I controlli di regolarità amministrativa e contabile D. Lgs. n. 123/2011 Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso I controlli amministrativi Attività di riesame degli atti atti emessi dalle PA Preventivi Successivi Interni Esterni Di legittimità Di merito Controlli amministrativi PREVENTIVI esercitati prima che l’atto acquisti efficacia SUCCESSIVI esercitati dopo che l’atto abbia acquisito efficacia Controlli amministrativi ESTERNI INTERNI esercitati da un organo esterno all’Amministrazione es. Corte dei Conti esercitati da un organo interno all’Amministrazione es. RGS Controlli amministrativi DI LEGITTIMITA’ volti ad accertare l’aderenza dell’atto alle norme che ne disciplinano il procedimento DI MERITO volti a verificare l’opportunità dell’atto Controlli interni d.lgs. 286/1999 Controllo di regolarità amministrativa e contabile Controllo di gestione Controllo sulla dirigenza Controllo strategico Controlli interni Obbligatorietà Non autoreferenziali Non aggravamento del procedimento Valutazione dell’attività complessiva della PA Autotutela dell’Amministrazione Controlli di regolarità amministrativa e contabile Controlli del dipartimento RGS: Uffici Centrali del Bilancio e Ragionerie Territoriali Revisori dei conti MEF Controlli del Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica - SIFIP D.Lgs 123/2011 Riordino della disciplina dei controlli di Ragioneria Semplificazione e razionalizzazione Revisione dei termini Previsione di programmi annuali D.Lgs 123/2011 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti. D. Lgs. 123/2011 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, c.1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell’esito positivo del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione. Atti sottoposti al controllo preventivo Art. 5 comma 1 Tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Controlli su atti Istituti Scolastici Art. 5 comma 2 Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per territorio c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale in servizio Controlli su atti Istituti Scolastici Revisori dei conti • Atti di predisposizione e di gestione del bilancio dell’Istituzione Scolastica • Verifica compatibilità finanziaria degli oneri della Contrattazione Integrativa • Verifiche di Cassa Documentazione giustificativa Art. 9 La documentazione giustificativa è allegata in originale. Espletato il controllo, gli atti e la relativa documentazione sono restituiti all'amministrazione. Termini del controllo Art. 8, comma 2 Sessanta giorni dalla ricezione dell’atto Esito del controllo VISTO di REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE L’atto è efficace a decorrere dalla data di emanazione Esito del controllo OSSERVAZIONI RILIEVI L’atto non acquista efficacia Il Dirigente responsabile, entro 30 giorni, può: Ritirare l’atto Modificare l’atto Disporne, sotto la propria responsabilità, la registrazione “VISTO FORZATO” art. 10, c. 1 L’atto acquista efficacia anche in presenza di osservazioni La RTS trasmette il provvedimento al competente ufficio di controllo della Corte dei conti “VISTO FORZATO” La Corte dei Conti, una volta preso in carico l’atto, eseguirà su di esso un controllo successivo di legittimità, verificandone, attraverso accurata istruttoria, la conformità alla legge. “VISTO FORZATO” Essendo i provvedimenti già esecutivi, il controllo della Corte non prevede il termine di 60 giorni stabilito per i controlli preventivi. “VISTO FORZATO” Se non verranno riscontrate irregolarità l’atto verrà ammesso al visto della Corte. Qualora permangano dubbi sulla regolarità dello stesso, la questione sarà deferita al Collegio e saranno convocati, oltre al Dirigente che ha emanato l’atto, anche la RTS che ha formulato i rilievi. “VISTO FORZATO” La Sezione di controllo, con apposita deliberazione, si pronuncerà sull’atto. Qualora ne dichiari la non conformità alla legge, trasmetterà gli atti alla Procura competente per l’accertamento di eventuale responsabilità amministrativa e danno erariale. Scadenza dei termini CONTROLLO RISPOSTA A RILIEVI 60 gg. L’atto acquista efficacia 30 gg. L’atto non acquista efficacia Viene restituito privo di visto Interruzione termini controllo art.8, comma 3 In presenza di osservazioni o di richiesta di chiarimenti, i termini per l'espletamento del controllo sono interrotti fino al momento in cui l'ufficio di controllo riceve i documenti o i chiarimenti richiesti. ATTO ACQUISTA EFFICACIA Art. 8,c. 1 Esito positivo controllo Art. 8,c. 2 Visto forzato Art. 10,c. 1 Decorrenza termini ATTO NON ACQUISTA EFFICACIA Art. 10, c. 2 Decorrenza termini per risposta a osservazioni Art. 10, c. 3 Casi particolari Previsione di programmi annuali Determina del Ragioniere Generale dello Stato Complessità degli atti Rilevanza ai fini della Finanza Pubblica Efficacia dell’esercizio del controllo Previsione di programmi annuali PRIORITA’ Contratti di assunzione a TI e TD Atti comportanti incrementi a carattere permanente sul trattamento economico del personale in servizio Tipologie di atti con maggiori irregolarità nei 2 anni precedenti