La scheda carburante 1/2
1.
Con il decreto del ministro delle Finanze del 7/6/1977 è stata introdotta nel panorama giuridico
italiano la scheda carburante per documentare la vendita di carburante e sono state fissate le
modalità di compilazione, registrazione e conservazione della stessa.
2.
La scheda carburante da allora consente a chi acquista carburanti di poter esercitare il diritto alla
detrazione della relativa IVA, qualora sia oggettivamente detraibile, oppure la deduzione del
costo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'Irap.
3.
Le conseguenze in caso di omessa istituzione della scheda carburante per ogni mezzo posseduto
oppure di una sua non corretta compilazione e conservazione non comportano solo l’esclusione
di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA ma prevedono il rischio di sanzioni penali
4.
I rischi nascono dal fatto che le schede carburanti sono state equiparate alle fatture dal
legislatore e questa qualificazione è stata ribadita in molte sentenze.
La scheda carburante 2/2
1.
Il reato che si commette falsificando la scheda carburante (utilizzata per supportare passività
fittizie nella dichiarazione dei redditi) è quello di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000
(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti), sanzionato con la pena detentiva della reclusione (da un anno e sei mesi a sei anni di
reclusione).
2.
Questo reato lo commette chi “al fine di evadere le imposte sui redditi o sull‘IVA, avvalendosi di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte elementi passivi fittizi”
3.
Anche il gestore con la sua condotta (cioè emettendo una fattura - o meglio un documento
equipollente quale è la scheda carburante - per operazione inesistente) potrebbe commettere il
reato di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo - punito con la stessa pena - sempre
che l'accusa riesca a dimostrare che la falsificazione è stata posta in essere "al fine di consentire a
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o IVA"
4.
Detto questo il gestore deve essere consapevole che ogni volta che compila una scheda carburante
con leggerezza o peggio, su richiesta del cliente stesso, certifica vendite non reali, può commettere
un reato penale.
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