Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati CCIAA Pisa, 14 giugno 2011 IL CODICE DEL CONSUMO: GARANZIE, ETICHETTATURA DEI PRODOTTI, RESPONSABILITA’ Avv. Andrea Gattamorta © Studio Legale LGA Argomenti che verranno trattati Definizioni Codice del consumo Clausole vessatorie Garanzia dei beni di consumo Contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali e contratti a distanza Sicurezza dei beni di consumo Prodotti difettosi Pubblicità dei beni di consumo Etichettatura dei prodotti Contratti particolari previsti dal Codice Piattaforma normativa comunitaria La sicurezza dei prodotti è parte dell’acquis comunitario: l’insieme di leggi e norme adottate in base ai trattati che istituiscono l’Unione europea (segnatamente i Trattati di Roma, il Trattato di Maastricht ed il Trattato di Amsterdam). Articolo 95 Trattato UE L'Articolo 95 punto 3) del Trattato che istituisce la CE prevede che “la Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo”. Il Codice del consumo Il Codice del consumo, entrato in vigore il 23 ottobre 2005, consta di 146 articoli e riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti. Si tratta di un testo in gran parte compilativo, nel senso che raccoglie norme già conosciute dal nostro ordinamento. Diritti fondamentali dei consumatori a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all’educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione ed allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Irrinunciabilità dei diritti Ai sensi dell’articolo 143 del Codice: “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice”. La nozione di bene di consumo Qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, ad esclusione di: 1) beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) acqua e gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in una quantità determinata; 3) energia elettrica. Sono inclusi nella nozione anche i beni usati e quelli rimessi a nuovo. La nozione di consumatore È qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. La giurisprudenza italiana in materia ha espressamente escluso dalla nozione di consumatore le imprese artigiane e le piccole imprese (la categoria dei “consumatori-imprenditori”). La nozione di produttore - il fabbricante di un bene di consumo; - l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. La nozione di venditore Qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto d'opera o assimilabili. Articoli 33-38 - Contratti con i consumatori Sono vessatorie, ai sensi dell’articolo 33, le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In particolare, il Codice elenca le clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria (“lista grigia”), quali ad esempio: - la clausola sul recesso unilaterale; - la clausola derogatoria della competenza; - decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; - limitazioni alla responsabilità del professionista; - limitazioni o esclusioni alle azioni e ai diritti dei consumatori; - il rinnovo tacito del contratto. Trattativa individuale Non sono vessatorie le clausole presunte tali, che siano state oggetto di trattativa individuale, ossia di specifica negoziazione. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole siano state oggetto di specifica trattativa col consumatore. Clausola derogatoria della competenza Il giudice competente a dirimere le controversie in cui sia parte un consumatore è quello del luogo di residenza o del domicilio eletto di quest’ultimo. Si tratta di un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con una trattativa individuale. Le clausole di un contratto fra professionista e consumatore che deroghino a tale foro sono da presumersi vessatorie e pertanto inefficaci. Nullità delle clausole vessatorie Sono nulle (“lista nera”) le clausole che, benché oggetto di trattativa: escludono/limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore per fatto o omissione del professionista; - escludono/limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento o inesatto adempimento di quest’ultimo; - prevedono l’adesione del consumatore a clausole che egli non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Nullità delle clausole vessatorie Sono nulle le clausole che, prevedendo l’applicazione di una legislazione extracomunitaria, privino il consumatore della protezione accordata dalla disciplina delle clausole vessatorie, qualora il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno stato membro dell’Ue. Garanzia per i beni di consumo Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore BENI CONFORMI al contratto di vendita. Ai fini della garanzia, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, d’opera ed ogni altro contratto finalizzato alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Presunzione di conformità dei beni Si presumono conformi al contratto i beni che: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; d) sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Esclusione del difetto di conformità E' escluso il difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore: era a conoscenza del difetto; non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza; il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Dichiarazioni pubbliche Tali dichiarazioni costituiscono parametro per la valutazione dell'eventuale difformità dei beni di consumo. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche se: a) in caso di dichiarazione resa da produttore, agente, rappresentante, non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. Dichiarazioni pubbliche in Internet Si raccomanda di prestare particolare attenzione al contenuto ed al tenore delle dichiarazioni pubbliche presenti in Internet, eventualmente nell’ambito di una piattaforma di commercio elettronico. Equiparazioni al difetto di conformità Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo se l’installazione è compresa nel contratto di vendita e viene effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, è da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza o mancanza di chiarezza delle istruzioni di installazione. Importanza della responsabilità anche degli installatori. Tutela garantita al consumatore Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Presunzione: si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Qualora invece il difetto si sia manifestato dopo i primi sei mesi dalla consegna e nei diciotto mesi successivi, incomberà sul consumatore provare che il difetto di conformità esisteva al momento della consegna del bene. Rimedi a favore del consumatore Rimedi che possono esser fatti valere nei confronti del solo venditore finale: (a) Ripristino o sostituzione del bene. (b) Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. (c) Risarcimento del danno. Ripristino o sostituzione A scelta del consumatore e senza spese. (1) le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, (2) le spese poste a carico del venditore si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni. Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto Possono essere chieste a scelta del consumatore a condizione che: a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Risarcimento del danno I rimedi previsti dall'art. 130 del Codice prescindono totalmente da un esame delle cause e dalla riconducibilità al venditore di una qualche forma di colpa, essendo attivabili dal consumatore al verificarsi di difetti di conformità. La richiesta del risarcimento del danno, viceversa, presuppone un approfondimento delle cause del vizio o difetto e di conseguenza dell’imputabilità ad un soggetto di una forma di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). Garanzia convenzionale E' garanzia convenzionale o commerciale qualsiasi impegno di un venditore/produttore nei confronti del consumatore di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo senza costi supplementari, qualora il bene medesimo non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella pubblicità. E' una forma di tutela ulteriore e supplementare che il venditore facoltativamente aggiunge rispetto a quanto già obbligatoriamente previsto; ha natura integrativa e non sostitutiva rispetto alla disciplina degli articoli 129-132 Codice del consumo. Contenuto della garanzia convenzionale La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità e deve avere il seguente contenuto minimo: a) specificare che il consumatore è titolare dei diritti previsti dagli articoli 129 e seguenti del Codice del Consumo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. Facoltà del venditore Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio. Diritti del venditore: il regresso Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti effettivamente responsabili facenti parte della catena distributiva del bene difettoso per ottenere la reintegrazione di quanto prestato entro un anno dall’esecuzione della prestazione. Trattandosi di rapporti tra imprenditori e non tra imprenditore e consumatore, il diritto di regresso può essere oggetto di rinuncia o di patto contrario. Clausola contrattuale sul regresso Si può ad esempio prevedere che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 131 Codice del Consumo, l’Acquirente non consumatore potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti del Venditore entro due anni dalla consegna dei Prodotti allo stesso Acquirente non consumatore. In caso contrario il Produttore-Venditore rimarrebbe esposto per diversi anni al rischio di dover prestare la garanzia. Tale soluzione costituisce un equo contemperamento degli interessi del produttore e del rivenditore: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 131 del Codice del Consumo, l’Acquirente non consumatore potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti del Venditore entro due anni dalla consegna dei Prodotti allo stesso Acquirente non consumatore”. Garanzia nei confronti del rivenditore “Fatti salvi i diritti previsti dalla legge a tutela dei consumatori, il Venditore garantisce la qualità dei Prodotti per un determinato periodo dalla consegna, esclusi quei difetti che possano manifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o di una inadeguata conservazione o manutenzione dei Prodotti. Qualsiasi reclamo attinente a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere inoltrato al Venditore, tramite lettera raccomandata a.r., tassativamente entro otto giorni dalla consegna nel caso di vizi palesi ed entro otto giorni dalla scoperta nel caso di vizi occulti, comunque entro [●] mesi dalla consegna, a pena di decadenza. I resi non saranno accettati se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Venditore; quest’ultimo esaminerà i resi per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile alla propria responsabilità e solo in tal caso sostituirà e/o riparerà i Prodotti riconosciuti come difettosi. Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersi esclusa e superata dalle presenti Condizioni. L’Acquirente rinuncia ad avvalersi del diritto di regresso di cui all’art. 131 del Codice del Consumo”. Decadenza e prescrizione Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 132 del Codice del consumo se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. L'azione diretta a far valere i difetti del bene di consumo si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. Tuttavia, il consumatore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può far valere i diritti a proprio favore, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza dei ventisei mesi di cui sopra. Carattere imperativo della tutela E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione del difetto di conformità del bene, che sia diretto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti ai consumatori. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della garanzia ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. Restano in ogni caso esclusi dalla garanzia i difetti derivanti dall’uso normale della cosa. Informativa precontrattuale Il venditore rimane strettamente vincolato a tutte le informazioni fornite in fase precontrattuale attinenti al bene di consumo (informazioni per l’uso, per il confezionamento e l’imballaggio, informazione sull’origine, sulla qualità, ecc.) o che ne hanno pubblicizzato l’immissione sul mercato e la commercializzazione (brochure, depliant, volantini, messaggi pubblicitari sui mass media, ecc.). Contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali Si intendono quei contratti negoziati: a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico (incluse le fiere), mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista. Il professionista deve informare il consumatore del diritto di recesso. Contratti a distanza Sono i contratti stipulati fra il professionista ed il consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di assistenza nel quale il professionista impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto. Sono esclusi dalla disciplina del Codice i contratti a distanza relativi ai servizi finanziari, a servizi di telecomunicazione, i contratti conclusi tramite distributori automatici o in locali commerciali automatizzati e quelli relativi a beni immobili (con l’eccezione della locazione). Informazione al consumatore Prima ed al fine della conclusione di un contratto a distanza, il consumatore deve ricevere in maniera chiara e dettagliata, con qualsiasi mezzo idoneo, le informazioni relative, tra l’altro: • al professionista, • alle caratteristiche ed al prezzo dei beni / del servizio, • alle spese, • alle modalità di pagamento e di consegna, • al diritto di recesso ed alla sua eventuale esclusione (nelle ipotesi elencate all’art. 55 del Codice). Di tali informazioni il consumatore deve ricevere conferma scritta prima o al momento di esecuzione del contratto. Commercio elettronico - contratto Il contratto concluso per via telematica, compreso nella nozione di contratto a distanza di cui all’art. 50 del Codice del consumo, è il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Commercio elettronico - disciplina In ambito nazionale la normativa di riferimento è costituita, in via principale: - dal Decreto Legislativo 185/1999 relativo ai diritti dei consumatori, ora abrogato e sostituito dagli articoli 50-67 del Codice del consumo; - dal Decreto Legislativo 70/2003 che si riferisce al commercio elettronico in genere. Per essere conforme alla legge la piattaforma di commercio elettronico deve essere costantemente adeguata al Decreto Legislativo 70/03 ed al Codice del consumo. Diritto di recesso Per i contratti a distanza e per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza penalità e senza specificare il motivo, entro 10 giorni lavorativi: - dalla sottoscrizione del contratto, oppure - dal ricevimento della merce. Esercizio del diritto di recesso Comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non é, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Sicurezza dei prodotti È sicuro quel prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio, oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. Parametri di sicurezza del prodotto La sicurezza del prodotto si valuta sulla base dei seguenti elementi: • le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, la sua installazione e manutenzione; • l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi; • la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; • le categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare i minori e gli anziani. Produttore e Distributore Al di là di generici vincoli di diligenza previsti a carico di Produttore e Distributore, l’articolo 104 del Codice impone specifici obblighi di informazione, nonché di raccolta e conservazione di documenti piuttosto gravosi. Obblighi gravanti sul Produttore Sul Produttore incombe l’onere generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri. Tale onere comporta: 1) un obbligo di informazione nei confronti del consumatore; 2) l'obbligo di adottare misure proporzionate alle caratteristiche del prodotto fornito. Informazione al consumatore Il Produttore deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze. Tali avvertenze non esentano il Produttore dal rispetto degli altri obblighi previsti dal provvedimento: sono cioè idonee, ma non sufficienti a garantire la sicurezza del prodotto. Misure da adottare Il Produttore ha l’onere di adottare misure proporzionate a seconda delle caratteristiche del prodotto fornito: a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza, tutto ciò al fine di consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e sulle iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori. Obblighi gravanti sul Distributore Il Distributore è tenuto a garantire che sul mercato vengano immessi solo prodotti sicuri e, in particolare, è tenuto a: a) non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; b) partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore ed alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; c) collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. Presunzione di sicurezza a) Un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza; b) si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi, disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee (ad esempio norme tecniche); c) in assenza delle norme di cui ai punti precedenti, la sicurezza è valutata in base 1) alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, 2) alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, 3) alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, 4) ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, 5) agli ultimi ritrovati della tecnica, 6) al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi. Autorità competenti Competenti ad effettuare controlli sulla sicurezza dei prodotti e, se del caso, ad adottare le conseguenti misure sono, tra le altre: - il Ministero delle attività produttive - il Ministero della salute - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - il Ministero dell’interno - il Ministero dell’economia - il Ministero delle finanze - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le autorità competenti possono - disporre verifiche delle caratteristiche di sicurezza di un prodotto; - esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; - prelevare campioni; - richiedere l’apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare; - vietare, durante i controlli, le verifiche o gli accertamenti sul prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo; - disporre l’adeguamento agli obblighi di sicurezza del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati; - vietare l’immissione sul mercato di un prodotto pericoloso e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto; - per qualsiasi prodotto pericoloso già sul mercato, ordinare o organizzare il ritiro effettivo e immediato e l’informazione ai consumatori. Sanzioni Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, il Produttore o il Distributore che non adempie all'obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e che non ottempera ai provvedimenti delle autorità competenti è punibile, a seconda dei casi, con sanzioni di tipo detentivo (arresto) e/o di tipo pecuniario (ammende). Egli è inoltre sempre tenuto al risarcimento dei danni ai sensi di quanto previsto dagli articoli del Codice del Consumo relativi alla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Denuncia della pericolosità dei beni di consumo La Decisione 418 del 2004 (2004/418/CE) stabilisce gli orientamenti per la gestione del sistema comunitario di informazione rapida (RAPEX). Il RAPEX permette lo scambio rapido delle informazioni fra gli Stati membri e la Commissione riguardo a misure ed azioni adottate per prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. Fin dall’entrata in vigore della Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione europea pubblica, con cadenza settimanale, un elenco delle notifiche RAPEX. La responsabilità da prodotto Il Produttore è responsabile dei danni cagionati dai difetti del suo Prodotto. Se il Produttore non è individuato, è soggetto alla medesima responsabilità il Fornitore che abbia distribuito il Prodotto nell'ambito di un'attività commerciale ed abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, l'identità ed il domicilio del Produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Prodotto difettoso Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Esclusione della responsabilità La responsabilità è esclusa quando: • il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; • il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; • il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; • il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; (segue) 5. lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; 6. nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata. Messa in circolazione del prodotto Il prodotto è messo in circolazione quando è consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. Il prodotto è messo in circolazione anche quando viene consegnato al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. Conseguenze della difettosità La difettosità del prodotto può comportare il risarcimento, da parte del produttore (o del fornitore) e dell’importatore nell'UE: a) del danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) della distruzione o del deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Decadenza e prescrizione Il danneggiato decade dal diritto al risarcimento del danno subito trascorsi 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno. La decadenza è impedita da: a) la domanda giudiziale; b) la domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale; c) il riconoscimento del diritto da parte del responsabile. Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Patti nulli È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista a carico del produttore, dell'importatore o del fornitore. Pubblicità e consumatore E’ consumatore anche il destinatario di comunicazioni commerciali o la persona fisica o giuridica che ne subisce le conseguenze. Il Codice si propone di tutelare dalla pubblicità ingannevole il consumatore, chi svolge un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e il pubblico in generale. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta e chiaramente riconoscibile come tale. Sono previste particolari disposizioni in materia di prodotti pericolosi (art.24), tutela dei minori (art.25) e televendita (art.30). Pubblicità Ai sensi dell’articolo 20 del Codice, è pubblicità qualsiasi forma di messaggio diffuso in qualsiasi modo nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o artigianale o professionale per promuovere la vendita di beni mobili o immobili, il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi o la prestazione di opere o servizi. E’ ingannevole la pubblicità che possa indurre in errore colui che la recepisce e che sia tale da pregiudicare il comportamento economico del destinatario o possa ledere un concorrente di chi fa pubblicità. Pubblicità ingannevole Il carattere ingannevole viene valutato alla luce di parametri quali: - le caratteristiche dei beni e dei servizi; - il prezzo o le condizioni di fornitura; - la categoria, la qualifica ed i diritti dell’operatore pubblicitario. Direttiva 29/2005/CE Si segnala la Direttiva dell’11 maggio 2005, in vigore negli Stati membri dal 12 giugno 2007, che definisce e vieta le pratiche commerciali sleali, in quanto lesive degli interessi economici dei consumatori. Pubblicità comparativa La pubblicità comparativa deve essere corretta, riferirsi a circostanze oggettive verificabili, non deve ingenerare confusione sul mercato fra concorrenti, non deve causare discredito o denigrare, non deve trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio, della denominazione commerciale o del segno distintivo di un concorrente, non deve presentare il bene come contraffazione o imitazione di altro prodotto. Pubblicità e garanzia I termini “garanzia”, “garantito” e simili possono essere utilizzati solo se accompagnati dall’indicazione precisa del contenuto e delle modalità della garanzia. Per brevità del messaggio, il riferimento sintetico alla garanzia deve rinviare esplicitamente ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni su contenuto e modalità della garanzia. Disciplina e autodisciplina Competente ad inibire una pubblicità ingannevole o comparativa illecita è, su istanza di chiunque ne abbia interesse, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 287/1990. L’Autorità provvede con decisione motivata vietando, se necessario, la pubblicità ed applicando una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 1.000 e 100.000 Euro a seconda della gravità. Le parti interessate possono tuttavia chiedere l’inibizione di una pubblicità ingannevole o comparativa illecita ricorrendo ad organismi volontari ed autonomi di autodisciplina (articolo 27). Etichettatura e “made in” I prodotti di consumo commercializzati sul territorio devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative a: - la denominazione legale o merceologica; - il nome o la ragione sociale o marchio della sede legale del produttore o distributore nell’UE; - l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno all’uomo, a cose o all’ambiente; - i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove determinanti per qualità o caratteristiche del prodotto; - le istruzioni, eventuali precauzioni per la fruizione e la sicurezza del prodotto. Paese d’origine L’articolo 6, lettera c), introducendo una disposizione del tutto innovativa, richiede inoltre che sul prodotto sia indicato “il Paese d’origine se situato fuori dell’Unione europea”. Con il decreto Legge milleproroghe il Parlamento ha chiarito che la disposizione in questione “decorre dal 1 gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice". Secondo quanto precisato dal MAP nella circolare 24/1/2006, non potrà essere sanzionata la messa in commercio di prodotti finiti importati da Paesi extra UE privi dell’indicazione del Paese di origine, almeno in attesa dell’approvazione del Decreto dello stesso MAP, che tratterà i profili applicativi della citata lettera c) dell’articolo 6 del Codice del consumo, anche in conformità alle decisioni comunitarie in materia di made in. Indicazioni Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette nel momento in cui i prodotti vengono posti in vendita. Le indicazioni relative alle istruzioni ed alle eventuali precauzioni e destinazioni d’uso possono comparire, in alternativa, sulla documentazione illustrativa che accompagna i prodotti. Le indicazioni devono essere fornite in lingua italiana. Disposizioni per prodotti specifici Sono fatte salve le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie o nelle norme nazionali che riguardino prodotti specifici quali, a titolo di esempio: Prodotti tessili – Direttiva 1996/74/CEE recepita con D.lgs. 194/1999; Prodotti alimentari – Direttiva 2000/13/CE recepita con D.lgs. 181/2003; Medicinali – Direttiva 92/27/CEE recepita con D.lgs. 540/1992. Divieti di commercializzazione E’ vietato il commercio nazionale di qualsiasi confezione di prodotto che forme chiaramente visibili indicazioni illustrate. sul territorio prodotto o non riporti, in e leggibili, le Sanzioni In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 516,00 a 25.823,00 Euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. La tutela del Made in Italy In Italia la disciplina sul “Made in” è stata recentemente oggetto di diversi interventi legislativi che hanno introdotto novità non sempre conformi ai principi comunitari, ma comunque di grande impatto ed interesse per le imprese italiane. La tutela del Made in Italy Il primo intervento è rappresentato dalla legge n. 99/2009 che ha integrato la precedente legge n. 350/03 in materia di “made in” disponendo che : • costituisce “indicazione fallace”, e perciò sanzionata come reato ai sensi dell’art. 517 c.p., “l'uso dei marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro paese o del luogo di produzione o fabbricazione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”; b) “le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”. La tutela del Made in Italy La successiva legge n. 166/09 ha modificato la precedente legge n. 99/09, introducendo la tutela del c.d. “full made in Italy”, ovvero di quei prodotti realizzati interamente in Italia per i quali “il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano”. La norma, tuttavia, potrebbe essere dichiarata incompatibile con la normativa comunitaria ed internazionale vigente che non annovera il disegno e la progettazione tra i requisiti che un prodotto deve possedere per essere considerato interamente ottenuto in un determinato paese. La tutela del Made in Italy In ogni caso, la legge precisa che: -la falsa indicazione di provenienza o di origine dei prodotti è punita con le stesse pene previste dell’art. 517 c.p., aumentate di un terzo; - la fallace indicazione di provenienza o di origine (indicazione dell'origine reale del prodotto accompagnata da segni o figure o marchi ingannevoli) è punita con una più lieve sanzione amministrativa che varia da un minimo di diecimila euro ad un massimo di duecentocinquantamila euro. Alla sanzione è accompagnata la confisca amministrativa del prodotto allo scopo di assicurare una tutela efficace e concreta per i consumatori. La tutela del Made in Italy Il 17 marzo 2010 è stata approvata la c.d. legge “Reguzzoni” che si applica esclusivamente ai settori del tessile, della pelletteria e delle calzature e che prevede un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli destinati alla vendita. L'etichetta dovrà indicare informazioni specifiche e sintetiche sui seguenti argomenti: - conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro; - certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; - esclusione dell'utilizzo di minori nella produzione; - rispetto della normativa europea e internazionale in materia ambientale. La tutela del Made in Italy Ai sensi della legge Reguzzoni, l'impiego dell'indicazione "Made in Italy" è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità. La tutela del Made in Italy Qui di seguito l'elenco delle fasi di lavorazione per ciascun settore merceologico toccato dalla legge Reguzzoni: •Tessile: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione; •Pelletteria: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione; •Calzaturiero: la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione; •Prodotto Conciario: la riviera, la concia, la riconcia, la tinturaingrasso-rifinizione; •Divani: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il tagio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinizione anche utilizzando pellame grezzo di importazione. La tutela del Made in Italy La legge Reguzzoni, tuttavia, pare porsi in contrasto con la disciplina con l’art. 36 del Codice Doganale Comunitario che, quale criterio di attribuzione dell’origine dei prodotti, stabilisce che “le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”. Tale contrasto comporta l’inapplicabilità della recente norma italiana in forza del fatto che la disciplina comunitaria rappresenta una fonte inderogabile per le norme di uno stato Membro. Acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili Articoli 69-81 del Codice. Prevedono la predisposizione di un documento informativo, contenente specifiche informazioni, da parte di colui che trasferisce, costituisce o promette di costituire o trasferire un diritto reale o un diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili per un periodo determinato o determinabile. In particolare il documento informativo deve specificare: - il diritto oggetto del contratto; - l’identità ed il domicilio del venditore e l’identità, la qualità giuridica ed il domicilio del proprietario del bene immobile. Caratteristiche del contratto Il contratto deve essere redatto per iscritto in lingua italiana e deve prevedere, fra le altre, una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli espressamente previsti nel contratto stesso. L’acquirente può recedere dal contratto senza specificarne il motivo entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione, senza alcuna penalità e col solo onere di rimborsare al venditore le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e nello stesso indicate. Il recesso è inoltre possibile nei tre mesi successivi alla conclusione per la mancanza nel contratto di uno dei requisiti specificati all’art.71 del Codice. Servizi turistici Articoli 82-100 del Codice. Disciplina relativa ai pacchetti turistici venduti nel territorio nazionale, relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso venduti ed offerti in vendita a prezzo forfetario. Tali contratti devono contenere elementi specificamente indicati all’art. 86 e una particolare attenzione è dedicata all’informazione del consumatore che deve essere fornita per iscritto nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto o, in caso di contratti last minute, al momento della stipula. Modifica, recesso e cancellazione L’organizzatore può, in casi determinati, modificare uno o più elementi del contratto dandone avviso in forma scritta al consumatore che ha facoltà di recesso nei 2 giorni successivi. In caso di recesso o cancellazione, il consumatore ha diritto ad i) un altro pacchetto dello stesso valore o di valore superiore senza sovrapprezzo ii) un altro pacchetto di valore inferiore con rimborso della differenza o iii) al rimborso delle somme corrisposte entro 7 giorni lavorativi dalla cancellazione o dal recesso. Responsabilità dell’organizzatore L’organizzatore ed il venditore sono responsabili, nei limiti e nei termini previsti dalla normativa applicabile, per i danni alla persona ed i danni diversi da quelli alla persona. Sono esonerati da responsabilità quando la mancata/inesatta esecuzione del contratto: - è imputabile al consumatore, - è dipesa dal fatto di un terzo, imprevedibile e inevitabile; - è dipesa da caso fortuito o forza maggiore. Fondo di garanzia Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore/organizzatore e comunque fatta salva rivalsa, il rimborso del prezzo ed il rimpatrio del consumatore, nonché per fornire un immediato aiuto economico nel caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari. Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati Grazie per l’attenzione ed arrivederci www.lgalegal.com