REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213 Approvato con deliberazione del C.C. n. 002 del 28/02/2013 Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 16/01/2015 Articolo 1 OGGETTO DEL CONTROLLO 1. Il presente regolamento sui controlli interni è disciplinato dagli articoli 147, 147 bis e 147 quinques, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. 2. Il presente regolamento ha ad oggetto: a. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti; b. La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c. c. La costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; d. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa. Articolo 2 SOGGETTI DEL CONTROLLO 1. Sono soggetti dei controlli interni: a. Il Segretario/Direttore che si avvale di dipendenti appositamente individuati; b. Il Responsabile del Servizio Finanziario; c. I Responsabili di Servizio; d. Il Revisore dei Conti. 2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Ente, dal Regolamento di contabilità vigente, dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali. Articolo 3 TIPOLOGIE DEI CONTROLLI 1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo: a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile; b. Controllo di gestione; c. Controllo sugli equilibri finanziari. Articolo 4 CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELLA FASE PREVENTIVA 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto d’indirizzo politico, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Unione, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase preventiva di formazione dell’atto è esercitato da ogni Responsabile di Servizio mediante il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 3. I due pareri di cui al comma precedente sono riportati nel contesto degli atti. Articolo 5 CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario/Direttore seguenti atti: - determinazioni di impegno di spesa - contratti - ogni altro atto amministrativo Il controllo è effettuato dal Segretario/Direttore, eventualmente coadiuvato dal personale del Servizio Amministrativo, di norma con cadenza trimestrale e verte: - sulla regolarità e correttezza delle procedure seguite - sulla legittimità - sull’adeguatezza della motivazione. Gli atti da sottoporre a controllo successivo vengono individuati a campione, anche con strumenti di tipo informatico, entro i primi dieci giorni successivi ad ogni trimestre ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1. Il Segretario/Direttore può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’anno. Il Segretario/Direttore effettua i controlli entro i successivi venti giorni. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l’indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell’esito delle stesse. Nel caso in cui l’atto sottoposto a controllo risulti affetto da vizi di legittimità, nonché nei casi di irregolarità gravi, il Segretario/Direttore procede alla tempestiva segnalazione al soggetto che ha adottato l’atto affinché il medesimo, in sede di autotutela, provveda a rimuovere i vizi e le irregolarità riscontrati. Le risultanze del controllo effettuate sono trasmesse, con cadenza semestrale, a cura del Segretario/Direttore, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio dell’Unione. Articolo 6 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dall’art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità. Articolo 7 CONTROLLO DI GESTIONE 1. In relazione all’obiettivo di consolidamento del sistema integrato dei controlli interni di cui al presente regolamento e nel rispetto dei principi dal medesimo espressi, l’organizzazione del controllo di gestione si articola nei seguenti passaggi operativi: a) Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, accorpato con il Piano della performance, secondo le indicazioni operative per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; b) Costante monitoraggio degli obiettivi, delle risorse assegnate e delle indicazioni per il perseguimento degli equilibri finanziari da parte di ciascun Responsabile di servizio, con conseguente obbligo di segnalazione di eventuali accadimenti imprevisti al Servizio Finanziario; c) Predisposizione di report periodici infrannuali relativi alla situazione degli obiettivi e risorse assegnati e delle indicazioni operative fornite per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; d) Predisposizione della relazione finale di gestione contenente la presentazione dei risultati operativi, gestionali e finanziari conseguiti. 2. Il controllo di gestione è condotto e coordinato dal Servizio Finanziario. 3. Partecipano attivamente alle procedure impiegate per il controllo di gestione il Segretario e tutti i Responsabili di servizio. Articolo 8 CONTROLLO STRATEGICO 1. Il controllo strategico supporta il processo decisionale di definizione e quantificazione degli obiettivi derivanti da piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, ne monitora la capacità ed il livello di conseguimento, ne misura i risultati. 2. Il controllo strategico si articola nelle fasi di: a) Pianificazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/aggiornano gli obiettivi strategici di medio lungo periodo, riferiti ad un orizzonte temporale indicativo di due anni; b) Programmazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/ aggiornano gli obiettivi gestionali correlati agli obiettivi strategici; questa fase è riferita ad un orizzonte temporale di un anno; c) Monitoraggio: rappresenta il momento di riscontro intermedio della capacità di conseguire gli obiettivi strategici attraverso la verifica dei risultati intermedi e la valutazione della coerenza e del livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali; d) Controllo: rappresenta il momento di misurazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici, finalizzato alla predisposizione della relazione di fine mandato, ed al supporto per la pianificazione strategica di un nuovo mandato amministrativo. 3. Il controllo strategico si fonda sulla definizione e pianificazione degli obiettivi strategici indicati nelle Linee Programmatiche del Presidente dell'Unione; tali obiettivi vengono articolati ed aggiornati attraverso specifiche direttive dell’Organo esecutivo, recepite nell’ambito della Relazione Previsionale e Programmatica. 4. Il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi secondo le Linee Programmatiche del Presidente dell'Unione e le indicazioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica è effettuato annualmente in occasione della delibera consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 5. Il controllo strategico è altresì garantito attraverso la misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’ente. Articolo 9 CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE NON QUOTATE 1. Il controllo sulle società partecipate non quotate è coordinato dal Servizio finanziario, coadiuvato dal supporto attivo dei Responsabili di settore interessati dall’attività svolta dalla specifica società partecipata. 2. Il controllo sulle società partecipate non quotate comporta la predisposizione di prospetto ricognitorio da allegare annualmente al bilancio di previsione in cui sono riportate, per ogni singola società, le seguenti informazioni: a) Richiamo della funzionalità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Unione; b) Ultimi risultati di bilancio disponibili; c) Sintesi dei rapporti operativi e di servizio intercorsi nell’anno precedente a quello oggetto di previsione; d) Indicazione dei rapporti operativi e di servizio che si svilupperanno nell’esercizio oggetto di previsione; e) Tipologia ed entità dei rapporti finanziari in essere con l'Unione, riferiti al bilancio di previsione cui è allegato il prospetto ricognitorio ed al bilancio riferito all’esercizio immediatamente precedente; f) Indirizzi e/o obiettivi che la società partecipata è tenuta a seguire o rispettare, da articolarsi in relazione alla tipologia dei rapporti operativi e di servizio in essere con l'Unione; g) Riepilogo delle ripercussioni in termini di limiti operativi ed economico finanziari e di vincoli di finanza pubblica, sia sull’ente che sulla società, derivanti dal rapporto di partecipazione in essere; in particolare devono essere presentate le ricadute in termini di gestione del personale, patto di stabilità ed indebitamento. 3. Laddove nel corso dell’esercizio intervenissero accadimenti tali da impattare in modo significativo sui punti che compongono il quadro ricognitorio allegato al bilancio di previsione, il Servizio finanziario, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai vari Responsabili di settore per gli aspetti di loro competenza, segnala con apposita nota alla Giunta i riflessi che ne derivano per l’Ente. Con propria deliberazione, la Giunta acquisisce la suddetta nota e formalizza i propri indirizzi in merito all’accadimento intervenuto. Articolo 10 CONTROLLO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI 1. L'Unione organizza ed eroga, direttamente o indirettamente, i servizi alla propria collettività di riferimento e nell’ambito del territorio di competenza, nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. 2. Il controllo della qualità è condotto e sviluppato compatibilmente con la sua sostenibilità finanziaria ed organizzativa da parte dell’Ente. 3. Al fine di garantire il presidio ed il controllo della qualità dei servizi, l'Unione può definire, per i servizi erogati direttamente, specifici parametri e fattori standard di produzione ed erogazione da cui dipende la misurazione della qualità degli stessi servizi. 4. I parametri ed i fattori standard di produzione ed erogazione dei servizi dell’ente sono diffusi e portati a conoscenza dell’utente attraverso la predisposizione di carte dei servizi o di specifici opuscoli informativi, l'affissione presso i locali di erogazione dei servizi e la predisposizione di specifiche sezioni informative pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente. 5. Il controllo della qualità dei servizi erogati può essere effettuato attraverso interviste e riscontri individuali dei singoli utenti, questionari e incontri collettivi di verifica e riscontro con gli utenti. 6. La misurazione ed il controllo della qualità avviene previa definizione degli strumenti, delle procedure e dei criteri di raccolta ed analisi delle informazioni derivanti dagli utenti dei servizi. 7. L'Unione presiede il controllo della qualità dei servizi erogati attraverso soggetti terzi prevedendo specifiche clausole negli strumenti di regolazione dei rapporti reciproci. 8. Il controllo sulla qualità dei servizi è condotto da ciascun Responsabile nel servizio di propria competenza, con il coordinamento del Segretario. Art. 11 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.