Il minore parte sostanziale e
parte formale nel processo civile
(Pisa, 12 settembre 2014)
di Claudio Cecchella
Il minore da estraneo a parte sostanziale e
formale del processo civile, il diritto
internazionale ratificato
1. I principi costituzionali e internazionali.
L’ostracismo del minore
Il minore è stato vittima di un ostracismo dal
processo. che ha ad oggetto i suoi diritti:
ostracismo che non poteva, né può
giustificarsi, sulla base di principi sistematici
nazionali e internazionali.
la ratio dell’ostracismo
Non è più sostenibile sul piano positivo l’idea che
il fanciullo, secondo la preferibile dizione delle
convenzioni internazionali, per la sua intrinseca
debolezza e fragilità, non possa essere coinvolto
nel processo giurisdizionale, nei luoghi in cui si
consuma il conflitto matrimoniale ovvero nei
luoghi in cui si assumono determinazioni
fondamentali per la sua vita e la sua crescita,
come la responsabilità genitoriale, l’affidamento,
il collocamento e il diritto di visita, l’adottabilità.
Il minore titolare
di diritti soggettivi
Il processo familiare implica interessi che
fanno capo al minore, molti dei quali
assurgono a veri e propri diritti soggettivi e
come tali, se oggetto di giudizio, non possono
non coinvolgerlo, non soltanto come parte
sostanziale (il che è nelle cose), ma come vera
e propria parte formale, cui discende l’obbligo
di munirsi di un difensore tecnico.
Principi costituzionali implicati
1) il diritto di azione e il diritto di difesa, di cui
all’art. 24 Cost.;
2) ma anche internazionali, come quelli
introdotti dalla Convenzione di New York del
1989 e dalla Convenzione di Strasburgo del
1996, entrambe ratificate con legge dallo
Stato italiano (risp, nn. 176/1991 e 77/2003)
Convenzione di NY: l’ascolto
si legge all’art. 12, 2° comma: “... si darà in
particolare al fanciullo la possibilità di essere
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o
un organo appropriato, in maniera
compatibile con le regole di procedura della
legislazione nazionale”.
Convenzione di Strasburgo
art. 1, tutela di diritti azionabili e
difesa
nell’art. 1, si legge: “oggetto della presente
Convenzione è promuovere, nell'interesse
superiore dei minori, i loro diritti, concedere
loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio
facendo in modo che possano, essi stessi o
tramite altre persone od organi, essere
informati e autorizzati a partecipare ai
procedimenti che li riguardano dinanzi ad
un'autorità giudiziaria”.
art. 5, rappresentanza tecnica
art. 5, poi, sono sanciti: “a) il diritto di chiedere di
essere assistiti da una persona appropriata, di
loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro
opinione; b) il diritto di chiedere essi stessi, o
tramite altre persone od organi, la designazione
di un rappresentante distinto, nei casi opportuni,
di un avvocato; c) il diritto di designare il proprio
rappresentante; d) il diritto di esercitare
completamente o parzialmente le prerogative di
una parte in tali procedimenti”.
art. 9, il conflitto di interesse
con i genitori
art. 9, in caso di conflitto di interessi con i genitori: “1.
Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in
virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità
genitoriali si vedono privati della facoltà di
rappresentare il minore a causa di un conflitto di
interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare
un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali
procedimenti. 2. Le Parti esaminano la possibilità di
prevedere che, nei procedimenti che riguardano un
minore,l'autorità giudiziaria abbia il potere di
designare un rappresentante distinto, nei casi
opportuni un avvocato, che rappresenti il minore”.
Strasburgo e il rappresentante tecnico,
deontologia
“1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria
riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno
che non sia manifestamente contrario agli interessi
superiori del minore: a) fornire al minore ogni
informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che
abbia una capacità di discernimento sufficiente; b)
fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia
una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni
relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del
minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali
conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a
conoscenza dell'autorità giudiziaria”.
2. Il diritto positivo interno
La legge sulla adozione
Salvo sei anni di prorogatio secondo un
costume invalso nei tempi recenti (l’entrata in
vigore risale al 1° luglio 2007), la legge 28
marzo 2001, n. 149, sull’adozione e
sull’affidamento dei minori, impone all’art. 8,
comma 4, che “il procedimento di adottabilità
deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza
legale del minore e dei genitori o degli altri
parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10”.
La nomina del difensore
All’art 10, 2° comma, poi : “all’atto dell’apertura del
procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i
parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore. Con lo stesso atto il
presidente del tribunale per i minorenni li invita a
nominare un difensore e li informa della nomina di un
difensore di ufficio per il caso che essi non vi
provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore,
possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti
dal tribunale, possono presentare istanze anche
istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli
atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del
giudice”.
I procedimenti sulla responsabilità
genitoriale
All’art. 37, poi, novellando l’art. 336 c.c. ed
introducendo l’eventualità anche nel contesto
del processo avente ad oggetto la
responsabilità genitoriale si sancisce all’ultimo
comma della disposizione: “Per i
provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un
difensore”.
il d.p.r. n. 115 del 2002
e la abrogazione di un inciso
All’art. 336 era aggiunto un inciso: “ anche a
spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”.
Prima della entrata in vigore, questo inciso è stato
abrogato e si è precisato con la legge n. 175 del
2002: che “ sino alla emanazione di una specifica
disciplina sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a
spese dello Stato…continuano ad applicarsi le
disposizioni processuali vigenti..”
l’obbligo di rappresentanza tecnica
Da tali disposizioni sembra chiaro un dato, che
nel processo di adozione e sulla responsabilità
genitoriale vige l’obbligo della rappresentanza
tecnica del minore.
La atecnicità della legge:
il problema del conflitto
Basti evidenziare la scarsissima sensibilità per i
problemi del conflitto, laddove si ipotizza in astratto (la
congiunzione “e” ripetuta nelle due norme) che un
difensore possa assumere il mandato del minore e
contemporaneamente dei genitori.
La legge di riforma dell’adozione e della responsabilità
genitoriale, infatti, lascia del tutto impregiudicato il
delicato tema del conflitto minore-genitori e, sul piano
tecnico, il coordinamento della nuova normazione con
la disciplina della nomina del curatore ex art. 78 c.p.c.,
in caso di conflitto di interesse con i genitori.
Mancanza della normazione di cornice
Il legislatore lascia inoltre del tutto insoluta
una disciplina di cornice, che renda
concretamente operativo il dettato della
legge, attraverso la introduzione di una difesa
d’ufficio del minore, necessitante di
un’organica disciplina, anche in relazione ai
compensi destinati al professionista prescelto.
l’eccezionalità
La normazione interna nell’intervenire
soltanto nelle controversie sull’addozione e
sulla responsabilità genitoriale sembra
escludere in altri procedimenti la necessità di
una rappresentanza tecnica del minore.
3. La giurisprudenza, tra incostituzionalità e
interpretazione abrogratrice
la questione di costituzionalità
La Corte di appello di Brescia, Sezione per i
minorenni, con ordinanza depositata il 19
marzo 2010, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 250 del codice
civile, laddove il procedimento non contempla
il minore con tutti i diritti di una parte.
La censura
“richiamato il disposto dell'art. 250 cod. civ.,
espone che, per principio costantemente
affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
nel giudizio instaurato, ai sensi del quarto
comma della citata norma, il figlio naturale,
non ancora sedicenne, non assume la qualità
di parte”
la Corte cost., Sent., 11-03-2011, n. 83
“Una menzione a parte merita, infine, l'art. 336
cod. civ. …Come già notato da questa Corte
(sentenze n. 179 del 2009 e n. 1 del 2002), dal
coordinamento tra l'art. 12 della Convenzione di
New York, e l'art. 336, comma quarto, cod. civ. si
desume che, nelle procedure disciplinate da tale
norma, sono parti non soltanto entrambi i
genitori ma anche il minore, con la necessità del
contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina,
se del caso, di un curatore speciale, ai sensi
dell'art. 78 del codice di procedura civile”
segue, il minore è parte
“Ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di
parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ.
E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e
processuale è affidata al genitore che ha effettuato il
riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si
prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via
potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un
curatore speciale. Il che può avvenire su richiesta del
pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia
interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto
riguardo allo specifico potere attribuito in proposito
all'autorità giudiziaria dall'art. 9, primo comma, della citata
Convenzione di Strasburgo”
ordinanza conforme
La Corte cost ha avuto modo di pronunciare in
modo conforme con la ord., 10-11-2011, n.
301.
rappresentanza della parte incapace e
rappresentanza tecnica
Se è corretto quanto afferma la Corte
costituzionale, seppure in una sentenza
interpretativa di rigetto della questione, non si
possono confondere i concetti della
rappresentanza della parte incapace e della
rappresentanza tecnica nel processo civile.
rappresentanza dell’incapace
Non è dubitabile, infatti, che l’incapace debba
stare in giudizio con il suo rappresentante
legale (art. 182 c.p.c., che per il minore è il
genitore) e che, in caso di conflitto con il
proprio rappresentante, l’incapace sia parte
del processo con un curatore speciale ex art.
78 c.p.c.
rappresentanza tecnica
Ma è ben altra cosa la rappresentanza tecnica,
a cui nessuna parte può sottrarsi, salvo le
eccezioni dell’art. 82 c.p.c., ovvero la
obbligatorietà a pena di nullità degli atti del
processo di un mandato ad un avvocato
iscritto all’albo, a cui deve provvedere il
rappresentante legale come il curatore
speciale
App. di Milano, del 16 ottobre 2008
“La difesa è dunque diventata obbligatoria fin
dall’inizio, con la conseguenza che le parti, ivi
compreso il minore, devono stare in giudizio con il
ministero del difensore e che è stata così per la prima
volta inserita nel sistema processuale civile la figura
del difensore d’ufficio, il quale per evidenti criteri di
opportunità deve essere nominato dall’autorità
giudiziaria, anche in considerazione del fatto che tale
incarico va affidato a professionisti “in possesso di
competenze adeguate alla particolarità ed alla
delicatezza della funzione da assolvere”
prevalenza della norma sostanziale
sulla norma processuale
E’ difficile, come l’importante pronuncia milanese,
non condividere la necessità di riempire la lacuna
e la carenza sul piano tecnico della legge
nazionale, attraverso la disciplina convenzionale e
i principi costituzionali e sotto questo profilo
ritenere prevalente la regola introdotta dalla legge
di ratifica della convenzione su ogni altra e
distinguere gli istituti della rappresentanza ex art
182 c.p.c. da quello della rappresentanza tecnica
ex art. 82
conclusione
E’ introdotto inderogabilmente nel nostro
sistema, oltre al riconoscimento di una qualità
di parte formale del minore, anche quella
derivata di prevedere la nomina obbligatoria
di un suo difensore tecnico, mediante
iniziativa dello stesso ufficio, il quale ne
assuma pienamente la rappresentanza e
difesa.
Cassazione Civile Sent. n. 16553 del
14-07-2010, il ritorno al passato
“Tuttavia la previsione di un' "assistenza legale" del
minore, fin dall'inizio del procedimento, senza, come si
è visto, indicazione di modalità alcuna al riguardo (a
differenza della posizione dei genitori o dei parenti),
non significa affatto, come sostiene il giudice a quo,
che debba nominarsi un difensore d'ufficio al minore
stesso, all'atto della apertura del procedimento. Il
minore è dunque parte a tutti gli effetti del
procedimento, fin dall'inizio, ma, secondo le regole
generali e in mancanza di una disposizione specifica,
sta in giudizio a mezzo del rappresentante, e questi
sarà il rappresentante legale, ovvero, in mancanza o in
caso di conflitto di interessi, un curatore speciale”
segue
“E' appena il caso di precisare che il curatore
speciale, ove sia comunque nominato (quando il
tutore non provvede alla nomina di un difensore,
e non esiste il protutore, ovvero sorge conflitto di
interessi tra tutore e minore), non riveste
necessariamente la qualità di difensore (anche se
nella prassi prevalente, a fini di semplificazione, si
nomina un curatore, rappresentante del minore
che, quale difensore, possa stare in giudizio senza
il ministero di altro difensore, ai sensi dell'art. 86
c.p.c.) e in tal caso provvedere alla nomina di una
difensore”.
L’escamotage
La lacuna del sistema che non ha previsto un
difensore d’ufficio, retribuito dallo Stato, al
minore viene supplita attraverso l’istituto della
nomina del curatore speciale, che ovviamente
viene identificato in un avvocato, in modo da
fondere i due istituti differenti, la
rappresentanza legale con la rappresentanza
tecnica
la sentenza della S.C. 31-03-2014, n.
7478
“l’ultimo comma dell'art. 336 cod. civ. trova
applicazione soltanto per i provvedimenti
limitativi ed eliminativi della potestà
genitoriale, ove si pone in concreto un profilo
di conflitto d'interessi tra genitori e minore, e
non in una controversia relativa al regime di
affidamento e di visita del minore, figlio di una
coppia che ha deciso di cessare la propria
comunione di vita”
dunque…
L’obbligo del difensore del minore non esiste
nelle controversie tra coniugi o coppie di fatto
sull’affidamento, il collocamento, il diritto di
visita, come nel contesto dei procedimenti di
separazione e divorzio o nei corrispondenti
procedimenti che interessano coppie di fatto,
ma solo nei procedimenti sulla responsabilità
genitoriale (artt. 330 e ss c.c.) e sull’adozione,
la motivazione
“In tale ipotesi, diversamente dal procedimento
di adozione, ove è prevista ex lege l'assistenza
legale del minore, ritenendosi in re ipsa il
conflitto d'interessi con i genitori (ex multis Cass.
16553 del 2010), la partecipazione del minore nel
conflitto genitoriale deve esprimersi, ove ne
ricorrano le condizioni di legge, se ne ravvisi la
corrispondenza agli interessi del minore
medesimo e si riscontri un grado di
discernimento adeguato, mediante il suo ascolto
(S.U. n. 22238 del 2009)”.
L’ascolto, come mezzo difensivo
Se ne desume che l’ascolto costituisce
un’espressione difensiva del minore, una sorta
di alternativa alla difesa tecnica, che sarebbe
garantita in tutti i procedimenti in cui è
controverso un interesse protetto del minore
medesimo, mentre soltanto nei procedimenti
sulla responsabilità genitoriale e l’adozione, vi
sarebbe obbligo di difesa tecnica (con
l’escamotage della nomina del curatore)
segue
“Il principio, già codificato nell'art. 155 sexies c.c.,
con riferimento ai provvedimenti relativi
all'affidamento dei figli minori, è stato ribadito
dall'art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. n. 219 del
2012 ( ndr. oggi 313 – octies con il d.lgs. n.154 del
2013). La nuova norma ha esteso l'obbligo di
ascolto a tutte "le questioni e le procedure" che
riguardano il minore, così dando piena attuazione
all'art. 12 della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo”.
segue
“….oltre che mediante l'esercizio dei poteri
istruttori officiosi di cui il giudice può usufruire
in virtù della natura e della preminenza
dell'interesse da tutelare..”
Il giudice difensore del minore?
4. Le ricadute deontologiche
il problema
Il processo civile che conosce sul piano
positivo, anche se non nel diritto vivente, la
previsione di un difensore d’ufficio, nella
particolare materia familiare, quando è
implicato un diritto pieno del minore, come
nelle controversie sulla responsabilità
genitoriale, affidamento o sullo stato di
adottabilità, non può non farne discendere
importanti implicazioni deontologiche per
l’avvocato
segue
Esiste comunque nel processo di familiare nel
ruolo del difensore tecnico tensioni
deontologiche che rendono non assimilabile la
materia alle controversie comuni
Indipendenza e autonomia
principi di indipendenza ed autonomia, che
subiscono tensioni difficilmente contenibili nel
conflitto e particolarmente negli episodi in cui
si svolgono tentativi verso una risoluzione
concertata della controversia, in cui è
fortemente coinvolto il difensore e nei quali
può apprendere fatti e circostanze destinate a
rimanere riservate.
diligenza e competenza
Si pensi anche all’attuazione dei principi di
diligenza e competenza, particolarmente in
quel corollario oggi insostituibile che è
l’obbligo di formazione.
Peculiarità del
rapporto difensore-minore
Ma queste problematiche sono dense di gravi
implicazioni, per le quali le stesse norme
deontologiche approvate dall’organo
deputato, nella generalità di previsione,
necessitano di un intervento di precisazione e
adattamento, quando si tratta di esaminare la
particolare posizione del difensore del minore.
indipendenza ed autonomia
rispetto ai conflitti
sembra opportuno evidenziare il delicato ruolo
del difensore nel rapportarsi al suo mandatario, il
minore, e nell’orientarsi attraverso il gomitolo
formato dall’intersecarsi di relazioni familiari e di
interessi, in primo luogo quello dei genitori.
In tale contesto non pare dubitabile che il
difensore debba rapportarsi in primo luogo con la
parte rappresentata, senza lasciarsi suggestionare
da interventi genitoriali e particolarmente senza
ricercarli.
segue, incompatibilità
Ne costituiscono corollario, l’impossibilità per
chi ha difeso uno dei genitori di assumere il
patrocinio del minore e viceversa, come anche
da parte di chi abbia anche solo partecipato a
fasi preparatorie di natura mediativa o latu
sensu conciliative nel conflitto genitoriale,
ancor più insidiose per l’autonomia e
l’indipendenza, a causa delle informazioni di
carattere riservato acquisite in quei contesti.
il ruolo del difensore del genitore
nell’ascolto
Esiste poi, nel ruolo del difensore del genitore
il tema dell’ascolto del minore, che deve
probabilmente escludersi in radice, se non con
il consenso dell’altro, per la stessa ragione per
cui un consulente di parte non può visitare il
minore contro la volontà del genitore
avversario.
Cass., sez. un.,
4 febbraio 2009, n. 2637
Costituisce violazione dei doveri di dignità, decoro
e lealtà professionali per un avvocato, nel corso di
un giudizio di separazione coniugale, intrattenere
colloqui con i figli minorenni della propria
assistita, all'insaputa del padre, su questioni
attinenti alla causa di separazione, considerata
soprattutto la tenera età dei figli e la circostanza
che il giudice aveva disposto specifiche restrizioni
in ordine alla frequentazione dei minori da parte
di entrambi i genitori.
diligenza e competenza
Sotto il secondo profilo, quello della diligenza
e della competenza, non pare dubitabile la
necessità che l’organo preposto alla regola
deontologica valuti attentamente il delicato
tema delle specializzazioni e della formazione
diretta a favorirle.
difensore d’ufficio, la formazione
Come nel settore penale, ove la nomina d’ufficio
del difensore impone la partecipazione
dell’avvocato a speciali corsi di formazione, non
pare procrastinabile la necessità del difensore del
minore di unire alla tradizionale formazione
giuridica, pure quella psicologica e medica, solo
che si pensi all’audizione del minore, alla
sensibilità verso tecniche mediative a cui dovrà
ricondursi, in funzione di un principio di favore
verso soluzione concertate della crisi familiare.
il ricorso ad altre professionalità
Qualora il bagaglio culturale cui è munito
l’avvocato non soccorre alla necessità, sarà
inevitabile che il difensore faccia uso di uno
esperto, e non solo nell’ambito giuridico,
oppure di un’estensione del mandato ad altro
professionista specialista.
necessità di una normazione
deontologica specifica
Certo la materia, e non solo quella relativa alla
difesa del minore, necessita di un profondo
ripensamento, a cui non può escludersi la
necessità di un adeguamento anche delle
regole deontologiche, che non possono più
proporsi come regole generali, laddove per
materia esistono rationes speciali che
giustificano la introduzione di regole diverse.
5. Il nuovo codice deontologico
forense,approvato dal CNF il 31 gennaio 2014
Art. 56 – Ascolto del minore, 1°
comma
L’avvocato non può procedere all’ascolto di
una persona minore di età senza il consenso
degli esercenti la responsabilità genitoriale,
sempre che non sussista conflitto di interessi
con gli stessi.
2° comma
L’avvocato del genitore, nelle controversie in
materia familiare o minorile, deve astenersi da
ogni forma di colloquio e contatto con i figli
minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3° comma
L’avvocato difensore nel procedimento penale, per
conferire con persona minore, assumere
informazioni dalla stessa o richiederle
dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli
esercenti la responsabilità genitoriale, con
indicazione della facoltà di intervenire all’atto,
fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto
nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il
minore sia persona offesa dal reato.
4° comma
La violazione dei doveri e divieti di cui ai
precedenti commi comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio dell’attività professionale da sei
mesi a un anno.
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Minore parte formale del processo