CLIENT ALERT L ’ A U M E N T O D E L S O V R A C A N O N E D I B A C I N O I M B R I F E R O M O N T A N O A D I S C A P I T O D E I P I C C O L I I M P I A N T I I D R O E L E T T R I C I È L E G G E FEBBRAIO 2016 ● LA LEGGE N. 221 DEL 28 DICEMBRE 2015 SULLA “GREEN ECONOMY” E'ENTRATA IN VIGORE Lo scorso 18 gennaio 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, nota anche come "Legge sulla green economy” o ex “Collegato Ambientale" (la “Legge 221/2015”). La Legge 221/2015 è entrata in vigore il 2 febbraio 2016. “[…] NON SI POSSONO TRASCURARE LE PREVISIONI INTRODOTTE DALL’ARTICOLO 62 IN MATERIA DI SOVRACANONE DI BACINO IMBRIFERO MONTANO.” Sebbene essa contenga misure per la tutela dell’ambiente e la promozione della c.d. green economy, non si possono trascurare le previsioni introdotte dall’articolo 62 in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano (il “Sovracanone”) e la relativa portata sui piccoli impianti idroelettrici. In sintesi, l’articolo 62 della Legge 221/2015 interviene a disciplinare (i) la misura del Sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani; (ii) la decorrenza dell'obbligo di pagamento dei Sovracanoni per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015; (iii) l’obbligo di corrispondere i Sovracanoni anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani. In particolare, il primo comma dell’articolo 62 dispone che il Sovracanone per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW sia dovuto nella stessa misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica. 2 Watson Farley & Williams La disposizione in esame supera, quindi, la determinazione in due fasce della misura del Sovracanone, dovuto, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, in misura pari a 22,90 €/kW per le concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW e fino a 3000 kW e in misura pari a 30,43 €/kW per le concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW1, commisurando il valore del Sovracanone a quanto dovuto per la fascia più alta, ossia all’importo di 30,43 €/kW2. La norma prevede poi che per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di pagamento dei Sovracanoni decorra dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa. “[…] A RISULTARNE PENALIZZATO È SOPRATTUTTO IL MINIIDROELETTRICO.” Infine, il terzo comma dell’articolo 62 della Legge 221/2015 dispone che per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento i Sovracanoni idroelettrici siano comunque dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni. In questo modo i maggiori oneri per gli operatori appaiono slegati da una giustificazione per così dire razionale essendo dovuti a prescindere dagli interventi da parte dei Comuni montani o dal loro diretto utilizzo sul territorio, diventando di fatto una misura di imposizione fiscale su un’attività produttiva che già contribuisce con vari canoni ed imposte locali allo sviluppo del territorio. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che a risultarne penalizzato è soprattutto il mini-idroelettrico, di fatto equiparato alle grandi centrali, in contrasto con le politiche di tutela finora attuate dal Governo. Secondo le stime di settore, infatti, piccole realtà imprenditoriali locali dovranno far fronte ad un drastico incremento di oltre il 30% dei canoni dovuti con il rischio che gli stessi produttori idroelettrici riducano al minimo manutenzione e rinnovo degli impianti o addirittura cessino l’attività con significativi impatti negativi in termini di occupazione e ricchezza delle comunità locali, in controtendenza rispetto alla filosofia con la quale vennero introdotti i Sovracanoni. 1 Cfr. Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del 30 novembre 2015. 2 Cfr. Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del 20 gennaio 2016. L’aumento del sovracanone di bacino imbrifero montano a discapito dei piccoli impianti idroelettrici è legge 3 CONTATTI Per ulteriori informazioni riguardo il contenuto del presente Client Alert, si prega di contattare: EUGENIO TRANCHINO Partner Milan +39 02 72 17071 [email protected] ELVEZIO SANTARELLI Partner Rome +39 06 68 40 581 [email protected] CARLO COSMELLI Counsel Milan +39 02 72 17071 [email protected] CRISTINA BETTI Associate Rome +39 06 6840851 [email protected] PIERPAOLO MASTROMARINI Partner Rome +39 06 68 40581 [email protected] Publication code number: 57748740v1© Watson Farley & Williams 2016 Ogni riferimento a “Watson Farley & Williams” ed allo “studio” nel presente opuscolo indica Watson Farley & Williams LLP e/o studi ad esso affiliati. Qualsiasi riferimento ad un “partner” indica un membro di Watson Farley & Williams LLP, o un membro o partner in uno studio ad esso affiliato, o un dipendente o consulente di pari livello e qualifica. 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