Project JUST/2013/JCIV/AG/4628
JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION
Intercultural character of cross-border
mediation
Difficulties and solutions
CHILD ABDUCTION
JUDGE LUCIANA SANGIOVANNI
October 20nd - 23th, 2014
Rome, ITALY
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Diritto di affidamento o custodia
La legittimazione a presentare la domanda di
rimpatrio
•
•
•
•
la nozione del diritto di affidamento e di custodia
la legge applicabile per la individuazione del titolare del
diritto di affidamento
il minore con doppia cittadinanza
l’esercizio effettivo del diritto di affidamento al momento
della
sottrazione
internazionale.
Il
problema
dell’affidamento al servizio sociale.
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I motivi di diniego all’ordine di rimpatrio
•
•
•
•
gli artt. 12 e 13 della Convenzione dell’Aja; in particolare il grave rischio ai
sensi dell’art. 13
le conseguenze dell’ordine di diniego nel caso dell’applicazione della
Convenzione dell’Aja e del Regolamento (CE) n. 2201/2003
l’art. 11 paragrafo 4 del Regolamento: la adozione di misure adeguate
questioni controverse: richieste delle parti o ex officio, obbligo di adozione
della misura in assenza di giudizio pendente, individuazione del giudice
competente, valutazione dell’adeguatezza della misura
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Il giudizio di riesame da parte del giudice della
residenza abituale del minore
• l’art. 11 paragrafi 6, 7 e 8 del Regolamento
• la doppia fattispecie della pendenza del giudizio nello
Stato di abituale residenza del minore e l’assenza del
giudizio pendente (cfr. Cass. N. 16549/2010)
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La sentenza di rimpatrio munita del certificato
ex art. 42 del Regolamento
• i presupposti per l’emanazione del certificato
• profili di criticità nell’applicazione dei presupposti: in
particolare l’ascolto del minore e le valutazioni del
giudice che ha denegato il rimpatrio
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L’ascolto del minore. Prassi
• l’ascolto
•
•
•
•
del minore come esercizio di un diritto. Le
Convenzioni internazionali e la normativa italiana
l’ascolto da parte del giudice dello Stato di rifugio, ai sensi
della Convenzione dell’Aja e del Regolamento (CE) n.
2201/2003
l’ascolto come momento processuale per valutare il
superiore interesse del minore
la durata della procedura di rimpatrio e l’assenza della
relazione con il genitore left - behind
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l’obbligo di motivazione
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Il sistema semplificato di circolazione delle decisioni
• abolizione dell’exequatur. Differenza con il sistema Aja
• l’esecuzione dell’ordine di rimpatrio adottato ai sensi della
Convenzione e del Regolamento
• la valutazione del giudice dell’esecuzione di una decisione
munita di certificato ex art. 42
• il superiore interesse del minore nelle sentenze della Corte di
Giustizia e della CEDU. Il divieto di automatismi
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MEDIAZIONE e sottrazione internazionale di minori
Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980
Art. 7 comma 2 paragrafo c
Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e
promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro
rispettivi stati, al fine di assicurare l’immediato rientro del minore
e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione
In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite
qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti
necessari
…
Per assicurare la consegna volontaria del minore, a agevolare una
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composizione amichevole
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Mediazione transfontaliera nel caso di sottrazione internazionale
di minori
-Elevato livello di conflitto
-Mancanza di fiducia
-Elevato livello rabbia nel genitore che ha subito la sottrazione
-Possibili difficoltà ad organizzare gli incontri (possibili
procedimenti penali a carico del genitore sottraente)
-Pressioni del genitore sottratto per giungere ad una rapida
soluzione
-influenzabilità rispetto alla possibile decisione giudiziaria
Importante il ruolo dell’Autorità centrale
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