Direttiva 42/2001/CE
• “..Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente”
• Recepimento fissato originariamente entro il 21 luglio 2004
• Ambito di applicazione
– p/p soggetti a valutazione ambientale obbligatoria
– p/p esclusi dalla valutazione ambientale
– p/p sottoponibili a “verifica di esclusione” dalla valutazione ambientale
• Glossario ed elementi cardine
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–
Verifica di assoggettabilità
Valutazione ambientale
Rapporto ambientale
Iter decisionale
Informazione e consultazione
Monitoraggio
Applicazione obbligatoria (art 3)
(par. 2) viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i p/p:
a)
b)
Elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento
per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337/CEE (VIA), o
per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene
necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva
92/43/CEE (“habitat”- SIC e ZPS)
Esclusione (art 3)
(par. 8 e 9) sono esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva:
a)
b)
c)
Piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale e di protezione civile
Piani e programmi finanziari o di bilancio
Piani e programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di
programmazione in corso per i regolamenti CE n°1260/1999 e CE
n°1257/1999 del Consiglio
Verifica assoggettabilità (art 3)
•
(par. 5) Gli stati membri determinano se piani e programmi di cui
al paragrafo 3 e 4 possano avere effetti significativi sull’ambiente
–
–
–
•
Si tratta:
–
–
•
attraverso l’esame caso per caso
specificando i tipi di piani e programmi
oppure combinando le due impostazioni
di p/p di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e di modifiche minori dei p/p dei piani di cui al
paragrafo 2
di p/p diversi da quelli inclusi nel paragrafo 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti
A tale scopo gli stati membri tengono comunque conto dei
pertinenti criteri di cui all’allegato II della Direttiva, al fine di
garantire che i p/p con probabili effetti significativi sull’ambiente
rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva
Verifica assoggettabilità (art 3)
La valutazione (artt. 4 e 5)
• Deve essere effettuata durante la fase preparatoria del p/p ed
anteriormente alla sua adozione o all’avviso della relativa procedura
legislativa (art.4)
• (art.5) Nel caso si renda necessaria, deve essere supportata da un
Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati:
– gli effetti significativi che l’attuazione del p/p potrebbe avere
sull’ambiente
– le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale
del p/p
L’allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo
• Il RA viene redatto in considerazione del livello di conoscenze e dei
metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio
del p/p, nonché della fase in cui il p/p si trova nell’iter decisionale
Il Rapporto Ambientale
Consultazione (artt. 6 e 7)
• La proposta di p/p ed il RA devono essere messi a disposizione
delle autorità e del pubblico
• Essi devono esprimere il loro parere prima dell’adozione del p/p o
dell’avvio della relativa procedura legislativa
• Dunque, ai fini dell’espressione dei pareri gli stati membri:
– designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro
specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli
effetti sull’ambiente derivati dall’attuazione del piano
– individuano i settori del pubblico, compresi quelli interessati dall’iter
decisionale o che ne sono o che probabilmente ne verranno toccati,
incluse le ONG che promuovono la tutela dell’ambiente e altre
organizzazioni interessate
– determinano le modalità per informazione e consultazione delle autorità
e del pubblico
Decisione (artt. 8 e 9)
• In fase di preparazione del p/p e prima della sua adozione o
dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendono in
considerazione
– il RA elaborato ai sensi dell’art 5
– i pareri espressi ai sensi dell’art 6
– i risultati delle eventuali consultazioni transfrontaliere (art 7)
• A seguito dell’adozione di un p/p devono essere informate:
– le autorità di cui all’art 6 e gli stati membri consultati
– il pubblico
• Devono quindi essere messi a disposizione:
– p/p adottato
– Dichiarazione di Sintesi illustrativa delle modalità dell’integrazione delle
considerazioni ambientali nel p/p, di come si sia tenuto conto del RA,
dei pareri espressi e delle consultazioni transfrontaliere, delle ragioni
della scelta del p/p adottato alla luce delle alternative individuate
– misure di monitoraggio
Monitoraggio (art 10)
• Gli stati membri controllano gli effetti ambientali significativi
dell’attuazione di piani e programmi al fine di:
– individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti
– essere quindi in grado di adottare le misure correttive che si ritengano
opportune
• In tal senso possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di
controllo già esistenti onde evitare duplicazioni del monitoraggio
stesso
La VAS in Italia
• Il recepimento della direttiva è avvenuto tramite il D. Lgs. 152/2006
(TU ambientale, Parte II), emanato in ottemperanza alla Legge
Delega 308/2004 sul riordino e l’integrazione della legislazione
ambientale
– 6 parti in 318 articoli (generalità, VIA-VAS-IPPC, difesa del suolo e
tutela delle acque, gestione rifiuti e bonifiche, aria ed emissioni in
atmosfera, danno ambientale)
– 45 allegati
– 17 decreti attuativi dichiarati inefficaci perché non sottoposti al
preventivo controllo della corte dei conti
• Le disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC sono state
successivamente sostituite dall’articolo 1 del D. Lgs. 4/2008
– “secondo correttivo” in materia di valutazioni ambientali, acque e rifiuti
– “primo correttivo” era il D.Lgs. 284/2006 (Autorità di Bacino,
Osservatorio su rifiuti)
Il D. Lgs. 4/2008
• Struttura delle disposizioni VIA-VAS-IPPC del D. Lgs. 4/2008 (art.2)
– Titolo 1 (artt. 4-10): finalità, definizioni comuni e oggetto della disciplina,
competenze, norme di organizzazione, procedure e coordinamento
– Titolo 2 (artt.11-18): svolgimento VAS
– Titolo 3 (artt. 12 -29): svolgimento VIA
– Titolo 4 (artt. 30-32): valutazioni ambientali interregionali e
transfrontaliere
– Titolo 5 (artt. 33-36): norme transitorie e finali
– Allegato 1: criteri per verifica assoggettabilità VAS (corrispondente ad
allegato 2 della Direttiva 42/2001)
– Allegato 6: contenuti del RA (corrispondente all’allegato 1 della Direttiva
42/2001)
Il D. Lgs. 4/2008
• Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte prima
– Principio di precauzione (misure di protezione in caso di incertezza)
– Principio di prevenzione (evitare preventivamente l’inquinamento
anziché combatterne gli effetti a posteriori)
– Chi inquina paga
– Sviluppo sostenibile
– Sussidiarietà
– Libero accesso alle informazioni
• Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte seconda
– Revisione delle definizioni e degli ambiti di applicazione (sostituzione
dei piani di telefonia mobile con piani di protezione civile in caso di
pericolo per l’incolumità pubblica)
• Principi generali sempre validi (UE)
– Principio della correzione dei danni ambientali (ripristino delle condizioni
ambientali accettabili)
Il D. Lgs. 4/2008
• La VAS viene presentata come un processo che comprende le
seguenti azioni (artt. 5 e 11)
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–
–
–
–
–
–
Svolgimento della verifica di assoggettabilità
Elaborazione del Rapporto Ambientale
Valutazione del p/p
Valutazione del RA
Valutazione degli esiti delle consultazioni
Espressione di un parere motivato
Informazione sulla decisione
Monitoraggio
• La verifica di assoggettabilità ha lo scopo di valutare se p/p o
modifiche possono avere impatti significativi sull’ambiente, e, nel
caso, sottoporli a fase di valutazione “completa”
Il D. Lgs. 4/2008
• La VAS non è e non deve essere un giudizio amministrativo sul p/p
(VIA), quanto piuttosto la combinazione parallela dei processi di
pianificazione e valutazione
• La VAS concorre alla pianificazione e alla programmazione
– Completando e riordinando il quadro conoscitivo
– Orientando il piano verso misure pianificatorie che tengano conto di
sensibilità e criticità ambientali rilevate
– Analizzando preventivamente gli effetti delle scelte di piano
– Coinvolgendo i soggetti interessati alle scelte ed agli effetti di piano
– Analizzando le possibili alternative dal punto di vista ambientale e della
corrispondenza agli obiettivi generali di piano
Pianificazione e valutazione
Basi di VAS
• Condivisione progressiva con enti ed attori vari di:
– Basi di conoscenza
– Obiettivi desiderabili sulla base di opportunità e criticità rilevate in
partenza
• Possibilità-necessità di confronto aperto (volontà?)
• Punti fermi per efficacia di VAS:
– Chiarezza di strategie e obiettivi
– Reale integrazione con obiettivi ambientali
– Rapporto con obiettivi esterni di strumenti che definiscono traguardi di
sostenibilità (comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali)
– Chiarezza di sistema di riferimento e di ambito di influenza di p/p
rispetto al contesto spazio-temporale
– Monitoraggio di piano e di contesto
– Informazione, partecipazione e terzietà di valutazione
L’ambiente nella VAS
• Popolazione e salute umana: HIA e determinanti della salute
– biologici: sesso, età, costituzione, fattori genetici;
– stili di vita: alimentazione, esercizio fisico, uso di droghe, alcool, fumo;
– sociali: educazione, appartenenza a gruppi culturali o religiosi, famiglia,
amici, tendenza alla discriminazione, razzismo, partecipazione alla vita
della comunità…;
– economici: tipo di lavoro, reddito, occupazione;
– ambiente fisico: qualità dell’aria, qualità dell’acqua, rumore, tipo di
abitazione, paesaggio, odore, trasporto pubblico, servizi sociali;
– servizi pubblici: possibilità di accesso ai servizi sanitari, ai servizi sociali,
al trasporto pubblico a luoghi ricreativi, alle scuole ecc..
• Biodiversità
– reti ecologiche, habitat protetti o di pregio
• Flora e fauna
– Comprese nell’accezione di biodiversità
L’ambiente nella VAS
• Suolo e sottosuolo
– alterazione o perdita/indisponibilità della risorsa
• Acqua
– Ambiente idrico nel suo complesso: risorsa, organismi, ambiti
• Aria ed atmosfera
– Qualità chimico-fisica ed emissioni
• Fattori climatici
• Beni materiali
• Paesaggio
– “..una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani
e dalle loro interrelazioni..”
•
•
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•
Patrimonio culturale, architettonico e archeologico
Interrelazione tra i fattori menzionati
Economia
Società
Ulteriori aspetti ambientali
• Ecosistema (VIA)
– Interrelazione tra fattori
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Territorio
Rumori e vibrazioni (VIA)
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (VIA)
Rifiuti
Energia (EMAS)
Rischi di incidenti (EMAS, Seveso)
Trasporto
Effetto ambientale
• Alterazione
– Qualitativa e/o quantitativa
– Diretta e indiretta (bersagli secondari raggiunti tramite attraverso vie più
o meno complesse)
– A breve o a lungo termine
– Permanente o temporanea
– Singola o cumulativa o sinergica (esaltazione reciproca)
– Positiva o negativa (desiderabili o non desiderabili)
• Impatto (D. Lgs.) ed effetto (Direttiva) sono usati come sinonimi
nell’accezione comune; si parla anche di
–
–
–
–
Impatti reversibili o irreversibili
Progressivi o improvvisi
Certi o potenziali
Puntuali o locali, di area vasta (es. regioni, province, bacini idrografici),
globali
Oggetto di valutazione
• Piani o programmi comunque denominati e loro modifiche
– Si tratta di piani
• elaborati e/o adottati da autorità di differente livello amministrativo
(nazionale, regionale, locale) oppure predisposti da una autorità per essere
approvati mediante procedura legislativa, amministrativa o negoziale
• e previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
• Possono essere piani “territoriali” o “settoriali”
• Essenziale per la valutazione è il grado di approfondimento del p/p
– Strategico
– Localizzativo
– Attuativo
• Rilevante è la distinzione tra modifica sostanziale e minore
– Verifica di assoggettabilità o procedura “completa”
Attori
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•
Proponente
Autorità procedente
Autorità competente
Soggetti competenti in materia ambientale
Pubblico
– Una o più persone fisiche o giuridiche aventi teoricamente titolo ad
intervenire
• Pubblico interessato
– Subisce o può subire gli effetti delle decisioni in materia ambientale o
comunque ha un interesse in tali procedure (ONG ambientali, sindacati,
associazioni di categoria, ecc.)
 Informazione e partecipazione
 Consultazione e comunicazione
 Negoziazione e concertazione
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e che definiscono il quadro di riferimento per l`autorizzazione