I.I.S. “ Enrico De Nicola” Piove di Sacco (PD) Progetto Imparare on-line CLASSE 4 AEM Docente: A.S. 2013/2014 Prof. Maria Nives Forlin 1. IL CODICE DEL CONSUMO……………………...….….pag. 1 2. L’ AGCM…………………….……………..…...…...……..pag. 2 3. I CASI DI PUBBLICITA’ INGANNEVOLE: 3.1 Hyundai Motor Company Italy S.r.l….…...…………...…….…….pagg. 3-4 3.2 TIM - Promozione carta vacanze………….…….……...…...…….pagg. 5-6 3.3 NGM – Telefoni Aquasafe………..………..…..…...…..……….pagg. 7-8 3.4 CocaCola – Pubblicità ingannevole………………….....………...pagg. 9-10 3.5 Biobottle di acqua Sant’Anna………...…….….….…..……….…..pag. 11 3.6 Poltrone Sofà – Nuova collezione a metà prezzo…….…….….....….pagg. 12-13 3.7 Fiat 500 – 3500€ per il tuo usato da rottamare………….…………. pagg. 14-15 3.8 “Passa a Vodafone!”………..…………………….………….pagg. 16-17 3.9 SNAI – L’ormone della felicità………………….….……....…..pagg. 18-19 3.10 GALBUSERA – Meno grassi…………………….…...….…..pagg. 20-21 3.11 FIAT – Blocco del prezzo del carburante…..……………………pagg. 22-23 3.12 AUDI – “Italia. Land of quattro”.……………….…....……….pagg. 24-25 3.13 VODAFONE – Free music for you……….……………...…..........pag. 26 3.14 Alpitour – Hotel Les Quatre Saisons Hacienda………..……..…...pagg. 27-28 3.15 ENI S.p.A. …………………….………………….…...……pag. 29 3.16 MSC Crociere……………...……….……………………pagg. 30-31 4.CONSUMER PROTECTION AND ADVERTISING: 4.1 ASA – Advertising Standards Authority…………………...……….pagg. 32-33 4.2 ASA ruling – Travelzoo Europe..........................................................pag. 34 4.3 Advertising regulation in Netherland...............................................pagg. 35-36 5.CONCLUSIONI..................................................................pag.37 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA…………..….......…….pag.38 ELENCO ALUNNI………………….…...……..……........pag. 39 Il Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206), rappresenta il testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. In un unico testo è stata raccolta e riordinata tutta la normativa in materia di tutela dei consumatori che era in parte contenuta nel Codice Civile e, in parte, in altre normative con l’intento di coordinare la disciplina italiana ai principi comunitari. La disciplina dettata mira a tutelare il consumatore in tutti i processi negoziali e/o contrattuali a cui lo stesso partecipa sia come singolo, sia in forma collettiva. Il Codice del Consumo affronta i temi principali contro i quali lottano le associazioni di tutela dei consumatori: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Televendite; Pacchetti turistici; Pubblicità ingannevoli; Corretta informazione all’utente; Diritto di recesso; Trasparenza del mercato; Contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza. Il Codice del Consumo definisce consumatori coloro che agiscono come privati, non come imprenditori o professionisti. A tali soggetti vengono riconosciuti i diritti alla salute, alla qualità ed efficienza dei prodotti e dei servizi, ad un’adeguata informazione e corretta pubblicità, all’educazione al consumo, ad agire in giudizio a tutela di interessi collettivi. Inoltre il Codice, tutela i consumatori dalle cosiddette clausole vessatorie, clausole contrattuali che prevedono maggiori obblighi e meno diritti per il consumatore. Tali clausole vengono dichiarate nulle anche se il consumatore le ha accettate. Tutti questi diritti, tutelati dal Codice, hanno l’obiettivo di garantire il pieno, corretto e consapevole esercizio della libertà di scelta del consumatore, protetto anche dalla costituzione agli articoli 32 e 47, rispettivamente diritto alla salute e tutela dl risparmio. TRAMARIN CHIARA 1 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, è stata istituita in Italia nel 1990. E’ un’istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica. L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Nel 1992 è stata affidato all'Antitrust il compito di contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende. Dal 2007 l'Autorità tutela i consumatori (e dal 2012 anche le microimprese) dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese. Per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori. Dal 2012 è stata affidata all’Antitrust la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori. Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi dei titolari delle cariche di Governo. L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili. Il personale dell’Autorità attualmente è composto da 262 unità (al 31 dicembre 2012). La sede unica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è a Roma. Quali sono i compiti dell'Autorità I principali ambiti di intervento dell’Autorità sono: a) garantire la tutela della concorrenza e del mercato; b) contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie; c) vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo d) attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità. Inoltre, le competenze dell’Autorità comprendono anche: la repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, l’applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; il potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche. TRAMARIN CHIARA 2 RICORRENTE: Assoutenti, associazione di consumatori, in qualità di segnalante. DATA DEL RICORSO: 10 maggio 2011 CONTRO: Hyundai Motor Company Italy S.r.l. (di seguito anche Hyundai) in qualità di professionista, società operante nella produzione e nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli. PRODOTTO: autovetture Hyundai MESSAGGIO: l’associazione segnalante lamenta che i messaggi pubblicitari apparsi su numerosi quotidiani ometterebbero di indicare che alcune parti e componenti dell’autovettura godrebbero, in realtà, di una garanzia temporale inferiore a quella (quinquennale) reclamizzata. Nello specifico, nel quotidiano “la Repubblica” del 10 novembre 2010, sul lato destro della pagina, è stato pubblicato il seguente messaggio: “5 ANNI DI TRIPLA FIDUCIA”, accompagnato dalle affermazioni, collocate in fondo alla pagina, sul lato destro: “GARANZIA KM ILLIMITATI – SOS ASSISTENZA STRADALE – CONTROLLI GRATUITI”. DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 11 luglio 2011 PARERE DELL’AUTORITA: sul sito della casa automobilistica www.hyundai.it, rilevato in data 21 giugno 2011, alla voce “5 ANNI DI GARANZIA”, nulla veniva specificato circa le condizioni di applicazione della stessa. Soltanto alla voce generica “GARANZIA” venivano chiariti i reali limiti di estensione della garanzia offerta. In particolare, alcune parti e componenti delle autovetture beneficiavano di una garanzia inferiore ai cinque anni, dovuta alla loro deperibilità: “batterie (garanzia di due anni/ chilometraggio illimitato) e ricambi (garanzia di 2 anni/chilometraggio illimitato)”. Inoltre, nella campagna pubblicitaria diffusa attraverso quotidiani e volantini a partire dal novembre 2010 non veniva in alcun modo precisato che la garanzia quinquennale si applicava solo ad alcuni modelli della gamma Hyundai. Tale ulteriore limitazione veniva nuovamente specificata solo nel sito www.hyundai.it, nella sezione Garanzia: “garanzia 5 anni modelli i10, i20, i30, ix20, ix35( benzina e diesel ), Santa Fe e Genesis Coupé. Tutti gli altri modelli benzina e diesel garanzia generale 3 anni”. Con parere pervenuto in data 23 novembre 2011 la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo. 3 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 23 novembre 2011 ESITO: la condotta descritta risulta, pertanto, ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Consumo in quanto nel messaggio contestato vengono omesse informazioni rilevanti per valutare la reale convenienza dei servizi offerti nel pacchetto “garanzia di 5 anni” che costituisce il claim ricorrente della campagna pubblicitaria in esame. NOTE: si ritiene di quantificare nei confronti di Hyundai una sanzione amministrativa pecuniaria di base pari a 60.000 € (sessantamila euro). Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Hyundai nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro). MATTERAZZO NICOLAS CARRARO MARTA 4 RICORRENTE: Altroconsumo, associazione di consumatori DATA DEL RICORSO: giugno 2012 CONTRO: Telecom Italia S.p.A. PRODOTTO: servizi telefonici MESSAGGIO: “Con la nuova CARTA VACANZE 2012 di Tim, disponibile per tutti i clienti ricaricabili al costo di 9 euro, per 30 giorni si potranno avere CHIAMATE SENZA LIMITI verso numeri Tim, SMS e MMS SENZA LIMITI verso tutti i Tim e NAVIGAZIONE INTERNET su apn wap.tim.it SENZA LIMITI DI TEMPO MA CON UNA SOGLIA DI 500MB che, una volta superata, limiterà la velocità di trasferimento dati a 32kbps. La promo non è valida per l’uso del telefonino con modem e per l’uso di applicazioni VoIP E Peer To Peer. Al superamento dei minuti/sms inclusi, si applica la tariffa del piano o di eventuali promozioni attive. Alla scadenza di Carta Vacanze verrà attivato in automatico l’opzione TIMxTUTTI, per continuare a chiamare tutti i numeri Tim senza limiti al costo di 3€/sett. Carta vacanze è compatibile e si affianca a tutti i profili tariffari e tutte le opzioni attive sulla linea ed è possibile attivarla una sola volta ed entro il 5 agosto 2012”. DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 12 giugno 2012 PARERE DELL’AUTORITÁ: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie. L’unica norma nazionale di rango primario nel settore delle telecomunicazioni dove è menzionata la parola “pubblicità” è la legge istitutiva dell’Agcom (legge n.249/97) che all’articolo 1, comma 6, lettera b, p.to 5, dispone che la Commissione per i Servizi e i Prodotti (CSP) di Agcom “in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l’interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l’utente, che comporti acquisizione di informazioni dall’utente, nonché l’utilizzazione delle informazioni relative agli utenti”. Questa norma, tuttavia, non avendo derivazione comunitaria, non è idonea ad escludere l’applicazione della normativa generale in materia di pratiche commerciali scorrette. Si tratta peraltro, di una norma priva del carattere di specialità in quanto riconosce una competenza, senza dettare alcuna disciplina dettagliata in materia di pubblicità. 5 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 20 marzo 2013 ESITO: ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Nel merito, con riferimento allo spot televisivo, la presentazione complessiva del messaggio pubblicitario è idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Infatti, il ripetitivo ed enfatico riferimento al viaggio in Cina e il diretto collegamento che lo spot realizza tra il notevole costo del viaggio (“Costa troppo andare in Cina”) e il vantaggio economico derivante dall’utilizzo della Carta Vacanze (“Ma io ho Tim con Carta Vacanze risparmio”) sono elementi idonei ad ingenerare nell’utente l’erroneo convincimento che la carta sia utilizzabile, con notevole vantaggio economico, soprattutto per coloro che intraprendono un viaggio all’estero. La decodifica del messaggio effettuata dal consumatore per i dialoghi contenuti, per la stessa denominazione del prodotto (“Carta Vacanze”) nonché infine per l’esaltazione delle sue caratteristiche (“Senza Limiti”), è nel senso di poter effettuare telefonate e navigazione internet anche all’estero. NOTE: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di irrogare a Telecom Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000€ (novantamila euro). RIGATO MATTIA 6 RICORRENTE: ITTM S.r.l. in qualità di segnalante DATA DEL RICORSO: 20 settembre 2012 CONTRO: NGM Italia S.r.l. PRODOTTO: linea di telefoni “Aquasafe”, particolarmente resistenti all’acqua e alla polvere, e pertanto, adatti ad un utilizzo degli stessi in condizioni atmosferiche critiche. MESSAGGIO: il messaggio in esame presentava una home page di apertura in cui venivano descritte le caratteristiche e proprietà della linea “AquaSafe”. Il claim principale recitava: “NGM AQUASAFE, NON MANEGGIARE CON CURA”. Nella descrizione sottostante intitolata “TELEFONI VERSATILI PER GENTE VERSATILE”, era riportata la seguente indicazione: “I modelli della gamma AquaSafe sono caratterizzati da una particolare solidità di progettazione con guarnizioni interne, chiusura ermetica della cover posteriore, scocca rinforzata nella parte posteriore e lungo il perimetro del telefono. Queste specifiche progettuali consentono di poter garantire la resistenza all’acqua (Conformità agli standard IP68 per WeMove Explorer e IPX5 per gli altri modelli) e alla polvere, per un utilizzo outdoor e in condizioni ambientali critiche, dove il telefono è esposto agli agenti atmosferici e a rischio di urti accidentali (…)”. DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 17 ottobre 2012 PARERE DELL’AUTORITÁ: poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso il sito internet del professionista, in data 8 aprile 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Con parere pervenuto in data 8 maggio 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - il messaggio diffuso via internet può indurre il consumatore medio all’acquisto di uno dei prodotti denominati “AquaSafe” contando sulla promessa non corretta che gli stessi sono particolarmente resistenti all’acqua; - tutti i modelli di apparecchio, ad eccezione di uno, infatti, non hanno superato la prova tecnica a cui sono stati sottoposti durante un procedimento pendente davanti al Tribunale di Milano e, pertanto, non sono conformi alle caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, come indicate nel messaggio in esame; - la condotta descritta deve, pertanto, considerarsi ingannevole in quanto sono state fornite ai consumatori informazioni non rispondenti al vero, ambigue, inesatte, fuorvianti o incomplete riguardo alla gamma di prodotti “AquaSafe”. 7 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 8 aprile 2013 ESITO: ingannevole. La pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio. NOTE: ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame delle dimensioni economiche del professionista che rappresenta un’impresa minore sul mercato dei produttori di apparecchiature per la telefonia mobile e della diffusione della pratica tramite il sito internet del professionista. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno dal 20 settembre 2012 sino al 30 novembre 2012. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a NGM nella misura di 150.000 € (centocinquantamila euro). COCCATO DEBORA 8 RICORRENTE: Associazione Lo Sportello del Consumatore, in qualità di segnalante. DATA DEL RICORSO: 20 settembre 2012 CONTRO: gruppo americano The Coca Cola Company, presente in Italia tramite Coca Cola Italia S.r.l. e Coca Cola HBC Italia S.r.l. PRODOTTO: bibita Coca Cola MESSAGGIO: sul messaggio apparso sul settimanale Panorama n. 35 del 22 agosto 2012 indicato dal claim principale “SCOPRI TUTTO QUELLO CHE C’É DA SAPERE SU COCA COLA (TERREMO SEGRETA SOLO LA RICETTA)”, dopo aver descritto la scoperta della formula della famosa bevanda e aver raffigurato i formati della bottiglia succedutisi nel tempo, è volta alla presentazione delle caratteristiche nutrizionali del prodotto, “SVELIAMO GLI INGREDIENTI!”, cui segue una dettagliata lista con le proprietà degli stessi. Un messaggio a mezzo stampa dal contenuto similare è apparso su un libretto allegato alla rivisita “Famiglia Cristiana” n. 31 del 29 luglio 2012. Anch’esso si sofferma sulla descrizione degli ingredienti contenuti nella bevanda e delle loro indicazioni nutrizionali. Il Libretto si compone poi di un’ulteriore sezione, “RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÚ FREQUENTI”, che è volta a promuovere il consumo del prodotto come una valida scelta sotto il profilo nutrizionale (anche rispetto ad altri alimenti e bevande), pure per soggetti che seguono regimi alimentati dietetici e controllati. DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 25 febbraio 2013 PARERE DELL’AUTORITÁ: dalla documentazione trasmessa dal professionista nel corso del procedimento è emerso che non sono state diffuse ulteriori tipologie di messaggio rispetto a quelle contestate nel periodo luglio/ottobre 2012. In data 10 aprile 2013, Coca Cola Italia S.r.l. ha presentato formali impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione, attraverso le seguenti condotte: a) Astensione dalla diffusione futura del messaggio a mezzo stampa (rilevato sul settimanale Panorama n. 35 del 22 agosto 2012), nella versione contestata; b) Modifica del testo dell’opuscolo, allegato alla rivista Famiglia Cristiana n. 31 del 29 luglio 2012. 9 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 23 luglio 2013 ESITO: gli impegni proposti da Coca Cola Italia S.r.l. sono stati ritenuti idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 25 febbraio 2013. Al riguardo, va rilevata, anzitutto, la cessazione della campagna pubblicitaria nei contenuti contestati nella comunicazione di avvio del procedimento. Infatti, la Parte si è impegnata a non riproporre per il futuro la pagina diffusa a mezzo stampa, quale quella rilevata in particolare sul settimanale Panorama n. 35 del 22 agosto 2012. Inoltre, quanto all’opuscolo, che rimane l’unica tipologia di comunicazione, appaiono congrue le modifiche e precisazioni che, nell’ambito di una più ampia informazione nutrizionale veicolata attraverso detto opuscolo, verranno fornite circa le effettive caratteristiche del prodotto. GOBBI SIMONE 10 RICORRENTE: Mineracqua DATA DEL RICORSO: fine 2010 CONTRO: Fonti di Vinadio S.p.A. PRODOTTO: bottiglie BioBottle realizzate in polimeri naturali MESSAGGIO: “L’uso delle risorse sostenibili e la produzione ecosostenibile combattono l’effetto serra, 650 milioni di bottiglie Sant’Anna BioBottle permettono un risparmio di 176.800 barili di petrolio con cui riscaldare per un mese una città di 520.000 abitanti e riducono le emissioni di CO2 pari a un’auto che compia il giro del mondo 30.082 volte in un anno”. DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 19 giugno 2012 PARERE DELL’AUTORITA’: la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria la diligenza professionale e idonea, mediante una non corretta rappresentazione delle caratteristiche ambientali della bottiglia “BioBottle”, con riguardo al risparmio di petrolio e alla riduzione di emissioni di CO2 connessi alla sua produzione, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista. PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 17 settembre 2012 ESITO: ingannevole ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo. NOTE: sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Fonti di Vinadio S.p.A. nella misura di 30.000 €. TRAMARIN CHIARA 11 RICORRENTE: Natuzzi S.p.A., società che commercializza divani, poltrone e complementi d’arredo con il marchio “Divani&Divani”. DATA DEL RICORSO: 20 novembre 2009 CONTRO: Poltronesofà S.p.A., società attiva nel commercio al dettaglio di mobili. PRODOTTO: Sofà letto a 3 posti, “Zafferano”. MESSAGGIO: “NUOVA COLLEZIONE SOFASHION A META’ PREZZO, META’ PREZZO, 690 €, Zafferano ora a soli 690 €”. E di seguito “Puoi scegliere tra tutti i tessuti della collezione Glamour senza costi aggiuntivi. Disponibile anche nella versione 4 posti, intermedio, […]. La promozione è valida fino al 29 novembre nei tessuti della collezione Glamour.” DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 9 marzo 2010 PARERE DELL’AUTORITA’: secondo l’evidenze raccolte dall’Autority, il sofà letto “Zafferano” a tre posti, nel periodo di validità dell’offerta, è stato venduto, anziché al prezzo pubblicizzato di 690 €, al prezzo di 990 €, comprensivo di 690€ per il divano e di 300 € per il letto con materasso. Per questo motivo la pratica commerciale risulta scorretta ai sensi degli artt. 20,21,22,23 del Codice del Consumo in quanto i messaggi pubblicitari in contestazione inducono nel consumatore il convincimento di poter acquistare il determinato bene a condizioni economiche particolarmente vantaggiose e inoltre i messaggi contestati, non fornendo indicazioni chiare e dettagliate in merito alle caratteristiche dell’offerta, risultano esser ingannevoli e quindi idonei ad indurre in errore il consumatore medio inducendolo ad assumere una decisione di carattere commerciale che altrimenti non avrebbe preso. 12 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 2 luglio 2010 ESITO: ingannevole. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ritiene che alla società sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000 €. ZULIAN GIULIA 13 RICORRENTE: Ironmauro. DATA DEL RICORSO:23 settembre 2008 CONTRO: Fiat Group Automobiles S.p.a PRODOTTO: Fiat 500 MESSAGGIO:“Sulla gamma Fiat fino a €3.500 per il tuo usato da rottamare. Anticipo zero e inizi a pagare dal 2009”. DATA SEGNALAZIONI ALLE PARTI: 25 febbraio 2009 PARERE DELL’AUTORITÁ: poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite televisione, in data 25 febbraio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27,comma 6, del Codice del Consumo. Con parere pervenuto in data 30 marzo 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulti scorretta, sulla base delle seguenti considerazioni: a) con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in ordine alle reali condizioni e ai limiti di applicazione dell'offerta promozionale in esame, in particolare a quelle di vendita e di finanziamento delle autovetture Fiat, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara, immediata e fondata contezza, ai fini della valutazione circa la convenienza dell'acquisto del bene pubblicizzato; b) che acquisiscono rilevanza ai fini del giudizio di scorrettezza e di ingannevolezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Fiat Group Automobiles S.p.A. le informazioni che non presentano in modo corretto ovvero omettono del tutto riferimenti ad alcune condizioni essenziali di vendita e di finanziamento del bene offerto dal professionista come quelle riguardanti il pagamento tramite rate, il finanziamento a tasso zero e il contributo per la rottamazione; c) che la scorrettezza della pratica commerciale contestata non può essere esclusa dalla circostanza che il consumatore sia in grado di apprendere le informazioni circa le condizioni di acquisto del bene offerto in promozione nel momento successivo al primo contatto pubblicitario mediante l'accesso al sito internet del professionista ovvero presso le singole concessionarie, imponendosi, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza e completezza nella redazione della propria comunicazione d'impresa; 14 d) che le scritte contenenti le informazioni essenziali sopra specificate riportate esclusivamente nei cartelli finali quali, non risultano facilmente percepibili da parte del pubblico, in quanto, oltre a essere decontestualizzate rispetto alla narrazione dello spot, appaiono in sovrimpressione per una durata eccessivamente breve e comunque inferiore rispetto a quella complessiva del filmato con dimensione dei caratteri per di più ridotta, nel senso che appaiono decisamente inferiori rispetto a quella delle altre scritte precedenti; e) per la scelta di caratteri eccessivamente ridotti, le informazioni contenute nei cartelli finali appaiono formulate in modo estremamente ambiguo ed oscuro, non consentendo al pubblico di comprendere quale sia il reale contenuto di quanto pubblicizzato. PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 23 febbraio 2010 ESITO: ingannevole NOTE: con riguardo alla gravità della violazione, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in considerazione del fatto che la concorrenza nel settore della vendita di automobili si svolge principalmente intorno alla variabile prezzo. Va considerato, che sussistono circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti in violazione del Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo n. 206/05 in tema di pratiche commerciali scorrette. Considerati tali elementi, si ritiene di quantificare alla Fiat Group Automobiles S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 170.000 €. In ragione, tuttavia, della circostanza attenuante derivante dal ravvedimento operoso relativo alla definitiva sospensione della pratica a partire dal dicembre 2008, si ritiene di irrogare alla Fiat Group Automobiles S.p.A. una sanzione pari a 150.000 €. RUZZON SOFIA 15 RICORRENTE:Movimento Difesa del Cittadino DATA DEL RICORSO: 7 luglio 2005 CONTRO: Vodafone Omnitel N.V. PRODOTTO: “Passa a Vodafone. Avrai 600 € di telefonate in regalo” MESSAGGIO: il messaggio diffuso a mezzo stampa, di identico contenuto su tutte le testate sopra indicate, riproduce un'immagine della nota testimonial Vodafone che sorride con in mano un telefonino nel cui schermo si nota il marchio della società stessa. In alto, a sinistra, il claim principale recita "Passa a Vodafone. Avrai 600 € di telefonate in regalo", nel quale il riferimento ai 600 euro risulta enfatizzato dall'utilizzo di caratteri più grandi. Sotto, in caratteri minori, viene prima riportato "Solo se passi a Vodafone e mantieni il tuo numero ricevi in regalo fino a 600 € di telefonate" e poi, in caratteri nuovamente più piccoli, "Fino al 18/09/05. Il traffico voce nazionale effettuato per 30 giorni dall'attivazione, ti verrà restituito con un bonus fino a 300 € e in più per ogni ricarica di almeno 25€ effettuata nei 2 mesi successivi all'attivazione riceverai 10 € di ricarica omaggio fino a 300 €. Per info vai su (sito 190) o nei negozi Vodafone". DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 18 agosto 2005 PARERE DELL’AUTORITA’: considerato che i messaggi segnalati prospettano la possibilità di ottenere 600 euro di telefonate in regalo passando a Vodafone, non evidenziando con chiarezza che di tale traffico telefonico si potrebbe beneficiare solo attraverso complesse prestazioni a titolo oneroso ed ulteriori rispetto alla mera portabilità del proprio numero; considerato che tale prospettazione di traffico telefonico in regalo a fronte del semplice passaggio a Vodafone attiene ad aspetti essenziali per le valutazioni economiche dei consumatori e che, già ad una prima delibazione della fattispecie, i messaggi pubblicitari appaiono inidonei ad indicare in modo chiaro ed immediatamente percepibile le condizioni effettive di fruibilità della promozione pubblicizzata; considerato che i messaggi segnalati fanno parte di una campagna pubblicitaria relativa ad una promozione pubblicizzata attraverso diversi mezzi di comunicazione tra i quali stampa, affissionali e rete internet e attualmente commercializzata; considerato che dagli elementi acquisiti non risulta univocamente accertata la data di effettiva cessazione della diffusione della tabellonistica segnalata. 16 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 15 febbraio 2006 ESITO: ingannevole. Poiché: a) che il messaggio pubblicitario avente ad oggetto l'offerta "Passa a Vodafone" descritto al punto II.1 del presente provvedimento, diffuso dalla società Vodafone Omnitel N.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e b ), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione; b) che il messaggio pubblicitario avente ad oggetto l'offerta "Passa a Vodafone" descritto al punto II.2 del presente provvedimento, diffuso dalle società Vodafone Omnitel N.V. e Elettrolandia S.r.l., costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 205/06, e ne vieta l'ulteriore diffusione; c) che, per le violazioni di cui al punto a) e b), alla società Vodafone Omnitel N.V. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a complessivi 45.100 € (quarantacinquemilacento euro); d) che, per la violazione di cui al punto b), alla società Elettrolandia S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 € (mille euro). TOMASIN GIADA 17 RICORRENTE: Associazione Centro per i Diritti del Cittadino Onlus (CDC) DATA DEL RICORSO: 28 maggio 2010 CONTRO: SNAI S.p.A. PRODOTTO: giochi d’azzardo e scommesse presso i punti SNAI MESSAGGIO: spot televisivo intitolato “SNAI è l’ormone della felicità” (Nello spot c’è una donna che afferma che il gioco fa aumentare la produzione dell’ormone della felicità) DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 18 ottobre 2010 PARERE DELL’AUTORITÁ: in data 21 marzo 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’Autorità ha ritenuto che la pubblicità della SNAI sia scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, e 21, commi 3 e 4, del Codice del Consumo perché l’espressione contenuta nel messaggio in esame: - è particolarmente accattivante; - può indurre il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza e di vigilanza; - non è accompagnata da un’adeguata informazione circa il carattere riservato ai maggiorenni del gioco; - può raggiungere anche soggetti di giovanissima età. 18 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 28 aprile 2011 ESITO: non ingannevole (Snai è riuscita a dimostrare che la sua pubblicità non era rivolta ad un pubblico giovane e vulnerabile perché veniva messa in onda negli orari in cui gli adolescenti erano a scuola o a letto e perché non c’erano immagini di giocatori che giocavano alle slot machines; non c’era nessuna promessa di diventare più felici giocando o facendo le scommesse ma c’erano solo immagini di persone felici) NOTE: la pubblicità in esame ha il solo fine di rafforzare il marchio, e non di promuovere un prodotto (gioco o scommessa) specifico. Gli spot televisivi, quindi, sono stati considerati come mere dichiarazioni esagerate. SAVIOLI DAVIDE 19 RICORRENTE: Dott. Salvatore Rebecchini DATA DEL RICORSO: 31 ottobre 2012 CONTRO: Galbusera S.p.A. PRODOTTO SPECIFICO: crackers “RISOsuRISO” MESSAGGIO: “con MENO GRASSI” DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 18 novembre 2011 PARERE DELL’AUTORITÁ: con parere pervenuto in data 25 ottobre 2012, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 22 commi 2, 4, lettera a), e 5, del Codice del Consumo in quanto “particolarmente suggestiva ed idonea ad indurre in errore l’utente finale” pregiudicandone il comportamento economico. Sul piano più generale, l’Autorità ha considerato che “con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in merito alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza alla fruizione del medesimo, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi all’immediata percettibilità del prodotto”. Nel caso specifico, la sudetta Autorità ha reputato decettiva la comunicazione pubblicitaria in esame “in relazione alle caratteristiche ed ai vantaggi salutistici del prodotto offerto dal professionista, tenuto conto che il consumatore, nel momento in cui recepisce il messaggio non è posto nelle condizioni di avere tutte le informazioni rilevanti”. Ciò in quanto, le “modalità espressive e grafiche prescelte dal professionista al fine di accreditare ai propri prodotti significative riduzioni percentuali di grassi senza una contestuale e altrettanto evidente indicazione dei prodotti concorrenti specificamente considerati per il raffronto” sono in grado di ingenerare nei consumatori “la suggestione che l’alimento così reclamizzato arrechi al proprio regime alimentare un apporto ridotto di nutriente o di calorie in senso assoluto, anziché semplicemente in rapporto a quello di altri prodotti congeneri”. Il comportamento di Galbusera non è apparso, pertanto, conforme alla diligenza che incombe al professionista del settore “come declinata in base ai principi e all’articolato del Regolamento Claims”. 20 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 25 ottobre 2012 ESITO: ingannevole ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), nonché 22, commi 2 e 5, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione. NOTE: sanzione amministrativa di 60.000 euro che deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. CARAGIA DORINA 21 RICORRENTE: Unione Nazionale Consumatori e di Altroconsumo DATA DEL RICORSO: 12 giugno 2012 CONTRO: Fiat Automobiles S.p.A. PRODOTTO: carburante bloccato a un euro per tre anni con l’acquisto di una autovettura Fiat MESSAGGIO: lo spot recitava “Eh ma quando la benzina costava 1 euro al litro, bei tempi. Ma poi il prezzo ha cominciato a salire, salire, salire, senza tregua. Ma da oggi con Fiat tutto cambia, la vita torna in discesa, Fiat RIPORTA IL PREZZO A UN EURO E LO CONGELA FINO AL 2015. Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1 EURO al litro per 3 anni. Più congelato di così! Solo per chi sceglie una nuova Fiat.” Con l’acquisto di un’autovettura, si aveva diritto a una FUEL CARD che consentiva agli acquirenti di acquistare presso alcuni distributori IP, aderenti all’iniziativa, un certo numero di litri di carburante a 1€. La quantità veniva stabilita in base al modello di autovettura acquistata. DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 25 giugno 2012 PARERE DELL’AUTORITÀ: in data 16 ottobre 2012 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Fiat ha fornito informazioni incomplete o comunque non percepibili dai destinatari sulle variabili che incidono sul prezzo del bene proposto, idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. 22 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 20 novembre 2012 ESITO: ingannevole. La pratica Commerciale è scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice Consumo e ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, per il quale una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta. NOTE: l’Autorità ha comminato a Fiat Group Automobiles una multa di 200.000 euro che deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24 con elementi identificativi. BACCO MIRCO 23 RICORRENTE: Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni DATA DEL RICORSO: 25 gennaio 2013 CONTRO: VOLKSWAGEN Group Italia S.p.A. PRODOTTO: Audi Q3 e Q5 MESSAGGIO: lo spot tratto dalla campagna pubblicitaria della casa automobilistica tedesca che compariva in tutte le maggiori testate di quotidiani, giornali e periodici italiani chiamata: “Italia. Land of quattro®” recitava “Acquistando la versione “Business” si può avere un vantaggio per il cliente fino al 37% per il modello Q3 e fino al 34% per il modello Q5”. DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 12 marzo 2013 PARERE DELLE AUTORITA’: è stata ipotizzata l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, nella parte in cui è contenuto un esempio di finanziamento per l’acquisto del veicolo, nell’ambito del quale i dati di prezzo sono riportati al netto dell’IVA, tenuto conto anche della circostanza che, mentre gli importi relativi agli importi dell’anticipo, dei canoni e del riscatto sono affiancati dall’indicazione “+IVA”, l’indicazione “importo totale dovuto dal richiedente”, è seguita da una cifra non accompagnata da alcuna specificazione. L’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari è stata altresì ipotizzata in ragione del fatto che gli importi sono affiancati da un’indicazione di sconto senza riferire a cosa esse si riferiscano. Pertanto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera che la campagna pubblicitaria suddetta di proprietà della Società Volkswagen Group Italia S.p.A., costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione e/o la continuazione. 24 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 25 giugno 2013 ESITO: ingannevole. NOTE: sanzione amministrativa pecuniaria ammontante ad € 190.000 (cento novantamila euro). Inoltre la società Volkswagen Group Italia S.p.A. dovrà sospendere la suddetta campagna pubblicitaria fino a quando non l’avrà adeguata ai limiti stabiliti dal Codice del Consumo e prima di poter ricominciare questa campagna dovrà superare la valutazione di questa Corte. La sentenza è impugnabile presso il T.A.R. del lazio e/o presso qualsiasi altro Tribunale della Repubblica di ordinaria giustizia. TROLESE ANDREA 25 RICORRENTE: cliente DATA DEL RICORSO: 23 settembre 2010 CONTRO: Vodafone PRODOTTO: telefonia MESSAGGIO: “Vodafone live! Una suoneria gratis per te. Invia POLI al numero gratuito 422461”. DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 31 marzo 2010 PARERE DELLE AUTORITÁ: non si possono ingannare i consumatori con pubblicità non veritiera. Verranno lanciate due class action a cui potranno aderire tutti coloro che si sono vincolati ad offerte “all inclusive” che, di fatto, tali non sono. Attirare consumatori con un’offerta ingannevole non è consentito a nessuno. Seconda la segnalazione pervenuta da un consumatore, il messaggio sarebbe ingannevole in quanto a fronte del vanto di gratuità, ometterebbe di indicare gli oneri economici da sostenere per ricevere la suoneria. In particolare, il segnalante ha dichiarato di aver ricevuto un “messaggio push” contenente un wap link, attivando il quale avrebbe scaricato una suoneria subendo contemporaneamente e automaticamente una riduzione del credito pari a 1,58 euro, come riportato nel dettaglio spese, chiesto dal consumatore a Vodafone. PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 15 novembre 2010 ESITO: ingannevole. Violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in relazione alla sopra elencata indicazione, nel messaggio sopra scritto, dei costi da sostenere per ricevere la suoneria gratuita. Non sarebbero stati elencati i costi economici che il consumatore avrebbe dovuto sostenere, per ricevere la suoneria, relativi ai costi di connessione e navigazione sul web, dei quali non era a conoscenza, non avendo ricevuto alcuna comunicazione a riguardo. DRAGO GABRIELE 26 RICORRENTE: consumatore DATA DEL RICORSO: 1 agosto 2001 CONTRO: Alpitour – Hotel Les Quatre Saisons Hacienda PRODOTTO: hotel a quattro stelle indicato sul catalogo MESSAGGIO: il messaggio oggetto della richiesta di intervento si trova a pag. 303 del catalogo Mare Estero Alpitour Estate 2001. Sotto l’intestazione Jerba Hotel Les Quatre Saison Hacienda si legge: “esclusiva, categoria ufficiale 4 stelle, valutazione di Alpitour 4 pallini (su 6), valutazione del cliente Novità 2001. Nell’ambito del complesso Les Quatre Saisons, direttamente sulla spiaggia di sabbia, sorge questa nuova unità di categoria superiore, caratterizzata dal buon livello qualitativo di camere e ambienti comuni. Camere: 21, in stile arabo andaluso, dotate di servizi privati, TV/Sat, frigobar (consumazioni a pagamento), telefono (solo in ricezione) e climatizzazione. Sono disponibili doppie (min/max due occupanti), triple (min/max tre occupanti) e quadruple (min 4 max 5 occupanti). Ristorante con servizio a buffet per il pranzo e al tavolo per la cena, taverna, bazar ed eleganti sale soggiorno. I clienti dell’Hacienda potranno beneficiare di tutti i servizi compresi nella quota e a pagamento previsti per l’Hotel Les Quatre Saison (vedere sopra) e in più di una piccola piscina riservata. Caratteristiche principali: recente costruzione dall’ottima posizione, camere confortevoli ed arredate con gusto”. DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 10 settembre 2001 PARERE DELL’AUTORITÁ: il messaggio si presenta ingannevole con riferimento ai profili sopra elencati, in quanto le descritte caratteristiche dei beni e servizi pubblicizzati e le condizioni cui gli stessi si asserisce vengano forniti differiscono da quelle effettivamente riscontrate. Il messaggio è idoneo a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori in quanto riguarda elementi determinanti sulla scelta di una struttura alberghiera da parte di un turista. In particolare, è evidente l’importanza che la classificazione ufficiale di una struttura alberghiera riveste nella scelta del consumatore. 27 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 26 ottobre 2001 ESITO: ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92 NOTE: l’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire (250.000 euro). Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. MARIN GIANLUCA 28 RICORRENTE: Consumatori associazione dei consumatori Unione Nazionale DATA RICORSO: inizio 2013 CONTRO: Eni S.p.A PRODOTTO: nuovo pacchetto promozionale offerto dalla Eni S.p.A. MESSAGGIO: il messaggio andato in onda nel periodo tra i mesi di novembre e dicembre 2012, nel quale una voce fuori campo recitava: «Nasce oggi Eni 3, la prima soluzione. Eni con gas, luce e carburanti finalmente in un unico pacchetto. Eni 3 ti consente di gestire le spese di casa e dell’auto senza pensieri con la quota di energia del prezzo Eni gas e luce bloccata per tre anni e 6 cent/euro di carburante omaggio per ogni litro acquistato». Mentre le immagini scorrevano, apparivano sullo schermo due finestre, nelle quali veniva indicato quanto segue:«quota gas e luce bloccata per 3 anni» e «6cent/lt carburante omaggio». Nell’ultima sequenza, in fondo alla schermata, compariva, per pochi secondi, la seguente nota: «in punti addizionali You&Eni, su 500/lt ogni anno, per due anni. Offerta valida fino al 31/01/2013. Regolamento completo su Eni.com». DATA SEGNALAZIONI ALLE PARTI: 23 febbraio 2013 PARERE DELLE AUTORITÀ: in tale pubblicità veniva dichiarato che il pacchetto restava bloccato per tre anni con 6cent/euro omaggio di carburante per ogni litro acquistato. In realtà, l’offerta si limitava a solo due anni di blocco. Il messaggio, soprattutto per quanto riguarda l’affermazione circa lo sconto prospettato per l’acquisto del carburante, è particolarmente equivoco ed ambiguo. Infatti, lo spot prospettando la possibilità di ottenere una riduzione sul prezzo di carburante, omette un’informazione assolutamente rilevante per la decisione del consumatore di aderire all’Offerta, ovvero quella della necessaria adesione al programma di fedeltà proposto dal Professionista. I programmi quali You&Eni o Young&Eni si sostanziano come pratiche commerciali particolarmente stringenti in quanto fidelizzano il consumatore al professionista ed inducono ad un rapporto di consumo continuativo con quel determinato professionista. PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 23 giugno 2013 ESITO: ingannevole, sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Eni S.p.A. nella misura di 250.000 €. SACCO DENNI 29 RICORRENTE: Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela dei Mercati DATA DEL RICORSO : 26 giugno 2013 CONTRO: MSC Crociere PRODOTTO: viaggi in crociera MESSAGGIO: “MSC DIVINA – 6 NOTTI – 28 MAGGIO 2012 A PARTIRE DA € 350” DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 2 ottobre 2012 PARERE DELL’ AUTORITA': violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 del Codice del Consumo, è stata contestata a MSC l’omissione di informazioni, sostanziali per gli acquirenti delle crociere, relative all’esercizio dei diritti contrattuali e idonee a determinare un ostacolo al diritto di recesso e di rimborso. Per esempio: A) il prezzo di “350 euro” pubblicizzato sulla home page è riferito solo alla tariffa base e che l’utente solo nelle successive pagine web viene a conoscenza di ulteriori costi aggiuntivi, quale la “Quota di iscrizione” pari a 110 € e un’assicurazione il cui importo, nella versione del sito all’epoca rilevata, non era indicato. B) l’entità del premio di assicurazione obbligatoria (riportato solo nei T&C, peraltro di entità variabile da €24 per le crociere dal valore fino a €800, a €170 per le crociere il cui prezzo è compreso tra €7.550 e €12.000 al netto delle imposte, incluse in modo accorpato nella voce “contributo tasse”) 30 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: sistemazione immediata dell’offerta, con chiarimento sul vero prezzo della crociera. ESITO: le condotte di MSC, considerate nella loro unitarietà e riconducibili ad una unica pratica commerciale, sono da ritenersi ingannevoli e omissive in ordine alla prospettazione delle informazioni relative al prezzo - che deve essere immediatamente intelligibile e facilmente quantificabile ai fini di una corretta ed immediata cognizione da parte del consumatore del costo complessivo dei servizi di crociera pubblicizzati comprensivi degli oneri aggiuntivi - e all’esercizio dei diritti contrattuali dei viaggiatori. Scarsa accessibilità, chiarezza e trasparenza caratterizzano le informazioni relative agli oneri aggiuntivi richiesti al momento dell'acquisto di una crociera; rileva infine il profilo della violazione dei diritti contrattuali spettanti ai consumatori; i messaggi in oggetto sono tali da non permettere al consumatore interessato una libera, consapevole ed autodeterminata valutazione circa la convenienza o meno dell'offerta. NOTE: l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a MSC Crociere S.p.A. nella misura di 150.000 € . DE BONI SANIA 31 The UK's independent regulator for advertising across all media About ASA - The Advertising Standards Authority is the UK’s independent regulator of advertising across all media. Advertising Codes are applied and they are written by the Committees of Advertising Practice. The work of ASA includes acting on complaints and proactively checking the media to take action against misleading, harmful or offensive advertisements. Each year, the UK public sees many millions of advertisements, direct marketing and promotions. The aim is to make sure that all UK advertising (wherever it appears) is legal, decent, honest and truthful and the preferred approach is to work with, rather than against, advertisers, agencies and media to achieve this. Advertising Codes - The UK Advertising Codes lay down rules for advertisers, agencies and media owners to follow. They include general rules which state that advertising must be responsible, must not mislead, or offend and specific rules that cover advertising to children and ads for specific sectors like alcohol, gambling, motoring, health and financial products. Make a complaint - Advertisers making a complaint about another advertiser will be required to provide evidence that they have tried to resolve their complaints with their competitor before we agree to take on the complaint. 1. A competitor who wishes to make a complaint should raise their concerns with the advertiser, ideally by registered post, or by another means of communication which will guarantee swift receipt. The complaint must provide an appropriate degree of detail in relation to the claim and medium in which it appeared, together with the factual basis for the complaint. 32 2. The complaint should, ordinarily, be signed or authorised by a suitably authorised senior officer of the competitor complainant (e.g. CEO, Legal, Marketing or Regulatory Director), who takes responsibility for the accuracy of its content, and should be addressed to a senior officer or other appropriate contact of the advertiser. 3. If the complaint is about an on-line marketing communication, the competitor who complains should obtain a screen shot of the page or pages that relate to the complaint or otherwise secure a cached copy of the website. 4. The competitor complainant should allow five working days for a substantive response. If, at the end of this period, the advertiser has not opened a substantive dialogue or the parties cannot reach an agreement, the complainant may then submit a complaint to us. 5. When submitting the complaint to the ASA, a copy of the registered letter setting out the concerns should be submitted, with a copy of the complete response (if any) from the advertiser. TOMASIN GIADA 33 ASA Adjudication on: Travelzoo (Europe) Ltd DATE:20 November 2013 MEDIA: E-mail SECTOR: holidays and travel NUMBER OF COMPLAINTS: 1 BACKGROUND: this adjudication replaces the one published on 7 August 2013. The wording has been changed but the “upheld” decision remains the same. AD - Claims on www.travelzoo.com/uk/top20, a travel deals website, stated "... Escape to Ibiza before the summer crowds arrive for less than £100 - this 3 night Balearic break from Bargain Late Holidays is up to £135 cheaper than we've found elsewhere. For £99 per person, you get flights from London Gatwick, Luton or Stansted and three nights at the Tropical Hotel in San Antonio (pictured) on a bed-and-breakfast basis ...". ISSUE - The complainant challenged whether the claims "this 3 night Balearic break" and "three nights at the Tropical Hotel" were misleading and could be substantiated, because he understood that passengers were required to travel during the first and third nights so would only have one full night at the hotel. CAP CODE (Edition 12) 3.1 3.7 ASSESSMENT – Upheld The ASA understood that the complainant had made enquiries with a view to purchasing a holiday and the flight times offered were such that he would have arrived at Ibiza airport at 1.35am on the first night and departed at 1.45am on the third night. We noted the example provided by Travelzoo from the supplier of the holiday and in that case, the passenger arrived in Ibiza at 4.15pm on the first day and departed at 5.55pm on the fourth day. However, we considered that some of the flight times, including those offered to the complainant, did not accord with consumer expectations of a three-day holiday because passengers on those flights only had one full night at the hotel. We therefore concluded that the claims "this 3 night Balearic break" and "three nights at the Tropical Hotel" had not been substantiated and were misleading. The claims breached CAP Code (Edition 12) rules 3.1 (Misleading advertising) and 3.7 (Substantiation). ACTION- The ad must not appear again in its current form. We told Travelzoo to ensure that in future ads did not mislead consumers about the length of the holidays. 34 Advertisement regulation and enforcement in the Netherlands is expressed in a wide range of statutory and self- regulatory rules and regulations, all relating to commercial communication. The Dutch Civil Code, for example, includes rules and regulations regarding misleading and comparative advertising. Furthermore it prohibits the sale of goods and services under unfair trading practices. However, most rules on advertising are widely spread over several specific and topicrelated laws. As already mentioned, besides statutory laws and regulations, self-regulation plays an important role in the advertising field. The Dutch Advertising Code Foundation (de Stichting Reclame Code, or SRC), a self-regulatory organization with considerable responsibility in all media, has drawn up the Dutch Advertising Code (de Nederlandse Reclame Code, or NRC). The NRC lays down rules to be met by advertising. Special advertising codes apply to certain products. Although complaints about advertising can be brought before a Dutch court, it is more common in the Netherlands to have them judged by the Advertising Code Committee (Reclame Code Commissie, or RCC). The RCC is the independent body of the SRC responsible for adjudicating complaints from anyone who feels that an advertisement violates the NRC. Appeals against the RCC’s ruling are referred to the Appeals Board, which issues a definitive ruling COMPARATIVE ADVERTISING A special section of the BW governs the rules concerning what is called misleading and comparative advertising. For the misleading part, see Deceptive or Misleading Advertising below. Comparative advertising is defined in article 194a of book 6 of the BW. It is defined as “the kind of advertising which explicitly and/or implicitly refers to competitors and/or their products.” Comparative advertising is allowed when in accordance with the standards set in article 194a. A curiosity which deserves to be taken note of is the reversal of the burden of proof in these cases. Anyone accused of the above-mentioned violations has to prove that the accusations are false. SUBLIMINAL ADVERTISING Subliminal techniques are strictly prohibited in the NRC. Subliminal techniques are defined as techniques which can influence viewers or listeners subconsciously. This can be achieved by making use of very short video or audio frames/sequences which are inserted into normal programming. The ban on subliminal advertising follows from the prerequisite that advertisement must be clearly distinguishable from the normal programming. DE BONI SANIA 35 FALSE ADVERTISING IN THE NETHERLANDS According to the Dutch Advertising Code Committee (RCC) the television commercial for Nutella is misleading: Nutella does not contain liquid milk, but milk powder. You have probably seen this peaceful television commercial for Nutella. The setting is a nice family having breakfast in the morning. Of course a big jar of Nutella on the table. While the voiceover says that Nutella contains "skimmed milk, cocoa and only the best hazelnuts", liquid milk, cocoa powder and hazelnuts are being shown. The commercial is misleading because Nutella does not contain liquid milk, but milkpowder. Besides the complainant says that Nutella forgot to report that the hazelnut spread is not suitable for children with milk allergy or lactose intolerance. It is an established fact that liquid milk is not being used in the production of Nutella, but powdered milk (milk from which the water is taken). Therefore the RCC rules that the commercial is misleading. The voiceover combined with the image of liquid milk gives the false impression that Nutella does contain liquid milk. The possible allergic reactions to the product do not have to be mentioned in the commercial. That is not a legal requirement. However, on the packaging of food products the ingredients that may cause allergies should always be clearly listed. PUBBLICITÁ INGANNEVOLE NEI PAESI BASSI Secondo il Comitato di controllo della Pubblicità olandese (RCC) lo spot della Nutella è ingannevole: la Nutella non contiene latte liquido, ma latte in polvere. Avrete probabilmente visto questa piacevole pubblicità per la televisione. L'impostazione è una bella famiglia che fa colazione di prima mattina. Naturalmente un grosso barattolo di Nutella sul tavolo. Mentre la voce fuori campo dice che contiene "latte scremato, cacao e solo le migliori nocciole", latte liquido, polvere di cacao e nocciole vengono mostrati sullo schermo. Con riferimento alle informazioni di questo spot è stata presentata una denuncia, in cui l’accusatore dell’impresa produttrice spiega che la pubblicità è fuorviante poiché la Nutella non contiene latte liquido, ma latte in polvere. Il denunciante inoltre, era del parere che Nutella avesse dimenticato di segnalare che le nocciole non erano adatte per i bambini con allergia al latte o intolleranza al lattosio. È un dato di fatto che nella produzione della Nutella non viene utilizzato il latte liquido, ma il latte in polvere (latte da cui si ottiene l'acqua). Pertanto le norme dell’RCC hanno indicato all’impresa che la pubblicità è fuorviante. La voce fuori campo in combinazione con l'immagine del latte liquido dà la falsa impressione che Nutella contenga latte liquido. Le possibili reazioni allergiche al prodotto non sono state menzionate nella propaganda commerciale. Questo non è un obbligo di legge. Tuttavia, sulle confezioni dei prodotti alimentari gli ingredienti che possono causare allergie dovrebbero sempre essere specificati in modo chiaro. 36 In quest’anno scolastico abbiamo esaminato il Codice del Consumo (introdotto in Italia con il Decreto Legislativo n°206 del 6 settembre 2005) al fine di capire come noi consumatori siamo tutelati di fronte a contratti illeciti e alla pubblicità ingannevole. In questo codice, infatti è stata raccolta tutta la normativa riguardante i contratti dei consumatori e la sua tutela. Con questo progetto, coordinato dalla Professoressa Forlin Maria Nives, abbiamo cercato esempi di pubblicità ingannevole. La ricerca di questi casi ci ha reso consapevoli di come alcuni messaggi che, all’apparenza sembrano convenienti per il consumatore, in realtà si rivelano non conformi a quanto affermato nel messaggio stesso. In questi casi, il ricorrente (che può essere un consumatore, un’associazione di consumatori oppure un’impresa concorrente) si rivolge all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato evidenziando le probabili scorrettezze; l’istituzione procederà poi ad avviare una fase istruttoria per valutare l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario e di conseguenza emanare un provvedimento motivato. Nel caso sia ritenuto ingannevole, il messaggio pubblicitario deve essere ritirato. La società accusata di pubblicità ingannevole inoltre dovrà risarcire gli eventuali danni. Questi provvedimenti, emanati dall’Authority, hanno la funzione di tutelare sia gli interessi delle imprese concorrenti sia quelli dei consumatori. A loro vengono anche riconosciuti i diritti alla salute, alla qualità ed efficienza dei prodotti e dei servizi, ad un’adeguata informazione e corretta pubblicità, all’educazione al consumo. Infine il progetto ci ha fatto capire che durante l’acquisto di un prodotto, dobbiamo avere la massima attenzione per quanto riguarda caratteristiche e qualità. Inoltre con queste ricerche abbiamo imparato che le imprese, attraverso il marketing, cercano spesso di ingannare gli acquirenti, ma grazie alla progressiva diffusione di Associazioni istituite a tutela dei consumatori (Contraenti deboli) questo si può evitare. TOMASIN GIADA TROLESE ANDREA TRAMARIN CHIARA 37 Libro di testo: “Diritto commerciale” Il Codice del Consumo www.agcm.it www.asa.org.uk www. hoogenhaak.nl 38 Bacco Mirco Caragia Dorina Carraro Marta Coccato Debora De Boni Sania Drago Gabriele Gobbi Simone Marin Gianluca Matterazzo Nicolas Rigato Mattia Ruzzon Sofia Sacco Denni Savioli Davide Tomasin Giada Tramarin Chiara Trolese Andrea Zulian Giulia 39