Le pratiche commerciali scorrette le vendite sottocosto
Iacopo Berti
Le pratiche commerciali scorrette
- Il D.Lgs. 146 del 2007 ha modificato il codice del
consumo (in vigore dal 21.9.07) introducendo la
disciplina delle pratiche commerciali scorrette in
sostituzione della pubblicità ingannevole
- Recepimento della Direttiva CE 29/2005
- Competenza attribuita all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato già competente per la
precedente disciplina della pubblicità ingannevole
Le pratiche commerciali scorrette
Ampliamento fattispecie rispetto alla pubblicità
ingannevole (PI): non solo la comunicazione commerciale
ma tutte condotte relative a rapporto impresa/consumatore
• qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione,
comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un
professionista in relazione alla promozione, vendita o
fornitura di un prodotto ai consumatori (art. 18, lettera d).
L’art. 20 precisa che una pratica commerciale scorretta è:
 contraria alla diligenza professionale
 falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico del consumatore medio al quale
è diretta
Le pratiche commerciali scorrette
Le pratiche scorrette sono: a) ingannevoli; b) aggressive
Art. 23 e 26 elenco di pratiche per sé ingann. o aggres.
• valutazione secondo standard diligenza: specifica
competenza ed attenzione che ragionevolmente i
consumatori attendono da un professionista nei loro
confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona
fede nel settore di attività del professionista.
• consumatore medio/target di riferimento
• nei rapporti fra professionisti si applica il d.lgs. 145/07
secondo lo standard della Pubblicità Ingannevole e
Comparativa
Le pratiche commerciali scorrette
Ampliamento poteri istruttori e sanzionatori (art. 27):
• procedibilità d’ufficio (indagini da parte degli uffici anche
su segnalazioni poco dettagliate; interesse pubblico)
• attivazione (nov. 2007) di un servizio di call center per
ricognizione delle pratiche ricorrenti, implementazione
della WEB FORM
• poteri istruttori e ispettivi uguali a quelli previsti in materia
di concorrenza;
• poteri cautelari, audita e inaudita altera parte;
• interventi di moral suasion;
• accettazione degli impegni che rimuovono i profili di
illegittimità: no se manifesta scorrettezza e gravità;
• rafforzamento dei poteri sanzionatori: massimo edittale da
50 mila a 500 mila adesso a 5 milioni Euro per pratica.
Le pratiche commerciali scorrette
• Nuovi criteri di analisi della comunicazione
pubblicitaria, non solo veridicità e trasparenza – come
nell’ambito della PI - ma anche per la sua sostanziale
correttezza (ad es.: limitata disponibilità di posti per
una promozione effettuata da un vettore aereo, anche
se viene indicata tale limitazione)
• valutazione secondo lo standard del normale grado di
diligenza, competenza, attenzione che ci si può
ragionevolmente attendere dal professionista, attesa
la qualità e natura della sua attività
• diligenza riferita sempre all’alterazione del
comportamento dei consumatori: condizionamento
della capacità di prendere una decisione commerciale
che altrimenti non avrebbero preso.
Le pratiche commerciali scorrette:
la Grande Distribuzione
Importanti decisioni anche nelle comunicazioni
commerciali nell’ambito del settore GDO:
- Veridicità e correttezza delle promozioni commerciali
(disponibilità dei beni, caratteristiche dei prodotti, il
prezzo/sconto o altri vantaggi economici)
- La prestazione e la corretta informazione sulla
garanzia legale di conformità
Le pratiche commerciali scorrette:
Le offerte sottocosto
Per la loro natura eccezionale di particolare attrattiva e
convenienza, sono sottoposte dalla legge a una
regolamentazione particolarmente dettagliata, che
prevede limitazioni significative, sia per quanto attiene
al numero che per quanto riguarda l’estensione di tali
offerte.
Profili di valutazione:
a) veridicità della natura sottocosto dell’offerta a seguito di
segnalazioni della polizia municipale:
Il costo di acquisto deve essere considerato con tutti gli sconti
applicati dai produttori anche nel caso di uno sconto incondizionato
riconosciuto dal fornitore (PS2003 - NOVA ANAGNINA-VENDITA
SOTTOCOSTO; PS74 - UNIEURO-"SOTTOCOSTO FELICE; PS1460 MEDIA MARKET-VENDITA SOTTOCOSTO)
Le offerte sottocosto
PS8206 CARREFOUR-SCADENZA OFFERTA SOTTOCOSTO
• b) confusione con offerte di natura diversa (nello stesso
volantino, con simboli simili), con le date di applicazione
• Il volantino Carrefour il mio Ipermercato presentava l’offerta
sottocosto valido dal 1° all’11 marzo 2012, di numerosi prodotti,
alimentari e non.
• L’iniziativa commerciale sia stata strutturata in modo tale da unire
un’offerta di prodotti sottocosto insieme ad altre offerte promozionali.
Specificamente, il volantino reca in prima pagina la raffigurazione di tre
diversi articoli con al di sopra la scritta, ben visibile, “valido dal 1°
all’11 marzo” e subito dopo, in caratteri cubitali, la dicitura
“Sottocosto”; a fondo pagina, si trova la scritta “e oltre 1000 prodotti in
offerta”, mentre al disotto in corrispondenza di un asterisco, viene
invece indicato, in caratteri molto ridotti e assolutamente illeggibili, che
“i prodotti sottocosto sono validi dal 1 al 10 marzo”
Le offerte sottocosto
PS8206 CARREFOUR-SCADENZA OFFERTA SOTTOCOSTO
• L’inserto Carrefour il mio Ipermercato valido dal 30 agosto
all’8 settembre 2012 apparso sul quotidiano “Il Messaggero” in
data 30 agosto 2012 si riferiva ad una promozione valida solo negli
ipermercati e non presso un punto vendita Carrefour Market di
Roma.
• Le modalità grafiche non rendevano adeguatamente percepibile
che essa non era valida nelle altre tipologie di negozi tramite i
quali il gruppo Carrefour Italia svolge la propria attività presso il
pubblico (Carrefour Market e Carrefour Express)
• Non era infatti immediatamente percepibile, a causa dell’ambigua
ed insufficiente precisazione, la differenza tra i diversi canali di
vendita del gruppo Carrefour, nonché la specifica e distinta
ampiezza di ciascuna iniziativa promozionale. La distinzione tra
ipermercato, supermercato e negozio di prossimità, non risultava,
rispetto ad una comunicazione pubblicitaria del tipo di quella in
esame, di per sé evidente e scontata per un consumatore medio
Le offerte sottocosto
PS4028 – UNIEURO-SOTTOCOSTO SOTTOSCONTO
La promozione “Sotto costo” pubblicizzava l’offerta di alcuni prodotti
“sottocosto” unitamente ad altri “sottosconto” e altri ancora non
rientranti in nessuna delle due offerte, attraverso il claim principale
“SOTTOCOSTO – grandi marche a prezzi stracciati” e l’indicazione “Dal 2
al 13 maggio 2009”
• Sul lato destro della prima pagina, in verticale e in caratteri grafici di
dimensione molto ridotta e incomparabilmente minore rispetto al claim
principale e all’indicazione del periodo di validità, viene specificato che
“Le offerte dei prodotti sottocosto sono valide dal 2 all’11 maggio
2009”.
• Solo una modesta quota dei prodotti pubblicizzati all’interno del
volantino era ricompresa nella promozione “sottocosto”; altre referenze
evidenziate con un “bollino” identico, sia per colore che per dimensione,
a quello utilizzato per i prodotti sottocosto, ma all’interno del quale è
posta con il medesimo risalto la diversa dicitura “sottosconto”; altri
prodotti rappresentati nel volantino non sono invece riconducibili a
nessuna delle due formule promozionali.
Le pratiche commerciali scorrette:
la Grande Distribuzione
B) Altri profili relativi alla veridicità dei prezzi
Sconti indicati nelle promozioni: a) devono essere
parametrati al prezzo in quel momento applicato dal
professionista: no rispetto ad un elemento esogeno (es.
listino produttore); b) no presentare prodotto come offerta
particolare se successivamente (settimana successiva)
venduto a prezzo uguale o inferiore e senza limitazioni (art.
23 lett. g)
Garanzia prezzo più basso: verifica della chiarezza e
completezza delle informazioni e limitazioni
Le pratiche commerciali scorrette:
la Grande Distribuzione
Altri profili esaminati nelle offerte commerciali:
- A) Disponibilità dei beni offerti in promozione
- C) Chiarezza e completezza delle informazioni su
manifestazioni a premio (concorsi ed operazioni a
premio)
Le pratiche commerciali scorrette:
la Grande Distribuzione
A) Disponibilità dei beni offerti in promozione
Valutazione della correttezza del comportamento in relazione
all’assenza o non adeguata quantità dei beni offerti in
promozione (art. 23, lett. e) Codice del Consumo)
Valutazione della situazione di fatto: a) evidenza attribuita al
bene nella promozione (prima pagina volantino, grandezza
immagine); b) valutazione dell’ampiezza della promozione
(numero volantini, inserzioni, spot); c) quantità offerta
rispetto a quella venduta prima della promozione; d)
giustificazioni addotte e raccolta ordini per procurare il
bene al consumatore
Principio di diligenza: il professionista è tenuto ad assicurare
un quantitativo adeguato dei beni oggetto di promozione, in
proporzione all’ampiezza della medesima e alla rilevanza
attribuita al bene
Le pratiche commerciali scorrette:
la Grande Distribuzione
C) Manifestazioni a premio
Periodo di validità dell’operazione promozionale/requisiti
di partecipazione/accessibilità del regolamento
Buoni sconto: valutazione della completezza delle
informazioni fornite: limiti e condizioni per l’accumulo e
fruizione dei buoni sconto, chiarezza sul periodo delle varie
fasi (accumulo e spendibilità); confusione fra promozioni
dello stesso professionista con riferimento agli ambiti
territoriali di applicazione
Concorsi: chiarezza delle limitazioni per la partecipazione
(solo nel caso di acquisto di determinati beni) in tutta la
comunicazione commerciale / omissioni rilevanti
Conclusioni
• Nuova disciplina fornisce ampia tutela al consumatore e
l’Autorità intende svolgere questo nuovo compito con la
stessa rilevanza ed efficacia a quello già svolto per
l’applicazione delle regole di concorrenza
• Nel settore della grande distribuzione particolare attenzione
alla correttezza e veridicità delle offerte con particolare
riferimento alla veridicità dei prezzi e quindi alla
correttezza delle offerte sottocosto
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