Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
CCIAA
Pisa, 14 giugno 2011
IL CODICE DEL CONSUMO: GARANZIE,
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI,
RESPONSABILITA’
Avv. Andrea Gattamorta
© Studio Legale LGA
Argomenti che verranno trattati
 Definizioni
Codice del consumo
 Clausole vessatorie
 Garanzia dei beni di consumo
 Contratti conclusi al di fuori dei locali
commerciali e contratti a distanza
 Sicurezza dei beni di consumo
 Prodotti difettosi
 Pubblicità dei beni di consumo
 Etichettatura dei prodotti
 Contratti particolari previsti dal Codice
Piattaforma normativa comunitaria
La sicurezza dei prodotti è parte
dell’acquis comunitario:
l’insieme di leggi e norme adottate in
base ai trattati che istituiscono l’Unione
europea (segnatamente i Trattati di Roma,
il Trattato di Maastricht ed il Trattato di
Amsterdam).
Articolo 95 Trattato UE
L'Articolo 95 punto 3) del Trattato che
istituisce la CE prevede che “la Commissione,
nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in
materia di sanità, sicurezza, protezione
dell'ambiente e protezione dei consumatori, si
basa su un livello di protezione elevato, tenuto
conto, in particolare, degli eventuali nuovi
sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il
Parlamento europeo ed il Consiglio,
nell'ambito delle rispettive competenze,
cercheranno di conseguire tale obiettivo”.
Il Codice del consumo
Il Codice del consumo, entrato in vigore il 23
ottobre 2005, consta di 146 articoli e riunisce
in un unico testo le disposizioni di 21
provvedimenti.
Si tratta di un testo in gran parte compilativo,
nel senso che raccoglie norme già conosciute
dal nostro ordinamento.
Diritti fondamentali dei consumatori
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicità;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei
rapporti contrattuali;
f) alla promozione ed allo sviluppo dell’associazionismo
libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di
qualità e di efficienza.
Irrinunciabilità dei diritti
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice:
“I diritti attribuiti al consumatore dal codice
sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione
in contrasto con le disposizioni del codice.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella
italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni minime di
tutela previste dal codice”.
La nozione di bene di consumo
Qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, ad
esclusione di:
1) beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti
secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie,
anche mediante delega ai notai;
2) acqua e gas, quando non confezionati per la vendita
in un volume delimitato o in una quantità determinata;
3) energia elettrica.
Sono inclusi nella nozione anche i beni usati e quelli
rimessi a nuovo.
La nozione di consumatore
È qualsiasi persona fisica che agisce
per scopi estranei alla propria attività
imprenditoriale o professionale.
La giurisprudenza italiana in materia ha
espressamente escluso dalla nozione di
consumatore le imprese artigiane e le
piccole imprese (la categoria dei
“consumatori-imprenditori”).
La nozione di produttore
- il fabbricante di un bene di consumo;
- l’importatore del bene di consumo nel
territorio della Unione europea o qualsiasi
altra persona che si presenta come
produttore apponendo sul bene di
consumo il proprio nome, marchio o altro
segno distintivo.
La nozione di venditore
Qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale
o professionale, utilizza i contratti di
vendita, permuta, somministrazione,
appalto d'opera o assimilabili.
Articoli 33-38 - Contratti con i consumatori
Sono vessatorie, ai sensi dell’articolo 33, le clausole che
determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In particolare, il Codice elenca le clausole che si presumono
vessatorie fino a prova contraria (“lista grigia”), quali ad
esempio:
- la clausola sul recesso unilaterale;
- la clausola derogatoria della competenza;
- decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
- limitazioni alla responsabilità del professionista;
- limitazioni o esclusioni alle azioni e ai diritti dei consumatori;
- il rinnovo tacito del contratto.
Trattativa individuale
Non sono vessatorie le clausole presunte tali,
che siano state oggetto di trattativa
individuale, ossia di specifica negoziazione.
Nei
contratti
conclusi
mediante
la
sottoscrizione di moduli o formulari, incombe
sul professionista l’onere di provare che le
clausole siano state oggetto di specifica
trattativa col consumatore.
Clausola derogatoria della competenza
Il giudice competente a dirimere le
controversie in cui sia parte un consumatore è
quello del luogo di residenza o del domicilio
eletto di quest’ultimo. Si tratta di un foro
esclusivo speciale, derogabile dalle parti
solo con una trattativa individuale.
Le clausole di un contratto fra professionista e
consumatore che deroghino a tale foro sono da
presumersi vessatorie e pertanto inefficaci.
Nullità delle clausole vessatorie
Sono nulle (“lista nera”) le clausole che, benché
oggetto di trattativa:
escludono/limitano
la
responsabilità
del
professionista in caso di morte o danno alla persona
del consumatore per fatto o omissione del
professionista;
- escludono/limitano le azioni del consumatore nei
confronti del professionista in caso di inadempimento
o inesatto adempimento di quest’ultimo;
- prevedono l’adesione del consumatore a clausole
che egli non ha avuto la possibilità di conoscere prima
della conclusione del contratto.
Nullità delle clausole vessatorie
Sono nulle le clausole che, prevedendo
l’applicazione
di
una
legislazione
extracomunitaria, privino il consumatore
della protezione accordata dalla disciplina delle
clausole vessatorie, qualora il contratto
presenti un collegamento più stretto con il
territorio di uno stato membro dell’Ue.
Garanzia per i beni di consumo
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al
consumatore BENI CONFORMI al
contratto di vendita.
Ai fini della garanzia, ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di
permuta, di somministrazione, di appalto,
d’opera ed ogni altro contratto finalizzato
alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.
Presunzione di conformità dei beni
Si presumono conformi al contratto i beni che:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono
le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo
dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in
particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della
conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per
fatti concludenti.
Esclusione del difetto di conformità
E' escluso il difetto di conformità se, al
momento della conclusione del contratto, il
consumatore:
 era a conoscenza del difetto;
non poteva ignorarlo con l’ordinaria
diligenza;
il difetto di conformità deriva da
istruzioni
o
materiali
forniti
dal
consumatore.
Dichiarazioni pubbliche
Tali dichiarazioni costituiscono parametro per la
valutazione dell'eventuale difformità dei beni di
consumo.
Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni
pubbliche se:
a) in caso di dichiarazione resa da produttore, agente,
rappresentante, non era a conoscenza della dichiarazione e
non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il
momento della conclusione del contratto in modo da
essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è
stata influenzata dalla dichiarazione.
Dichiarazioni pubbliche in Internet
Si raccomanda di prestare particolare
attenzione al contenuto ed al tenore
delle
dichiarazioni
pubbliche
presenti in Internet, eventualmente
nell’ambito di una piattaforma di
commercio elettronico.
Equiparazioni al difetto di conformità
Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta
installazione del bene di consumo se l’installazione è
compresa nel contratto di vendita e viene effettuata dal
venditore o sotto la sua responsabilità.
Il prodotto, concepito per essere installato dal
consumatore, è da questo installato in modo non corretto a
causa di una carenza o mancanza di chiarezza delle
istruzioni di installazione.
Importanza della responsabilità anche degli installatori.
Tutela garantita al consumatore
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della
consegna del bene.
Presunzione: si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia
incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto
di conformità.
Qualora invece il difetto si sia manifestato dopo i primi sei
mesi dalla consegna e nei diciotto mesi successivi, incomberà
sul consumatore provare che il difetto di conformità esisteva al
momento della consegna del bene.
Rimedi a favore del consumatore
Rimedi che possono esser fatti valere nei
confronti del solo venditore finale:
(a) Ripristino o sostituzione del bene.
(b) Riduzione del prezzo o risoluzione del
contratto.
(c) Risarcimento del danno.
Ripristino o sostituzione
A scelta del consumatore e senza spese.
(1) le riparazioni o le sostituzioni devono
essere effettuate entro un congruo termine
dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore,
(2) le spese poste a carico del venditore si
riferiscono ai costi indispensabili per rendere
conformi i beni.
Riduzione del prezzo o
risoluzione del contratto
Possono essere chieste a scelta del consumatore a
condizione che:
a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione
o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente
effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
Risarcimento del danno
I rimedi previsti dall'art. 130 del Codice prescindono
totalmente da un esame delle cause e dalla
riconducibilità al venditore di una qualche forma
di colpa, essendo attivabili dal consumatore al
verificarsi di difetti di conformità.
La richiesta del risarcimento del danno, viceversa,
presuppone un approfondimento delle cause del vizio
o difetto e di conseguenza dell’imputabilità ad un
soggetto di una forma di colpa (negligenza,
imprudenza, imperizia).
Garanzia convenzionale
E' garanzia convenzionale o commerciale qualsiasi
impegno di un venditore/produttore nei confronti del
consumatore di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo
senza costi supplementari, qualora il bene medesimo non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione
di garanzia o nella pubblicità.
E' una forma di tutela ulteriore e supplementare che il
venditore facoltativamente aggiunge rispetto a quanto già
obbligatoriamente previsto; ha natura integrativa e non
sostitutiva rispetto alla disciplina degli articoli 129-132
Codice del consumo.
Contenuto della garanzia convenzionale
La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo
le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia
medesima o nella relativa pubblicità e deve avere il
seguente contenuto minimo:
a) specificare che il consumatore è titolare dei diritti previsti
dagli articoli 129 e seguenti del Codice del Consumo e che
la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della
garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere,
compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia,
nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la
offre.
Facoltà del venditore
Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore
può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio
disponibile con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo
accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno
specifico rimedio, il consumatore deve accettare la
proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio.
Diritti del venditore: il regresso
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti
dal consumatore ha diritto di regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti effettivamente responsabili
facenti parte della catena distributiva del bene
difettoso per ottenere la reintegrazione di quanto
prestato entro un anno dall’esecuzione della
prestazione.
Trattandosi di rapporti tra imprenditori e non tra
imprenditore e consumatore, il diritto di regresso può
essere oggetto di rinuncia o di patto contrario.
Clausola contrattuale sul regresso
Si può ad esempio prevedere che, in deroga a quanto disposto
dall’articolo 131 Codice del Consumo, l’Acquirente non
consumatore potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti
del Venditore entro due anni dalla consegna dei Prodotti allo
stesso Acquirente non consumatore. In caso contrario il
Produttore-Venditore rimarrebbe esposto per diversi anni al
rischio di dover prestare la garanzia.
Tale soluzione costituisce un equo contemperamento degli
interessi del produttore e del rivenditore: “In deroga a quanto
previsto dall’articolo 131 del Codice del Consumo,
l’Acquirente non consumatore potrà esercitare il diritto di
regresso nei confronti del Venditore entro due anni dalla
consegna dei Prodotti allo stesso Acquirente non
consumatore”.
Garanzia nei confronti del rivenditore
“Fatti salvi i diritti previsti dalla legge a tutela dei consumatori,
il Venditore garantisce la qualità dei Prodotti per un determinato
periodo dalla consegna, esclusi quei difetti che possano
manifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o di una
inadeguata conservazione o manutenzione dei Prodotti. Qualsiasi
reclamo attinente a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere
inoltrato al Venditore, tramite lettera raccomandata a.r.,
tassativamente entro otto giorni dalla consegna nel caso di vizi
palesi ed entro otto giorni dalla scoperta nel caso di vizi occulti,
comunque entro [●] mesi dalla consegna, a pena di decadenza. I
resi non saranno accettati se non preventivamente autorizzati per
iscritto dal Venditore; quest’ultimo esaminerà i resi per
verificare che il difetto sussista e sia riconducibile alla propria
responsabilità e solo in tal caso sostituirà e/o riparerà i Prodotti
riconosciuti come difettosi. Ogni diversa garanzia, anche di
legge, deve ritenersi esclusa e superata dalle presenti Condizioni.
L’Acquirente rinuncia ad avvalersi del diritto di regresso di cui
all’art. 131 del Codice del Consumo”.
Decadenza e prescrizione
Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 132 del
Codice del consumo se non denuncia al venditore il difetto
di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui
ha scoperto il difetto.
Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
L'azione diretta a far valere i difetti del bene di consumo si
prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.
Tuttavia, il consumatore che sia convenuto per l’esecuzione del
contratto, può far valere i diritti a proprio favore, purché il
difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla
scoperta e prima della scadenza dei ventisei mesi di cui sopra.
Carattere imperativo della tutela
E' nullo ogni patto, anteriore alla
comunicazione del difetto di conformità del
bene, che sia diretto ad escludere o limitare i
diritti riconosciuti ai consumatori.
Nel caso di beni usati, le parti possono
limitare la durata della garanzia ad un periodo
di tempo in ogni caso non inferiore ad un
anno. Restano in ogni caso esclusi dalla
garanzia i difetti derivanti dall’uso normale
della cosa.
Informativa precontrattuale
Il venditore rimane strettamente vincolato a
tutte le informazioni fornite in fase
precontrattuale attinenti al bene di consumo
(informazioni per l’uso, per il confezionamento
e l’imballaggio, informazione sull’origine,
sulla qualità, ecc.) o che ne hanno
pubblicizzato l’immissione sul mercato e la
commercializzazione (brochure, depliant,
volantini, messaggi pubblicitari sui mass
media, ecc.).
Contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali
Si intendono quei contratti negoziati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o
di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore
o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori
dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico (incluse le fiere), mediante la
sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del
professionista.
Il professionista deve informare il consumatore del
diritto di recesso.
Contratti a distanza
Sono i contratti stipulati fra il professionista ed il
consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o
di assistenza nel quale il professionista impiega
esclusivamente
una
o
più
tecniche
di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto.
Sono esclusi dalla disciplina del Codice i contratti a
distanza relativi ai servizi finanziari, a servizi di
telecomunicazione, i contratti conclusi tramite
distributori automatici o in locali commerciali
automatizzati e quelli relativi a beni immobili (con
l’eccezione della locazione).
Informazione al consumatore
Prima ed al fine della conclusione di un contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere in maniera chiara e
dettagliata, con qualsiasi mezzo idoneo, le informazioni
relative, tra l’altro:
• al professionista,
• alle caratteristiche ed al prezzo dei beni / del servizio,
• alle spese,
• alle modalità di pagamento e di consegna,
• al diritto di recesso ed alla sua eventuale esclusione
(nelle ipotesi elencate all’art. 55 del Codice).
Di tali informazioni il consumatore deve ricevere
conferma scritta prima o al momento di esecuzione del
contratto.
Commercio elettronico - contratto
Il contratto concluso per via telematica, compreso
nella nozione di contratto a distanza di cui all’art. 50
del Codice del consumo, è il contratto avente per
oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un
consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di
prestazione di servizi a distanza organizzato dal
fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente
una
o
più
tecniche
di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso.
Commercio elettronico - disciplina
In ambito nazionale la normativa di riferimento è
costituita, in via principale:
- dal Decreto Legislativo 185/1999 relativo ai diritti dei
consumatori, ora abrogato e sostituito dagli articoli 50-67
del Codice del consumo;
- dal Decreto Legislativo 70/2003 che si riferisce al
commercio elettronico in genere.
Per essere conforme alla legge la piattaforma di
commercio elettronico deve essere costantemente
adeguata al Decreto Legislativo 70/03 ed al Codice del
consumo.
Diritto di recesso
Per i contratti a distanza e per i contratti
negoziati al di fuori dei locali
commerciali, il consumatore ha diritto di
recedere senza penalità e senza
specificare il motivo, entro 10 giorni
lavorativi:
- dalla sottoscrizione del contratto, oppure
- dal ricevimento della merce.
Esercizio del diritto di recesso
Comunicazione scritta alla sede del professionista
mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex, posta
elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le quarantotto ore successive; la
raccomandata si intende spedita in tempo utile se
consegnata all'ufficio postale accettante entro i
termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.
L'avviso di ricevimento non é, comunque, condizione
essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
Sicurezza dei prodotti
È sicuro quel prodotto che, in condizioni di
uso normali o ragionevolmente prevedibili,
non presenti alcun rischio, oppure
presenti
unicamente
rischi
minimi,
compatibili con l’impiego del prodotto e
considerati accettabili nell’osservanza di un
livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza delle persone.
Parametri di sicurezza del prodotto
La sicurezza del prodotto si valuta sulla base dei seguenti elementi:
•
le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua
composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo
assemblaggio e, se del caso, la sua installazione e manutenzione;
•
l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i
secondi;
•
la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le eventuali
avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione,
nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al
prodotto;
•
le categorie di consumatori che si trovano in condizione di
rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare i minori e
gli anziani.
Produttore e Distributore
Al di là di generici vincoli di diligenza
previsti a carico di Produttore e
Distributore, l’articolo 104 del Codice
impone
specifici
obblighi
di
informazione, nonché di raccolta e
conservazione di documenti piuttosto
gravosi.
Obblighi gravanti sul Produttore
Sul Produttore incombe l’onere generale di
immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
Tale onere comporta:
1) un obbligo di informazione nei confronti del
consumatore;
2) l'obbligo di adottare misure proporzionate alle
caratteristiche del prodotto fornito.
Informazione al consumatore
Il Produttore deve fornire al consumatore tutte le
informazioni utili alla valutazione ed alla
prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o
ragionevolmente prevedibile del prodotto se non
sono immediatamente percettibili senza adeguate
avvertenze.
Tali avvertenze non esentano il Produttore dal
rispetto
degli
altri
obblighi
previsti
dal
provvedimento: sono cioè idonee, ma non sufficienti
a garantire la sicurezza del prodotto.
Misure da adottare
Il Produttore ha l’onere di adottare misure proporzionate a seconda
delle caratteristiche del prodotto fornito:
a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio,
dell’identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo
di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa
parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia
giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame
dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonché l’informazione ai distributori in merito a tale
sorveglianza, tutto ciò al fine di consentire al consumatore di essere
informato sui rischi connessi al suo uso e sulle iniziative opportune
per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il
richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
Obblighi gravanti sul Distributore
Il Distributore è tenuto a garantire che sul mercato vengano immessi
solo prodotti sicuri e, in particolare, è tenuto a:
a) non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto
conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso
e nella sua qualità di operatore professionale;
b) partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul
mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del
prodotto al produttore ed alle autorità competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
c) collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare
l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
Presunzione di sicurezza
a) Un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione
vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato
e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e
della sicurezza;
b) si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le
categorie di rischi, disciplinati dalla normativa nazionale, quando è
conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme
europee (ad esempio norme tecniche);
c) in assenza delle norme di cui ai punti precedenti, la sicurezza è valutata
in base 1) alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme
europee, 2) alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è
commercializzato, 3) alle raccomandazioni della Commissione europea
relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, 4) ai
codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore
interessato, 5) agli ultimi ritrovati della tecnica, 6) al livello di sicurezza
che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
Autorità competenti
Competenti ad effettuare controlli sulla sicurezza dei
prodotti e, se del caso, ad adottare le conseguenti
misure sono, tra le altre:
- il Ministero delle attività produttive
- il Ministero della salute
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- il Ministero dell’interno
- il Ministero dell’economia
- il Ministero delle finanze
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le autorità competenti possono
- disporre verifiche delle caratteristiche di sicurezza di un prodotto;
- esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
- prelevare campioni;
- richiedere l’apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui
rischi che esso può presentare;
- vietare, durante i controlli, le verifiche o gli accertamenti sul
prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
- disporre l’adeguamento agli obblighi di sicurezza del prodotto o di
un lotto di prodotti già commercializzati;
- vietare l’immissione sul mercato di un prodotto pericoloso e
adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto;
- per qualsiasi prodotto pericoloso già sul mercato, ordinare o
organizzare il ritiro effettivo e immediato e l’informazione ai
consumatori.
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca un reato più
grave, il Produttore o il Distributore che non adempie
all'obbligo di immettere sul mercato solo prodotti
sicuri e che non ottempera ai provvedimenti delle
autorità competenti è punibile, a seconda dei casi, con
sanzioni di tipo detentivo (arresto) e/o di tipo
pecuniario (ammende).
Egli è inoltre sempre tenuto al risarcimento dei
danni ai sensi di quanto previsto dagli articoli del
Codice del Consumo relativi alla responsabilità per
danno da prodotti difettosi.
Denuncia della pericolosità
dei beni di consumo
La Decisione 418 del 2004 (2004/418/CE)
stabilisce gli orientamenti per la gestione del
sistema comunitario di informazione rapida
(RAPEX).
Il RAPEX permette lo scambio rapido delle
informazioni fra gli Stati membri e la
Commissione riguardo a misure ed azioni adottate
per prodotti di consumo che presentano un rischio
grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Fin dall’entrata in vigore della Direttiva
2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti,
la Commissione europea pubblica, con cadenza
settimanale, un elenco delle notifiche RAPEX.
La responsabilità da prodotto
Il Produttore è responsabile dei danni cagionati dai
difetti del suo Prodotto.
Se il Produttore non è individuato, è soggetto alla
medesima responsabilità il Fornitore che abbia
distribuito il Prodotto nell'ambito di un'attività
commerciale ed abbia omesso di comunicare al
danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla
richiesta fatta per iscritto, l'identità ed il domicilio del
Produttore o della persona che gli ha fornito il
prodotto.
Prodotto difettoso
Un prodotto è difettoso quando non offre la
sicurezza che ci si può legittimamente attendere
tenuto conto delle circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione, la sua presentazione, le sue
caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite;
b) l’uso al quale il prodotto può essere
ragionevolmente destinato;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione.
Esclusione della responsabilità
La responsabilità è esclusa quando:
•
il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
•
il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando
il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
•
il produttore non ha fabbricato il prodotto per la
vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a
titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito
nell'esercizio della sua attività professionale;
•
il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una
norma giuridica imperativa o a un provvedimento
vincolante;
(segue)
5.
lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al
momento in cui il produttore ha messo in
circolazione il prodotto, non permetteva ancora di
considerare il prodotto come difettoso;
6.
nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, il difetto è
interamente dovuto alla concezione del prodotto in
cui è stata incorporata la parte o materia prima o
alla conformità di questa alle istruzioni date dal
produttore che l'ha utilizzata.
Messa in circolazione del prodotto
Il prodotto è messo in circolazione quando è
consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o a
un ausiliario di questi, anche in visione o in
prova.
Il prodotto è messo in circolazione anche
quando viene consegnato al vettore o allo
spedizioniere per l'invio all'acquirente o
all'utilizzatore.
Conseguenze della difettosità
La difettosità del prodotto può comportare il
risarcimento, da parte del produttore (o del fornitore)
e dell’importatore nell'UE:
a) del danno cagionato dalla morte o da lesioni
personali;
b) della distruzione o del deterioramento di una
cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo
normalmente destinato all'uso o consumo privato e
così principalmente utilizzata dal danneggiato.
Decadenza e prescrizione
Il danneggiato decade dal diritto al risarcimento del
danno subito trascorsi 10 anni dalla messa in circolazione
del prodotto che ha cagionato il danno.
La decadenza è impedita da:
a) la domanda giudiziale;
b) la domanda di ammissione del credito in una procedura
concorsuale;
c) il riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno
in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere
conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del
responsabile.
Patti nulli
È nullo qualsiasi patto che escluda o
limiti preventivamente, nei confronti
del danneggiato, la responsabilità
prevista a carico del produttore,
dell'importatore o del fornitore.
Pubblicità e consumatore
E’ consumatore anche il destinatario di comunicazioni
commerciali o la persona fisica o giuridica che ne subisce
le conseguenze.
Il Codice si propone di tutelare dalla pubblicità
ingannevole il consumatore, chi svolge un’attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale e il
pubblico in generale.
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta e
chiaramente riconoscibile come tale.
Sono previste particolari disposizioni in materia di
prodotti pericolosi (art.24), tutela dei minori (art.25) e
televendita (art.30).
Pubblicità
Ai sensi dell’articolo 20 del Codice, è pubblicità
qualsiasi forma di messaggio diffuso in qualsiasi
modo nell’esercizio di un’attività commerciale,
industriale o artigianale o professionale per
promuovere la vendita di beni mobili o immobili, il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi o la
prestazione di opere o servizi.
E’ ingannevole la pubblicità che possa indurre in
errore colui che la recepisce e che sia tale da
pregiudicare il comportamento economico del
destinatario o possa ledere un concorrente di chi fa
pubblicità.
Pubblicità ingannevole
Il carattere ingannevole viene valutato alla luce
di parametri quali:
- le caratteristiche dei beni e dei servizi;
- il prezzo o le condizioni di fornitura;
- la categoria, la qualifica ed i diritti
dell’operatore pubblicitario.
Direttiva 29/2005/CE
Si segnala la Direttiva dell’11 maggio 2005, in
vigore negli Stati membri dal 12 giugno 2007,
che definisce e vieta le pratiche commerciali
sleali, in quanto lesive degli interessi
economici dei consumatori.
Pubblicità comparativa
La pubblicità comparativa deve essere
corretta, riferirsi a circostanze oggettive
verificabili, non deve ingenerare confusione
sul mercato fra concorrenti, non deve causare
discredito o denigrare, non deve trarre
indebito vantaggio dalla notorietà del
marchio, della denominazione commerciale o
del segno distintivo di un concorrente, non
deve presentare il bene come contraffazione
o imitazione di altro prodotto.
Pubblicità e garanzia
I termini “garanzia”, “garantito” e simili
possono essere utilizzati solo se accompagnati
dall’indicazione precisa del contenuto e delle
modalità della garanzia.
Per brevità del messaggio, il riferimento
sintetico alla garanzia deve rinviare
esplicitamente ad un testo facilmente
conoscibile dal consumatore in cui siano
riportate integralmente le precisazioni su
contenuto e modalità della garanzia.
Disciplina e autodisciplina
Competente ad inibire una pubblicità ingannevole o
comparativa illecita è, su istanza di chiunque ne abbia
interesse, l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 287/1990.
L’Autorità provvede con decisione motivata vietando, se
necessario, la pubblicità ed applicando una sanzione
amministrativa pecuniaria compresa fra 1.000 e 100.000
Euro a seconda della gravità.
Le parti interessate possono tuttavia chiedere l’inibizione
di una pubblicità ingannevole o comparativa illecita
ricorrendo ad organismi volontari ed autonomi di
autodisciplina (articolo 27).
Etichettatura e “made in”
I prodotti di consumo commercializzati sul territorio
devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le
indicazioni relative a:
- la denominazione legale o merceologica;
- il nome o la ragione sociale o marchio della sede legale
del produttore o distributore nell’UE;
- l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possano
arrecare danno all’uomo, a cose o all’ambiente;
- i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove
determinanti per qualità o caratteristiche del prodotto;
- le istruzioni, eventuali precauzioni per la fruizione e la
sicurezza del prodotto.
Paese d’origine
L’articolo 6, lettera c), introducendo una disposizione del tutto
innovativa, richiede inoltre che sul prodotto sia indicato “il
Paese d’origine se situato fuori dell’Unione europea”.
Con il decreto Legge milleproroghe il Parlamento ha chiarito
che la disposizione in questione “decorre dal 1 gennaio 2007
e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice".
Secondo quanto precisato dal MAP nella circolare 24/1/2006,
non potrà essere sanzionata la messa in commercio di
prodotti finiti importati da Paesi extra UE privi
dell’indicazione del Paese di origine, almeno in attesa
dell’approvazione del Decreto dello stesso MAP, che
tratterà i profili applicativi della citata lettera c)
dell’articolo 6 del Codice del consumo, anche in conformità
alle decisioni comunitarie in materia di made in.
Indicazioni
Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare
sulle confezioni o sulle etichette nel momento in cui i
prodotti vengono posti in vendita.
Le indicazioni relative alle istruzioni ed alle eventuali
precauzioni e destinazioni d’uso possono comparire,
in alternativa, sulla documentazione illustrativa che
accompagna i prodotti.
Le indicazioni devono essere fornite in lingua
italiana.
Disposizioni per prodotti specifici
Sono fatte salve le disposizioni contenute in
direttive o in altre disposizioni comunitarie o
nelle norme nazionali che riguardino prodotti
specifici quali, a titolo di esempio:
 Prodotti tessili – Direttiva 1996/74/CEE
recepita con D.lgs. 194/1999;
 Prodotti alimentari – Direttiva 2000/13/CE
recepita con D.lgs. 181/2003;
 Medicinali – Direttiva 92/27/CEE recepita
con D.lgs. 540/1992.
Divieti di commercializzazione
E’ vietato il commercio
nazionale di qualsiasi
confezione di prodotto che
forme chiaramente visibili
indicazioni illustrate.
sul territorio
prodotto o
non riporti, in
e leggibili, le
Sanzioni
In caso di violazione si applica una
sanzione amministrativa da 516,00 a
25.823,00 Euro.
La misura della sanzione è determinata, in
ogni singolo caso, facendo riferimento al
prezzo di listino di ciascun prodotto ed al
numero delle unità poste in vendita.
La tutela del Made in Italy
In Italia la disciplina sul “Made in” è stata
recentemente
oggetto
di
diversi
interventi
legislativi
che
hanno
introdotto novità non sempre conformi ai
principi comunitari, ma comunque di
grande impatto ed interesse per le imprese
italiane.
La tutela del Made in Italy
Il primo intervento è rappresentato dalla legge n.
99/2009 che ha integrato la precedente legge n.
350/03 in materia di “made in” disponendo che :
•
costituisce “indicazione fallace”, e perciò sanzionata
come reato ai sensi dell’art. 517 c.p., “l'uso dei marchi di
aziende italiane su prodotti o merci non originari
dell'Italia senza l'indicazione precisa, in caratteri
evidenti, del loro paese o del luogo di produzione o
fabbricazione, o altra indicazione sufficiente ad evitare
qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”;
b)
“le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di
origine non possono comunque essere regolarizzate
quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in
libera pratica”.
La tutela del Made in Italy
La successiva legge n. 166/09 ha modificato la
precedente legge n. 99/09, introducendo la tutela del
c.d. “full made in Italy”, ovvero di quei prodotti
realizzati interamente in Italia per i quali “il disegno,
la
progettazione,
la
lavorazione
ed
il
confezionamento siano compiuti esclusivamente sul
territorio italiano”.
La norma, tuttavia, potrebbe essere dichiarata
incompatibile con la normativa comunitaria ed
internazionale vigente che non annovera il disegno e
la progettazione tra i requisiti che un prodotto deve
possedere per essere considerato interamente ottenuto
in un determinato paese.
La tutela del Made in Italy
In ogni caso, la legge precisa che:
-la falsa indicazione di provenienza o di origine dei
prodotti è punita con le stesse pene previste dell’art. 517
c.p., aumentate di un terzo;
- la fallace indicazione di provenienza o di origine
(indicazione dell'origine reale del prodotto accompagnata
da segni o figure o marchi ingannevoli) è punita con una
più lieve sanzione amministrativa che varia da un minimo
di
diecimila
euro
ad
un
massimo
di
duecentocinquantamila euro.
Alla
sanzione
è
accompagnata
la
confisca
amministrativa del prodotto allo scopo di assicurare una
tutela efficace e concreta per i consumatori.
La tutela del Made in Italy
Il 17 marzo 2010 è stata approvata la c.d. legge
“Reguzzoni” che si applica esclusivamente ai settori del
tessile, della pelletteria e delle calzature e che prevede
un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e
intermedi, intendendosi per tali quelli destinati alla
vendita.
L'etichetta dovrà indicare informazioni specifiche e
sintetiche sui seguenti argomenti:
- conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti
in materia di lavoro;
- certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti;
- esclusione dell'utilizzo di minori nella produzione;
- rispetto della normativa europea e internazionale in
materia ambientale.
La tutela del Made in Italy
Ai sensi della legge Reguzzoni, l'impiego dell'indicazione
"Made in Italy" è permesso esclusivamente per prodotti
finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai
commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente
nel territorio nazionale e in particolare se almeno due
delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state
eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti
fasi è verificabile la tracciabilità.
La tutela del Made in Italy
Qui di seguito l'elenco delle fasi di lavorazione per ciascun settore
merceologico toccato dalla legge Reguzzoni:
•Tessile: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione
compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali,
artificiali o sintetiche di importazione;
•Pelletteria: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la
rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame
grezzo di importazione;
•Calzaturiero: la concia, la lavorazione della tomaia,
l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche
utilizzando pellame grezzo di importazione;
•Prodotto Conciario: la riviera, la concia, la riconcia, la tinturaingrasso-rifinizione;
•Divani: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei
fusti, il tagio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del
tessuto, l'assemblaggio e la rifinizione anche utilizzando pellame
grezzo di importazione.
La tutela del Made in Italy
La legge Reguzzoni, tuttavia, pare porsi in contrasto con
la disciplina con l’art. 36 del Codice Doganale
Comunitario che, quale criterio di attribuzione
dell’origine dei prodotti, stabilisce che “le merci alla cui
produzione hanno contribuito due o più paesi o territori
sono considerate originarie del paese o territorio in cui
hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale”.
Tale contrasto comporta l’inapplicabilità della recente
norma italiana in forza del fatto che la disciplina
comunitaria rappresenta una fonte inderogabile per le
norme di uno stato Membro.
Acquisizione di un diritto di godimento
ripartito di beni immobili
Articoli 69-81 del Codice.
Prevedono la predisposizione di un documento
informativo, contenente specifiche informazioni, da parte
di colui che trasferisce, costituisce o promette di costituire
o trasferire un diritto reale o un diritto avente ad oggetto il
godimento di uno o più beni immobili per un periodo
determinato o determinabile.
In particolare il documento informativo deve specificare:
- il diritto oggetto del contratto;
- l’identità ed il domicilio del venditore e l’identità, la
qualità giuridica ed il domicilio del proprietario del bene
immobile.
Caratteristiche del contratto
Il contratto deve essere redatto per iscritto in lingua
italiana e deve prevedere, fra le altre, una clausola in cui si
afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri
oneri, obblighi o spese diversi da quelli espressamente
previsti nel contratto stesso.
L’acquirente può recedere dal contratto senza
specificarne il motivo entro 10 giorni lavorativi dalla
conclusione, senza alcuna penalità e col solo onere di
rimborsare al venditore le spese sostenute e documentate
per la conclusione del contratto e nello stesso indicate. Il
recesso è inoltre possibile nei tre mesi successivi alla
conclusione per la mancanza nel contratto di uno dei
requisiti specificati all’art.71 del Codice.
Servizi turistici
Articoli 82-100 del Codice.
Disciplina relativa ai pacchetti turistici venduti nel
territorio nazionale, relativi a viaggi, vacanze e circuiti
tutto compreso venduti ed offerti in vendita a prezzo
forfetario.
Tali contratti devono contenere elementi specificamente
indicati all’art. 86 e una particolare attenzione è dedicata
all’informazione del consumatore che deve essere
fornita per iscritto nel corso delle trattative e comunque
prima della conclusione del contratto o, in caso di
contratti last minute, al momento della stipula.
Modifica, recesso e cancellazione
L’organizzatore può, in casi determinati, modificare uno
o più elementi del contratto dandone avviso in forma
scritta al consumatore che ha facoltà di recesso nei 2
giorni successivi.
In caso di recesso o cancellazione, il consumatore ha
diritto ad i) un altro pacchetto dello stesso valore o di
valore superiore senza sovrapprezzo ii) un altro pacchetto
di valore inferiore con rimborso della differenza o iii) al
rimborso delle somme corrisposte entro 7 giorni lavorativi
dalla cancellazione o dal recesso.
Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore ed il venditore sono responsabili, nei
limiti e nei termini previsti dalla normativa applicabile,
per i danni alla persona ed i danni diversi da quelli alla
persona.
Sono
esonerati
da
responsabilità
quando
la
mancata/inesatta esecuzione del contratto:
- è imputabile al consumatore,
- è dipesa dal fatto di un terzo, imprevedibile e inevitabile;
- è dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Fondo di garanzia
Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un
fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di
insolvenza o di fallimento del venditore/organizzatore e
comunque fatta salva rivalsa, il rimborso del prezzo ed il
rimpatrio del consumatore, nonché per fornire un
immediato aiuto economico nel caso di rientro forzato di
turisti da Paesi extracomunitari.
Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
Grazie per l’attenzione ed arrivederci
www.lgalegal.com
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Seminario Codice del Consumo: Atti