ingannevole.
In questo modo i contraenti possono raggiungere un accordo, ma il ricorso
alla procedura può avvenire solo prima di adire l’Antitrust o un giudice, ai quali
comunque ci si può sempre rivolgere dopo la procedura conciliativa.
Durante siffatta procedura – che si svolge davanti all’organismo di autodisciplina previsto e definito dal codice di condotta – ci si può accordare circa
l’astensione dal rivolgersi all’Antitrust prima che la questione sia definita o circa la
sospensione del procedimento eventualmente già attivato da un soggetto diverso.
La sospensione può essere accordata per un tempo massimo di trenta giorni.
Gli strumenti di tutela
5.1 Come si può denunciare un comportamento commerciale
poco corretto?
È già emerso che l’organismo competente a giudicare se le pratiche commerciali siano ingannevoli è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM), comunemente definita Antitrust.
La segnalazione di comportamenti commerciali poco corretti può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
• telefonare al numero verde 800 166 6617
• inviare una denuncia scritta all’AGCM, Piazza Verdi 6/a, 00198 Roma,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
• consegnare a mano la denuncia, all’indirizzo indicato al numero precedente, chiedendo ricevuta
• inviare la denuncia tramite fax o via mail, mediante posta certificata e con
firma digitale.
Le denunce devono in particolare contenere:
• la qualificazione del denunciante, cioè: nome, cognome o denominazione sociale, residenza, domicilio o sede, recapiti telefonici ed eventuali
telefax, telex, posta elettronica
• una descrizione della pratica commerciale scorretta, con tutti gli elementi
idonei a consentirne la precisa identificazione
• ogni elemento ritenuto comunque utile ai fini della valutazione da parte
dell’AGCM. A questo proposito si ricorda che è utile portare a conoscenza dell’AGCM più dettagli possibili, così da consentire una facile identificazione non solo della pratica ingannevole ma anche del professionista
• la firma del denunciante.
Le comunicazioni e le richieste di informazioni possono essere indirizzate
all’AGCM ai seguenti recapiti:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi 6/a - 00198 Roma
tel. 06 858211 - fax 06 85821256
email [email protected] - sito web www.agcm.it
Note
30
(7)
Attivo dal 13 novembre 2007.
31
Capitolo V
Gli strumenti di tutela
5.2. I poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Antitrust) e le sanzioni
può renderli obbligatori per il professionista e definire così il procedimento senza
procedere all’accertamento effettivo dell’infrazione. Questa possibilità di chiusura
anticipata del procedimento non è ammessa nei casi di pratiche commerciali
gravi e manifestamente scorrette.
Quanto agli obblighi d’informazione, è opportuno ricordare che l’AGCM e
anche le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate
in materia di pratiche scorrette. Il Ministero dello sviluppo economico pubblicherà
poi tali decisioni, con gli eventuali nominativi delle imprese multate, sul proprio
sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.
Oltre ad essere il soggetto a cui inviare le denunce di pratiche commerciali
scorrette, l’AGCM esercita altresì i seguenti poteri:
• agisce anche d’ufficio, cioè senza alcuna segnalazione, per rilevare e
sanzionare eventuali pratiche commerciali sleali
• fa cessare il comportamento scorretto
• compie ispezioni avvalendosi della Guardia di Finanza
• dispone, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle
pratiche commerciali scorrette, laddove sussista particolare urgenza. In
ogni caso, comunica l’apertura dell’indagine al professionista e, se questi
non è conosciuto, può eventualmente richiedere al proprietario del mezzo
di comunicazione che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo
• infligge ai professionisti sanzioni amministrative.
A questo proposito si ricorda che, per il professionista riconosciuto responsabile di una pratica commerciale scorretta, sono previste:
1) sanzioni da 5.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione; in particolare, le sanzioni non possono essere inferiori a 50.000.000 euro, se si mette in pericolo la salute e la
sicurezza dei consumatori, soprattutto se minori
2) sanzioni da 10.000 a 150.000 euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza, a quelli inibitori o ai provvedimenti di rimozione
degli effetti delle prassi ingannevoli ed in caso di mancato rispetto degli
impegni assunti
3) sospensione dell’attività d’impresa, per un periodo non superiore a trenta
giorni, nei casi di reiterata inottemperanza ai provvedimenti sopracitati;
questo provvedimento si può aggiungere alle sanzioni indicate ai punti 1)
e 2).
L’Antitrust può ottenere che il professionista denunciato per una prassi ingannevole si assuma l’impegno di non ingannevolezza, consistente nel porre volontariamente fine al comportamento ingannevole, cessando la diffusione della pratica
scorretta o modificandola in modo da eliminare gli aspetti che comportano la
violazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali. L’AGCM può disporre
la pubblicazione della dichiarazione di tale impegno, a cura e spese del professionista; in tali ipotesi l’Autorità Garante, valutata l’idoneità di tali impegni,
32
5.3 I rimedi individuali del consumatore
La nuova disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli pone particolare
enfasi sugli interventi dell’Autorità Antitrust e sulle sanzioni che essa può infliggere.
Tuttavia è importante sottolineare che le stesse prassi scorrette possono dar luogo
a conseguenze ulteriori, facendo sorgere dei diritti direttamente in capo al singolo
consumatore.
Ad esempio, se il professionista fornisce informazioni inesatte su aspetti essenziali del bene o servizio, ciò può costituire una pratica commerciale scorretta, denunciabile all’Antitrust, ma contemporaneamente può anche rappresentare
un’ipotesi di dolo (art. 1439 codice civile), che può condurre all’invalidità del
contratto. Il consumatore potrà dunque anche agire davanti al giudice ordinario,
chiedendo l’annullamento del contratto.
ESEMPIO
Se la signora Tizia compra nel supermercato Alfa un televisore perché
indotta da una pubblicità che ha illustrato in modo scorretto le capacità
tecniche e funzionali dell’apparecchio, questa vicenda costituisce non
solo un comportamento ingannevole, potenzialmente idoneo a pregiudicare il consumatore medio, ma anche una situazione che altera il
consenso della signora Tizia. Ciò posto l’acquirente potrà impugnare
davanti al giudice competente il contratto di vendita del televisore in
questione al fine di ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto.
La signora Tizia potrà dunque ottenere l’annullamento del contratto, e
con essa la restituzione del prezzo pagato, oltre agli interessi legali e
alle eventuali spese ulteriori in cui sia incorsa; naturalmente dovrà dal
canto suo restituire il televisore.
33
Allegati
Capitolo V
5.4 Le azioni giudiziarie collettive
Oltre all’eventuale azione giudiziaria del singolo consumatore, ingannato da
una pratica commerciale scorretta del professionista – di cui si è detto –, i consumatori possono rivolgersi alle associazioni di consumatori rappresentative a
livello nazionale, che sono legittimate, ai sensi dell’art. 140 Codice del consumo,
a esperire le azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Si
tratta di azioni giudiziarie volte ad ottenere dal giudice competente la pronuncia
di sentenze (eventualmente da pubblicarsi su uno o più quotidiani a diffusione nazionale), che inibiscano ai professionisti il compimento di atti lesivi degli interessi
dei consumatori ed adottino misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate.
Inoltre, ai sensi del nuovo art. 140 bis Codice del consumo, le associazioni
dei consumatori, i comitati e gli altri organismi autorizzati sono legittimati ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, richiedendo al tribunale
del luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del
danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori, fra l’altro,
nei casi di pratiche commerciali scorrette, quando sono lesi i diritti di una pluralità
di consumatori.
I consumatori che intendono avvalersi della descritta azione collettiva risarcitoria devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione in
questione, anche nella fase del giudizio di secondo grado d’appello.
Va però ricordato che l’entrata in vigore dell’azione collettiva risarcitoria è
stata, per ora, rinviata.
34
Artt. 18-27 quater
Codice del consumo
(D. Lgs. n. 206/2005)
Titolo III
Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 18. Definizioni
1) Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali
oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche
commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce
in nome o per conto di un professionista;
c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità
e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista,
in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”:
l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso;
f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta
dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato
membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;
35
Allegati
g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista
o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione
di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da
parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza
ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di
buona fede nel settore di attività del professionista;
i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire
al consumatore di effettuare un acquisto;
l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere
rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare
notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;
m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore
relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali
condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto
o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto;
tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;
n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività
professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base
a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di
determinate qualifiche professionali.
Articolo 19. Ambito di applicazione
1) Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti
e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
2) Il presente titolo non pregiudica:
a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;
b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in
materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
36
Artt. 18-27 quater Codice del consumo
d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai
regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche
che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati
di correttezza professionale.
3) In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni
comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano
aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4) Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni
concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
Capo II
Pratiche commerciali scorrette
Articolo 20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1) Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2) Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge
o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica
commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3) Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico
solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente
vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro
infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del
membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune
e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non
sono destinate ad essere prese alla lettera.
4) In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli
articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5) Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
Sezione I
Pratiche commerciali ingannevoli
Articolo 21. Azioni ingannevoli
1) È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informa-
37
38
Allegati
Artt. 18-27 quater Codice del consumo
zioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo,
anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in
errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e,
in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza
post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la
data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo
scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o
simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette
del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico
vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali
l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o
intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai
sensi dell’articolo 130 del presente Codice.
2) È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri
segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa
illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei
codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti
di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica
commerciale che è vincolato dal codice.
3) È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di
darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole
di prudenza e vigilanza.
4) È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Articolo 22. Omissioni ingannevoli
1) È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché
dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti
di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una
decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre
in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2) Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole
quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile,
ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo
conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto
nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre
il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
3) Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale
imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata
un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque
misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai
consumatori con altri mezzi.
4) Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di
comunicazione e al prodotto stesso;
b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo
geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta
l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore;
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Allegati
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza
professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti
e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5) Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione,
previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.
Articolo 23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1) Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di
essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche
commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati,
da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta;
e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare
l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere
che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista
quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in
quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta
del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un
periodo di tempo ragionevole, oppure
2) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo
per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una
decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo
sufficiente per prendere una decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il
professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una
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Artt. 18-27 quater Codice del consumo
lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra
lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione
che la vendita del prodotto è lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la
portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua
famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore
in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a
ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso
produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della
possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata
di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo
di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di
cessare l’attività o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati
sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto
a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il
prodotto;
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Allegati
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di
pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di
aver già ordinato il prodotto;
aa)dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al
vero, come consumatore;
bb)lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita
relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da
quello in cui è venduto il prodotto.
Sezione II
Pratiche commerciali aggressive
Articolo 24. Pratiche commerciali aggressive
1) È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante
molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta
o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Articolo 25. Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1) Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente
capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito
condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o
circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione
del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto
dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare
prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia
manifestamente temeraria o infondata.
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Artt. 18-27 quater Codice del consumo
Articolo 26. Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
1) Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti
del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale
ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono,
via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a
distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate
dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti
che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore
dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o
altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia
di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non
ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, secondo
periodo;
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o
il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già
vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio
né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il
premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro
o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
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Allegati
Capo III
Applicazione
Articolo 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale
1) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata
“Autorità”, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa
che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
2) L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne
abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette
e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorità si avvale dei poteri investigativi
ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione
alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 1 l’Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con
i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto
e dell’imposta sui redditi. L’intervento dell’Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro
in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3) L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza.
In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha
diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.
L’Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in
possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento
dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi
2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4) In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00
euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite
non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5) L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei
dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico.
Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono consi-
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Artt. 18-27 quater Codice del consumo
derati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l’onere di provare, con
allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto
della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3.
6) Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la
stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro
mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
7) Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione
dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa
o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L’Autorità può
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a
cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di
tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.
8) L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione,
qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere
disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera,
anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo
da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
9) Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità
dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata
della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00
euro.
10)Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di
prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l’adeguamento.
11)L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento,
disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12)In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di
rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
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Allegati
13)I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità.
14)Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa,
la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
15)È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti
di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonché,
per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in
violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia
e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
Articolo 27-bis. Codici di condotta
1) Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono
adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori
imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo
della loro applicazione.
2) Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile
dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3) Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.
4) I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del
responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti.
5) Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il
professionista deve preventivamente informare i consumatori.
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Artt. 18-27 quater Codice del consumo
Articolo 27-ter. Autodisciplina
1) I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con
il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico
settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far
cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.
2) In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l’esito della
procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l’Autorità, ai
sensi dell’articolo 27, o il giudice competente.
3) Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva,
ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all’Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa
della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le
circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo
non superiore a trenta giorni.
Articolo 27-quater. Oneri di informazione
1) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all’articolo 27-bis, comunicano
periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai
sensi del presente titolo.
2) Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinché sul proprio sito siano disponibili:
a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo
e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta
adottati ai sensi dell’articolo 27-bis;
b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si
possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie,
comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale.
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Allegati
Elenco fonti elettroniche
ove reperire ulteriori
informazioni
Ministero dello Sviluppo Economico, www.sviluppoeconomico.gov.it (ivi ulteriori
link utili tra cui quello del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, www.agcm.it
Camera di commercio di Torino, www.to.camcom.it
Associazioni o organizzazioni imprenditoriali e professionali che hanno adottato i
codici di condotta. Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono per ora
annoverati i codici di condotta di: Iap, Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria,
http://www.iap.it/it/codice.htm
Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori, www.avedisco.it/
Codice-etico.aspx
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