GESTIONE COMMERCIALE
DELLA GARANZIA DEL PRODOTTO E
DELLA RESPONSABILITA’ PER LA
DIFETTOSITA’ DELLO STESSO
Gestire “commercialmente” la garanzia del prodotto e la
responsabilità derivante dalla difettosità dello stesso, significa:
PREDISPORRE E BEN GOVERNARE
IN MANIERA CONSAPEVOLE
TUTTE LE INFORMAZIONI
CONCERNENTI IL PRODOTTO
Per poter gestire in modo oculato tali informazioni, è necessario
altresì essere consapevoli degli
OBBLIGHI
posti a carico di produttore e venditore e dalla violazione dei quali
sorge
RESPONSABILITA’
in capo ai soggetti stessi
OBBLIGHI
1) DIR. 85/374:
2) DIR. 99/44:
Immettere sul mercato prodotti
Consegnare al consumatore beni
SICURI
CONFORMI
1)
Cosa significa PRODOTTI SICURI?
DIR. 2001/95: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente
prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con
l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della
salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, degli elementi seguenti:
i) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le
modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;
ii) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del
primo con i secondi;
iii) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni
per il suo uso e la sua eliminazione nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al
prodotto;
iv) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del
prodotto, in particolare dei bambini e degli anziani.
La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che
presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come
"non sicuro" o "pericoloso";
1)
Cosa significa PRODOTTI SICURI?
DIR. 85/374: Un prodotto è difettoso (e quindi “non sicuro”, ndr) quando non offre la sicurezza
che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
i) la presentazione del prodotto,
ii) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,
iii) il momento della messa in circolazione del prodotto.
Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia
stato messo in circolazione successivamente ad esso.
2)
Cosa significa BENI CONFORMI?
DIR. 99/44: Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se:
i) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il
venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
ii) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;
iii) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
iv) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore
o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
…
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al
difetto di conformità del bene quando l'installazione fa parte del contratto di vendita del bene ed è stata
effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui
il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore, sia istallato dal consumatore in modo non
corretto a causa di una carenza delle istruzioni di istallazione.
Da tutto quanto è stato evidenziato, emerge chiaramente la
FONDAMENTALE RILEVANZA
DELLA GESTIONE DI
TUTTE LE INFORMAZIONI
(lato sensu)
concernenti il prodotto
Tali informazioni, infatti, assurgono a vero e proprio
PARAMETRO
sulla base del quale valutare sicurezza e conformità
Alcuni
CONSIGLI PRATICI
per la gestione
delle informazioni
A) Attenzione anzitutto ad avere sotto controllo tutte le
DICHIARAZIONI PUBBLICHE, anche non scritte,
che vengono rilasciate circa il prodotto:
•
in fase di trattativa;
•
da agenti, rappresentanti e/o qualsiasi altro intermediario
intervenuto;
•
…
B) Avviare un processo di REVISIONE GENERALE di
tutto il materiale e di tutte le attività che attengono alla
“comunicazione commerciale” inerente al prodotto:
1) Raccolta del materiale e analisi delle attività dell’ufficio
marketing, delle agenzie pubblicitarie e di ogni altro soggetto;
2) Rilevamento ed eliminazione di ogni incongruenza e/o
contraddizione
C) Prestare attenzione alla DESCRIZIONE dei prodotti
ed all’inserimento di IMMAGINI in opuscoli, depliant
e quant’altro
1) Indicare se il modello proposto è una “versione base”, oppure
accessoriata, oppure un modello “storico”…
2) Se sono riportate le prestazioni del bene, indicare anche le
condizioni nelle quali le prestazioni stesse sono state rilevate…
3) Indicare specificamente i beni ed i componenti di cui si è venditori
o produttori (Trib. Di Napoli, 2002: “…deve ritenersi produttore anche colui che,
sebbene non provveda alla materiale produzione del bene, effettui la
commercializzazione dello stesso indicandolo nei propri cataloghi o listini come un
componente per l’installazione di un proprio prodotto…”. Nella fattispecie il danno era
stato prodotto dalla rottura di alcune staffe prodotte da una ditta diversa dalla
produttrice convenuta, idonee a sostenere solo tubi di plastica ma utilizzate per
mantenere una struttura metallica prodotta dalla convenuta stessa che le aveva elencate
come componenti adeguate per il montaggio).
D) Predisporre un MANUALE DEL “PROPRIETARIO”:
1) Riportare le istruzioni per l’uso al fine di un utilizzo efficace del
prodotto stesso;
2) Indicare gli usi cui il bene è destinato;
3) Riportare le avvertenze, in modo tale da allertare il consumatore
circa i pericoli derivanti da un utilizzo differente rispetto a quelli
indicati;
4) Riportare ogni indicazione ed operazione necessaria ai fini della
manutenzione: in tal modo sarà più semplice accertare se
eventuali vizi lamentati siano o meno originari
5) Evidenziare l’eventuale conformità del bene a talune specifiche
normative (marcatura CE, standards ISO,…)
E) La redazione di un “LIBRETTO DI GARANZIA” non
comporta, di per sé, l’assunzione di obblighi ulteriori
rispetto a quelli legalmente previsti:
1) Il libretto medesimo potrà infatti essere redatto con modalità
assolutamente varie ed estensione/efficacia differente a seconda
delle condizioni di volta in volta valutate;
2) Va comunque tenuto presente che, nel caso in cui il consumatore
chieda di avere la disponibilità della garanzia su un supporto
duraturo, tale richiesta non si riterrà soddisfatta dal rimando al
sito internet dell’azienda.
3) Si ricordi infine che un’eventuale garanzia convenzionale
vincolerà il venditore anche se comunicata oralmente e non per
iscritto.
Tutte le informazioni più sopra riportate andranno comunicate e
redatte:
•
IN MODO COMPRENSIBILE = ogni persona dovrà essere
in grado di cogliere la portata delle stesse; sarà quindi opportuno
non utilizzare un linguaggio troppo tecnico.
•
Con la relativa TRADUZIONE nella lingua del Paese in cui
andranno commercializzate.
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INTERVENTO AL NAJARI 3 MARZO `08