Le pratiche commerciali scorrette La pubblicità assentita e le nuove linee guida del Ministero della Salute Iacopo Berti Le pratiche commerciali scorrette - Il D.Lgs. 146 del 2007 ha modificato il Codice del Consumo introducendo la disciplina delle pratiche commerciali scorrette (Direttiva CE 29/2005 – unfair commercial practices) in sostituzione della pubblicità ingannevole. Direttiva di armonizzazione massima - Competenza attribuita all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato già competente per la precedente disciplina della pubblicità ingannevole - L’art. 27, comma 4: non si applica la disciplina se pratica è assentita con provvedimento amministrativo preordinato alla verifica della correttezza - D.Lgs 145/2007 pubblicità ingannevole e comparativa destinata ad altri professionisti Le pratiche commerciali scorrette Ampliamento fattispecie rispetto alla pubblicità ingannevole (PI): non solo la comunicazione commerciale ma tutte condotte relative a rapporto impresa/consumatore • qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura (anche post acquisto ) di un prodotto ai consumatori (art. 18, lettera d). L’art. 20 precisa che una pratica commerciale scorretta è: contraria alla diligenza professionale falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta Le pratiche commerciali scorrette • • • • • Pubblicità ingannevole Informazioni rilevanti per effettuare una scelta consapevole di natura commerciale (art. 22, comma 1) Omissioni di informazioni relative a prodotti pericolosi per la salute e sicurezza dei consumatori tali da trascurare le regole di prudenza (art. 21, comma 3) Ogni fase del rapporto impresa consumatore, anche post vendita Pratiche aggressive Le pratiche commerciali scorrette Le pratiche scorrette sono: a) ingannevoli; b) aggressive Art. 23 e 26 elenco di pratiche per sé ingannevoli o aggressive • valutazione secondo standard diligenza: specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore di attività del professionista. • consumatore medio/target di riferimento: quello ragionevolmente informato, attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, (definizione CGE) Le pratiche commerciali scorrette Problemi di raccordo fra il codice del consumo/pratiche commerciali scorrette e la disciplina settoriale in particolare quella che prevede il controllo autorizzatorio della pubblicità Linee Guida specificano per gli operatori indicazioni da seguire per i nuovi mezzi di comunicazione e in parte sul contenuto (numero verde) Le pratiche commerciali scorrette • Silenzio assenso è considerato pubblicità assentita • Materiale informativo (brochure) destinato agli operatori sanitari sono pubblicità • Le altre condotte fra imprese e consumatori, in primo luogo le informazioni, restano coperti dal codice del consumo • Raccordo continuo con il Ministero della Salute e l’Aifa per competenza e merito delle questioni