10 DICEMBRE 2014 Tipizzazione dell’illecito erariale e limiti all’attribuzione del potere sanzionatorio al giudice contabile di Salvatore Cimini Professore associato di Diritto amministrativo Università di Teramo Tipizzazione dell’illecito erariale e limiti all’attribuzione del potere sanzionatorio al giudice contabile* di Salvatore Cimini Professore associato di Diritto amministrativo Università di Teramo Sommario: 1. Le fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa affidate alla cognizione della Corte dei conti. – 2. La natura delle nuove forme tipizzate di responsabilità erariale. – 3. (Segue): le fattispecie tipizzate di tipo sanzionatorio. – 4. I limiti ricavabili dall’art. 103 Cost. all’attribuzione del potere sanzionatorio alla Corte dei conti. – 5. Il riconoscimento del potere sanzionatorio al giudice penale, civile e amministrativo. – 6. Una proposta interpretativa: la necessità che vi sia una connessione con un’ipotesi di responsabilità erariale per giustificare l’attribuzione di un potere sanzionatorio al giudice contabile. – 7. I motivi che ostano all’affidamento alla Corte dei conti del potere di irrogare sanzioni amministrative in assenza di una connessione con un’ipotesi di responsabilità erariale. – 8. Conclusioni. 1. Le fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa affidate alla cognizione della Corte dei conti. Nell’ultimo decennio, con sempre maggior frequenza, al modello classico di responsabilità amministrativa sono state affiancate nuove forme tipizzate di responsabilità erariale affidate sempre alla cognizione della Corte dei conti1. Tali inedite forme di responsabilità amministrativa si trovano spesso disciplinate in leggi finanziarie (oggi leggi di stabilità), a dimostrazione del fatto che esse sono state pensate come misure poste a tutela della finanza pubblica2. Articolo sottoposto a referaggio. Una prima versione del presente scritto è stata pubblicata nel lavoro collettaneo Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo, a cura di F.G. Scoca e A.F. Di Sciascio, Napoli, 2014, 99 e ss. 2 Una rassegna di tali forme tipizzate di responsabilità amministrativa si trova in L. REBECCHI, “Spendig Rewiew” atto secondo e responsabilità erariale tipizzata, in www.newsandsociety.net, 2012; ID., Recenti fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa. Incremento delle tutele o trappola della tipicità?, in www.amcorteconti.it, 2008. In argomento si vedano anche gli scritti contenuti negli Atti del Corso di formazione organizzato dal * 1 2 federalismi.it |n. 23/2014 Invero, una prima ipotesi di fattispecie sanzionatoria tipizzata risale al 1934, all’art. 46 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), che prevede una sanzione pecuniaria per la omessa o ritardata presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile. Ma è a partire dal 2002 che si è assistito ad una vera e propria proliferazione di fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa. L’ipotesi principale che ha dato il via a questo processo è rinvenibile nell’art. 30, c. 15, della l. n. 289/2002 (finanziaria 2003), ove si dispone che qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli e le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione3. Successivamente, per limitarci alle figure più significative, va ricordato l’art. 3, c. 44, della l. n. 244/2007 (finanziaria 2008), il quale, dopo aver posto un tetto al trattamento economico onnicomprensivo a favore di chi riceve emolumenti pubblici, dispone che, in caso di violazione di detta regola, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Il successivo comma 56 dell’art. 3 cit., dispone che con regolamento sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, precisando che la “violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”. Consiglio di Presidenza della Corte dei conti sul tema Evoluzione normativa e giurisprudenziale sulle ipotesi di responsabilità sanzionatoria e delle altre forme tipizzate di responsabilità introdotte nell’ordinamento e affidate alla cognizione del giudice contabile, Roma,1-3 aprile 2008, in www.corteconti.it; si vedano altresì, oltre agli Autori che saranno citati infra, A. BARTOLINI, Boc e le altre nuove figure tipizzate: natura giuridica e attualità storica delle stesse, in Atti del Convegno sul Corretto utilizzo delle risorse pubbliche: idoneità dei mezzi di tutela e necessità del loro potenziamento, Gubbio, 20 e 21 aprile 2012, in www.giustamm.it (scritto pubblicato anche con il titolo Sulla c.d. nullità contabile, sempre sul sito www.giustamm.it), che si occupa specificatamente del regime di invalidità degli atti che danno luogo alle fattispecie di responsabilità amministrativa sanzionatoria, e A. CRISMANI, Illeciti contabili tipici ed ipotesi sintomatiche di danno erariale, in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme), Atti del 51° Convegno di Studi Amministrativi tenutosi a Varenna dal 15 al 17 settembre 2005, Milano, 2006, 705 e ss. 3 La compatibilità costituzionale di detta norma è stata affermata da Corte cost., 5 novembre 2004, n. 320, ove si legge che “la previsione di una possibile condanna da parte della Corte dei conti ad una sanzione pecuniaria per gli amministratori degli enti locali trova il proprio fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituzionale”. 3 federalismi.it |n. 23/2014 Sempre l’art. 3 della l. n. 244/2007, al comma 59, dopo aver sancito la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, dispone che in caso di violazione di tale precetto l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo. Ed ancora, l’art. 60, comma 14, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. con modificazioni con l. 6 agosto 2008, n. 133), prevede che la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell’andamento della spesa pubblica “in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti”. Il successivo comma 15 dell’art. 60 cit., dopo aver stabilito un tetto nell’assunzione mensile di impegni da parte delle amministrazioni statali, sancisce che la violazione di tale divieto “rileva agli effetti della responsabilità contabile”. Continuando nell’elenco, l’art. 1, c. 111-ter, della l. n. 220/2010, prevede che qualora le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Occorre segnalare anche il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. in l. 135/2012), il quale, all’art. 1, comma 1, dispone che “i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, 4 federalismi.it |n. 23/2014 dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”. Una previsione analoga si rinviene nei successivi commi 7 e 8 del medesimo articolo. Misure sanzionatorie sono previste poi nell’art. 3, c. 1, lett. s), del d.l. n. 174/2012, convertito con l. n. 213 del 2012, che ha sostituito l’art. 248, c. 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali), il quale oggi dispone che, ferma restando la responsabilità amministrativa, agli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, del verificarsi del dissesto finanziario, la stessa irroga “una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”. Analoga previsione è prevista per i revisori dei conti dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto sempre dall’art. 3, c. 1, lett. s), del d.l. n. 174/2012. Una fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa si trova inoltre nell’art. 1, c. 12, della l. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), che, in caso di condanna in sede penale di un dipendente, prevede per il responsabile anticorruzione una responsabilità per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione (oltre ad una responsabilità disciplinare e dirigenziale), salvo che non dimostri di aver predisposto e fatto attuare un piano di prevenzione della corruzione. Ancora più di recente, l’art. 1, c. 4, del d.l. n. 35 dell’8 aprile 2013 (come sostituito dall’art. 1, c. 1, della l. 6 giugno 2013, n. 64, in sede di conversione), relativo ai pagamenti dei debiti delle p.a., dispone che la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l’azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari per sostenere i pagamenti nei termini e secondo le modalità previsti nel comma 2 del medesimo articolo, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, aggiungendo che nei confronti di detti soggetti “e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali”, che resta acquisita al bilancio dell’ente. 2. La natura delle nuove forme tipizzate di responsabilità erariale. Da questa breve e non esaustiva rassegna normativa emerge con chiarezza che le numerose fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa non costituiscono una figura monolitica, ma 5 federalismi.it |n. 23/2014 sono, al contrario, estremamente diversificate tra loro, essendo il frutto di un quadro normativo “quanto mai eterogeneo ed improvvisato”4. Vi sono anzitutto quelle ipotesi nelle quali il legislatore si limita a prevedere che l’inosservanza di una determinata norma, che comporta spese illegittimamente disposte, è fonte di responsabilità amministrativa. In tali fattispecie tipizzate di responsabilità erariale non si può parlare di responsabilità sanzionatoria. Il legislatore, infatti, invoca un’ipotesi di danno all’erario che comunque – a prescindere dal richiamo normativo – avrebbe comportato una responsabilità amministrativa. In detti casi viene soltanto tipizzata la condotta illecita (obbligando così la procura della Corte dei conti ad attivarsi) e, talvolta, vengono predeterminati in via legislativa i criteri per la quantificazione del danno all’erario. Si tratta di novità di rilievo che non modificano tuttavia la struttura e la natura della responsabilità, che rimane una comune responsabilità amministrativa per danno erariale. Spesso, poi, il legislatore, oltre a disporre che l’inosservanza di una determinata previsione di legge costituisce responsabilità erariale, aggiunge che essa determina anche un illecito disciplinare. È questo il caso, ad esempio, dei contratti stipulati in violazione dell’obbligo di utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip (cfr. il d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135/2012). Anche in queste fattispecie non si può parlare di responsabilità sanzionatoria: anzi, in tali ipotesi emerge in modo chiaro come il legislatore non consideri affatto la responsabilità amministrativa come una responsabilità avente natura sanzionatoria. Infatti, il richiamo esplicito sia alla sanzione disciplinare che alla responsabilità amministrativa rende evidente come quest’ultima non possa svolgere una funzione soltanto sanzionatoria, dato che siffatta funzione è già svolta dalla responsabilità disciplinare. Ad opinare diversamente, si dovrebbe arrivare alla conclusione paradossale che per la violazione del medesimo precetto il Così P. SANTORO, La responsabilità amministrativa sanzionatoria tra clausola generale e tipizzazione dell’illecito, in www.corteconti.it, 7 (anche in Foro amm.-C.d.S., 2007, 3565 e ss.). Parla invece di “sistema sanzionatorio contabile” T. MIELE, La giurisprudenza contabile e le ipotesi sanzionatorie. La responsabilità sanzionatoria nel sistema della responsabilità amministrativa, in Atti del Corso di formazione organizzato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti sul tema Evoluzione normativa e giurisprudenziale sulle ipotesi di responsabilità sanzionatoria e delle altre forme tipizzate di responsabilità introdotte nell’ordinamento e affidate alla cognizione del giudice contabile, cit., 3, il quale si pone in linea con quanto affermato da Corte conti, S.R., 27 dicembre 2007, n. 12 (dove peraltro questo Autore ha svolto il ruolo di Consigliere relatore), ove si evidenzia che le fattispecie tipizzate di illeciti amministrativi-contabili stanno dando luogo ad un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile (v. anche Corte conti, Sez. giur. reg. Umbria, 8 maggio 2007, n. 128) che si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale della responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio basato sulla clausola generale del risarcimento dei danni. 4 6 federalismi.it |n. 23/2014 legislatore ha previsto due responsabilità sanzionatorie di competenza di due soggetti diversi. Lo stesso discorso si può fare con riferimento alla responsabilità dirigenziale, anch’essa spesso espressamente richiamata dal legislatore. Dunque, in tutte quelle numerose fattispecie nelle quali il legislatore si limita a prevedere che una certa inosservanza di legge “determina responsabilità erariale”, o espressioni simili, si versa chiaramente in una ordinaria ipotesi di responsabilità amministrativa. La peculiarità sta meramente nel fatto che la fattispecie di illecito erariale non è atipica, ma tipica, essendo stata individuata direttamente dal legislatore. In sostanza, le norme in discorso si limitano semplicemente a ribadire, in particolari settori sui quali il legislatore ritiene che sia necessario puntare l’attenzione perché è alto il rischio di illeciti erariali, il principio generale secondo cui la violazione di una data regola può essere causa di responsabilità amministrativa, sempre che, però, ci siano tutti gli altri presupposti per la sua sussistenza. Infatti, come chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti 5, anche in questi casi rimane ferma la necessità di dimostrare che ricorrono, nel concreto, tutti gli elementi essenziali indicati in via generale dalle norme in tema di responsabilità amministrativa, vale a dire l’elemento soggettivo, il danno all’erario (anche se talvolta, come s’è visto, è lo stesso legislatore ad indicare i criteri per quantificarlo) e il nesso di causalità tra azione illecita ed evento dannoso (oltre, naturalmente, alla dimostrazione dell’esistenza di quel comportamento che il legislatore ha qualificato come illecito)6. Se così non fosse, si introdurrebbe nel nostro ordinamento una responsabilità formale, oggettivizzata, da tempo espunta dalla giurisprudenza, anche costituzionale (si pensi a Corte cost. n. 72 del 1983)7. Va aggiunto che proprio perché si tratta di una ordinaria ipotesi di responsabilità amministrativa, anche in tali fattispecie tipizzate di responsabilità deve essere rispettato l’obbligo sancito dall’art. 17, c. 30-ter, del d.l. 78 del 2009, secondo cui le procure regionali della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell’azione di danno erariale soltanto a fronte di Il riferimento è a Corte conti, S.R., 3 agosto 2011, n. 12. Su questi elementi sia consentito rinviare a S. CIMINI, La responsabilità amministrativa e contabile. Introduzione al tema ad un decennio dalla riforma, Milano, 2003, 19 e ss. 7 Sottolinea questo profilo, tra gli altri, il Procuratore generale della Corte dei conti Salvatore Nottola nella Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2013, consultabile sul sito www.corteconti.it 5 6 7 federalismi.it |n. 23/2014 una specifica e concreta notizia di danno, sanzionando a pena di nullità qualunque atto istruttorio o processuale posto in violazione di tale precetto8. Infatti, è vero che l’art. 17, c. 30-ter, cit., esclude espressamente dall’obbligo di verifica di una specifica e concreta notizia di danno le “fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”, tuttavia, come condivisibilmente precisato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, per “fattispecie direttamente sanzionate dalla legge” devono intendersi quelle ipotesi in cui non soltanto è prevista una sanzione pecuniaria come conseguenza dell’accertamento di responsabilità amministrativa, ma in cui la norma definisce altresì l’automatica determinazione del danno (con conseguente impossibilità, per il Giudice del merito, di addebitare al responsabile, una volta individuato, un importo diverso), mentre va escluso che possano rientrarvi le ipotesi in cui la legge si limiti a prevedere che una certa fattispecie “determina responsabilità erariale”, o espressioni simili9. In tali ultimi casi, pertanto, non potendosi parlare di “fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”, vanno applicati integralmente i principi recati dalle nuove norme in tema di nullità10. 3. (Segue): le fattispecie tipizzate di tipo sanzionatorio. Le ipotesi tipizzate di responsabilità amministrativa sopra esaminate non creano dunque particolari problemi di inquadramento teorico. Ben diverso è il caso, invece, di quelle fattispecie nelle quali il legislatore predetermina la tipologia della punizione, individuandola nel pagamento di una sanzione pecuniaria che spesso, ma non sempre, oscilla tra un minimo e un massimo11. Si pensi alla fattispecie disciplinata dal già citato art. 30, c. 15, della l. n. 289/2002, che, nel caso di indebitamento da parte degli enti locali per spese diverse da quelle di investimento, dispone la previsione della nullità degli atti e dei contratti e l’applicazione nei confronti degli amministratori della sanzione da un minimo di 5 a un massimo di 20 volte l’indennità di carica percepita al momento della violazione. In argomento si veda S. LICCIARDELLO, I limiti all’esercizio dell’azione risarcitoria e la nullità degli atti istruttori, in Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo, cit., 53 e ss. 9 Così Corte conti, S.R., 3 agosto 2011, n. 12, cit. 10 È questa la conclusione a cui giunge la citata decisione n. 12 del 2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. 11 Non oscilla tra un minimo ed un massimo, ad esempio, la sanzione prevista dall’art. 3, c. 59, della l. n. 244/2007, che prevede un rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto di assicurazione. 8 8 federalismi.it |n. 23/2014 È chiaro che in ipotesi come questa si attribuisce in capo al giudice contabile il potere di irrogare una vera e propria sanzione amministrativa pecuniaria. Non v’è dubbio, infatti, che il pagamento della sanzione prevista dal legislatore è scollegata dal danno ed è posta come misura afflittiva per l’inosservanza del precetto. Ci sono quindi tutti gli elementi tipici di una sanzione amministrativa12. Non a caso, in dette ipotesi, il legislatore non fa di solito alcun riferimento alla responsabilità disciplinare13. Si pensi anche, per fare un ulteriore esempio, alla fattispecie prevista dall’art. 3, comma 44, della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), che nello stabilire un tetto alla retribuzione, fra gli altri, ai collaboratori esterni delle pubbliche amministrazioni, dispone che l’atto comportante la spesa non può ricevere attuazione se non sia stato pubblicato sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, sanzionando questa violazione con il “rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita”. Tra l’altro, in questo, come in diversi altri casi, il legislatore usa impropriamente la locuzione “rimborso a titolo di danno erariale”. In realtà, in tali fattispecie si prescinde dal danno all’erario e si ha una vera e propria sanzione amministrativa (spesso pecuniaria, talvolta interdittiva) collegata alla violazione di un precetto. Trattandosi di una sanzione amministrativa, la stessa non può essere applicata “a titolo di danno erariale”, perché le sanzioni amministrative non svolgono, per loro natura, una funzione risarcitoria. Non si può cioè attribuire ad una sanzione amministrativa una funzione di recupero del danno. A tacere poi del fatto che il danno non può essere predeterminato una volta per tutte in via legislativa, ma va provato caso per caso e tutelato con misure risarcitorie, e non certo (o, comunque, non solo) con una sanzione amministrativa pecuniaria. Sui quali si vedano, tra i contributi più significativi, G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, Torino, 1924; A. TESAURO, Le sanzioni amministrative punitive, Napoli, 1925; E. CAPACCIOLI, Principi in tema di sanzioni amministrative: considerazioni introduttive, in AA.VV., Le sanzioni in materia tributaria, Milano, 1979, 125 e ss.; M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, Napoli, 1983; ID., voce Sanzioni amministrative, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVIII, Roma, 1992; A. TRAVI, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, Padova, 1983; G. PAGLIARI, Profili teorici della sanzione amministrativa, Padova, 1988; C.E. PALIERO-A. TRAVI, voce Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. XLI, Milano, 1989, 345 e ss.; ID., La sanzione amministrativa, Milano, 1989; E. CASETTA, voce Sanzione amministrativa, in Digesto disc. pubbl., vol. XIII, Torino, 1997, 598 e ss.; P. CERBO, Le sanzioni amministrative, Milano, 1999; ID., Le sanzioni amministrative, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo speciale, Tomo I, Milano, 2003, 579 e ss.; AA.VV., La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. CagnazzoS. Toschei, Torino, 2012. 13 Ci sono però delle eccezioni che, a dire il vero, non si comprendono. 12 9 federalismi.it |n. 23/2014 Oltretutto, nell’esempio sopra richiamato, si è in presenza di una sanzione pecuniaria fissa che non consente alcuna discrezionalità all’organo che applica la misura sanzionatoria. Come notato in dottrina, in tali ipotesi, nonostante un generico intento punitivo visibile nella norma, non sembra possibile ravvisare delle “pene amministrative”, proprio perché manca “nell’organo preposto alla irrogazione il potere, necessariamente connesso all’inflizione di una pena, di determinare in concreto l’entità della sanzione per ogni caso”14. Si tratta quindi di una soluzione non equa che non consente all’organo giudicante di tener conto delle peculiarità del caso concreto (come del resto avviene in tutte le ipotesi di illecito punite con sanzioni amministrative pecuniarie fisse). 4. I limiti ricavabili dall’art. 103 Cost. all’attribuzione del potere sanzionatorio alla Corte dei conti. Il legislatore recente riconosce, dunque, con sempre maggiore frequenza, un potere sanzionatorio alla Corte dei conti. La domanda che ci si deve porre allora è questa: può il giudice contabile essere chiamato ad irrogare sanzioni amministrative? Ebbene, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la nota decisione n. 12 del 2007, hanno affermato che ciò è possibile richiamandosi all’art. 103, c. 2, della Costituzione, ove si prevede, com’è ben noto, che “la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”15. Secondo le Sezioni riunite, in virtù di questa disposizione costituzionale, il legislatore può attribuire al giudice contabile le fattispecie sanzionatorie in esame perché rientranti, se non nelle materie di “contabilità pubblica”, comunque “nelle altre specificate dalla legge”. Questa ricostruzione suscita, invero, più di una perplessità. Anzitutto perché l’art. 103, c. 2, Cost. fa esplicito riferimento alle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, mentre nelle fattispecie prese in esame ci si trova di fronte ad una attività avente natura amministrativa, dovendo la Corte applicare una mera sanzione pecuniaria, che di norma è di competenza di una pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative, infatti, come ha dimostrato la dottrina più attenta, sono il frutto di un procedimento amministrativo, con la conseguenza che la “disciplina del procedimento e del Così L. RASTELLO, voce Sanzioni tributarie (Contributo alla teoria generale), in Noviss. Dig. it., vol. XVI, Torino, 1969, 627 15 In argomento si veda, per tutti, A. POLICE, Commento sub art. 103, 1° e 2° co., Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Torino, vol. III, 2006, 1987 e ss. 14 10 federalismi.it |n. 23/2014 provvedimento sanzionatorio va ricercata nei princìpi del diritto amministrativo, e questo costituisce un aspetto centrale per la qualificazione delle sanzioni amministrative nel nostro ordinamento. Il modo di essere sanzioni ‘amministrative’ non si risolve solo in una competenza dell’amministrazione ad applicarle, ma comporta innanzi tutto (anche nei modelli più sensibili al sistema penalistico, come è il caso della l. n. 689, cit.) l’identificazione della funzione sanzionatoria con una funzione amministrativa” 16 . In altre parole, la “funzione sanzionatoria amministrativa, proprio perché costituisce esercizio di un potere amministrativo, è soggetta a forme e a regole che non possono coincidere con quelle di una funzione giurisdizionale”17. Al contrario, nelle fattispecie in esame la Corte dei conti applica le sanzioni amministrative seguendo l’ordinario giudizio di responsabilità amministrativa 18 , trasformando in tal modo un procedimento amministrativo in un procedimento giurisdizionale. L’anomalia è evidente, anche se invero non sembra possibile seguire una strada diversa essendo difficile ipotizzare che il giudice contabile possa fare ricorso ad una procedura amministrativa sanzionatoria. C.E. PALIERO-A. TRAVI, voce Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. XLI, Milano, 1989, 399. C.E. PALIERO-A. TRAVI, op. ult. cit., 400. Si tratta di un profilo che si trova già evidenziato nei lavori di G. ZANOBINI (Le sanzioni amministrative, cit.; ID., La pena in rapporto alle sanzioni civili ed amministrative, in Riv. dir. pubbl., 1924, 1, 394 e ss.; ID., La sistemazione delle sanzioni fiscali, in Riv. dir. pubbl., 1929, 500 e ss.) e A. TESAURO, Le sanzioni amministrative punitive, cit., 73, il quale, pur criticando le tesi di Zanobini, gli riconosce il merito di “aver posto in rilievo che l’applicazione delle sanzioni penali è attività giurisdizionale, mentre l’applicazione delle sanzioni amministrative è attività amministrativa”. Anche Santi ROMANO, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1930, scriveva che le sanzioni amministrative si distinguono dalle sanzioni penali “non solo per il criterio estrinseco che sono applicate dall’autorità amministrativa, ma per quello sostanziale che questa le applica, non in base ad un potere giurisdizionale conferitole in deroga al principio della competenza dei tribunali ordinari, ma in base ad un potere amministrativo”. Su questa posizione si veda altresì M.A. SANDULLI, voce Sanzioni amministrative, cit., 18, la quale sottolinea “che l’adozione di provvedimenti sanzionatori costituisce in ogni caso esercizio di una specifica funzione amministrativa” che “si distingue da quella giudiziaria penale per essere, sia pure indirettamente, preordinata alla tutela dell’ordine proprio dell’Amministrazione, ed è perciò istituzionalmente informata all’essenza funzionale che caratterizza l’attività amministrativa di diritto pubblico”. Questa Autrice, peraltro, aderisce ad una prospettiva di indagine tesa ad individuare nel campo delle sanzioni amministrative principi procedimentali corrispondenti a quelli applicabili nel campo delle sanzioni penali (si veda M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, cit., 153 e ss). Sottolineano che, soprattutto alla luce dell’art. 6 CEDU, applicabile anche alle sanzioni amministrative, ai soggetti destinatari del provvedimento sanzionatorio devono essere assicurate adeguate garanzie procedimentali, F. GOISIS, Un’analisi critica delle tutele procedimentali e giurisdizionali avverso la potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, alla luce dei principi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette, in Dir. proc. amm., 2013, 669 e ss.; ID., Sanzioni amministrative, tutele procedimentali e giurisdizionali secondo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. Cagnazzo-S. Toschei, Torino, 2012, 32 e ss.; M. ALLENA, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012, 101 e ss. 18 Tale essendo l’indirizzo dettato da Corte conti, S.R., 27 dicembre 2007, n. 12, e seguito, da ultimo, da Corte conti, Sez. I, 19 maggio 2014, n. 678. 16 17 11 federalismi.it |n. 23/2014 Dunque, non trattandosi di una funzione giurisdizionale, il richiamo all’art. 103 Cost. non sembra pertinente, e, anzi, proprio questa disposizione costituzionale potrebbe costituire il limite all’attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti di una materia avente una natura squisitamente amministrativa. Si deve evidenziare, poi, che, in ogni caso, non sembra consentito al legislatore estendere ad nutum il margine della giurisdizione della Corte dei Conti, dovendo egli individuare, analogamente a quanto si è verificato con la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù della nota sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale19, un criterio di collegamento della “materia” con la giurisdizione20. In altre parole, così come avviene con la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, come chiarito dalla citata sentenza della Consulta n. 204 del 2004, può essere attribuita dal Sentenza commentata sulla rivista Giorn. dir. amm., n. 9/2004, da M. CLARICH, La “tribunalizzazione” del giudice amministrativo evitata, ivi, 969 e ss.; A. POLICE, La giurisdizione del giudice amministrativo è piena, ma non è più esclusiva, ivi, 974 e ss.; B.G. MATTARELLA, Il lessico amministrativo della Consulta e il rilievo costituzionale dell’attività amministrativa, ivi, 979 e ss.; A. PAJNO, Giurisdizione amministrativa e “arbitrato” costituzionale, ivi, 983 e ss. Si segnalano anche i commenti apparsi sul Foro it., 2004, I, 2594 e ss., di S. BENINI, La “medesima natura” delle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva; A. TRAVI, La giurisdizione esclusiva prevista dagli art. 33 e 34 d.leg. 31 marzo 1998 n 80, dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n 204; F. FRACCHIA, La parabola del potere di disporre il risarcimento: dalla giurisdizione “esclusiva” alla giurisdizione del giudice amministrativo. Si vedano anche Corte cost., 11 maggio 2006, n. 191, in Foro it., 2006, I, 1625, con note di A. TRAVI, Principî costituzionali sulla giurisdizione esclusiva ed occupazioni senza titolo dell’amministrazione, ivi, 1625 e ss., e G. DE MARZO, Occupazioni illegittime e giurisdizione: le incertezze della Consulta, ivi, 1629 e ss.; Id., 27 aprile 2007, n. 140, in Foro it., 2008, I, 435 e ss., con nota di G. VERDE, È ancora in vita l’art. 103, 1° comma, Cost.? Va segnalato, comunque, che la Corte costituzionale, con la sentenza 5 febbraio 2010, n. 35, sembra aver attenuato la posizione inaugurata con la sentenza n. 204/2004, ritenendo che con riferimento alla giurisdizione esclusiva “se è pur vero, in linea con le ragioni storiche all’origine della configurazione di tale giurisdizione, che è normalmente necessaria la sussistenza di un intreccio di posizioni giuridiche nell’ambito del quale risulti difficile individuare i connotati identificativi delle singole situazioni soggettive, non può escludersi che la cognizione del giudice amministrativo possa avere ad oggetto, ricorrendo gli altri requisiti indicati di seguito, anche soltanto diritti soggettivi”. I requisiti richiesti sono i seguenti: “è necessario che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di ‘blocchi di materie’, ma di materie determinate. Infine, è richiesto che l’amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi sia mediante moduli consensuali ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia infine mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio. In tale ultimo caso, infatti, la cognizione delle controversie nascenti da siffatti comportamenti spetta alla giurisdizione del giudice ordinario”. Per un commento di questa sentenza della Consulta si vedano F.G. SCOCA, Riflessioni sulla giurisdizione esclusiva, in Giur. cost., 2010, 439 e ss.; F. SAITTA, La “204” al macero: il giudice amministrativo si riappropria (quasi) del tutto dei comportamenti; ma i “confini del potere” restano incerti, in Giur. it., 2010, 1931 e ss. 20 Si segue qui una suggestione prospettata in A. POLICE-S. CIMINI, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale nel processo contabile, in Dir. proc. amm., 2011, 552 e ss.; si veda anche A. POLICE, La giurisdizione della Corte dei conti: evoluzione e limiti di una giurisdizione di diritto oggettivo, in Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo, cit., 25 e ss. 19 12 federalismi.it |n. 23/2014 legislatore al giudice amministrativo soltanto se vi è un quid connesso all’esercizio di un potere, allo stesso modo l’interpositio legislatoris prevista dall’art. 103, c. 2, Cost., con riferimento alla Corte dei conti, è possibile se vi è un quid pluris, cioè un collegamento con l’esercizio di una specifica funzione, che ovviamente in questo caso non può essere l’esercizio del potere, ma va individuato nelle conseguenze pregiudizievoli per la contabilità pubblica. Presupposto indefettibile della giurisdizione della Corte dei conti sembra essere quindi la sussistenza di un danno all’erario. 5. Il riconoscimento del potere sanzionatorio al giudice penale, civile e amministrativo. Applicando quest’ultima tesi ermeneutica al caso qui in esame, si potrebbe ritenere che l’attribuzione del potere sanzionatorio al giudice contabile sia possibile esclusivamente nei casi in cui sussista una connessione con un’ipotesi di responsabilità amministrativa. Unicamente quando, cioè, l’inosservanza del precetto possa potenzialmente arrecare un danno all’erario e quindi dar luogo ad una (contestuale) azione di responsabilità erariale. La linea interpretativa qui avanzata sembra trovare una implicita conferma – quasi un indiretto aggancio normativo – nella l. n. 689 del 1981, che, com’è noto, rappresenta la norma generale in tema di sanzioni amministrative pecuniarie: la predetta legge, all’art. 24, dispone che, quando vi sia una connessione obiettiva tra un illecito amministrativo e un reato, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente ad applicare, con la sentenza di condanna, la sanzione amministrativa stabilita dalla legge21, precisando, però, in modo molto significativo, che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità22. In linea con quanto previsto dall’art. 24 della legge n. 689/1981, anche l’art. 221 del nuovo Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) dispone che quando l’esistenza di un reato dipende da una violazione del medesimo codice non costituente reato – ossia nel caso di connessione obiettiva tra reato ed illecito amministrativo stradale – il giudice penale è competente a conoscere di entrambi gli illeciti. Pure questo articolo si premura di precisare che la competenza del giudice Secondo la giurisprudenza (v. Cass., 12 aprile 2000, n. 4638), l’art. 24 cit. va interpretato nel senso che la competenza del giudice penale si ha quando l’accertamento dell’illecito amministrativo costituisca l’antecedente logico necessario per l’esistenza del reato. 22 La giurisprudenza interpreta in modo restrittivo tale disposizione ritenendo che la sentenza di proscioglimento non fa venire meno la competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione amministrativa (Cass. 2 ottobre 1986, n. 13093; Id., 17 giugno 1992, n. 8699). 21 13 federalismi.it |n. 23/2014 penale sulla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Sul punto in esame, la Corte costituzionale ha affermato che la previsione contenuta nell’art. 222 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), relativa all’applicabilità della sospensione della patente ad opera del giudice penale, costituisce “espressione del principio del simultaneus processus; principio che non ha modo peraltro di operare quando il processo penale non si celebri per difetto di una condizione di procedibilità, e che comunque resta privo di copertura costituzionale”23. La Consulta ricorda altresì che l’indirizzo seguito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità è quello di ritenere che, nelle ipotesi in cui l’azione penale non possa essere iniziata per mancanza di querela, si determina non già una preclusione all’applicazione della sanzione della sospensione della patente, ma soltanto lo spostamento della relativa competenza dal giudice penale all’autorità amministrativa. In altre parole, “ove il giudice penale non sia chiamato ad intervenire – come quando manchi una condizione di procedibilità – la competenza ad applicare la sanzione avuta di mira non può che spettare all’autorità amministrativa ordinariamente deputatavi”24. Un altro importante settore in cui il giudice penale è chiamato ad irrogare sanzioni amministrative è rappresentato da quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Anche in questo caso vi è una connessione con i reati (tant’è che si parla di illeciti amministrativi dipendenti da reato). La relazione con gli illeciti penali è evidente se si pensa che: la competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono; per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende (art. 36 del d.lgs. n. 231/2001); non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità (art. 37 del d.lgs. n. 231/2001); tranne alcune eccezioni, il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Ed anche in ambito civilistico il riconoscimento al giudice civile di irrogare sanzioni amministrative è di norma connesso con un giudizio principale: è questo il caso, ad esempio, 23 24 Così Corte cost., ord. 5 aprile 2002, n. 90. Corte cost., ord. n. 90/2002, cit. 14 federalismi.it |n. 23/2014 dell’art. 709-ter c.p.c. (introdotto dall’art. 2 della l. n. 54/2006), che, nelle controversie insorte tra genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento, qualora vi siano gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, attribuisce al giudice civile anche il potere di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Parimenti, nel caso delle (invero assai discutibili) sanzioni alternative irrogate dal giudice amministrativo (e disciplinate oggi dagli artt. 121 e 123 c.p.a.)25, sussiste una connessione con una funzione giurisdizionale, posto che il giudice amministrativo applica tali sanzioni quando, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l’inefficacia sia temporalmente limitata (art. 121, c. 4, c.p.a.), e quindi nell’ambito di un giudizio in ordine all’efficacia del contratto. Ed è proprio questa connessione che spiega, secondo alcuni in dottrina, l’attribuzione del potere sanzionatorio al giudice amministrativo, giacché, si sottolinea, in sede di valutazione delle esigenze imperative che giustificano il mantenimento dell’efficacia del contratto (ai sensi del c. 2 dell’art. 121 c.p.a.), non era pensabile che la valutazione sull’interesse generale venisse demandata al giudice amministrativo solo ai fini della decisione sull’efficacia del contratto e non anche ai fini dell’applicazione della sanzione alternativa26. Ed ancora, pure le c.d. astreinte, le sanzioni di mora previste nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (v. art. 114, c. 4, lett. e), del d.lgs. n. 104/2010)27, vengono irrogate Su cui si segnalano, indicativamente, G. GRECO, Illegittimo affidamento dell'appalto, sorte del contratto e sanzioni alternative nel d.lgs. 53/2010, in www.giustamm.it; A. BARTOLINI-S. FANTINI-F. FIGORILLI, Il decreto legislativo di recepimento della direttiva ricorsi in Urbanistica e Appalti, 2010, 656; P. CERBO, Le “sanzioni alternative” nell’attuazione della direttiva ricorsi (e nel codice del processo amministrativo), in Urb. App., 2010, 881 e ss.; E. FOLLIERI, Le sanzioni alternative nelle controversie relative a procedure di affidamento di appalti pubblici, ivi, 2011, 1129 e ss.; S. CIMINI-L. DE GREGORIIS, Commento sub art. 245-quater, in Codice dei contratti pubblici commentato, a cura di L.R. Perfetti, Milano, 2013, 2522 e ss. 26 P. CERBO, Le “sanzioni alternative” nell’attuazione della direttiva ricorsi (e nel codice del processo amministrativo), cit., 888. 27 Su questa misura processuale, che secondo la prevalente dottrina ha una natura sanzionatoria, si vedano: L. VIOLA, Nuovi poteri sanzionatori del giudice amministrativo, astreintes e giudizio di ottemperanza, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, 579 e ss.; ID., Le astreintes nel nuovo processo amministrativo, in Urb. e app., 2011, 153 e ss; ID., Le astreintes nel processo amministrativo e la pretesa incompatibilità con le obbligazioni pecuniarie della p.a., in Foro amm.-T.a.r., 2012, 815 e ss.; ID., Ancora sulla pretesa incompatibilità tra astreintes ed esecuzione delle sentenze in materia di obbligazioni pecuniarie della p.a., ivi, 2013, 528 e ss.; C. DELLE DONNE, Astreinte e condanna pecuniaria della P.A. tra Codice di procedura civile e Codice del processo amministrativo, in www.iudicium.it; M.P. CHITI, I nuovi poteri del giudice amministrativo: i casi problematici delle sanzioni alternative e delle astreintes, in La giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa, a cura di G. Greco, Milano, 2012, 14 e ss.; M.A. SANDULLI, L’introduzione delle astreintes nel processo amministrativo: tra effettività e incertezza, in Dir. e proc. amm., 2013, 883 e ss.; A. CARBONE, L’Adunanza Plenaria e l’ambito di applicazione delle astreintes: un problema risolto? (Considerazioni a margine di Cons. St., ad. Plen., n. 15 del 25 giugno 2014), in www.giustamm.it; ID., Riflessioni sul valore sanzionatorio dell’astreinte e sulla sua applicazione nel processo amministrativo, in www.dirittoamministrativo.org (anche in Foro amm., 2014); A. AULETTA, Le astreintes nel processo amministrativo, con 25 15 federalismi.it |n. 23/2014 all’esito di un giudizio (segnatamente, in caso di accoglimento del ricorso nell’ambito del giudizio di ottemperanza)28. 6. Una proposta interpretativa: la necessità che vi sia una connessione con un’ipotesi di responsabilità erariale per giustificare l’attribuzione di un potere sanzionatorio al giudice contabile. Ebbene, analogamente a quello che avviene con il giudice penale (ma, come si è visto, anche con il giudice amministrativo e civile), si potrebbe avanzare la tesi secondo cui l’attribuzione del potere di applicare una sanzione amministrativa alla Corte dei conti si giustifichi soltanto allorché vi sia una connessione (ovviamente non con un reato, ma) con un potenziale danno all’erario, ossia qualora sia stata avviata un’azione di danno erariale. Del resto, questo è quello che accade con le ipotesi classiche di sanzioni amministrative irrogate dal giudice contabile, a partire da quella di cui all’art. 46 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. n. 1214/1934), che, come s’è già detto, prevede una sanzione pecuniaria per la omessa o ritardata presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, quindi una sanzione connessa ad un’ipotesi di responsabilità contabile. Questa connessione si ha anche, a ben vedere, in molte delle fattispecie sanzionatorie più recenti, che riguardano ipotesi di violazioni di norme che hanno riflessi sulla spesa pubblica, e perciò sono potenzialmente in grado di arrecare un danno all’erario. In dette ipotesi, la procura della Corte dei conti è obbligata ad attivarsi, per cui l’attribuzione del potere sanzionatorio al giudice erariale si potrebbe giustificare in ossequio del principio di concentrazione delle azioni. In altre parole, considerato che il giudice contabile deve comunque avviare un’azione risarcitoria per verificare che non ci sia stato un danno all’erario come conseguenza dell’inosservanza del particolare riferimento alla possibilità della loro comminatoria rispetto a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, in www.giustamm.it. Per la giurisprudenza si segnala Cons. St., Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15. 28 Giova ricordare che con le c.d. astreinte è stato introdotto nel processo amministrativo un istituto analogo – ma meno circostanziato – a quello previsto dall’art. 614-bis c.p.c., che contempla la possibilità per il giudice di disporre la condanna dell’obbligato al pagamento di una “somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”. Sull’art. 614-bis c.p.c., si segnalano, tra i molti, A. LOMBARDI, Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: l’astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., in Giur. mer., 2010, 398 ss.; S. MAZZAMUTO, La comminatoria di cui all’art. 614-bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Eur. dir. priv., 2009, 947 ss.; ID., L’esordio della comminatoria di cui all’art. 614-bis c.p.c. nella giurisprudenza di merito, in Giur. it., 2010, 638 ss.; M. BOVE, La misura coercitiva di cui all’art. 614-bis c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 781 ss. 16 federalismi.it |n. 23/2014 precetto, può giustificarsi l’attribuzione a tale giudice del potere di applicare anche la sanzione amministrativa29. Si pensi, ad esempio, alla fattispecie sanzionatoria introdotta dall’art. 248, c. 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 (come sostituito dall’art. 3, c. 1, lett. s), del d.l. n. 174/2012), che subordina la possibilità per la Corte dei conti di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei soggetti che hanno contribuito al verificarsi del dissesto finanziario, al previo riconoscimento della loro responsabilità amministrativa, anche in primo grado30. Ebbene, in casi come questo, così come avviene nel campo penale con l’art. 24 della l. n. 689/1981, lo spostamento di competenza nell’irrogazione della sanzione dall’amministrazione ad un giudice si spiega in quanto quest’ultimo deve già conoscere (e quindi svolgere un’attività di accertamento) di quel determinato fatto illecito, in tutto o in parte31. Seguendo la tesi qui prospettata, dunque, esclusivamente qualora l’accertamento dell’illecito amministrativo costituisca il presupposto per l’esistenza della responsabilità erariale, nel senso che a seguito della condotta illecita tipizzata dal legislatore il giudice contabile deve avviare un’azione Per un caso in cui, per il comportamento illecito posto in essere da alcuni amministratori e dipendenti di un ente locale, il pubblico ministero contabile ha chiesto sia la condanna a titolo di responsabilità erariale che l’irrogazione di una sanzione amministrativa (nel caso di specie quella prevista dall’art. 30, c. 15, della l. n. 289/2002, riguardante il ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento), si veda Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 21 marzo 2012, n. 85. 30 Si riporta, per completezza, il testo del comma quinto dell’art. 248 cit., il quale prevede, oltre alla sanzione pecuniaria irrogata dalla Corte dei conti, anche altre preclusioni in ordine alla candidabilità dei responsabili del dissesto finanziario: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”. 31 Con riferimento alla ipotesi di connessione obiettiva con un reato prevista dall’art. 24 della l. n. 689/1981, la dottrina penalistica (L. SPAVENTI, Connessione obiettiva con un reato, in La sanzione amministrativa. principi generali, a cura di A. Cagnazzo-S. Toschei, Torino, 2012, 587) individua “il quid della ‘connessione obiettiva’, idonea a far scattare lo spostamento di competenza, nel nesso di dipendenza teleologica e strumentale tra i due illeciti, tale da determinare una sovrapposizione di fatti, su cui viene ad insistere la medesima attività di accertamento del giudice, globalmente considerata”. Si aggiunge che il passaggio di competenze dall’amministrazione al giudice avviene al fine di evitare che i tempi e le modalità di svolgimento dell’accertamento amministrativo non pregiudichino l’interesse dell’autorità giudiziaria penale al celere svolgimento della sua funzione giudicante (ivi, 589). 29 17 federalismi.it |n. 23/2014 di responsabilità erariale, si può ammettere l’attribuzione del potere di irrogare una sanzione amministrativa a tale giudice. Del resto, le stesse Sezioni riunite della Corte dei conti hanno riconosciuto che se la violazione della norma dovesse cagionare un danno all’erario vi deve essere anche la condanna al risarcimento a titolo di responsabilità amministrativa, con la conseguenza che i due profili (quello sanzionatorio e quello risarcitorio), pur restando divisi, possono coesistere32. Ed è proprio questa coesistenza tra le due ipotesi di illecito che può giustificare – per l’applicazione di una sanzione – il ricorso ad un procedimento giurisdizionale (tipico dei giudizi di responsabilità erariale), invece che ad un comune procedimento amministrativo sanzionatorio. Rimane fermo, in ogni caso, che la fattispecie tipizzata di responsabilità sanzionatoria va tenuta distinta dalla ordinaria responsabilità amministrativa “per danno”. Così, mentre per la condanna al risarcimento del danno erariale il giudice deve applicare i principi propri della responsabilità amministrativa (e quindi l’elemento soggettivo è quello del dolo o della colpa grave, si può far ricorso al potere riduttivo, si deve tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione, e così via), nell’applicare la sanzione amministrativa pecuniaria, in mancanza di una disciplina specifica, il giudice contabile non può che far riferimento, laddove compatibili, ai principi generali dettati dalla l. n. 689 del 1981, a partire dall’elemento soggettivo, che deve essere quello della colpa lieve. E ciò per la semplice ragione che quando una sanzione amministrativa viene irrogata da un organo giurisdizionale, ci può essere una procedura diversa, ma dal punto di vista sostanziale i principi generali che regolamentano la materia dell’illecito amministrativo rimangono validi. Non si condivide, perciò, la conclusione a cui giungono le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella già richiamata decisione n. 12 del 2007, secondo cui in questi casi il livello di colpa richiesto è quello della colpa grave, perché l’art. 1, c. 1, della l. n. 20 del 1994 imputa tale livello di colpa a tutte le “responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti”33. A tacere della contraddizione che si rinviene in questa decisione – per cui in premessa si enuncia la differenza funzionale e disciplinare tra i due tipi di responsabilità e poi si fa rientrare la responsabilità sanzionatoria nella stessa categoria generale della responsabilità amministrativa, sottoponendola alla medesima disciplina processuale34 –, va evidenziato che l’art. 1 della l. n. 20 del 1994 si riferisce all’attività giurisdizionale della Corte dei conti, mentre, come s’è già detto, nel Così Corte conti, S.R., 27 dicembre 2007, n. 12; Id., Sez. giur. Lazio, 20 dicembre 2005, n. 3001. Si tratta di un indirizzo seguito, da ultimo, da Corte conti, Sez. I, 19 maggio 2014, n. 678. 34 Contraddizione evidenziata anche da P. SANTORO, La responsabilità amministrativa sanzionatoria tra clausola generale e tipizzazione dell’illecito, cit., 3 e s. 32 33 18 federalismi.it |n. 23/2014 momento in cui commina sanzioni pecuniarie la Corte dei conti pone in essere una funzione amministrativa, con la conseguenza che non si devono applicare a detta attività i principi e gli elementi tipici della responsabilità erariale, bensì i princìpi propri del diritto amministrativo sanzionatorio. Va evidenziato, infine, un altro profilo rilevante: si è detto che l’attribuzione di un potere sanzionatorio al giudice può giustificarsi qualora vi sia la necessità di soddisfare l’esigenza di concentrazione delle azioni, ma questo sempre che l’illecito amministrativo non presenti alcun profilo di discrezionalità (relativo, ad esempio, a concetti giuridici indeterminati o a nozioni di illecito vaghe). I principi di legalità e di determinatezza, infatti, impongono che le fattispecie di illecito amministrativo devolute alla cognizione di un giudice debbano essere determinate con puntualità dal legislatore, in modo da non lasciare spazi di discrezionalità all’organo giurisdizionale. 7. I motivi che ostano all’affidamento alla Corte dei conti del potere di irrogare sanzioni amministrative in assenza di una connessione con un’ipotesi di responsabilità erariale. Alla luce delle osservazioni sopra svolte, dunque, è da ritenere che il giudice erariale (e, più in generale, qualsiasi giudice) possa essere titolare di un potere sanzionatorio amministrativo soltanto nel caso in cui si verificano le seguenti due condizioni: a) sussiste una connessione con un’azione di sua competenza, e quindi allorché il giudice debba già conoscere del fatto illecito oggetto di sanzione amministrativa (segnatamente, per quanto riguarda il giudice contabile, qualora vi sia una connessione tra la fattispecie tipizzata di responsabilità ed un danno all’erario); b) la sanzione non presenti profili di discrezionalità. Laddove queste due condizioni manchino il riconoscimento alla Corte dei conti del potere di irrogare sanzioni amministrative lascia molto perplessi. Si pensi alla recente fattispecie disciplinata dall’art. 1, c. 4, del d.l. n. 35/2013 (conv. con modificazioni con l. n. 64/2013), in tema di pagamento dei debiti delle p.a., ove si dispone che quando gli enti locali non abbiano richiesto gli spazi finanziari di cui necessitano o non abbiano proceduto (entro l’esercizio finanziario 2013) ad effettuare pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi, la Corte dei conti applica una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo per i responsabili dei servizi interessati. Ebbene, in casi come questo, dove non c’è alcun collegamento con ipotesi di danno all’erario, ma si sanziona esclusivamente l’inosservanza di un precetto, l’attribuzione di un potere sanzionatorio al giudice contabile non sembra possibile, e ciò per una serie nutrita di motivi. 19 federalismi.it |n. 23/2014 Anzitutto perché questo comporta che per applicare una mera sanzione amministrativa si finisce giocoforza col seguire un procedimento giurisdizionale e non un comune procedimento amministrativo sanzionatorio. A tacer d’altro, il soggetto sanzionato si vede così privato, in modo del tutto ingiustificato, della possibilità di ricorrere in via giurisdizionale avverso la sanzione amministrativa35. Infatti, essendo la sanzione contenuta in un provvedimento giurisdizionale, non è possibile per l’interessato invocare il classico rimedio riservato alle impugnazioni delle sanzioni amministrative dagli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 (v. oggi l’art. 6 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, né lo stesso può far ricorso al giudice amministrativo, non essendo chiaramente questa una ipotesi di sanzione pecuniaria la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione di quel giudice. Non solo, nel caso in esame il soggetto sanzionato non ha la possibilità di esercitare una difesa piena innanzi alla Cassazione, dato che, com’è noto, l’art. 111 Cost. dispone che avverso le decisioni della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti la giurisdizione. L’impossibilità di ricorrere in via giurisdizionale avverso la sanzione amministrativa costituisce un grave vulnus per la posizione giuridica del cittadino, il quale “ha sempre il diritto di difendersi nei confronti di un provvedimento amministrativo, ancor più se sanzionatorio, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.”, mentre con la devoluzione del potere sanzionatorio ad un giudice si ha l’esercizio di un potere amministrativo rispetto al quale non vi è nessuna forma di tutela ulteriore 36. In altre parole, essendo la sanzione amministrativa un provvedimento amministrativo, la devoluzione della competenza ad irrogare tali sanzioni ad un giudice piuttosto che ad un’autorità amministrativa sembra porsi in contrasto con i principi di sindacabilità degli atti amministrativi e di tutela delle situazioni giuridiche soggettive presidiati rispettivamente dagli artt. 24 e 113 Cost. Ed ancora, la diversità di procedura seguita per irrogare la sanzione comporta che gli esiti potranno essere differenti nella ipotesi di esercizio della potestà sanzionatoria da parte Può però naturalmente esperire i normali ricorsi avverso una sentenza in primo grado del giudice contabile. 36 In tal senso F. CINTIOLI, In difesa del processo di parti (note a prima lettura del parere del Consiglio di Stato sul “nuovo” processo amministrativo sui contratti pubblici), in www.giustamm.it, 17-18, il quale fa riferimento alle sanzioni alternative irrogate dal giudice amministrativo. Va segnalato, tuttavia, che con riguardo alla scelta del legislatore di affidare al giudice amministrativo il potere sanzionatorio, altra dottrina ha notato che a detto giudice non è precluso comminare sanzioni, osservando che manca nella Costituzione la previsione di una riserva di amministrazione sull’irrogazione delle sanzioni amministrative: P. CERBO, Le “sanzioni alternative” nell’attuazione della direttiva ricorsi (e nel codice del processo amministrativo), cit., 885; E. FOLLIERI, Le sanzioni alternative nelle controversie relative a procedure di affidamento di appalti pubblici, cit., 1134. 35 20 federalismi.it |n. 23/2014 dell’amministrazione e in quella, subordinata ed eccezionale, di esercizio della potestà da parte del giudice37. Il legislatore infatti non si è preoccupato di garantire una identità di risultato della funzione sanzionatoria indipendentemente dall’autorità che la esplica, con la conseguenza che la disciplina, i caratteri e l’esito di siffatta funzione possono essere diversi se la stessa viene esercitata da un giudice invece che da una autorità amministrativa38. In sostanza, il risultato materiale della potestà sanzionatoria è influenzato e strettamente condizionato dalle regole formali sull’esercizio della funzione, che sono diverse a seconda che la competenza spetti ad un giudice piuttosto che ad una pubblica amministrazione (si pensi alla diversa ampiezza di poteri istruttori, dell’amministrazione e del giudice penale)39. Ebbene, questo rischio di avere trattamenti difformi nelle ipotesi in cui la sanzione amministrativa sia irrogata dal giudice anziché dalla p.a. sembra portare alla violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento presidiati dalla nostra Carta costituzionale. Oltre alle richiamate preclusioni – anche di ordine costituzionale – ad affidare funzioni sanzionatorie amministrative ad un giudice, esistono ragioni di economicità che dovrebbero portare il legislatore ad orientarsi verso una scelta diversa, attribuendo il potere sanzionatorio ad un organo giurisdizionale soltanto nei casi in cui ciò sia giustificato da ragioni di connessione e quindi di concentrazione delle azioni. È del tutto evidente, infatti, che l’attribuzione di tali funzioni ad un apparato giurisdizionale (invece che amministrativo), è indubitabilmente più dispendioso sia per l’erario che per il cittadino. Infatti, la procedura giurisdizionale non solo è più onerosa per la parte pubblica, che si vede costretta a far svolgere a dei magistrati (anziché a dei funzionari amministrativi) una funzione meramente amministrativa, ma costringe anche il convenuto a sopportare costi maggiori, dovendo, per esempio, farsi assistere da un legale. Evidenzia il punto A. TRAVI, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, Padova, 1983, 129. Mette in luce questo profilo A. TRAVI, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, cit., 129, il quale, soprattutto con riferimento all’art. 24 della l. 689/1981 (che, in ipotesi di connessione con un reato, attribuisce la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa al giudice penale), evidenzia che anche sotto il profilo giurisdizionale non vi è una identità di risultati, dal momento che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’opposizione sono diversi rispetto a quelli propri del giudice penale. Questo Autore segnala invece come l’esigenza di identità di risultati sia garantita in alcuni modelli stranieri (in particolare quello tedesco desumibile dall’Ordnungswidrigkeitengesetz), ove l’attribuzione al giudice penale della cognizione dell’opposizione al provvedimento dell’amministrazione di applicazione della sanzione ha anche lo scopo di garantire una identità di risultati rispetto alle ipotesi in cui la competenza ad applicare la sanzione amministrativa sia già in partenza devoluta al giudice penale per ragioni di connessione. 39 In questa direzione C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 256. 37 38 21 federalismi.it |n. 23/2014 8. Conclusioni. In definitiva, dalle considerazioni sopra svolte emerge con evidenza che l’applicazione di sanzioni amministrative costituisce una funzione riservata all’amministrazione 40 , che solo in casi eccezionali è possibile trasferire ai giudici41. In particolare, secondo la tesi qui proposta, l’attribuzione di un potere sanzionatorio al giudice può giustificarsi esclusivamente qualora vi sia la necessità di soddisfare l’esigenza di concentrazione delle azioni (e sempre che l’illecito amministrativo non presenti alcun profilo di discrezionalità). Solo questa ricorrenza sembra rendere ragionevole, e perciò giustificabile, il riconoscimento del potere sanzionatorio amministrativo in capo ad un giudice. Laddove però questo presupposto manchi, la strada della devoluzione del potere sanzionatorio amministrativo ad un organo giurisdizionale non sembra percorribile. E ciò principalmente perché attribuire una funzione amministrativa e sanzionatoria “pura” al giudice stona col sistema di garanzie che connota il rapporto tra cittadino ed amministrazione42. Cosicché, la tendenza seguita dal legislatore nell’ultimo decennio di conferire poteri sanzionatori alla Corte dei conti anche per fattispecie scollegate da un danno all’erario non può essere condivisa, dal momento che in tal modo si attribuisce a detto giudice un potere che non gli è proprio. Oltretutto, così si distolgono i magistrati contabili dallo svolgimento della loro missione principale, che non è quella di applicare sanzioni amministrative ma è quella, molto più impegnativa, di condannare chi cagiona un danno all’erario in modo da incentivare il buon andamento della pubblica amministrazione43. Secondo C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, cit., 271, “anche nella legge n. 689 del 1981 la funzione sanzionatoria dell’Amministrazione ha carattere di infungibilità” per cui “si può senz’altro affermare, con carattere di generalità, che l’applicazione di sanzioni amministrative costituisce una funzione riservata all’Amministrazione”. 41 Non si può perciò condividere la suggestione – proposta da G. SEVERINI, voce Sanzioni amministrative (processo civile), in Enc. dir., Aggiornamento, vol. VI, Milano, 2002, 1006 e s., e seguita da R. GIOVAGNOLI, Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale, in www.giustizia-amministrativa.it, 2013, 9-10 – secondo cui la funzione sanzionatoria amministrativa è una funzione solo formalmente (e soggettivamente) amministrativa, ma sostanzialmente è una funzione giurisdizionale punitiva appartenente al giudice e, per così dire, prestata all’amministrazione. 42 In tal senso, pur se con riferimento alle sanzioni alternative irrogate dal giudice amministrativo, F. CINTIOLI, In difesa del processo di parti (note a prima lettura del parere del Consiglio di Stato sul “nuovo” processo amministrativo sui contratti pubblici), cit., 16. 43 Secondo F.G. SCOCA, Problemi aperti in tema di giurisdizione sulla responsabilità amministrativa, in Atti del Convegno sul Corretto utilizzo delle risorse pubbliche: idoneità dei mezzi di tutela e necessità del loro potenziamento, Gubbio, 20 e 21 aprile 2012, in www.giustamm.it, la funzione della responsabilità amministrativa, più che risarcitoria o sanzionatoria, è dissuasiva: tende ad evitare che vengano poste in essere condotte illecite e dannose; sempre questa autorevole dottrina sottolinea che la responsabilità amministrativa è un valido 40 22 federalismi.it |n. 23/2014 È questo il motivo per il quale è nata la Corte dei conti. Non la si può pertanto trasformare in una sorta di Autorità che applica sanzioni amministrative. Se si vuole rafforzare la funzione giurisdizionale del giudice contabile, non può essere questa la strada da seguire. È da salutare pertanto con favore la scelta compiuta dal recente legislatore che, con il d.lgs. n. 33 del 2013, ha abrogato la fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa contenuta nell’art. 1, comma 127, l. n. 662/1996, introducendo una nuova previsione con la quale la responsabilità erariale si è trasformata in una sanzione amministrativa, per la cui applicazione non è stabilita la competenza della Corte dei conti44. C’è da auspicarsi che sia il primo passo verso un’inversione di rotta. strumento di attuazione dei principi fissati nell’art. 97 Cost., in particolare del principio del buon andamento. In argomento si veda anche, dello stesso Autore, Sguardo d’insieme sugli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa, in La responsabilità amministrativa e il suo processo, a cura di F.G. Scoca, Padova, 1997, 6 e ss., e, da ultimo, ID., Relazione di sintesi, in Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo, cit., 207 e ss.; si segnalano, inoltre, A. POLICE, La natura della responsabilità amministrativa, in La responsabilità amministrativa e il suo processo, cit., 145 e ss.; ID., La giurisdizione della Corte dei conti: evoluzione e limiti di una giurisdizione di diritto oggettivo, cit.; L. MERCATI, Responsabilità amministrativa e principio di efficienza, Torino, 2002. 44 Segnala questa novità legislativa A. IADECOLA, La lotta alla corruzione: dalla legge 190/2012 al decreto 33/2013; le nuove misure del c.d. pacchetto P.A., Relazione tenuta al convegno su Il Comune protagonista della rinascita: approdo verso una amministrazione “del fare”. Le novità in materia di tributi locali, Francavilla al Mare, 26 settembre 2013. In particolare, l’art. 1, comma 127, della l. n. 662/1996 (abrogato dall’art. 53, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013) disponeva che “Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”. La giurisprudenza contabile prevalente ha ricondotto tale fattispecie nell’ambito della responsabilità sanzionatoria, ritenendola sussistente per il solo fatto della violazione della norma, indipendentemente dalla dimostrazione di un danno concreto ed attuale alla p.a. (cfr. Corte conti, Sez giur. Trentino Alto Adige, 17 febbraio 2009, n. 59; Id., Sez. giur. Molise, 29 aprile 2013, n. 48). Di recente, va segnalata sul punto Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 10 luglio 2014, n. 192, la quale ha ritenuto invece che l’omessa pubblicazione sul sito web di incarichi conferiti a soggetti esterni non configura una fattispecie di responsabilità sanzionatoria se non vi è la prova del danno erariale. Attualmente, l’art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, prevede che in caso di omessa pubblicazione via web degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, “il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. 23 federalismi.it |n. 23/2014