La scheda carburante 1/2 1. Con il decreto del ministro delle Finanze del 7/6/1977 è stata introdotta nel panorama giuridico italiano la scheda carburante per documentare la vendita di carburante e sono state fissate le modalità di compilazione, registrazione e conservazione della stessa. 2. La scheda carburante da allora consente a chi acquista carburanti di poter esercitare il diritto alla detrazione della relativa IVA, qualora sia oggettivamente detraibile, oppure la deduzione del costo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'Irap. 3. Le conseguenze in caso di omessa istituzione della scheda carburante per ogni mezzo posseduto oppure di una sua non corretta compilazione e conservazione non comportano solo l’esclusione di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA ma prevedono il rischio di sanzioni penali 4. I rischi nascono dal fatto che le schede carburanti sono state equiparate alle fatture dal legislatore e questa qualificazione è stata ribadita in molte sentenze. La scheda carburante 2/2 1. Il reato che si commette falsificando la scheda carburante (utilizzata per supportare passività fittizie nella dichiarazione dei redditi) è quello di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), sanzionato con la pena detentiva della reclusione (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione). 2. Questo reato lo commette chi “al fine di evadere le imposte sui redditi o sull‘IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi” 3. Anche il gestore con la sua condotta (cioè emettendo una fattura - o meglio un documento equipollente quale è la scheda carburante - per operazione inesistente) potrebbe commettere il reato di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo - punito con la stessa pena - sempre che l'accusa riesca a dimostrare che la falsificazione è stata posta in essere "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o IVA" 4. Detto questo il gestore deve essere consapevole che ogni volta che compila una scheda carburante con leggerezza o peggio, su richiesta del cliente stesso, certifica vendite non reali, può commettere un reato penale.