CLIENT ALERT
BOZZA NUOVO DECRETO
DISPOSIZIONI ANCHE PER IL
FER
SOLARE
OTTOBRE 2015
● SCHEMA NUOVO DECRETO
FER AL VAGLIO
DELL'AUTORITÀ PER
L’ENERGIA ELETTRICA IL
GAS E IL SISTEMA IDRICO E
DELLA CONFERENZA
UNIFICATA – DISPOSIZIONI
ANCHE PER GLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
INTRODUZIONE
Il presente Alert fornisce un quadro di sintesi delle principali novità introdotte dallo
schema di Decreto del 23 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico
per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico
(lo “Schema di Decreto”) rispetto alla disciplina attualmente vigente ai sensi del
Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 (“DM 6 luglio 2012”).
AMBITO APPLICATIVO E PRINCIPALI NOVITÀ
Lo Schema di Decreto contiene modifiche che non stravolgono l’assetto complessivo
del DM 6 luglio 2012. In particolare sono rimaste invariate:
● la soglia massima di 5,8 miliardi euro/anno di costo indicativo cumulato degli
incentivi;
● i meccanismi di accesso agli incentivi tramite accesso diretto, iscrizione in appositi
registri (“Registro”) e partecipazione a procedure competitive di aste a ribasso
(“Asta”); e
● la previsione di contingenti di potenza incentivabile per ciascuna tipologia di fonte
rinnovabile (ad eccezione degli impianti fotovoltaici).
Le disposizioni di cui allo Schema di Decreto si applicheranno agli impianti che
entreranno in esercizio successivamente alla data della sua entrata in vigore. La
disciplina di cui al DM 6 luglio 2012 continuerà ad applicarsi agli impianti iscritti in
posizione utile nelle graduatorie formatesi a seguito delle procedure di Asta e
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Watson Farley & Williams
Registro svolte ai sensi del medesimo DM 6 luglio 2012; tali impianti beneficeranno
delle tariffe di cui al DM 6 luglio 2012.
Fermo restando le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi di cui allo
Schema di Decreto, le tariffe incentivanti previste dal DM 6 luglio 2012 saranno
riconosciute agli impianti che accedono direttamente all’incentivo e agli impianti
iscritti in posizione utile nelle procedure di Registro svolte ai sensi dello Schema di
Decreto che entrano in esercizio entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Le principali novità introdotte dallo Schema di Decreto possono essere così
sintetizzate:
Termine di accesso ai meccanismi di incentivazione
Lo Schema di Decreto prevede che l’accettazione di richieste di accesso agli incentivi
di cui al medesimo decreto cessi al trentesimo giorno successivo alla prima tra le
seguente date: 1 dicembre 2016 e la data di raggiungimento della soglia massima
di 5,8 miliardi di Euro/anno di costo indicativo cumulato degli incentivi.
Costo indicativo cumulato degli incentivi
Fermo restando la soglia massima dei 5,8 miliardi, lo Schema di Decreto introduce
una nuova metodologia per conteggiare le risorse impegnate nell’incentivazione in
base alla quale il costo degli impianti vincitori delle procedure di Asta e Registro non
verrebbe più attribuito alla data di svolgimento del Registro/Asta ma, piuttosto, alla
presunta data di entrata in esercizio.
Alla luce di quanto sopra e in considerazione delle stime che prevedono che nel
biennio 2015/2016 si renderanno via via disponibili alcune centinaia di milioni di
euro, sia per la scadenza naturale di alcuni incentivi (soprattutto Certificati Verdi) sia
per la mancata realizzazione di impianti già assegnatari di incentivi mediante Asta e
Registro, si può ipotizzare che nonostante il limite di 5,8 miliardi, il provvedimento,
una volta entrato in vigore, possa comunque giungere alla sua naturale scadenza a
fine 2016.
Potenza di soglia
Con riferimento alla potenza di soglia (i.e. la potenza oltre la quale la tariffa
incentivante è determinata mediante Aste), lo Schema di Decreto prevede un
“allineamento” a 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile. Si ricorda che,
attualmente, per le fonti idroelettriche e per le fonti geotermoelettriche tale valore è
fissato, rispettivamente, in 10 MW e 20 MW.
Procedure di Registro e Asta
Lo Schema di Decreto prevede la pubblicazione di due bandi sia per la procedura di
Registro che per quella di Asta con durata del periodo di presentazione delle
domande pari a 60 giorni e con contingente di potenza messo a disposizione pari al
50% per ciascun bando, fatta eccezione per l’eolico offshore per il quale viene
messo ad Asta l’intero contingente.
Con particolare riferimento al Registro, si prevedono: (i) graduatorie non soggette a
scorrimento, salvo rinuncia da parte dei soggetti rientranti in posizione utile
comunicata al GSE entro 6 mesi dalla data di pubblicazione; (ii) nuovi criteri di
priorità (quali, l’iscrizione in posizione “non utile” nei Registri aperti ai sensi del DM
6 luglio 2012 e la richiesta di una tariffa incentivante pari al 90% rispetto a quella
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prevista dall’Allegato 1 dello Schema di Decreto); (iii) riduzione da 12 a 6 mesi del
massimo ritardo consentito ai fini dell’entrata in esercizio dell’impianto.
Con particolare riferimento all’Asta, si prevedono:
1. ribassi massimi del 40% sulla base d’asta;
2. esclusività di dichiarazioni attestanti la capacità finanziaria ed economica del
soggetto partecipante da parte dei soli istituti bancari e non anche degli
intermediari autorizzati;
3. cambiamenti ai requisiti di capitalizzazione;
4. esclusività delle fideiussioni bancarie (non venendo più accettate quelle
assicurative o rilasciate da intermediari finanziari);
5. introduzione di un nuovo criterio di priorità (possesso di un rating di legalità pari
almeno a ”due stellette” ai sensi dell’articolo 5-ter del Decreto Legge 1/2012
come convertito dalla Legge 27/2012);
6. eliminazione del periodo di ritardo consentito (con conseguente decurtazione
dello 0,5% mensile) ai fini dell’entrata in esercizio dell’impianto;
7. escussione della cauzione definitiva in caso di rinuncia da parte del soggetto
aggiudicatario d’Asta in una percentuale variabile (30% o 50%) in base alla
tempestività della relativa comunicazione al GSE (entro il limite massimo di 12
mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria).
Contingenti di potenza incentivabile
Lo Schema di Decreto conferma la ripartizione dei contingenti di potenza
incentivabile per ciascuna tipologia di fonte, rideterminandone il valore secondo
quanto di seguito riportato:
Contingenti di potenza incentivabile mediante Registro:
Eolico onshore: 60 MW
Idroelettrico: 80 MW
Geotermoelettrico: 30 MW
Biomasse e Biogas (di cui all’art. 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di
depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili): 90 MW
● Oceanica (comprese maree e moto ondoso): 6 MW
● Solare termodinamico: 10 MW
●
●
●
●
Contingenti di potenza incentivabile mediante Aste:
●
●
●
●
Eolico onshore: 800 MW
Eolico offshore: 30 MW
Geotermoelettrico: 20 MW
Solare termodinamico: 110 MW
Contingenti di potenza incentivabile per i rifacimenti, assegnata mediante Registro:
● Eolico onshore: 40 MW
● Idroelettrico: 30 MW
● Geotermoelettrico: 20 MW
Per gli ex zuccherifici è inoltre previsto un nuovo contingente di potenza incentivabile
pari a 120,5 MW.
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Watson Farley & Williams
Tariffe incentivanti
Se in alcuni casi le tariffe incentivanti risultano sostanzialmente invariate rispetto al
quadro vigente, come nel caso del geotermoelettrico; in altri subiscono delle
decurtazioni, come per il mini eolico tra 60 kW e 200 kW e i bioliquidi.
Inoltre, non risultano menzionati gli incentivi per gli impianti eolici offshore fino a
5000 kW e per gli impianti oceanici (maree e moto ondoso) sopra i 5000 kW, così
come per alcuni impianti specifici a biomasse e biogas; per il solare termodinamico
sono state introdotte tariffe che variano a seconda della potenza, suddivisa in tre
diversi scaglioni.
In aggiunta, si registra una diminuzione della potenza di soglia ai fini del
riconoscimento della tariffa onnicomprensiva (che ai sensi del DM 6 luglio 2012 è
accessibile agli impianti fino a 1 MW di potenza). È stata infatti introdotta la
previsione secondo cui per gli impianti di potenza fino a 500 kW il GSE provvederà,
su richiesta, al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete erogando, sulla
produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante onnicomprensiva
differenziata per taglia e fonte.
Interventi sugli impianti in esercizio inclusi gli impianti fotovoltaici
Sebbene lo Schema di Decreto abbia la finalità di sostenere la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, esso
contiene delle disposizioni applicabili anche agli impianti fotovoltaici.
In particolare, ci riferiamo all’articolo 30 rubricato “Interventi sugli impianti in
esercizio”. La norma citata incarica il GSE di pubblicare/aggiornare, entro 45 giorni
dalla data di entrata in vigore dello Schema di Decreto, le “procedure per
l’effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti
incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con la finalità di salvaguardare l’efficienza del
parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano
causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione” secondo criteri dettati dal
medesimo articolo 30, tra cui:
● saranno consentiti gli interventi di manutenzione (i) che non comportino
incrementi superiori all’1% della potenza nominale dell’impianto e delle singole
macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza
nominale dei motori primi; (ii) che non comportino incrementi superiori al 5%, per
gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW; (iii) che non incrementino la
superficie captante, per gli impianti solari termodinamici;
● nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o
rigenerati;
● fatte salve talune eccezioni, gli interventi di manutenzione che comportano la
sostituzione dei componenti principali degli impianti dovranno essere comunicati
al GSE entro 60 giorni dall’esecuzione dell’intervento.
Si ricorda che il Documento Tecnico di Riferimento (DTR) pubblicato dal GSE a
maggio del 2015 e applicabile ai soli impainiti fotovoltaici è stato successivamente
sospeso dallo stesso GSE nel mese di luglio a seguito dei ricorsi promossi da
numerosi operatori del settore e associazioni di categoria.
Rifacimenti totali o parziali e disposizioni speciali
Per quanto attiene agli impianti oggetto di interventi di rifacimento totale e parziale,
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lo Schema di Decreto prevede, quale ulteriore requisito ai fini dell’ammissione ai
meccanismi di incentivazione, il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale 6 novembre 2014 sull’opzione di rimodulazione dell’incentivo.
Sono inoltre previste disposizioni speciali per gli impianti alimentati con frazione
biodegradabile dei rifiuti, impianti ex-zuccherifici, impianti geotermici che utilizzano
tecnologie avanzate, impianti solari termodinamici, consorzi di bonifica e irrigazione
e in materia di sottoprodotti.
ENTRATA IN VIGORE
Prima che il testo dello Schema di Decreto possa considerarsi definitivo dovrà
superare il vaglio dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e della
Conferenza Unificata, cui il testo è stato già trasmesso; successivamente, lo Schema
di Decreto verrà sottoposto all’esame della Commissione Europea che dovrà
verificare la coerenza delle misure nello stesso contenute con le linee guida europee
sugli aiuti di Stato.
Solo a seguito dell’approvazione della Commissione Europea lo Schema di Decreto,
come eventualmente modificato ed integrato, potrà essere considerato definitivo e
dunque pronto per la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente
entrata in vigore.
Nonostante non sia possibile determinare con esattezza i tempi di completamento
dell’iter di approvazione di cui sopra (in particolare in caso di richiesta di modifiche
e/o di integrazioni da parte delle Autorità coinvolte), considerando che la
Conferenza Unificata ha fissato la riunione di discussione del testo nei prossimi
giorni, non si esclude che il nuovo Decreto FER possa entrare in vigore entro la fine
dell’anno in corso.
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Watson Farley & Williams
PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni riguardo il contenuto del presente Alert, si prega di
contattare:
EUGENIO TRANCHINO
Partner
+39 02 72 17071
[email protected]
TIZIANA MANENTI
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+39 06 68 40 581
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ELENA MACCHI
Senior Associate
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CRISTINA BETTI
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GINEVRA BIADICO
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+39 02 72 17071
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Publication code number: 56940360v1© Watson Farley & Williams 2015
Ogni riferimento a “Watson Farley & Williams” ed allo “studio” nel presente opuscolo indica Watson Farley & Williams LLP e/o studi ad esso affiliati. Qualsiasi riferimento ad un “partner” indica un membro
di Watson Farley & Williams LLP, o un membro o partner in uno studio ad esso affiliato, o un dipendente o consulente di pari livello e qualifica. Le operazioni e le pratiche menzionate nella presente
pubblicazione fanno riferimento allʹesperienza dei nostri avvocati. Il presente opuscolo è prodotto da Watson Farley & Williams. Esso fornisce una sintesi delle questioni giuridiche, ma non è teso a fornire
alcuna specifica consulenza legale. Quanto sopra descritto non deve essere riferito a casi specifici. Qualora vogliate richiedere consulenza oppure sottoporre questioni o commenti sull’argomento dello
stesso, Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro abituale contatto di Watson Farley & Williams.
Questa pubblicazione è per soli scopi divulgativi dello studio.
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