Crowdfunding nel settore immobiliare 26 giugno 2014 wfw.com 1 Introduzione Il fenomeno del ‟crowdfunding” in Italia • Per crowdfunding si intende la raccolta di capitali finalizzata al finanziamento di start-up innovative, attraverso l’utilizzo di portali e piattaforme on-line • L’Italia è il primo Paese in Europa ad aver adottato una specifica regolamentazione della materia, limitatamente al solo ‟equity-based crowdfunding” (i.e. investimento in titoli di partecipazione in start-up) Fonti normative • Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ‟Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (il ‟Decreto Sviluppo-bis”) • Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato dalla CONSOB con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (il ‟Regolamento CONSOB”) wfw.com Ambito soggettivo di applicazione della disciplina: le start-up innovative (1) REQUISITI DELLA START-UP a. Forma legale: società di capitali (anche in forma cooperativa) di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia b. Le azioni o quote rappresentative di capitale non devono essere quotate su mercati regolamentati (o sistemi multilaterali di negoziazione) c. È costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi d. La sede principale dei propri affari e interessi deve essere in Italia e. A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di Euro f. Non distribuisce, e non ha distribuito, utili g. In relazione all’attività svolta: i. ii. wfw.com ha, quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ovvero (segue) opera in via esclusiva nei settori della disciplina dell’impresa sociale Ambito soggettivo di applicazione della disciplina: le start-up innovative (2) h. Deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: i. ii. iii. Investire in ricerca e sviluppo Più di 1/3 dei dipendenti: dottori di ricerca o laureati che svolgono attività di ricerca (o più di 2/3 in possesso di titolo di laurea magistrale) Titolarità di almeno un diritto di sfruttamento di invenzioni o di diritti in relazione a un programma per elaboratore originario DEROGHE ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA 1. Consentita la riduzione del capitale per perdite entro i due esercizi successivi 2. Ammessa la creazione di categorie di quote di s.r.l., aventi diritti diversi rispetto alle quote ordinarie o quote prive del diritto di voto 3. Non assoggettabilità a fallimento (accesso a procedure alternative) 4. Consentita l’offerta al pubblico di quote di s.r.l. IN TEMA DI CROWDFUNDING In ogni caso, le start-up sono tenute a fornire sulle proprie piattaforme on-line e aggiornare con cadenza almeno semestrale le informazioni relative alla società stessa e all’attività svolta (e.g. elenco soci, elenco dei diritti di privativa su proprietà intellettuale e industriale e ultimo bilancio depositato) wfw.com Equity Crowdfunding: Portali on-line e disciplina dei gestori dei portali Le informazioni relative all’offerta vengono fornite all’interno di schede (redatte secondo il modello fornito nel Regolamento CONSOB) pubblicate su portali on-line e piattaforme La gestione dei portali è riservata a 2 categorie di soggetti, iscritti in un apposito registro in due sezioni: Sezione ordinaria • • • Soggetti autorizzati dalla CONSOB, verificati i seguenti requisiti: Forma giuridica di società di capitali Requisiti di onorabilità dei soci di controllo Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo Predisposizione di relazione sull’attività di impresa Non si applica la disciplina degli intermediari tradizionali Non è consentita la detenzione di somme di denaro degli investitori né l’esecuzione diretta degli ordini che sono trasmessi a banche e SIM wfw.com Sezione speciale • • • • ‟Gestori di diritto”: banche e SIM, già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento Si applica la disciplina dei servizi di investimento, salvo nei seguenti casi: Investimenti delle persone fisiche al di sotto di € 500 (singolo ordine) e € 1.000 (ordini complessivi annuali) Investimenti delle persone giuridiche al di sotto di € 5.000 (singolo ordine) e € 10.000 (ordini complessivi annuali) Equity Crowdfunding: la disciplina dell’offerta AMMISSIONE DELL’OFFERTA SUL PORTALE Il gestore verifica: Previsione nello statuto, in caso di cambio di controllo nella società emittente, di (i) diritto di recesso e conseguente liquidazione della partecipazione, o (ii) diritto di co-vendita Pubblicazione di patti parasociali CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Destinatari dell’offerta sono investitori professionali e non professionali L’ammontare dell’offerta non può essere superiore a € 5 milioni L’oggetto deve riguardare solo strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio Il 5% dell’ammontare deve essere sottoscritto da investitori professionali È riconosciuto agli investitori il diritto di revoca in caso di cambiamenti significativi della situazione dell’emittente o delle condizioni dell’offerta Agli investitori non professionali è attribuito il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine wfw.com Equity Crowdfunding 26 giugno 2014 Avv. Francesco Dialti Partner Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams [email protected] wfw.com 7 All references to ‘Watson, Farley & Williams’ and ‘the firm’ in this presentation mean Watson, Farley & Williams LLP and/or its affiliated undertakings. Any reference to a ‘partner’ means a member of Watson, Farley & Williams LLP, or a member or partner in an affiliated undertaking, or an employee or consultant with equivalent standing and qualification. This presentation constitutes attorney advertising. © Watson, Farley & Williams 2014 wfw.com