Corte dei conti Controlli sulla gestione finanziaria TIPOLOGIA CONTROLLI • CONTROLLO CONSISTE NELL’ESAME DEGLI ATTI E DELLA ATTIVITA’ CONDOTTO DA SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE LI HA POSTI IN ESERE AL FINE DI VERIFICARE: • 1) CONFORMITA’ A LEGGE; • 2) CONFORMITA’ A CRITERI DI BUONA AMMINITRAZIONE • TRATTASI DI ATTIVITA’ STRUMENTALE ED ACCESSORIA RISPETTO ALLA AMMINISTRAZIONE ATTIVA E DI SECONDO GRADO OGGETTO DEl CONTROLLO • CONTROLLO SU: 1) ATTI; 2) ORGANI; 3) GESTIONE. • 1) ATTI: • LEGITTIMITA O MERITO; • PREVENTIVO: prima che atto produca effetti; • SUCCESSIVO: dopo che atto produce effetto; • • Preventivo: 1) preventivo antecendente: prima che l’atto si perfezioni e incide sulla validità: es: autorizzazione; • 2) preventivo susseguente: dopo il perfezionamento dell’atto ma prima che produca effetti: es approvazione contratto fase integrativa efficacia - quale condicio iuris efficacia . • 2) CONTROLLO SU ORGANI: verificano la legittimità del funzionamento di un organo al fine di uniformarne l’operato alla legge e al p buon andamento: • A) ISPETTIVO non supportato da poteri sostitutivi o repressivi; • B) SOSTITUTIVO SEMPLICE: in caso di inerzia nomina commissario ad acta • C) SOSTITUTIVO REPRESSIVO: con anche potere sanzionatorio. • Nei casi del controllo sostitutivo, il controllore ha una competenza straordinaria e agisce al posto del sostituito. Il REGIME degli atti è tale che seppure formalmente imputabili al controllore producono effetti nella sfera giuridica del controllato • 3) CONTROLLO SU GESTIONE: verificano la conformità della gestione ai criteri di efficienza efficacia economicità di cui alla legge 241/90 • 3.1) INTERNO: organo interno; carattere permanente • 3.2) ESTERNO: es tipico corte dei conti: Rapporti controllore controllato • Carattere indefettibile è l’alterità tra controllore e controllato, può poi aversi: • 1) rapporto di subordinazione: in tal caso il controllo è connaturato alla posizione di superiorità e non occorre legge che lo preveda • 2) equiordinazione: occorre legge che istituisca un controllo purchè con aggancio in costituzione e di natura collaborativa; Esiti • Impeditivi • Collaborativi. • A partire dalle leggi bassanini, L 59/97 e 127/97, si avvia un processo definito federalista, fondato sulla differente distribuzione delle funzioni ammve ( a cost invariata) secondo il criterio della sussidiarietà: dall’organo di governo più vicino al cittadino. L cost 3 2001 • l suddetto processo viene costituzionalizzato con la riforma del titolo V II parte della cost., L. Cost 3/2001, sancendosi la fine del parallelismo tra le funzioni amm.ve e quelle legislative, disciplinandosi il riparto tra stato e regioni delle competenza legislativa ed affidando, nel rispetto della sussidiarieta verticale, le funzioni amm.ve in capo ai comuni e solo se livello di governo inadeguato, a salire fin verso lo Stato: art 118 ; • Nella esaltazione delle autonomie (art 114 configura le autonomie locali quale elemento costitutivo della repubblica, equiordinati agli altri), il processo non poteva non investire anche il sistema ordinamentale dei controlli, quale momento di compressione proprio della autonomia del controllato; • Viene abrogato l’art 125 co 1 e 130 cost, eliminandosi i controlli preventivi di legittimità e, nei casi previsti dalla legge, di merito su ATTI REGIONI; • Abrogato art 130 cost relativo al controllo di legittimità e merito della regione su ATTI ENTI LOCALI; • Rimane quale norma cost che si occupa espressamente dei controlli art 100 II co, che disciplina il controllo della corte dei conti. Trattasi come vedremo di norma che controbilancia il marcato decentramento avviato con criteri di sussidiarietà; • Ne emerge un quadro ordinamentale dei controlli improntato ad una nuovo filosofia. Vengono da un lato drasticamente ridotti, se non quasi del tutto eliminati, i controlli su singoli atti, con effetto impeditivo, dall’altro si preferiscono i controlli successivi sulla attività di natura COLLABORATIVA sia interni sia esterni; • Ed infatti La corte cost 29/95, nel dichiarare la legittimità cost del controllo sulla gestione di cui alla L 20/94 art 3, esterno, intestato alla corte dei conti, precisa: • Il sistema dei controlli non è chiuso e tassativo potendo il legislatore prevederne anche di nuovi purchè con un aggancio in costituzione per il relativo fondamento. Pur se art 125 ( allora ancora vigente) mostrava una preferenza per i controlli preventivi di legittimità su singoli atti, ciò non impediva un controllo su attività nel suo svolgimento, improntato a parametri non normativi di legalità ma di risultati collegati ad obtv. • Afferma che il disegno costituzionale della pa, 97, 81, 28, 119, permette al lex di sviluppare le potenzialità contenute attraverso la previsione di controlli ulteriori rispetto a quello esterno di legittmità estensibili anche alle REGIONI. • Richiama il percorso legislativo fino ad allora compiuto con abrogazione dei controlli di merito e riduzione di quelli preventivi di legittimità su atti delle REGIONI con il dlgs 40/93; la L 142/90; dlgs 502/92 e 29/93 che configuravano una programmazione di bilancio improntata e centrata sulla individuazione degli obtv dei mezzi più idonei per raggiungerli sotto profilo della efficienza efficacia economicità • La L 20/94 si era inserita in tale processo di trasformazione ampliando le forme di controllo con la previsione del controllo di gestione sulla attività, esteso a tutte le ppaa, imputato alla corte dei conti quale organo terzo imparziale, a tutela dei sovraordinati interessi all’equilibrio economico finanziario di bilancio delle PPAA, quale controllo che non rappresenta un potere statale in conflitto con autonomia regioni ma compito COLLABORATIVO al servizio esigenze costituzionalmente tutelate e volto a grantire che ogni pa rispionda al modello di efficienza di cui all’art 97 cost • L cost 3 2001 ha dato copertura costituzionale al sistema ordinamentale che si veniva componendo, con espresso richiamo all’art 117 anche delle fonti internazionali e europee, tra le quali il patto di stabilità. Il controllo è così divenuto sempre più strumentale alla tutela degli equilibiri finanziari al fine di garantire il rispetto degli obblighi del psi; • In tal senso anche la L. 131/03 art 7 comma 7 ove si fa espresso rifto al psi ed al ruolo della corte dei conti nel verificare il rispetto degli equilibri di bilancio di aut locali e regioni a tali fini, oltre che verificare con il cllo sulla gestione, nel rispetto natura COLLABORATIVA, il perseguimento obtv. • In tal senso deve leggersi anche la L 266/05 art 1 co 166 e ss che introduce, appunto, il controllo diretto sulla gestione finanziaria ( bil prev e rendic consunt) di enti locali e ASL; • La evoluzione normativa successiva ha ulteriormente accentuato tali aspetti giungendosi con la L. cots 1/12 ad introdurre il pareggio di bilancio e la espressa concorrenza ( art 119) anche delle aut locali al rispetto psi. Ciò ha reso ancor più essenziale il sistema dei controlli. Di qui la modifica del dlgs 118/11 con dlgs 126/14 per ARMONIZZAZIONE BILANCI; • L’autonomia finanziaria ex art 119 e l’aumento dei centri di spesa e di costo legittima l’affermarsi di un controllo non su singoli atti ma sulla attività, successivo, per verificare il rispetto degli obtv. Il progressivo emergere in tutta la sua drammaticità della crisi economica e del deficit di bilancio ha però indotto, come vedremo, anche un ennesimo mutamento dei controlli e della Tipologia con il dl 174/12, ritornando sia ad esiti impeditivi sia a controlli anche preventivi; • Tornando alla riforma del titolo V questa aveva abrogato come già detto art 125 comma 1 ( controlli legittimità e merito sulle regioni), • modificato art 127 per controllo di legittimità leggi regionali; • Abrogato art 130 controlli su comuni da parte regioni ( ormai ex art 114 sono equiordinati quindi il controllo deve corrispondere a esigenze costituz. rilevanti e deve essere rispettoso autonomia e quindi collaborativo); Controlli esterni su atti • • • Rimangono, alla luce dei quadro delineato, delle questioni interpretative rispetto a controlli ad oggi vigenti: A) art 135 TUEL controllo prefettizio su determinati atti espressione non di un controllo in senso tecnico di una ammne statale sulla legittimità di atti degli enti locali, ma di un potere di indirizzo alla salvaguardia di interessi fondamentali inerenti ordine e sicurezza pubblica propri della lex esclusiva stato. Abrogazione art 130 ha inciso sul mezzo per l’esercizio di tale controllo( art 130 coreco), ma non sulla modalita procedimentale cioè riesame obbloigatorio dell’atto che potrebbe attuarsi ricorrendo ai controlli inyterni ex art 147 TUEL; B) art 138 TUEL annullamento straordinario del governo di atti comunali - la giurisprudenza ammva lo ritiene compatibile con l’assetto costituzionale vigente attesa la esistenza dell’artt 117 co 2 che assegna alla competenza esclusiva lex statale solo talune materie per assicurare la unitarietà dell’ordinamento e l’art 120 co 2 cost consente al medesimo fine la invasione da parte dello stato di competenze enti di cui art 114 cost. prevedendo un potere però sostitutivo ( Garfoli pag 1359) attuato con l’art 8 L 131/03 che disciplina l’annullamento degli atti anche dei comuni ; • C) annullamento da parte della soprintendenza del nulla osta paesaggistico rilasciato dalla regione o ente delegato e cioè il comune art 159 co 3 dlgs 42/04 beni culturali; • D) art 39 dpr 380/01 annullamento del permesso di costruire da parte della REGIONE. «Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione». La regione può anche sospendere ai sensi successivo art 40 le opere in assenza di permesso costruire o in violazione ove il comune non intervenga ( potere sostitutivo). • Tutte ipotesi di ANNULLAMENTO atti delle regioni o dei comuni da parte dello stato e dei comuni da parte delle regioni che, previsti espressamente da una legge, sono da ritenersi costituzionalmente legittimi ove assicurino cmq la salvaguardia delle prerogative degli eell costituzionalmente garantite ed il collegamento ad interessi costituz tutelati quali la unitarietà ord giuridico Poteri sostitutivi Stato • A fronte del decentramento e della riduzione del sistema di controlli vi è quale Controbilanciamento sia la previsione di poteri sostitutivi da parte dello Stato e delle regioni sia il controllo da parte della corte dei conti: • POTERI SOSTITUTIVI; • 1) art 117 co 5: stato può adottare attività legislativa di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti della ue nelle materie di competenza delle regioni e provincie autonome ove non adempiano: intervento con dlgs sostitutivo in via anticipata, che entra in vigore solo alla scadenza dei termini entro ente sostituito doveva agire, cedevole. Tale potere sostitutivo può essere esercitato con legge o regolamento atteso che art 117 non pone lmiti. D’altronde le regioni possono recepire le direttive sia con regolamenti che con atti ammvi generali e ciò significa che anche il sostituto possa utilizzare i medesimi atti ( L 11/08 art 11) ( Ad Gen CDS parere 1/02 ammette che la sostituzione di natura cedevole può avvenire anche con regolamento da parte dello Stato); • 2) art 120 co 2: potere sostitutivo dello Stato: differenza con art 117 co 5 è che il 120 non si riferisce a poteri anticipati; necessitano poi di atti ammivi e non di una legge per la attuazione. Procedura disciplinata da art 8 L 131/03; Cost 43/04 ammette anche la possibilità di previsione di ulteriori poteri sostitutivi configurabili da legislazione di settore statale o regionale in capo ad organi di Stato, regione o di altri enti territoriali. La legge regionale potrebbe allora prevedere poteri sost dei comuni in materie di propria competenza ma occorre che: 1) siano poteri disciplinati dalla legge; 2) per atti non discrezionali; 3) potere sostitut da esercitarsi da parte di un organo di giverno regionale ( tale non è il difensore civico); • 3) CdS parere 93/15: poteri sostitutivi di Stato e Regioni nei cfr di enti locali: art 136 TUEL: (poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori) subordina l’esercizio del potere sostitutivo, demandato ad un commissario ad acta nominato dal Comitato regionale di controllo, all’inottemperanza dell’ente locale all’invito della Regione ad adempiere all’obbligo di legge entro un termine ragionevole all’uopo indicato. • l’art. 137 (“[p]oteri sostitutivi del Governo”) prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, su proposta del Ministro competente, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere e, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta • Infine, l’art. 138 (annullamento straordinario), già esaminato, prevede che, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, possa, in qualunque tempo, annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità • Rileva, dunque, un sistema di poteri sostitutivi che, coerente con il potere di cui all’art 120 cost, consente in prima battuta alla regione e, in caso di inottemperanza, allo Stato di intervenire a fine di sostituire l’ente inerte. Controlli su organi • Controlli da parte dello Stato su organi della regione e degli eell sui quali la riforma cost ha inciso poco: • STATO su regioni: art 126 vedi cost 219/13: • Art 127 cost questione legittimità costle in via diretta; • Su eell: art 141 e 193 co 4 tuel; 143 tuel; dlgs 149/11 art 6 ( sez aut 2/12) Tutela giurisdizionale • Tutela giurisdizionale: • Decorrenza termine impugnazione dell’atto sottoposto a controllo: se preventivo e positivo, solo dalla conoscenza effettiva dell’atto controllo positivo ( ad pl 20/85); • Se controllo preventivo negativo: impugnabilita diretta dell’atto di controllo perché lesivo. Non sono invece impugnabili gli atti di controllo preventivo legittimita della corte conti • Ente che adotta atto controllato, in caso di impugnazione dell’atto di controllo negativo da parte del privato destinatario, non è controinteressato perché non ha un interesse contrario a quello del privato che impugna, anzi ha un interesse adesivo e paralleo ( ad pl 1818/96) Non gli deve quindi essere notificato il ricorso avverso controllo negativo. No è legittimato ad appellare sentenza che annulla controllo e ripristina il suo atto • Consumazione potere controllo: orientamento diffuso nega che si consumi il potere: annullamento retroattivo impone di nuovo il controllo – vizi diversi o emendato da vizi formali - con applicazione tesi del graduale formarsi del giudicato al secondo annullamento: tale tesi si fonda su: 1) art 26 co 2 L tar che fa salvi ulteriori provv ammvi ed su effetti retroattivi annullamento: annullato atto controllo pa in virtù art 26 la ammne deve adottare ulteriori provv ammvi e cioè atti di controllo non essendo decorso il rekativo termine; 2) su art 119 tu imp civili che prevede riapertura procedi disciplinare in caso di anull gle del provvedimento per motivi diversi dalla scadenza termine perentorio; • Annullamento atto negativo di controllo: no ottemperanza in quanto autoesecutiva Controlli corte dei conti • Nel passare più nello specifico alla disciplina dei controlli intestati alla corte dei conti deve evidenziarsi che La evoluzione cui si è fatto sopra cenno ha ovviamente investito anche questi ultimi, con particolare riferimento al controllo esterno sulla gestione. • La evoluzione dei controlli della corte dei conti può essere suddistinta in linea di massima in tre fasi storiche: A) dalla costituzione alla riforma L 20/94; B) dalla L 20/94 alla L. 266/05; C) fino alla legislazione più recente, nel corso del quale la corte è stato coinvolta in modo sempre più diretto nel controllo di legittimità regolarità sul rispetto del patto stabilità ed equilibrio di bilancio ( dossier storia corte da sito corte cost); • Nell’ambito del processo riformatore inaugurato come si diceva dalle Leggi Bassanini ed ancor prima dagli interventi normativi richiamati da cost 29/95, viene ovviamente coinvolto il sistema dei controlli e quindi anche i controlli intestati alla corte dei conti. Si assiste ad una dequotazione della tipologia di controllo su atti con esiti impeditivi, sostituito dal nuovo modello ritenuto preferibile in quanto più coerente con le autonomie locali, rappresentato dal controllo sulla gestione amministrativa, di natura collaborativa. La legge 20/94 dispone che La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge • Tale ulteriore forma di controllo riceve l’imprimatur della legittimità cost da cost 29/95; • Successivamente la L 131/03, di attuazione della L. cost 3/01, con art 7 comma 7 precisa che La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Viene così sottolineato il profilo COLLABORATIVO ma anche al rispetto del patto di stabilità. Cost 29 95 e 470 97 • La legge 20/94 si inquadra, come si diceva, in contesto normativo di poco successiva al decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, che, in attuazione dell'art. 2, primo comma, lettera h), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, ha notevolmente ridotto il numero degli atti amministrativi regionali sottoposti al controllo preventivo di legittimità e ha abolito il controllo di merito, secondo un disegno giudicato da questa Corte non illegittimo in numerosi suoi aspetti (v. sent. n. 343 del 1994). In materia di contabilità pubblica, poi, occorre considerare la svolta decisiva data negli ultimi anni al faticoso processo di riforma dei bilanci pubblici - preannunziata nella ormai lontana legge sul bilancio e sulla contabilità regionali (v., in particolare, l'art. 19 della legge 19 maggio 1976, n. 335, il quale prevede già che le regioni istituiscano uffici destinati a svolgere un controllo interno di efficienza) - con l'approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (in ordine ai bilanci degli enti locali), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 2 e 5 (in ordine alla gestione finanziaria delle unità sanitarie locali), e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (che riforma il bilancio statale e prevede, all'art. 20, l'istituzione in ogni amministrazione di servizi di "controllo interno" sulla gestione): si tratta, infatti, di atti legislativi vòlti a configurare una comprensiva programmazione di bilancio, nella quale le quantificazioni in termini finanziari risultino basate sulla individuazione degli obiettivi da perseguire e sulla determinazione dei mezzi e dei processi ritenuti più idonei al loro raggiungimento sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ( Cost 29/95) • Il processo riformatore realizzato dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ( avviene) nell'intento di adeguare le forme di controllo sulle amministrazioni pubbliche alle esigenze derivanti dalla moltiplicazione dei centri di spesa, connessa, tra l'altro, allo sviluppo del decentramento e all'istituzione delle regioni. • La legge, intervenendo sulla configurazione tradizionale delle competenze della Corte dei conti - precipuamente caratterizzate dal riscontro di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato e, successivamente, estese al controllo sulla gestione degli enti di cui alla legge n. 259 del 1958 - ne ha modificato ambito e contenuto, con il triplice effetto di • assoggettare ad esse tutte le amministrazioni pubbliche, di • ridurre, nel contempo, l'area del controllo preventivo di legittimità • e di conferire primario rilievo al controllo sulla gestione, avente per oggetto non già i singoli atti, ma l'attività amministrativa considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento. ( Cost 470/97) • Questa Corte, pronunciandosi sul quadro di riferimento costituzionale in cui si colloca la riforma (v. sentenza n. 29 del 1995), ha già avuto occasione di chiarire che le nuove competenze di cui alla norma denunciata non costituiscono attuazione dell'art. 100 della Costituzione, ma sono espressione di una scelta del legislatore ordinario, al quale, come rilevato anche in altre occasioni, non può reputarsi preclusa l'introduzione di forme di controllo diverse ed ulteriori rispetto a quelle puntualmente previste negli artt. 100, secondo comma, 125, primo comma, e 130, purché per "esse sia rintracciabile in Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati". ( cost 470/97) • Ed infatti è un'affermazione costantemente presente nelle decisioni di questa Corte in materia, peraltro chiaramente preannunziata nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente e largamente condivisa dalla dottrina, quella secondo la quale l'insieme dei controlli previsti negli artt. 100, secondo comma, 125, primo comma, e 130 della Costituzione non preclude al legislatore ordinario di introdurre forme di controllo diverse e ulteriori, purché per queste ultime sia rintracciabile in Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati (v., ad esempio, sentt. nn. 359 del 1993, 452 del 1989, 961 e 272 del 1988, 219 del 1984, nonché, in riferimento all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 85 del 1990) ( Cost 29/95). • La legge oggetto dei ricorsi in esame si colloca nell'ambito di tale processo di trasformazione, ampliando le forme di controllo con la previsione del controllo sulla gestione e rafforzando il ruolo della Corte dei conti come organo posto a tutela degli interessi obiettivi della pubblica amministrazione, sia statale sia regionale o locale. • Di modo che l'imputazione alla Corte dei conti del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non può essere considerata come l'attribuzione di un potere statale che si contrappone alle autonomie delle regioni, ma come la previsione di un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente vòlto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione, quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza. ( cost 29/95) • Tale nuovo tipo di controllo viene però subito inquadrato come differente rispetto a quello di legittimità e di contabilità, pur precisando ne contempo che comunque non deve farsi confusione «fra il controllo neutrale e imparziale delineato nel punto precedente della motivazione e il controllo squisitamente politico attribuito all'organo rappresentativo nei confronti di quello "esecutivo» Cost 29/95. • Più in particolare cost 29/95 precisa che: «controllo sulla gestione previsto dalle disposizioni impugnate differisce sostanzialmente dai controlli di legittimità e contabili. La diversità non sta soltanto nel fatto, pur rilevante, precedentemente ricordato, secondo il quale, mentre i controlli da ultimo menzionati concernono singoli atti, quello sulla gestione riguarda invece l'attività considerata nell'insieme dei suoi effetti operativi e sociali, ma risiede soprattutto nella struttura stessa della funzione di controllo. • Nel caso dei controlli contabili e di legittimità, la Corte dei conti è chiamata a verificare, con una valutazione ex ante, la conformità di determinati atti della pubblica amministrazione rispetto alle previsioni legislative e di bilancio, tenendo conto anche degli obiettivi prefissati dal legislatore. • Nel caso del controllo sulla gestione, invece, la Corte dei conti, come dice espressamente l'impugnato art. 3, quarto comma, è tenuta ad accertare "la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa". In altri termini, in quest'ultimo caso, il controllo consiste nel confronto ex-post tra la situazione effettivamente realizzata con l'attività amministrativa e la situazione ipotizzata dal legislatore come obiettivo da realizzare, in modo da verificare, ai fini della valutazione del conseguimento dei risultati, se le procedure e i mezzi utilizzati, esaminati in comparazione con quelli apprestati in situazioni omogenee, siano stati frutto di scelte ottimali dal punto di vista dei costi economici, della speditezza dell'esecuzione e dell'efficienza organizzativa, nonché dell'efficacia dal punto di vista dei risultati. ( cost 29/95) • Questa particolare natura del controllo sulla gestione spiega perché l'articolo contestato stabilisce che esso debba essere sempre "successivo", anche quando sia condotto "in corso di esercizio". E spiega anche perché lo stesso articolo, quando afferma che tale controllo possa comportare che si verifichi "la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione….. non intende minimamente confondere due forme di controllo radicalmente diverse o stabilire surrettiziamente un potere generale di vigilanza o di controllo diretto a sovrapporsi a quelli disciplinati da altre norme di legge, ma mira semplicemente a dire che la rilevazione di eventuali illegittimità, di scorrettezze contabili o di cattivo funzionamento dei controlli interni possa essere assunta a elemento o a indizio per la distinta valutazione complessiva connessa all'esercizio del controllo sulla gestione. • In ragione della radicale diversità tra il controllo di legittimità o quello contabile e il controllo sulla gestione, quest'ultimo, a differenza dei primi, non incide sull'efficacia giuridica dei singoli atti, né assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari…. Nei confronti delle amministrazioni interessate, lo stesso art. 3, sesto comma, sottolinea il rapporto fortemente collaborativo della Corte dei conti, cui è data la possibilità di formulare a quelle "in qualsiasi (altro) momento" le proprie osservazioni e di ricevere dalle stesse comunicazione delle "misure conseguenzialmente adottate". Questo tipo di rapporto è la conseguenza del fatto che il controllo dei risultati della gestione è, prima di tutto, diretto a stimolare nell'ente o nell'amministrazione controllati processi di "autocorrezione» ( Cost 29/95) La cost inquadra il nuovo tipo di controllo sulla gestione collaborativo come differente rispetto ai controlli di legittimità e contabilità, in quanto collaborativo e privo di incisione impeditiva, stimolando solo alla autocorrezione. Anche il riferimento ai controlli di legittimità e regolarità deve intendersi nel senso che la rilevazione di eventuali illegittimità, di scorrettezze contabili o di cattivo funzionamento dei controlli interni possa essere assunta a elemento o a indizio per la distinta valutazione complessiva connessa all'esercizio del controllo sulla gestione • Sono infatti controlli che «non comportano, come si è precisato al punto precedente, alcuna diretta incidenza sull'efficacia giuridica di singoli atti, né possono assumere diretto rilievo in ordine alla responsabilità dei funzionari, ma sono immediatamente rilevanti soltanto al fine di attivare processi di "autocorrezione" della pubblica amministrazione nell'organizzazione, nei comportamenti e nelle tecniche di gestione» cost 29/95 • E’ dunque in tale contesto come decsritto attraverso le riportate sentenze della corte cost che giunge la riforma della l. 20/94 in tema di controlli della corte dei conti • Con la riforma del titolo V, L cost 3/2001, nel modificare tra l’altro l’art 117 viene espressamente fatto richiamo sia ai vincoli internazionali sia a quelli europei, quali principi di riferimento nella attività legislativa stato e regioni. Ciò vale a rendere ancor più rilevanti i vincoli discendenti dal patto di stabilità e crescita; • In tale contesto storico viene, poi, adottata la Legge 266/05 art 1 comma 166 e ss che introduce, con riferimento ad eell ed enti del servizio sanitario nazionale, il controllo sulla gestione finanziaria inerente i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi: 1. 166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo • Cost 179/07; 267/06; 198/12 e 60/13: hanno precisato che tale tipologia di controllo è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento • Si riaffaccia in tal modo il controllo di legittimità e regolarità contabile sui conti degli eell e delle aziende sanitarie locali • tale controllo si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006). • esso «è ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa» (sentenza n. 179 del 2007; • Rimaneva comunque un controllo che, seppure esteso anche sulla gestione finanziaria di eell e enti del ssnn in virtù della L 266/05, era limitato ad un mero referto. Nel caso specifico, infatti, del controllo sulla gestione finanziaria era finalizzato ad ACCERTARE comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto e semplicemente a VIGILARE sulla effettivo adeguarsi alle raccomandazioni e misure suggerite, ma senza alcun profilo impeditivo o coercitivo Impugnabilità atti controllo • • • Tali caratteristiche del tipo di controllo in esame, successivo sulla gestione collaborativo, ponevano, dunque, problemi sotto il profilo della natura, se g.le, parag.le o amministrativa e sulla relativa impugnabilità in sede g.le; Non vi è stato mai dubbio in merito alla natura paragiurisdizionale o cmq analoga a quella g.le dei controlli preventivi di legittimità, negandosi di conseguenza la possibilità di impugnare tali controlli in sede g.le innanzi al ga. Cost 226/76 relatore CRISAFULLI afferma che è differente dagli ordinari controlli amm.vi in quanto seppure non è giudizio in senso tecnico processuale, espleta una funzione analoga a quella gle nel valutare a conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo. , che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della pubblica Amministrazione; ed è altresì diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui è affidato. • annoverata, accanto alla magistratura ordinaria ed al Consiglio di Stato, tra le "supreme magistrature" (art. 135 Cost.); istituzionalmente investita di funzioni giurisdizionali a norma dell'art. 103, secondo comma, Cost., la Corte dei conti è, infatti, l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una diretta garanzia in sede costituzionale. Ed è appunto muovendo dall'esplicito riconoscimento di questa particolare posizione della Corte dei conti e della natura delle sue attribuzioni di controllo, che una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha avuto occasione di affermare la non assoggettabilità degli atti da essa adottati nell'esercizio di quelle attribuzioni ad alcun sindacato. ( Cost 226/76). • Per le medesime ragioni si ritiene che in sede di controllo preventivo di legittimità possa anche sollevare questione di legittimità costituzionale. Nell’esercizio di tale funzione la corte dei conti, con particolare riferimento ai profili attinenti la copertura finanziaria di leggi di spesa, consente la ammissione al sindactao di legittmità costle leggi che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte ( cost 406/89). Per tale ragione la corte cost ha auspicato che quando l’accesso al suo sindacato sia reso poco agevole come accade per il profilo inerente l’osservanza art 81 cost i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La corte dei conti è a sede più adatta a fare valere quei profili e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti finalizzati alla verifica della gestione delle risorse finanziarie ( Cost 384/91) ( da dossier corte conti da sito cost) • Così anche nell’ambito del giudizio di parifica del RENDICONTO; • Nel caso invece del CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE, la peculiarità dello stesso, la natura collaborativa e la assenza di un parametro di rifermento rappresentato dalla osservanza di norme di diritto, ha reso problematico il relativo inquadramento in termini di giurisdizionalità al fine di risolvere le questioni in tema di impugnabilità o meno • • In merito alla natura del controllo successivo sulla gestione della corte dei conti vi sono orientamenti oscillanti: A) si NEGA NATURA PARAGIURISDIZIONALE anche per il controllo successivo. La giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 10 giugno 1998, n 5762 e nn. 6906 del 1998 e 7327 del 1996) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, 27 giugno 2001, n. 3570) non hanno esitato ad ammetterne la sindacabilità in sede giurisdizionale E ciò in base alla considerazione che il controllo successivo sulla gestione sarebbe pura e semplice attività amministrativa, come tale soggetta al sindacato del giudice ordinario in caso di violazione di diritti soggettivi ed al sindacato del giudice amministrativo nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di violazione di interessi legittimi. I presupposti logico-giuridici di queste decisioni sarebbero in talune sentenze della Corte Costituzionale le quali avrebbero aperto la strada a questa interpretazione che nega l’indipendenza e l’insindacabilità dell’operato della Corte dei conti in sede di controllo successivo sulle pubbliche gestioni e sancisce, in una sola parola, la fine dello stesso potere di controllo considerato come funzione autonoma e sovrana. ( SSRR COMPOSIZ SPECIALE N 25/14) • • Ed a questo proposito va ricordato come già in precedenza, con riferimento alle deliberazioni del controllo successivo, la Corte Costituzionale (sentenza 30 dicembre 1997, n. 470) abbia già avuto modo di affermare, con espressione linguistica quasi del tutto sovrapponibile a quella contenuta nella recente sentenza n. 39/2014, che “le determinazioni della Corte dei conti, in ordine all’individuazione degli enti da assoggettare a controllo, non escludono, per gli enti stessi la garanzia della tutela innanzi al giudice (art. 24 Costituzione), restando, perciò, in discussione non già l’ “an”, ma solo il “quomodo” di detta tutela e, quindi, un problema di interpretazione della normativa vigente”. ( SSRR SPECIALE COMP 25/14) Ed infatti cassazione ssuu 5762/98 riconosce, richiamando la cost 470/97 che aveva giudicato della legittimità costle dell’art 3 L 20/94, la sindacabilità ad opera del go dell’atto con il quale la corte individua i presupposti del potere del controllo e i soggetti da sottoporre al controllo sulla gestione. In uno dei passaggi della motivazione della sentenza, di seguito riportati, le sezioni unite sembrano postulare la sindacabilità tout court degli atti di controllo sulla gestione. ssuu 5762/98 • • «D'altra parte, una volta esclusa la riconducibilità del "controllo successivo sulla gestione" al modello risultante dall'art. 100 Cost. e riconosciutane, pertanto, la compatibilità con la tutela giurisdizionale rispetto agli atti in cui si traduce, non è dubitabile che essa (sempre che "non vengano in rilievo ... ragioni connesse alla natura del controllo quale funzione imparziale": Corte cost. n. 470 del 1997 n. 5 del "Considerato in diritto") si atteggi secondo le modalità proprie di quella istituita con riguardo all'azione amministrativa alla cui efficienza il controllo stesso è finalizzato: sicché rispetto a quegli atti è ripetibile lo schema consueto dell'affidamento della tutela giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria quante volte, in presenza di atti posti in essere in carenza di potere, si faccia questione di un diritto civile o politico; e, invece, all'autorità giudiziaria amministrativa, allorché si faccia questione di cattivo esercizio di un potere effettivamente esistente.» ssuu 5762/98 ( DA GAROFOLI DIR AMM MANUALE PAG 1381) Sulla base di tali considerazioni la corte cost 335/1995 nega la possibilità, nell’ambito del controllo sulla gestione, di sollevare questione di legittimità costle ( GAROFOLI PAG 1395) attesa la cartteristica del non eseguirsi in rapporto a parametri di stretta legalità. Di qui una radicale differenza yra controllo successivo sulla gestione e controllo di legittimità • B) secondo altro orientamento, invece, anche il controllo sulla gestione ammva conserva una natura paragiurisdizionale «a partire dalla sentenza TAR Lazio, Sez. I, 3 aprile 1998, n. 1212, che per la prima volta ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo per difetto assoluto di giurisdizione in quanto l’atto della Corte “… non ha né natura formale, né natura sostanziale di atto amministrativo, perché … proveniente da un organo estraneo all’apparato amministrativo e perché espressione concreta di una funzione neutrale … né, infine, idoneo a produrre effetti diretti e immediati, essendo preordinato all’esercizio di diversi e separati poteri esercitati da altri e distinti organi dell’ordinamento” (nella specie, si trattava di un referto al Parlamento che censurava determinati comportamenti del commissario straordinario di un ente pubblico). La considerazione relativa all’assenza di lesività immediata degli atti di controllo della Corte dei conti può essere evidentemente estesa a tutta la materia dei controlli gestionali, destinati a stimolare processi di autocorrezione ma privi di rilevanza diretta nei confronti dell’atto controllato». SSRR SPEC COMP 6/13 • Né tali principi potrebbero ritenersi scalfiti da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 470/1997, poi ripresa dalla sentenza n. 5762/1998 delle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione. In questa decisione la Cassazione, recependo alcune indicazioni della Consulta, ha affermato la giurisdizione dell’A.G.O. quando sia impugnato l’atto con il quale la Corte dei conti abbia disposto l’assoggettamento a controllo gestionale in carenza totale dei presupposti di legge (nella specifica vicenda il Consiglio nazionale degli architetti aveva contestato, sotto il profilo dell’an, l’esistenza stessa dei presupposti che legittimano l’esercizio del potere di controllo ex art.2 della L. n. 259/1958, prospettando cioè una situazione di carenza di potere, a fronte della quale sussiste una posizione di diritto soggettivo dell’ente a non essere controllato). SSRR 6/13 • Si afferma che, in considerazione della assenza di lesività degli atti di controllo sulla gestione, la cui natura non è amministrativa provenendo da un organo estraneo al mondo della pubblica amminisrazione, non sono soggetti ad alcuna impugnativa e non sono sindacabili in sede gle da lacun giudice • In tal senso anche tar basilicata 356/14 secondo cui atti di controllo sulla gestione non sono soggetti al sindacato gle e non possono essere oggetto di impugnativa: «Per ciò che concerne il controllo successivo sulla gestione economico-finanziaria del complesso delle amministrazioni pubbliche, in funzione di referto al Parlamento e alle altre assemblee elettive, va osservato che esso istituito dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - è volto a verificare, anche in corso di esercizio, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni di ciascuna amministrazione. L’articolo 7, n. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha poi esteso a tutti gli enti territoriali, il controllo sugli equilibri di bilancio espletato dalla Corte dei conti, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. • Successivamente, l’articolo 1, numeri da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale. • In seguito, l’art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha rafforzato il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevedendo tra l’altro, la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, nel caso in cui gli enti interessati non adottino i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, ovvero quando tali ultimi provvedimenti non siano ritenuti adeguati dalle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. • Da ultimo, lo stesso decreto-legge n. 174/2012 ha dettato ulteriori disposizioni di rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, anche a statuto speciale, delle Province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, tra cui quelle di cui all’art. 1, numeri da 9 a 12, aventi ad oggetto i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali». • Con specifico riferimento poi alla impugnabilità degli atti di controllo in parola ed a quanto sostenuto dalla corte cost 470/97 il TAR evidenzia: • «nell’occasione la Corte Costituzionale non ha preso posizione alcuna in ordine all’orientamento giurisprudenziale che “ha ritenuto gli atti della Corte dei conti non impugnabili in via giurisdizionale”, affermando, diversamente, l’assoggettamento al sindacato giurisdizionale delle sole “determinazioni della Corte dei conti, in ordine all'individuazione degli Enti da assoggettare a controllo”. In altri termini, la Corte Costituzionale ha operato una differenziazione tra atti di controllo della Corte, di cui non ha smentito l’insindacabilità, ed atti di individuazione degli enti sottoposti al controllo della stessa Corte, assoggettabili, come tali a controllo giurisdizionale. Tale differenziazione ha trovato conferma nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3053, che ha anzi richiamato il principio dell’insindacabilità delle determinazioni di controllo della Corte dei conti, che si fonda su ragioni connesse alla natura del controllo quale funzione imparziale estranea all'apparato della Pubblica amministrazione. Infatti, in tale sentenza si afferma che: “Non si tratta, quindi, di assimilare il controllo ex legge n. 20/1994 al controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato, ma di applicare ad ogni forma di controllo i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione in materia di sindacato giurisdizionale, che – si ribadisce – è escluso per i soli atti di effettivo esercizio del controllo caratterizzati dall’imparzialità, e non anche per gli atti, preliminari all’esercizio del controllo, con cui si determina di assoggettare a controllo determinati enti o, come nel caso di specie, determinate categorie di atti adottati da un ente”. • In altri termini, dette pronunzie non fondano affatto la sindacabilità giurisdizionale degli atti di esercizio della funzione di controllo (quali quelli oggetto della presente controversia) della Corte dei Conti, ma solo di quelli aventi valenza preliminare e prodromica rispetto all’espletamento della relativa attribuzione.» Tar basilicata 356/14 • Ancora cassazione ssuu 5805/14 afferma, sebbene facendovi un mero cenno, di non essere d’accordo con la esclusione sostenuta da SSUU 5762/98, del controllo sulla gestione dal modello di cui all’art 100 cost. • Sembra, allora che l’orientamento maggioritario propenda per la non impugnabilità in sede giurisdizionale nemmeno del controllo successivo sulla gestione amministrativa in quanto di natura non amministrativa e privo di effetti immediatamente lesivi; • Tali conclusioni in termini di non impugnabilità in sede giurisdizionale devono ritenersi valide naturalmente anche per il controllo successivo sulla gestione finanziaria introdotto con la legge 266/05. • A tal proposito si è assisto ad una lenta evoluzione di tale tipologia di controllo, quale riesame di legalità e regolarità, che, a seguito, da un lato della L. cost 1/12, dall’altro delle modifiche al sistema dei controlli interni e di quello esterno della corte dei conti introdotte dal dl 174/12, ha inciso anche sulla configurazione delle stesso e sulla tematica inerente più in particolare la relativa impugnabilità in sede giurisdizionale. • All’epoca della introduzione di tale controllo sulla gestione finanziaria la cost 179/07, nel dichiararne la conformità a costituzione, ha chiarito trattarsi cmq di un controllo sulla gestione, quale sviluppo delle misure di cui all’art 7 L 131/03, complementare però rispetto a quello sulla gestione amministrativa: «questa nuova forma di controllo sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci ed il rispetto del patto di stabilità interno, prescritti dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Infatti è evidente che, a detti fini, oltre al controllo sulla gestione in senso stretto, che ha ad oggetto l’azione amministrativa e serve ad assicurare che l’uso delle risorse avvenga nel modo più efficace, più economico e più efficiente, occorre avere riguardo anche all’aspetto, particolarmente rilevante nell’ambito del fenomeno finanziario considerato nel suo complesso, che attiene alla allocazione delle risorse e, quindi, alla struttura ed alla gestione del bilancio. • (E’ quindi un controllo che) integra una disposizione già contenuta nell’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), secondo la quale spetta alla Corte dei conti il controllo finanziario sui bilanci pubblici, pone come oggetto del controllo i bilanci preventivi ed il rendiconto consuntivo . Esso, peraltro, a differenza del controllo sulla gestione in senso stretto, che si attua mediante programmi stabiliti dalla Corte dei conti, sulla base delle priorità stabilite dalle Commissioni parlamentari si svolge su documenti di carattere complessivo e necessario, e con cadenza annuale, poiché i bilanci ed i rendiconti sui quali si esercita hanno, per l’appunto, una cadenza annuale. • • • Tale controllo, che è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, ha tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. Ne consegue che esso assume anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest’ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire (sentenza n. 267 del 2006).» Cost 179/07 La cost 179/07 precisa anche che conserva comunque un carattere COLLABORATIVO che si limita alla segnalazione all’ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all’ente stesso l’adozione delle misure necessarie: Né può dirsi che la vigilanza sull’adozione delle misure necessarie da parte degli enti interessati implichi un’invasione delle competenze amministrative di questi ultimi, poiché l’attività di vigilanza, limitatamente ai fini suddetti, è indispensabile per l’effettività del controllo stesso. • Un primo elemento dunque innovativo rispetto all’altro controllo sulla gestione è la previsione di una VIGILANZA sul rispetto delle misure ed il carattere necessario ed obbligatorio a prescindere dalla programmazione dei controlli; con la finalizzazione del confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di misure correttive e con esito DICOTOMICO. • Tali peculiarità però non sono valse a fare affermare una differenza netta tra le due ipotesi di controllo successivo, tant’è che cost 179/07 li definisce complementari e cmq collaborativi. E’ con l’avvento del DL 174/12, che si è avuto il rafforzamento del controllo esterno della corte dei conti con l’art 148 bis ed il conseguente inquadramento di tale tipologia di controllo finanziario in termini espressi di differenza ontologica rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, attesa anche la previsione di esiti impeditivi • Cost 60/13 afferma testualmente che «l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti. Né si potrebbe, sotto altro profilo, lamentare un’irragionevole limitazione dell’autonomia degli enti locali – in ogni caso semmai imputabile al suddetto ius superveniens, non oggetto di impugnazione nel presente giudizio –, in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., rispetto ai quali l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 integra i parametri interposti di costituzionalità nel presente conflitto. • In base a tali premesse traccia inoltre una netta differenza rispetto alla categoria generale dei controlli amministrativi • «In ciò infatti tra l’altro si differenziano, quanto a parametro e finalità perseguite, i controlli della Corte dei conti rispetto a quelli spettanti alla Provincia autonoma, a fortiori alla luce del peculiare status che connota le autonomie locali nelle regioni ad autonomia differenziata e che conseguentemente giustifica il concorso dei controlli esterni, attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente rispetto all’amministrazione provinciale, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica……….. il controllo sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali non si connota, in senso stretto, come controllo di secondo grado. Intervenendo infatti anche in via preventiva e in corso di esercizio, ed essendo attribuito alla Corte dei conti in veste di organo terzo (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006 e n. 64 del 2005), al servizio dello Stato-ordinamento (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006, n. 470 del 1997 e n. 29 del 1995), esso risulta piuttosto collocabile nel quadro delle complessive relazioni sinergiche e funzionali con riguardo all’esercizio dell’attività di controllo esterno, finalizzate a garantire il rispetto dei richiamati parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea . Né può trascurarsi che tale distinzione, su cui poggia l’estensione agli enti territoriali dotati di autonomia speciale del controllo sulla legalità e sulla regolarità della gestione economico-finanziaria, assuma ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Cost 60/13 • La differenza tra il controllo della corte dei conti, con specifico riferimento a quelli di cui all’art 1 co 166 L 266/05 è ulteriormente ribadita da Cost 40/14 che, premessa «La diversità finalistica e morfologica tra i controlli in materia finanziaria, di cui possono essere intestatarie le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e quelli spettanti alla Corte dei conti» e la strumentalità di questi ultimi a garantire il rispetto del patto di stabilità afferma: • I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. • Dunque, tale tipo di sindacato, che la norma impugnata vorrebbe concentrare nella sfera di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale». ( COST 40/14) • • • Sottolinea ancora, cost 40/14, che tale controllo non è riconducibile ( diversamente da quanto aveva sostenuto cost 179/07) al controllo collaborativo e ciononostante affermandone la compatibilità con la autonomia delle regioni e provincie autonome: «Le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013). Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] […] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014). • In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l’esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)» Cost 40/14 • La differenza dei controlli intestati alla corte dei conti rispetto a quelli generai di natura amministrativa è delineata anche da cost 39/14, con riferimento alla natura strumentale dei primi rispetto agli obblighi del patto di stabilità: «Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall’art. 117, primo comma, Cost. e dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). • Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell’interesse della Regione stessa e delle Province autonome, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali. • Tale tipologia di controllo sui documenti di bilancio, definito «successivo» al par 6.3.4 del diritto cost 39/14 in quanto relativo a document già approvati, secondo cost 40/14 si pone di un piano palesemente distinto rispetto al controllo sulla gestione in senso stretto. Pur se non collaborativo, si afferma che non lede l’autonomia delle regioni in quanto non comporta, nei loro confronti, alcun esito impeditivo o coercitivo. Ed infatti il lex come noto può prevedere nuove forme di controllo purchè agganciate a interessi cost rilevanti e non lesive della autonomia. Trattasi di un controllo preventivo e successivo sui bilanci pur privo delle misure interdittive per le regioni. La parte in cui originariamente era previsto il blocco delle leggi di spesa anche per le regioni è stato dich. incostituzionale da cost 39/14; • Con riferimento invece agli esiti impeditivi previsti per enti locali e enti servizio sanitario nazionale cost 39/14 li giustifica in forza dell’interesse alla legalità costituzionale finanziaria ed alla tutela della unità economica della Repubblica cui sono finalizzati i controlli stessi. • «Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell’autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia − come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 − si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito […] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.», anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell’Unione europea. La ragionevolezza, in funzione della tutela dell’indicato interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e dell’unità economica della Repubblica, degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dall’impugnato comma 7 – i quali consentono di garantire il rispetto dei menzionati interessi costituzionali anche quando l’ente controllato non vi provveda spontaneamente – comporta l’infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti in ordine al carattere «coercitivo» e «sanzionatorio e repressivo» degli stessi. Tale conclusione, del resto, è ancor più valida a séguito dell’imposizione a tutte le pubbliche amministrazioni, ad opera della legge cost. n. 1 del 2012, della fondamentale regola dell’equilibrio dei bilanci (art. 97, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla citata legge costituzionale), del cui rispetto la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa costituiscono essenziali presidi». Cost 39/14 • • • In definitiva tali controlli con esito di recente introduzione hanno fondamento soprattutto nei vincoli comunitari derivanti dagli artt 11 e 117 cost ( Cost 40/14 e vedi anche dossier corte conti da sito cost par 2.5); Tutti i controlli intestati alla corte dei conti sono differenti rispetto a quelli di natura amministrativa. Il controllo successivo sulla gest ammva, però, pur differente da quelli amministrativi in senso stretto e pertanto non impugnabile secondo gli orientamenti max, è cmq collaborativo e privo di effetti lesivi. Per quest’ultimo non occorre allora individuare un sistema di tutela gle. Il controllo successivo sulla gest finanziaria ( l 296 06 art 1 co 166 ss) ha avuto una evoluzione. Sebbene cost 179/07 lo connotava ancora come collaborativo, dopo le modifiche dl 174/12, la Corte cost ha affermato, invece, non essere più annoverabile tra i collaborativi. Anche questo controllo non è impugnabile in quanto privo di natura ammva. La recente introduzione, però, di effetti impeditivi ( ad es il blocco dei programmi di spesa) ha reso gli stessi impugnabili, imponendo la necessità di individuare il quomodo della tutela: il dl 174 12 con r.fto a predissesto e gruppi consiliari regionali ha previsto la g.ne esclusiva delle ssrr composizione speciale della Corte dei conti. Con sentenze successive delle medesime ssrr in composizione speciale si è affermata una g.ne delle medesime SSRR estesa a tutti gli atti di controllo della corte dei conti, escludendo, in tale materia, la g.ne di qualunque altro giudice.