Il quadro normativo comunitario ed Italiano Avv. Enrico Zuccato S Chi è il consumatore? S Per la legge il consumatore è: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 del Codice del Consumo). S Per gli economisti è l’utilizzatore finale dei beni e servizi prodotti dall’economia, diverso da chi acquista per rivendere. S Per le scienze sociali è un “attore sociale” uno “stakeholder” (portatore di interessi). Il consumatore e l’impresa S La controparte S Lo scopo dell’impresa Il consumatore e l’impresa SUna opportunità Il consumatore e l’impresa Corporate Social Responsability (Responsabilità sociale d’Impresa – Libro Verde Commissione Europea del 2001) Il consumatore e l’impresa CSR "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate”. Il consumatore e l’impresa Un prodotto è apprezzato: Per le caratteristiche esteriori e funzionali; Per le caratteristiche non materiali quali: Condizioni di fornitura Servizi di assistenza e di personalizzazione L’immagine e la storia del prodotto e dell’azienda che lo produce Il consumatore e l’impresa Legislazione in materia consumieristica: In gran parte inderogabile (art. 143 del Cod. Cons.: “I diritti attribuiti al consumatore dal Codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”) Il consumatore e l’impresa perché tentare di aggirare le norme imperative? perché mantenere condizioni generali di contratto in contrasto con il Cod. Cons.? perché rimandare la revisione dei modelli contrattuali aziendali? perché non promuovere, adottare, pubblicizzare e certificare le best practices (le c.d. prassi virtuose) consumieristiche? Un’alleanza con il consumatore S Protocolli contrattuali condivisi S Certificazione di best practices visibile al consumatore Le fonti del diritto Il panorama normativo comunitario S Il panorama normativo Comunitario S Normativa di origine quasi esclusivamente Comunitaria S Trattati istitutivi della CEE non prevedevano alcuna disposizione in materia consumieristica S Trattato di Maastricht del 1993 S Nascita dell’Unione Europea S Introduzione del titolo XI dedicato alla tutela del Consumatore S Trattato di Amsterdam del 1999 S Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009 Il panorama normativo Comunitario Art. 169, Titolo XV del Trattato istitutivo dell’Unione così come modificato dal Trattato di Lisbona “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi” Il panorama normativo Comunitario S Responsabilità per danno da prodotti difettosi: dir. 85/374/CE S Contratti negoziati fuori dei locali commerciali: dir. 85/577/CE S Viaggi, Vacanze e circuiti “tutto compreso”: dir. 90/314/CE S Disciplina dei contratti del consumatore (clausole vessatorie): dir. 93/13/CE S Le garanzie dei beni di consumo: dir. 99/44/CE S I contratti a distanza: dir. 97/7/CE S Pratiche commerciali scorrette: dir. 2005/29/CE Il panorama normativo Comunitario S Recepimento nel diritto interno tramite leggi di attuazione S Libertà di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose o comunque compatibili con i trattati dell’Unione S Quadro normativo frammentato S Proposta di direttiva della Commissione Europea dell’8 ottobre 2008 S Abrogazione precedenti e divieto di adottare o mantenere disposizioni nazionali che divergano da quelle comunitarie Il recepimento nell’ordinamento Italiano Il Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) S I Contratti del Consumatore in generale (art. 33-38) Il Codice del Consumo S La Responsabilità per Danno da Prodotto Difettoso (art. 114-127) S La Vendita dei Beni di Consumo (art. 128-135) S L’Azione di Classe (art. 140-bis) I contratti del consumatore S Art. 33: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. S “malgrado la buona fede” = “in contrasto con la buona fede”; S significativo squilibrio = Non squilibrio di natura economica, bensì di natura normativa (mancanza di equilibrio nelle rispettive prestazioni contrattuali) I contratti del consumatore Le clausole vessatorie S limitazioni all’obbligo di adempimento del contratto (lett. d, q, s, v), introducendo ad esempio condizioni dipendenti dalla mera volontà del professionista S derogano al principio di immodificabilità del contratto (lett. m, n, o, p) – modifiche unilaterali del contratto o determinazione unilaterale e/o postuma del prezzo I contratti del consumatore Le clausole vessatorie S derogano al principio di irretrattabilità del consenso (lett. g, h, i) consentendo recesso o disdetta ad nutum; S limitano la difesa del consumatore (limiti alla possibilità di opporre eccezioni, deroghe al foro del consumatore, decadenze, inversioni dell’onere della prova ecc.) o prevedono l’autotutela del professionista (lett. e, f, r, t, u) consentendogli di trattenere somme, o stabilendo penali incongrue. I contratti del consumatore Parametri di accertamento della vessatorietà S Le clausole si presumono vessatorie fino a prova contraria; S Non sono vessatorie le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale caratterizzata dai requisiti di individualità, serietà ed effettività I contratti del consumatore Conseguenze: nullità di protezione S Le clausole vessatorie sono nulle; S La nullità riguarda solo la clausola non tutto il contratto; S La nullità è stabilita solo a favore del consumatore ed è rilevabile d’ufficio I contratti del consumatore La c.d. LISTA NERA Sono sempre nulle anche se oggetto di trattativa le clausole che hanno l’effetto di: S Eslcudere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore; S Escludere o limitare le azioni del consumatore per inadempimento del professionista; S Prevedere l’adesione automatica del consumatore a clausole che questi non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. I contratti del consumatore Il regresso nei confronti del fornitore Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive I contratti del consumatore L’Azione Inibitoria Le associazioni dei consumatori, le associazioni dei professionisti, le Camere di Commercio possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano o raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto chiedendo al giudice di inibire l’uso di clausole di cui sia accertata l’abusività. I contratti del consumatore L’Azione Inibitoria Il Giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento in uno o più giornali di cui uno comunque a diffusione nazionale Responsabilità per danno da prodotto difettoso Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetto del suo prodotto. Responsabilità di natura oggettiva: prescinde dall’accertamento della colpa Responsabilità per danno da prodotto difettoso Chi è il produttore S il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, così come il produttore della materia prima. Responsabilità per danno da prodotto difettoso Prodotto difettoso S non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Vi rientrano: S Difetti di progettazione S Difetti di fabbricazione S Difetti di informazione (es: sigarette). Quanto maggiore è l’informazione, tanto superiore sarà il livello di sicurezza del bene. Responsabilità per danno da prodotto difettoso Ipotesi di esclusione della responsabilità S Intervento di un terzo nella modifica dell’uso o nella destinazione del prodotto; S Prodotto fabbricato per scopo privato; S Conformità a norma vincolante o allo stato dell’arte al momento della immissione in circolazione. Responsabilità per danno da prodotto difettoso Danno risarcibile S Morte o lesioni personali S Distruzione o deterioramento di cose con franchigia di € 387,00.- Responsabilità per danno da prodotto difettoso Prescrizione: 3 anni S dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno; S in caso di aggravamento del danno, dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità tale da giustificare l’azione. Responsabilità per danno da prodotto difettoso Decadenza L’azione non è più proponibile in ogni caso dopo 10 anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nell’Unione Europea ha messo in circolazione il prodotto. La Vendita dei Beni di Consumo La conformità al contratto I principi generali S il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. S Il difetto di conformità derivante da imperfetta installazione è equiparato al difetto di conformità del bene (sia che l’installazione fosse prevista nel contratto ed eseguita a carico del venditore, sia che l’installazione sia prevista a carico del consumatore ma il difetto derivi da una carenza di istruzioni di installazione. La Vendita dei Beni di Consumo I diritti del consumatore La gerarchia dei rimedi S il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. S Riparazione o sostituzione del bene senza spese a scelta del consumatore salvo l’oggettiva impossibilità o l’eccessiva onerosità. S Congrua riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. La Vendita dei Beni di Consumo I diritti del consumatore La gerarchia dei rimedi S Risarcimento del danno: non previsto dalla norma. Art. 135 precisa che tale normativa non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento. È quindi facoltà del consumatore richiedere anche il risarcimento dei danni causati dal difetto di conformità del prodotto. S Garanzia sulla riparazione: nuova garanzia o riduzione del prezzo e/o risoluzione del contratto? La Vendita dei Beni di Consumo I diritti del consumatore Decadenza e prescrizione S Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro 2 anni dalla consegna del bene. S Bene usato: le parti possono limitare la durata ad un periodo non inferiore ad 1 anno S Il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta. S Denuncia non necessaria se il venditore ha riconosciuto il difetto o la ha occultato. La Vendita dei Beni di Consumo I diritti del consumatore Decadenza e prescrizione S Si presume, salva prova contraria, che il difetto che si manifesta entro 6 mesi esisteva già al momento della consegna del bene. S L’azione si prescrive in ogni caso nel termine di 26 mesi dalla consegna. In caso di dolo il termine inizierà a decorrere dal momento della scoperta del dolo. S il consumatore convenuto per l’adempimento del contratto può chiedere i rimedi di cui all’art. 130 purché abbia denunciato tempestivamente il difetto e non sia decorso il termine di 26 mesi dalla consegna. La Vendita dei Beni di Consumo L’Azione di Regresso S Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili. S Presupposto: il venditore deve avere esperito i rimedi richiesti dal consumatore S Finalità: ottenere la reintegrazione di quanto prestato. No risarcimento danni. La Vendita dei Beni di Consumo L’Azione di Regresso S Caratteristiche: contrattuale. azione svincolata da un rapporto S Dove si arresta la catena distributiva? Il problema del fornitore della materia prima. S Deroghe contrattuali: è possibile un accordo che vincoli tutti i contraenti della catena distributiva? La Vendita dei Beni di Consumo Inderogabilità delle norme S È nullo ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore. S La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore. Nullità di protezione (detta anche nullità relativa) S la nullità può essere rilevata d’ufficio; S è valido un patto successivo alla comunicazione al venditore del difetto di conformità. La Vendita dei Beni di Consumo La Garanzia Convenzionale S Definizione: Qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. La Vendita dei Beni di Consumo La Garanzia Convenzionale S Contenuti necessari della garanzia: S Deve essere redatta in lingua italiana e deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto accessibile S Deve contenere la specificazione che il consumatore è titolare delle garanzie offerte dalla legge; S Deve indicare l’oggetto della garanzia ed i suoi elementi essenziali quali: S durata S estensione territoriale S nome, ditta, domicilio e sede di chi la offre S Legittimazione attiva: solo gli L’Azione di classe (Art. 140-bis Cod. Cons.) Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 individui (consumatori) componenti della “classe” anche “mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa”. No associazioni dei consumatori. Il problema delle categorie escluse (danni ambientali, salute collettiva, illeciti finanziari anche verso professionisti) S Legittimazione passiva: l’impresa (2° comma, lett. a) intesa come produttore (2° comma, lett. b). No Pubblica Amministrazione L’Azione di Classe Diritti tutelabili S diritti contrattuali di una pluralità di consumatori o utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica S diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale S pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali: violazioni alla normativa antitrust (L. 10/10/1990) o alle normative in tema di pubblicità (D.Lgs. 2/8/2007 n. 145) L’Azione di Classe Provvedimenti ottenibili S Accertamento di responsabilità S Condanna al risarcimento del danno ed alle eventuali restituzioni. S Il problema dei c.d. punitive damages ed il principio della funzione compensativa del risarcimento del danno. L’Azione di Classe Il Procedimento S Foro competente: Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa. S Adesione ed intervento: Opt-in senza mandato di difensore. Intervento consentito ai soli utenti e consumatori. No associazioni. L’Azione di Classe Il Procedimento S Effetti dell’adesione: S La sentenza fa stato anche nei confronti degli aderenti S Rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo L’Azione di Classe Il Procedimento. Giudizio di ammissibilità S La domanda è dichiata inammissibile quando: S è manifestamente infondata; S sussiste un conflitto di interessi (tra il ricorrente e gli altri componenti della stessa classe o per avere questi rapporti commerciali con la convenuta o con imprese ad essa concorrenti) S il giudice non ravvisa l’identità dei diritti fatti valere; S il proponente non appare in grado di curare l’interesse della classe L’Azione di Classe Il Procedimento. Dichiarazione di ammissibilità S Il Tribunale fissa termini e modalità della pubblicità ai S S S S fini delle future adesioni (pubblicità è condizione di procedibilità della domanda); definisce i caratteri dei diritti oggetto del giudizio ed il profilo dei possibili aderenti; fissa un termine non superiore a 120 giorni dalla pubblicità per le adesioni; manda al Ministero dello Sviluppo Economico per ulteriori forme di pubblicità; determina il corso della procedura. Il quadro normativo comunitario ed Italiano GRAZIE PER L’ATTENZIONE Avv. Enrico Zuccato S