Sede Regionale
Abruzzo & Marche
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wsslleetttteerr 0099..0022..22001122
Via Nazionale
per Teramo, 226
LA SCHEDA CARBURANTE
64021 Giulianova (TE)
Sentenza della Corte di Cassazione n°912 del 13 gennaio 2012
T. 085.8025310
F. 085.8000888
[email protected]
[email protected]
www.usarciteramo.it
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illustrarti al meglio i
nostri obbiettivi.
La scheda carburante sostituisce la fattura, la cui emissione è vietata ai
gestori di impianti stradali.
Ai fini dell’utilizzo di tale schede la normativa prevede l’obbligo all’addetto alla
distribuzione di carburante di indicare, all’atto di ogni rifornimento, con firma di
convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA, nonché, anche
a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente, e
l’ubicazione dell’impianto stesso.Inoltre prima della registrazione contabile,
l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio dell’impresa , deve
annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del
trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo.
Nei controlli degli organi sia interni che esterni degli Uffici, le schede risultano
talvolta irregolari, per mancanza della firma di convalida, o del numero di targa
del veicolo, oppure gli importi sono sproporzionati rispetto ai chilometri percorsi.
Le Fiamme Gialle raccolgono anche dichiarazioni dei gestori in merito alla
convalida della firma e alla verifica calligrafica relativa alle altre indicazioni
obbligatorie.
Queste schede sono considerate dalla Corte di Cassazione inattendibili
generando una presunzione che costituisce prova sufficiente dell’infedeltà della
dichiarazione, quindi l’indeducibilità ai fini delle imposte sul reddito e
l’indetraibilità dell’IVA.
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 13 gennaio 2012, si rende
sempre di più necessario verificare la coerenza dei chilometri che risultano
effettuati e trascritti dalla scheda carburante con quelli desumibili dal consumo di
carburante certificato dalla Casa costruttrice e rilevabile sul libretto di circolazione.
Si ritiene che una divergenza fino al 10% del consumo di carburante possa
essere realmente fattibile nella realtà di gestione del veicolo, ma divergenze
superiori a tale soglia fanno desumere una evidente manipolazione della scheda
carburante.
E’ REATO UTILIZZARE FALSE SCHEDE CARBURANTE
Il contribuente che utilizza schede carburanti false al fine di evadere le imposte
sui redditi e l’IVA è penalmente responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta
mediante l’uso di fatture o altre operazioni inesistenti.
IL REATO PREVEDE LA RECLUSIONE DA 18 MESI A SEI ANNI.
Per maggiori informazioni potete contattare la nostra Sede Regionale.
ufficio stampa CAAF Usarci Teramo
Alleghiamo la scheda carburante in formato pdf oppure puoi scaricarla dal
nostro sito www.usarciteramo.it
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Newsletter 09.02.2012 Sede Regionale Abruzzo & Marche