GESTIONE COMMERCIALE DELLA GARANZIA DEL PRODOTTO E DELLA RESPONSABILITA’ PER LA DIFETTOSITA’ DELLO STESSO Gestire “commercialmente” la garanzia del prodotto e la responsabilità derivante dalla difettosità dello stesso, significa: PREDISPORRE E BEN GOVERNARE IN MANIERA CONSAPEVOLE TUTTE LE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL PRODOTTO Per poter gestire in modo oculato tali informazioni, è necessario altresì essere consapevoli degli OBBLIGHI posti a carico di produttore e venditore e dalla violazione dei quali sorge RESPONSABILITA’ in capo ai soggetti stessi OBBLIGHI 1) DIR. 85/374: 2) DIR. 99/44: Immettere sul mercato prodotti Consegnare al consumatore beni SICURI CONFORMI 1) Cosa significa PRODOTTI SICURI? DIR. 2001/95: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, degli elementi seguenti: i) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione; ii) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; iii) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; iv) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei bambini e degli anziani. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come "non sicuro" o "pericoloso"; 1) Cosa significa PRODOTTI SICURI? DIR. 85/374: Un prodotto è difettoso (e quindi “non sicuro”, ndr) quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: i) la presentazione del prodotto, ii) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, iii) il momento della messa in circolazione del prodotto. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso. 2) Cosa significa BENI CONFORMI? DIR. 99/44: Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se: i) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; ii) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato; iii) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; iv) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura. … Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione fa parte del contratto di vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore, sia istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di istallazione. Da tutto quanto è stato evidenziato, emerge chiaramente la FONDAMENTALE RILEVANZA DELLA GESTIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI (lato sensu) concernenti il prodotto Tali informazioni, infatti, assurgono a vero e proprio PARAMETRO sulla base del quale valutare sicurezza e conformità Alcuni CONSIGLI PRATICI per la gestione delle informazioni A) Attenzione anzitutto ad avere sotto controllo tutte le DICHIARAZIONI PUBBLICHE, anche non scritte, che vengono rilasciate circa il prodotto: • in fase di trattativa; • da agenti, rappresentanti e/o qualsiasi altro intermediario intervenuto; • … B) Avviare un processo di REVISIONE GENERALE di tutto il materiale e di tutte le attività che attengono alla “comunicazione commerciale” inerente al prodotto: 1) Raccolta del materiale e analisi delle attività dell’ufficio marketing, delle agenzie pubblicitarie e di ogni altro soggetto; 2) Rilevamento ed eliminazione di ogni incongruenza e/o contraddizione C) Prestare attenzione alla DESCRIZIONE dei prodotti ed all’inserimento di IMMAGINI in opuscoli, depliant e quant’altro 1) Indicare se il modello proposto è una “versione base”, oppure accessoriata, oppure un modello “storico”… 2) Se sono riportate le prestazioni del bene, indicare anche le condizioni nelle quali le prestazioni stesse sono state rilevate… 3) Indicare specificamente i beni ed i componenti di cui si è venditori o produttori (Trib. Di Napoli, 2002: “…deve ritenersi produttore anche colui che, sebbene non provveda alla materiale produzione del bene, effettui la commercializzazione dello stesso indicandolo nei propri cataloghi o listini come un componente per l’installazione di un proprio prodotto…”. Nella fattispecie il danno era stato prodotto dalla rottura di alcune staffe prodotte da una ditta diversa dalla produttrice convenuta, idonee a sostenere solo tubi di plastica ma utilizzate per mantenere una struttura metallica prodotta dalla convenuta stessa che le aveva elencate come componenti adeguate per il montaggio). D) Predisporre un MANUALE DEL “PROPRIETARIO”: 1) Riportare le istruzioni per l’uso al fine di un utilizzo efficace del prodotto stesso; 2) Indicare gli usi cui il bene è destinato; 3) Riportare le avvertenze, in modo tale da allertare il consumatore circa i pericoli derivanti da un utilizzo differente rispetto a quelli indicati; 4) Riportare ogni indicazione ed operazione necessaria ai fini della manutenzione: in tal modo sarà più semplice accertare se eventuali vizi lamentati siano o meno originari 5) Evidenziare l’eventuale conformità del bene a talune specifiche normative (marcatura CE, standards ISO,…) E) La redazione di un “LIBRETTO DI GARANZIA” non comporta, di per sé, l’assunzione di obblighi ulteriori rispetto a quelli legalmente previsti: 1) Il libretto medesimo potrà infatti essere redatto con modalità assolutamente varie ed estensione/efficacia differente a seconda delle condizioni di volta in volta valutate; 2) Va comunque tenuto presente che, nel caso in cui il consumatore chieda di avere la disponibilità della garanzia su un supporto duraturo, tale richiesta non si riterrà soddisfatta dal rimando al sito internet dell’azienda. 3) Si ricordi infine che un’eventuale garanzia convenzionale vincolerà il venditore anche se comunicata oralmente e non per iscritto. Tutte le informazioni più sopra riportate andranno comunicate e redatte: • IN MODO COMPRENSIBILE = ogni persona dovrà essere in grado di cogliere la portata delle stesse; sarà quindi opportuno non utilizzare un linguaggio troppo tecnico. • Con la relativa TRADUZIONE nella lingua del Paese in cui andranno commercializzate.