Le pratiche commerciali scorrette La pubblicità assentita e le nuove linee guida
del Ministero della Salute
Iacopo Berti
Le pratiche commerciali scorrette
- Il D.Lgs. 146 del 2007 ha modificato il Codice del
Consumo introducendo la disciplina delle pratiche
commerciali scorrette (Direttiva CE 29/2005 – unfair
commercial practices) in sostituzione della pubblicità
ingannevole. Direttiva di armonizzazione massima
- Competenza attribuita all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato già competente per la
precedente disciplina della pubblicità ingannevole
- L’art. 27, comma 4: non si applica la disciplina se
pratica è assentita con provvedimento amministrativo
preordinato alla verifica della correttezza
- D.Lgs 145/2007 pubblicità ingannevole e comparativa
destinata ad altri professionisti
Le pratiche commerciali scorrette
Ampliamento fattispecie rispetto alla pubblicità
ingannevole (PI): non solo la comunicazione commerciale
ma tutte condotte relative a rapporto impresa/consumatore
• qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione,
comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un
professionista in relazione alla promozione, vendita o
fornitura (anche post acquisto ) di un prodotto ai
consumatori (art. 18, lettera d).
L’art. 20 precisa che una pratica commerciale scorretta è:
 contraria alla diligenza professionale
 falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico del consumatore medio al quale
è diretta
Le pratiche commerciali scorrette
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Pubblicità ingannevole
Informazioni rilevanti per effettuare una scelta
consapevole di natura commerciale (art. 22, comma
1)
Omissioni di informazioni relative a prodotti
pericolosi per la salute e sicurezza dei consumatori
tali da trascurare le regole di prudenza (art. 21,
comma 3)
Ogni fase del rapporto impresa consumatore, anche
post vendita
Pratiche aggressive
Le pratiche commerciali scorrette
Le pratiche scorrette sono: a) ingannevoli; b) aggressive
Art. 23 e 26 elenco di pratiche per sé ingannevoli o
aggressive
• valutazione secondo standard diligenza: specifica
competenza ed attenzione che ragionevolmente i
consumatori attendono da un professionista nei loro
confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona
fede nel settore di attività del professionista.
• consumatore medio/target di riferimento: quello
ragionevolmente informato, attento ed avveduto,
tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici,
(definizione CGE)
Le pratiche commerciali scorrette
Problemi di raccordo fra il codice del consumo/pratiche
commerciali scorrette e la disciplina settoriale in
particolare quella che prevede il controllo
autorizzatorio della pubblicità
Linee Guida specificano per gli operatori indicazioni da
seguire per i nuovi mezzi di comunicazione e in parte
sul contenuto (numero verde)
Le pratiche commerciali scorrette
• Silenzio assenso è considerato pubblicità assentita
• Materiale informativo (brochure) destinato agli
operatori sanitari sono pubblicità
• Le altre condotte fra imprese e consumatori, in primo
luogo le informazioni, restano coperti dal codice del
consumo
• Raccordo continuo con il Ministero della Salute e l’Aifa
per competenza e merito delle questioni
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