CLIENT ALERT
L ’ A U M E N T O D E L S O V R A C A N O N E D I B A C I N O
I M B R I F E R O M O N T A N O A D I S C A P I T O D E I
P I C C O L I I M P I A N T I I D R O E L E T T R I C I È L E G G E
FEBBRAIO 2016
● LA LEGGE N. 221 DEL 28
DICEMBRE 2015 SULLA
“GREEN ECONOMY”
E'ENTRATA IN VIGORE
Lo scorso 18 gennaio 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 221
del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali”, nota anche come "Legge sulla green economy” o ex “Collegato
Ambientale" (la “Legge 221/2015”). La Legge 221/2015 è entrata in vigore il 2
febbraio 2016.
“[…] NON SI POSSONO
TRASCURARE LE PREVISIONI
INTRODOTTE
DALL’ARTICOLO 62 IN
MATERIA DI
SOVRACANONE DI
BACINO IMBRIFERO
MONTANO.”
Sebbene essa contenga misure per la tutela dell’ambiente e la promozione della c.d.
green economy, non si possono trascurare le previsioni introdotte dall’articolo 62 in
materia di sovracanone di bacino imbrifero montano (il “Sovracanone”) e la relativa
portata sui piccoli impianti idroelettrici.
In sintesi, l’articolo 62 della Legge 221/2015 interviene a disciplinare (i) la misura
del Sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di
forza motrice nei bacini imbriferi montani; (ii) la decorrenza dell'obbligo di
pagamento dei Sovracanoni per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate
a decorrere dal 1° gennaio 2015; (iii) l’obbligo di corrispondere i Sovracanoni
anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei
Comuni e dei bacini imbriferi montani.
In particolare, il primo comma dell’articolo 62 dispone che il Sovracanone per gli
impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW sia dovuto nella stessa
misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.
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Watson Farley & Williams
La disposizione in esame supera, quindi, la determinazione in due fasce della
misura del Sovracanone, dovuto, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre
2017, in misura pari a 22,90 €/kW per le concessioni di derivazioni d’acqua per
produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW e fino
a 3000 kW e in misura pari a 30,43 €/kW per le concessioni di derivazioni d’acqua
per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000
kW1, commisurando il valore del Sovracanone a quanto dovuto per la fascia più
alta, ossia all’importo di 30,43 €/kW2.
La norma prevede poi che per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a
decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di pagamento dei Sovracanoni decorra
dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e non oltre il termine di ventiquattro
mesi dalla data della concessione stessa.
“[…] A RISULTARNE
PENALIZZATO È
SOPRATTUTTO IL MINIIDROELETTRICO.”
Infine, il terzo comma dell’articolo 62 della Legge 221/2015 dispone che per gli
impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento i
Sovracanoni idroelettrici siano comunque dovuti anche se non funzionali alla
prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni. In questo modo i
maggiori oneri per gli operatori appaiono slegati da una giustificazione per così dire
razionale essendo dovuti a prescindere dagli interventi da parte dei Comuni montani
o dal loro diretto utilizzo sul territorio, diventando di fatto una misura di imposizione
fiscale su un’attività produttiva che già contribuisce con vari canoni ed imposte locali
allo sviluppo del territorio.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che a risultarne penalizzato è soprattutto
il mini-idroelettrico, di fatto equiparato alle grandi centrali, in contrasto con le
politiche di tutela finora attuate dal Governo. Secondo le stime di settore, infatti,
piccole realtà imprenditoriali locali dovranno far fronte ad un drastico incremento di
oltre il 30% dei canoni dovuti con il rischio che gli stessi produttori idroelettrici
riducano al minimo manutenzione e rinnovo degli impianti o addirittura cessino
l’attività con significativi impatti negativi in termini di occupazione e ricchezza delle
comunità locali, in controtendenza rispetto alla filosofia con la quale vennero
introdotti i Sovracanoni.
1
Cfr. Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle
Acque del 30 novembre 2015.
2
Cfr. Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle
Acque del 20 gennaio 2016.
L’aumento del sovracanone di bacino imbrifero montano a discapito dei piccoli impianti idroelettrici è legge
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