Le pratiche commerciali scorrette le vendite sottocosto Iacopo Berti Le pratiche commerciali scorrette - Il D.Lgs. 146 del 2007 ha modificato il codice del consumo (in vigore dal 21.9.07) introducendo la disciplina delle pratiche commerciali scorrette in sostituzione della pubblicità ingannevole - Recepimento della Direttiva CE 29/2005 - Competenza attribuita all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato già competente per la precedente disciplina della pubblicità ingannevole Le pratiche commerciali scorrette Ampliamento fattispecie rispetto alla pubblicità ingannevole (PI): non solo la comunicazione commerciale ma tutte condotte relative a rapporto impresa/consumatore • qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori (art. 18, lettera d). L’art. 20 precisa che una pratica commerciale scorretta è: contraria alla diligenza professionale falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta Le pratiche commerciali scorrette Le pratiche scorrette sono: a) ingannevoli; b) aggressive Art. 23 e 26 elenco di pratiche per sé ingann. o aggres. • valutazione secondo standard diligenza: specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore di attività del professionista. • consumatore medio/target di riferimento • nei rapporti fra professionisti si applica il d.lgs. 145/07 secondo lo standard della Pubblicità Ingannevole e Comparativa Le pratiche commerciali scorrette Ampliamento poteri istruttori e sanzionatori (art. 27): • procedibilità d’ufficio (indagini da parte degli uffici anche su segnalazioni poco dettagliate; interesse pubblico) • attivazione (nov. 2007) di un servizio di call center per ricognizione delle pratiche ricorrenti, implementazione della WEB FORM • poteri istruttori e ispettivi uguali a quelli previsti in materia di concorrenza; • poteri cautelari, audita e inaudita altera parte; • interventi di moral suasion; • accettazione degli impegni che rimuovono i profili di illegittimità: no se manifesta scorrettezza e gravità; • rafforzamento dei poteri sanzionatori: massimo edittale da 50 mila a 500 mila adesso a 5 milioni Euro per pratica. Le pratiche commerciali scorrette • Nuovi criteri di analisi della comunicazione pubblicitaria, non solo veridicità e trasparenza – come nell’ambito della PI - ma anche per la sua sostanziale correttezza (ad es.: limitata disponibilità di posti per una promozione effettuata da un vettore aereo, anche se viene indicata tale limitazione) • valutazione secondo lo standard del normale grado di diligenza, competenza, attenzione che ci si può ragionevolmente attendere dal professionista, attesa la qualità e natura della sua attività • diligenza riferita sempre all’alterazione del comportamento dei consumatori: condizionamento della capacità di prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso. Le pratiche commerciali scorrette: la Grande Distribuzione Importanti decisioni anche nelle comunicazioni commerciali nell’ambito del settore GDO: - Veridicità e correttezza delle promozioni commerciali (disponibilità dei beni, caratteristiche dei prodotti, il prezzo/sconto o altri vantaggi economici) - La prestazione e la corretta informazione sulla garanzia legale di conformità Le pratiche commerciali scorrette: Le offerte sottocosto Per la loro natura eccezionale di particolare attrattiva e convenienza, sono sottoposte dalla legge a una regolamentazione particolarmente dettagliata, che prevede limitazioni significative, sia per quanto attiene al numero che per quanto riguarda l’estensione di tali offerte. Profili di valutazione: a) veridicità della natura sottocosto dell’offerta a seguito di segnalazioni della polizia municipale: Il costo di acquisto deve essere considerato con tutti gli sconti applicati dai produttori anche nel caso di uno sconto incondizionato riconosciuto dal fornitore (PS2003 - NOVA ANAGNINA-VENDITA SOTTOCOSTO; PS74 - UNIEURO-"SOTTOCOSTO FELICE; PS1460 MEDIA MARKET-VENDITA SOTTOCOSTO) Le offerte sottocosto PS8206 CARREFOUR-SCADENZA OFFERTA SOTTOCOSTO • b) confusione con offerte di natura diversa (nello stesso volantino, con simboli simili), con le date di applicazione • Il volantino Carrefour il mio Ipermercato presentava l’offerta sottocosto valido dal 1° all’11 marzo 2012, di numerosi prodotti, alimentari e non. • L’iniziativa commerciale sia stata strutturata in modo tale da unire un’offerta di prodotti sottocosto insieme ad altre offerte promozionali. Specificamente, il volantino reca in prima pagina la raffigurazione di tre diversi articoli con al di sopra la scritta, ben visibile, “valido dal 1° all’11 marzo” e subito dopo, in caratteri cubitali, la dicitura “Sottocosto”; a fondo pagina, si trova la scritta “e oltre 1000 prodotti in offerta”, mentre al disotto in corrispondenza di un asterisco, viene invece indicato, in caratteri molto ridotti e assolutamente illeggibili, che “i prodotti sottocosto sono validi dal 1 al 10 marzo” Le offerte sottocosto PS8206 CARREFOUR-SCADENZA OFFERTA SOTTOCOSTO • L’inserto Carrefour il mio Ipermercato valido dal 30 agosto all’8 settembre 2012 apparso sul quotidiano “Il Messaggero” in data 30 agosto 2012 si riferiva ad una promozione valida solo negli ipermercati e non presso un punto vendita Carrefour Market di Roma. • Le modalità grafiche non rendevano adeguatamente percepibile che essa non era valida nelle altre tipologie di negozi tramite i quali il gruppo Carrefour Italia svolge la propria attività presso il pubblico (Carrefour Market e Carrefour Express) • Non era infatti immediatamente percepibile, a causa dell’ambigua ed insufficiente precisazione, la differenza tra i diversi canali di vendita del gruppo Carrefour, nonché la specifica e distinta ampiezza di ciascuna iniziativa promozionale. La distinzione tra ipermercato, supermercato e negozio di prossimità, non risultava, rispetto ad una comunicazione pubblicitaria del tipo di quella in esame, di per sé evidente e scontata per un consumatore medio Le offerte sottocosto PS4028 – UNIEURO-SOTTOCOSTO SOTTOSCONTO La promozione “Sotto costo” pubblicizzava l’offerta di alcuni prodotti “sottocosto” unitamente ad altri “sottosconto” e altri ancora non rientranti in nessuna delle due offerte, attraverso il claim principale “SOTTOCOSTO – grandi marche a prezzi stracciati” e l’indicazione “Dal 2 al 13 maggio 2009” • Sul lato destro della prima pagina, in verticale e in caratteri grafici di dimensione molto ridotta e incomparabilmente minore rispetto al claim principale e all’indicazione del periodo di validità, viene specificato che “Le offerte dei prodotti sottocosto sono valide dal 2 all’11 maggio 2009”. • Solo una modesta quota dei prodotti pubblicizzati all’interno del volantino era ricompresa nella promozione “sottocosto”; altre referenze evidenziate con un “bollino” identico, sia per colore che per dimensione, a quello utilizzato per i prodotti sottocosto, ma all’interno del quale è posta con il medesimo risalto la diversa dicitura “sottosconto”; altri prodotti rappresentati nel volantino non sono invece riconducibili a nessuna delle due formule promozionali. Le pratiche commerciali scorrette: la Grande Distribuzione B) Altri profili relativi alla veridicità dei prezzi Sconti indicati nelle promozioni: a) devono essere parametrati al prezzo in quel momento applicato dal professionista: no rispetto ad un elemento esogeno (es. listino produttore); b) no presentare prodotto come offerta particolare se successivamente (settimana successiva) venduto a prezzo uguale o inferiore e senza limitazioni (art. 23 lett. g) Garanzia prezzo più basso: verifica della chiarezza e completezza delle informazioni e limitazioni Le pratiche commerciali scorrette: la Grande Distribuzione Altri profili esaminati nelle offerte commerciali: - A) Disponibilità dei beni offerti in promozione - C) Chiarezza e completezza delle informazioni su manifestazioni a premio (concorsi ed operazioni a premio) Le pratiche commerciali scorrette: la Grande Distribuzione A) Disponibilità dei beni offerti in promozione Valutazione della correttezza del comportamento in relazione all’assenza o non adeguata quantità dei beni offerti in promozione (art. 23, lett. e) Codice del Consumo) Valutazione della situazione di fatto: a) evidenza attribuita al bene nella promozione (prima pagina volantino, grandezza immagine); b) valutazione dell’ampiezza della promozione (numero volantini, inserzioni, spot); c) quantità offerta rispetto a quella venduta prima della promozione; d) giustificazioni addotte e raccolta ordini per procurare il bene al consumatore Principio di diligenza: il professionista è tenuto ad assicurare un quantitativo adeguato dei beni oggetto di promozione, in proporzione all’ampiezza della medesima e alla rilevanza attribuita al bene Le pratiche commerciali scorrette: la Grande Distribuzione C) Manifestazioni a premio Periodo di validità dell’operazione promozionale/requisiti di partecipazione/accessibilità del regolamento Buoni sconto: valutazione della completezza delle informazioni fornite: limiti e condizioni per l’accumulo e fruizione dei buoni sconto, chiarezza sul periodo delle varie fasi (accumulo e spendibilità); confusione fra promozioni dello stesso professionista con riferimento agli ambiti territoriali di applicazione Concorsi: chiarezza delle limitazioni per la partecipazione (solo nel caso di acquisto di determinati beni) in tutta la comunicazione commerciale / omissioni rilevanti Conclusioni • Nuova disciplina fornisce ampia tutela al consumatore e l’Autorità intende svolgere questo nuovo compito con la stessa rilevanza ed efficacia a quello già svolto per l’applicazione delle regole di concorrenza • Nel settore della grande distribuzione particolare attenzione alla correttezza e veridicità delle offerte con particolare riferimento alla veridicità dei prezzi e quindi alla correttezza delle offerte sottocosto