Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION Intercultural character of cross-border mediation Difficulties and solutions CHILD ABDUCTION JUDGE LUCIANA SANGIOVANNI October 20nd - 23th, 2014 Rome, ITALY 1 Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Diritto di affidamento o custodia La legittimazione a presentare la domanda di rimpatrio • • • • la nozione del diritto di affidamento e di custodia la legge applicabile per la individuazione del titolare del diritto di affidamento il minore con doppia cittadinanza l’esercizio effettivo del diritto di affidamento al momento della sottrazione internazionale. Il problema dell’affidamento al servizio sociale. 2 Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 I motivi di diniego all’ordine di rimpatrio • • • • gli artt. 12 e 13 della Convenzione dell’Aja; in particolare il grave rischio ai sensi dell’art. 13 le conseguenze dell’ordine di diniego nel caso dell’applicazione della Convenzione dell’Aja e del Regolamento (CE) n. 2201/2003 l’art. 11 paragrafo 4 del Regolamento: la adozione di misure adeguate questioni controverse: richieste delle parti o ex officio, obbligo di adozione della misura in assenza di giudizio pendente, individuazione del giudice competente, valutazione dell’adeguatezza della misura 3 Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Il giudizio di riesame da parte del giudice della residenza abituale del minore • l’art. 11 paragrafi 6, 7 e 8 del Regolamento • la doppia fattispecie della pendenza del giudizio nello Stato di abituale residenza del minore e l’assenza del giudizio pendente (cfr. Cass. N. 16549/2010) 4 Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 La sentenza di rimpatrio munita del certificato ex art. 42 del Regolamento • i presupposti per l’emanazione del certificato • profili di criticità nell’applicazione dei presupposti: in particolare l’ascolto del minore e le valutazioni del giudice che ha denegato il rimpatrio 5 Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 L’ascolto del minore. Prassi • l’ascolto • • • • del minore come esercizio di un diritto. Le Convenzioni internazionali e la normativa italiana l’ascolto da parte del giudice dello Stato di rifugio, ai sensi della Convenzione dell’Aja e del Regolamento (CE) n. 2201/2003 l’ascolto come momento processuale per valutare il superiore interesse del minore la durata della procedura di rimpatrio e l’assenza della relazione con il genitore left - behind 6 l’obbligo di motivazione Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Il sistema semplificato di circolazione delle decisioni • abolizione dell’exequatur. Differenza con il sistema Aja • l’esecuzione dell’ordine di rimpatrio adottato ai sensi della Convenzione e del Regolamento • la valutazione del giudice dell’esecuzione di una decisione munita di certificato ex art. 42 • il superiore interesse del minore nelle sentenze della Corte di Giustizia e della CEDU. Il divieto di automatismi 7 Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 MEDIAZIONE e sottrazione internazionale di minori Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980 Art. 7 comma 2 paragrafo c Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l’immediato rientro del minore e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari … Per assicurare la consegna volontaria del minore, a agevolare una 8 composizione amichevole Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Mediazione transfontaliera nel caso di sottrazione internazionale di minori -Elevato livello di conflitto -Mancanza di fiducia -Elevato livello rabbia nel genitore che ha subito la sottrazione -Possibili difficoltà ad organizzare gli incontri (possibili procedimenti penali a carico del genitore sottraente) -Pressioni del genitore sottratto per giungere ad una rapida soluzione -influenzabilità rispetto alla possibile decisione giudiziaria Importante il ruolo dell’Autorità centrale 9 Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 10 Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 11