IL DIRITTO INTERNAZIONALE: NOZIONI GENERALI, TEORIE SUL SUO FONDAMENTO GIURIDICO, FONTI definizione complesso delle norme, scritte e consuetudinarie, che disciplinano i rapporti tra i soggetti della Comunità internazionale. Norme del diritto internazionale: sono tutte quelle regole di condotta il cui rispetto è da considerarsi obbligatorio: al comportamento prescritto a carico di un soggetto fa costantemente riscontro una pretesa di un altro soggetto a che tale comportamento sia tenuto. Soggetti della Comunità internazionale devono intendersi tutti gli enti che possiedono l’astratta attitudine a divenire titolari di diritti e obblighi previsti dalle norme del diritto internazionale. Se, in origine, la Comunità internazionale si qualificava come «comunità di Stati», nel tempo la soggettività è stata riconosciuta anche alle organizzazioni internazionali e, più recentemente, agli individui. Più controversa risulta l’attribuzione dello status di soggetti internazionali ad altri enti che pure partecipano alla vita di relazione internazionale e ne sono da questa influenzati (si pensi, ad esempio, ai popoli, ai movimenti di liberazione nazionale – in primis la Palestina – e alle imprese multinazionali). Rami del diritto internazionale • Diritto internazionale pubblico regola i rapporti tra Stati e altri enti sovrani. Il Diritto internazionale privato costituisce un ramo del diritto interno in quanto è formato dal complesso delle norme giuridiche prodotte da uno Stato per regolare i rapporti privatistici collegati ad altri ordinamenti e stabilire i casi in cui vada applicato il diritto interno o quello straniero. Il sistema delle fonti l’ordinamento giuridico della società internazionale è un sistema atipico in Quanto: • non esiste un’assemblea legislativa preposta alla produzione normativa; • manca un organo giudiziario avente carattere obbligatorio (essendo la funzione Giurisdizionale internazionale di natura arbitrale), • i soggetti dell’ordinamento procedono in via diretta alla realizzazione coercitiva di un diritto (autotutela). Le fonti Classificazione Principio della gerarchia LA CONSUETUDINE è una regola non scritta avente carattere obbligatorio, che deriva dalla ripetizione di un comportamento da parte dei soggetti della Comunità internazionale accompagnata dalla convinzione che tale comportamento sia conforme a diritto. Le consuetudini costituiscono il diritto internazionale generale e, sul piano gerarchico, sono fonti di rango primario. Elementi costitutivi (Elemento oggettivo) La diuturnitas è la reiterazione di uno stesso comportamento da parte della generalità dei membri della Comunità internazionale. (Elemento soggettivo) L’opinio juris sive necessitatis è la convinzione di uno Stato che un dato comportamento sia giuridicamente dovuto perché corrispondente ad un imperativo giuridico. L’elemento dell’opinio iuris consente di distinguere una norma consuetudinaria dalla comitas gentium (cortesia internazionale). Accertamento dell’esistenza di una consuetudine Casi particolari relativi alla formazione di una consuetudine Casi particolari relativi all’applicabilità di una consuetudine Il diritto consuetudinario cogente (jus cogens) complesso di norme consuetudinarie aventi rango gerarchico superiore rispetto alle altre consuetudini che, ex art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), non sono derogabili, né modificabili, a meno che non si formi una nuova norma internazionale dal medesimo carattere cogente. Obblighi derivanti da una norma di jus cogens: dalle norme di jus cogens discendono obblighi erga omnes, nel senso che la violazione di tali norme da parte di uno Stato impone a tutti gli altri Stati di reagire per porre fine all’illecito. Esempi I TRATTATI il trattato è l’incontro delle manifestazioni di volontà di due o più soggetti di diritto internazionale dirette a creare, modificare o estinguere norme giuridiche internazionali. I termini trattato, accordo, patto, convenzione etc. possono essere utilizzati indistintamente, mentre con le espressioni Carta o Statuto si fa riferimento ai soli trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. L’idoneità dell’accordo internazionale a creare norme giuridicamente vincolanti per le parti si fonda sulla norma consuetudinaria pacta sunt servanda. L’accordo internazionale prevale, nei rapporti tra le parti, sulle consuetudini (ad eccezione di quelle che costituiscono jus cogens). Caratteristiche dei trattati Classificazione Codificazione: la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati adottata il 23-5-1969, entrata in vigore solo il 27-1-1980, la Convenzione è largamente riproduttiva delle norme consuetudinarie relative al procedimento di formazione e all’efficacia degli accordi, alle riserve e alle cause di invalidità, estinzione e sospensione dell’applicazione delle norme in essi contenute. La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con L. 12 febbraio 1974, n. 112. applicazione La procedura di formazione dei trattati Principio generale: nel procedimento di formazione di un trattato vige il principio della libertà di forma, in virtù del quale qualsiasi manifestazione di volontà è valida, purché sia ritenuta tale da tutti i soggetti partecipanti all’accordo. Adesione, Riserva riserve Ammissibilità ed effetti Dichiarazioni ed entrata in vigore Applicazione dei trattati applicazione Interpretazione dei trattati Interpretazione dei trattati Interpretazione dei trattati Emendamenti ai trattati Successione degli Stati nei trattati Successione principi Principi Ipotesi di successione Ipotesi ipotesi Estinzione dei trattati Estinzione Invalidità dei trattati Invalidità Invalidità Sospensione Sospensione Organizzazioni internazionali O.I. Organi decisioni Aspetto finanziario Personalità Soggettività internazionale Privilegi