Il controllo di gestione nel
Testo Unico degli Enti Locali
D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali
(G.U. 28-09-2000, n. 227, Supplemento ordinario)
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Articolo 196 - Controllo di gestione
•
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le
modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di
contabilità.
•
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il
livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Articolo 197 - Modalità del controllo di gestione
•
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività
amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei
comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento
di contabilità dell'ente.
•
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
•
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
•
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
•
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di
attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
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3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti,
verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei
singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere
produttivo, i ricavi.
•
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta
rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo
228, comma 7.
Articolo 198 - Referto del controllo di gestione
• 1. La struttura operativa alla quale è assegnata la
funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni
del predetto controllo agli amministratori ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli obiettivi
programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi
ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare
l'andamento della gestione dei servizi di cui sono
responsabili.
Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
"Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2004 Supplemento Ordinario n. 122
convertito con Legge 30 Luglio 2004, n. 191, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2004, n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, pubblicata nella G.U. n. 178
del 31 Luglio 2004 – Supplemento Ordinario n. 136
• art. 1 comma 5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e' inserito il seguente:
• «Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei
sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198,
la struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del
controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto
controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei
servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla
Corte dei conti»
Corte dei Conti – Sezione di controllo – Regione
Lombardia – deliberazione n° 2 del 23 settembre 2004 La sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione
n° 2 del 23 settembre 2004, ha ritenuto di stabilire le seguenti
procedure per l’attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto –
legge n. 168/2004.
Il magistrato istruttore, uno per ciascuna provincia, ricevute dalla
segreteria le relazioni inviate dai servizi di controllo interno:
• Accerterà se le strutture della provincia e dei comuni, che gli sono
stati assegnati, abbiano ottemperato all’obbligo di comunicare alla
Corte le loro relazioni. Nel caso d’omissioni, dopo gli accertamenti
opportuni sugli eventuali disguidi o altri motivi di ritardo, riferirà alla
Sezione affinché la medesima provveda alla segnalazione
dell’inadempienza ai rispettivi consigli;
• Se, dall'esame delle relazioni, rilevi situazioni che possano
compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente, riferirà alla Sezione, ai
sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
affinché la medesima possa provvedere alle segnalazioni opportune
al rispettivo consiglio;
• Potrà ricavare, dalle medesime, elementi da offrire alla Sezione per
l’elaborazione del programma annuale del controllo.
Corte dei Conti – Sezione autonomie –
deliberazione n° 16 del 22 ottobre 2004 •
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1.
2.
In merito al controllo di gestione la Corte ha osservato che l’onere
della trasmissione del referto, negli enti privi di servizio di controllo
interno, grava su “qualsiasi struttura operativa, anche se non
dedicata in modo specifico (ad es. Ufficio operativo, Segretario
generale, Direttore generale, etc.), che effettua il controllo di
gestione”
Il destinatario della trasmissione è la Sezione regionale di controllo
competente per territorio
Le relazioni acquisite potranno essere utilizzate per le varie attività di
controllo della sezione regionale della Corte dei Conti, con
particolare riferimento:
alla verifica del grado di attivazione e del livello di funzionamento del
controllo di gestione, provvedendo a segnalare agli organi elettivi
competenti le inadempienze o inadeguatezze
All’integrazione delle varie forme di istruttoria ai fini della valutazione
della sana gestione finanziaria dell’Ente
Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo
dell’Emilia Romagna –
- deliberazione n° 6 del 29 Novembre 2004 •
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In merito al controllo di gestione la Corte ha osservato che il comma
5° dell’art. 1 del DL n° 168/04 rafforza la previsione del comma 4°
dell’art. 3 della legge n° 20/94 secondo cui la Corte accerta, anche in
base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa al piano degli obiettivi, valutando comparativamente
costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa
Il documento da inviare alla Corte dalla struttura deputata ad
eseguire, di fatto, il controllo di gestione, non può prescindere da un
riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica ed agli
obiettivi in essa indicati con la valutazione dei risultati conseguiti in
termini di efficienza, efficacia ed economicità sugli obiettivi oggetto di
esame
Non dovrà essere inviata la documentazione cui fa riferimento la
valutazione, che potrà essere approfondita dalla Corte, con richiesta
di approfondimenti per la verifica della sana gestione finanziaria
dell’ente e della relazione che la Corte invierà al Consiglio dell’Ente
Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo
dell’Emilia Romagna –
- deliberazione n° 6 del 29 Novembre 2004 •
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All’esame delle conclusioni pervenute alla Sezione provvederà un
magistrato, individuato dal Presidente, della sezione stessa che
dovrà verificare il rispetto della norma da parte di tutti gli enti locali
della Regione, provvedendo a sollecitare gli enti inadempienti e, in
caso di perdurante omissione, a darne comunicazione con delibera
al consiglio dell’ente
Il magistrato incaricato dovrà inoltre esaminare ogni referto (o
conclusione), per rilevare se siano state segnalate situazioni di
inefficacia e/o inefficienza e/o antieconomicità emerse nel corso del
controllo di gestione
Ove si ravvisino queste situazioni, la Sezione della Corte provvederà
alle segnalazioni necessarie ai rispettivi organi deliberativi, e potrà
utilizzare elementi per la formulazione del proprio programma
annuale sul controllo della gestione
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