IL DIRITTO INTERNAZIONALE:
NOZIONI GENERALI,
TEORIE SUL SUO FONDAMENTO
GIURIDICO, FONTI
definizione
complesso delle norme, scritte e consuetudinarie,
che disciplinano i rapporti tra i soggetti della
Comunità internazionale.
Norme del diritto internazionale:
sono tutte quelle regole di condotta il cui
rispetto è da considerarsi obbligatorio:
al comportamento prescritto a carico di un
soggetto fa costantemente riscontro
una pretesa di un altro soggetto a che tale
comportamento sia tenuto.
Soggetti della Comunità
internazionale
devono intendersi tutti gli
enti che possiedono l’astratta
attitudine a divenire titolari
di diritti e obblighi previsti
dalle norme del diritto
internazionale.
Se, in origine, la Comunità internazionale si qualificava come
«comunità di Stati», nel tempo la soggettività
è stata riconosciuta anche alle organizzazioni
internazionali e, più recentemente, agli individui.
Più controversa risulta l’attribuzione dello status di soggetti
internazionali ad altri enti che pure partecipano alla vita di
relazione internazionale e ne sono da questa influenzati (si pensi,
ad esempio, ai popoli, ai movimenti di liberazione nazionale – in
primis la Palestina – e alle imprese multinazionali).
Rami del diritto internazionale
• Diritto internazionale
pubblico regola i rapporti
tra Stati e altri enti
sovrani.
Il Diritto internazionale
privato costituisce un ramo
del diritto interno in quanto
è formato dal complesso
delle norme giuridiche
prodotte da uno Stato per
regolare i rapporti
privatistici collegati ad altri
ordinamenti e stabilire i casi
in cui vada applicato il
diritto interno o quello
straniero.
Il sistema delle fonti
l’ordinamento giuridico della società internazionale è un
sistema atipico in
Quanto:
• non esiste un’assemblea legislativa preposta alla produzione
normativa;
• manca un organo giudiziario avente carattere obbligatorio
(essendo la funzione Giurisdizionale internazionale di
natura arbitrale),
• i soggetti dell’ordinamento procedono in via diretta alla
realizzazione coercitiva di un diritto (autotutela).
Le fonti
Classificazione
Principio della gerarchia
LA CONSUETUDINE
è una regola non scritta avente carattere obbligatorio,
che deriva dalla ripetizione di un comportamento da parte
dei soggetti della Comunità internazionale accompagnata
dalla convinzione che tale comportamento sia conforme a
diritto.
Le consuetudini costituiscono il diritto internazionale
generale e, sul piano gerarchico, sono fonti di rango
primario.
Elementi costitutivi
(Elemento oggettivo)
La diuturnitas
è la reiterazione di uno stesso comportamento
da parte della generalità dei membri della
Comunità internazionale.
(Elemento soggettivo)
L’opinio juris sive necessitatis
è la convinzione di uno Stato che un dato
comportamento sia giuridicamente dovuto
perché corrispondente ad un imperativo
giuridico.
L’elemento dell’opinio iuris
consente di distinguere
una norma consuetudinaria dalla
comitas gentium (cortesia internazionale).
Accertamento dell’esistenza di una
consuetudine
Casi particolari relativi alla formazione di una
consuetudine
Casi particolari relativi all’applicabilità
di una consuetudine
Il diritto consuetudinario cogente (jus
cogens)
complesso di norme consuetudinarie aventi rango gerarchico superiore
rispetto alle altre consuetudini che, ex art. 53 della Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati (1969), non sono derogabili, né
modificabili, a meno che non si formi una nuova norma internazionale
dal medesimo carattere cogente.
Obblighi derivanti da una norma di jus cogens: dalle norme di jus cogens
discendono obblighi erga omnes, nel senso che la violazione di tali norme
da parte di uno Stato impone a tutti gli altri Stati di reagire per porre fine
all’illecito.
Esempi
I TRATTATI
il trattato è l’incontro delle manifestazioni di volontà di due o più soggetti di
diritto internazionale dirette a creare, modificare o estinguere norme giuridiche
internazionali.
I termini trattato, accordo, patto, convenzione etc. possono essere utilizzati
indistintamente, mentre con le
espressioni Carta o Statuto
si fa riferimento ai soli trattati istitutivi di organizzazioni internazionali.
L’idoneità dell’accordo internazionale a creare norme giuridicamente vincolanti per
le parti si fonda sulla norma consuetudinaria pacta sunt servanda.
L’accordo internazionale prevale, nei rapporti tra le parti, sulle consuetudini (ad
eccezione di quelle che costituiscono jus cogens).
Caratteristiche dei trattati
Classificazione
Codificazione: la Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati
adottata il 23-5-1969, entrata in vigore solo il 27-1-1980, la Convenzione è
largamente riproduttiva delle norme consuetudinarie relative al procedimento di
formazione e all’efficacia degli accordi, alle riserve e alle cause di invalidità, estinzione
e sospensione dell’applicazione delle norme in essi contenute.
La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con L. 12 febbraio 1974, n. 112.
applicazione
La procedura di formazione dei
trattati
Principio generale: nel procedimento di formazione di un
trattato vige il principio della libertà di forma, in virtù del quale
qualsiasi manifestazione di volontà è valida,
purché sia ritenuta tale da tutti i soggetti partecipanti
all’accordo.
Adesione,
Riserva
riserve
Ammissibilità ed effetti
Dichiarazioni ed entrata in vigore
Applicazione
dei trattati
applicazione
Interpretazione
dei trattati
Interpretazione dei trattati
Interpretazione dei trattati
Emendamenti ai trattati
Successione degli Stati nei trattati
Successione principi
Principi
Ipotesi di successione
Ipotesi
ipotesi
Estinzione dei trattati
Estinzione
Invalidità dei trattati
Invalidità
Invalidità
Sospensione
Sospensione
Organizzazioni internazionali
O.I.
Organi
decisioni
Aspetto finanziario
Personalità
Soggettività internazionale
Privilegi
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