Direttiva 42/2001/CE • “..Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” • Recepimento fissato originariamente entro il 21 luglio 2004 • Ambito di applicazione – p/p soggetti a valutazione ambientale obbligatoria – p/p esclusi dalla valutazione ambientale – p/p sottoponibili a “verifica di esclusione” dalla valutazione ambientale • Glossario ed elementi cardine – – – – – – Verifica di assoggettabilità Valutazione ambientale Rapporto ambientale Iter decisionale Informazione e consultazione Monitoraggio Applicazione obbligatoria (art 3) (par. 2) viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i p/p: a) b) Elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (VIA), o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (“habitat”- SIC e ZPS) Esclusione (art 3) (par. 8 e 9) sono esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva: a) b) c) Piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile Piani e programmi finanziari o di bilancio Piani e programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso per i regolamenti CE n°1260/1999 e CE n°1257/1999 del Consiglio Verifica assoggettabilità (art 3) • (par. 5) Gli stati membri determinano se piani e programmi di cui al paragrafo 3 e 4 possano avere effetti significativi sull’ambiente – – – • Si tratta: – – • attraverso l’esame caso per caso specificando i tipi di piani e programmi oppure combinando le due impostazioni di p/p di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e di modifiche minori dei p/p dei piani di cui al paragrafo 2 di p/p diversi da quelli inclusi nel paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti A tale scopo gli stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II della Direttiva, al fine di garantire che i p/p con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva Verifica assoggettabilità (art 3) La valutazione (artt. 4 e 5) • Deve essere effettuata durante la fase preparatoria del p/p ed anteriormente alla sua adozione o all’avviso della relativa procedura legislativa (art.4) • (art.5) Nel caso si renda necessaria, deve essere supportata da un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati: – gli effetti significativi che l’attuazione del p/p potrebbe avere sull’ambiente – le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del p/p L’allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo • Il RA viene redatto in considerazione del livello di conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del p/p, nonché della fase in cui il p/p si trova nell’iter decisionale Il Rapporto Ambientale Consultazione (artt. 6 e 7) • La proposta di p/p ed il RA devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico • Essi devono esprimere il loro parere prima dell’adozione del p/p o dell’avvio della relativa procedura legislativa • Dunque, ai fini dell’espressione dei pareri gli stati membri: – designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente derivati dall’attuazione del piano – individuano i settori del pubblico, compresi quelli interessati dall’iter decisionale o che ne sono o che probabilmente ne verranno toccati, incluse le ONG che promuovono la tutela dell’ambiente e altre organizzazioni interessate – determinano le modalità per informazione e consultazione delle autorità e del pubblico Decisione (artt. 8 e 9) • In fase di preparazione del p/p e prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione – il RA elaborato ai sensi dell’art 5 – i pareri espressi ai sensi dell’art 6 – i risultati delle eventuali consultazioni transfrontaliere (art 7) • A seguito dell’adozione di un p/p devono essere informate: – le autorità di cui all’art 6 e gli stati membri consultati – il pubblico • Devono quindi essere messi a disposizione: – p/p adottato – Dichiarazione di Sintesi illustrativa delle modalità dell’integrazione delle considerazioni ambientali nel p/p, di come si sia tenuto conto del RA, dei pareri espressi e delle consultazioni transfrontaliere, delle ragioni della scelta del p/p adottato alla luce delle alternative individuate – misure di monitoraggio Monitoraggio (art 10) • Gli stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione di piani e programmi al fine di: – individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti – essere quindi in grado di adottare le misure correttive che si ritengano opportune • In tal senso possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di controllo già esistenti onde evitare duplicazioni del monitoraggio stesso La VAS in Italia • Il recepimento della direttiva è avvenuto tramite il D. Lgs. 152/2006 (TU ambientale, Parte II), emanato in ottemperanza alla Legge Delega 308/2004 sul riordino e l’integrazione della legislazione ambientale – 6 parti in 318 articoli (generalità, VIA-VAS-IPPC, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione rifiuti e bonifiche, aria ed emissioni in atmosfera, danno ambientale) – 45 allegati – 17 decreti attuativi dichiarati inefficaci perché non sottoposti al preventivo controllo della corte dei conti • Le disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC sono state successivamente sostituite dall’articolo 1 del D. Lgs. 4/2008 – “secondo correttivo” in materia di valutazioni ambientali, acque e rifiuti – “primo correttivo” era il D.Lgs. 284/2006 (Autorità di Bacino, Osservatorio su rifiuti) Il D. Lgs. 4/2008 • Struttura delle disposizioni VIA-VAS-IPPC del D. Lgs. 4/2008 (art.2) – Titolo 1 (artt. 4-10): finalità, definizioni comuni e oggetto della disciplina, competenze, norme di organizzazione, procedure e coordinamento – Titolo 2 (artt.11-18): svolgimento VAS – Titolo 3 (artt. 12 -29): svolgimento VIA – Titolo 4 (artt. 30-32): valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere – Titolo 5 (artt. 33-36): norme transitorie e finali – Allegato 1: criteri per verifica assoggettabilità VAS (corrispondente ad allegato 2 della Direttiva 42/2001) – Allegato 6: contenuti del RA (corrispondente all’allegato 1 della Direttiva 42/2001) Il D. Lgs. 4/2008 • Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte prima – Principio di precauzione (misure di protezione in caso di incertezza) – Principio di prevenzione (evitare preventivamente l’inquinamento anziché combatterne gli effetti a posteriori) – Chi inquina paga – Sviluppo sostenibile – Sussidiarietà – Libero accesso alle informazioni • Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte seconda – Revisione delle definizioni e degli ambiti di applicazione (sostituzione dei piani di telefonia mobile con piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica) • Principi generali sempre validi (UE) – Principio della correzione dei danni ambientali (ripristino delle condizioni ambientali accettabili) Il D. Lgs. 4/2008 • La VAS viene presentata come un processo che comprende le seguenti azioni (artt. 5 e 11) – – – – – – – – Svolgimento della verifica di assoggettabilità Elaborazione del Rapporto Ambientale Valutazione del p/p Valutazione del RA Valutazione degli esiti delle consultazioni Espressione di un parere motivato Informazione sulla decisione Monitoraggio • La verifica di assoggettabilità ha lo scopo di valutare se p/p o modifiche possono avere impatti significativi sull’ambiente, e, nel caso, sottoporli a fase di valutazione “completa” Il D. Lgs. 4/2008 • La VAS non è e non deve essere un giudizio amministrativo sul p/p (VIA), quanto piuttosto la combinazione parallela dei processi di pianificazione e valutazione • La VAS concorre alla pianificazione e alla programmazione – Completando e riordinando il quadro conoscitivo – Orientando il piano verso misure pianificatorie che tengano conto di sensibilità e criticità ambientali rilevate – Analizzando preventivamente gli effetti delle scelte di piano – Coinvolgendo i soggetti interessati alle scelte ed agli effetti di piano – Analizzando le possibili alternative dal punto di vista ambientale e della corrispondenza agli obiettivi generali di piano Pianificazione e valutazione Basi di VAS • Condivisione progressiva con enti ed attori vari di: – Basi di conoscenza – Obiettivi desiderabili sulla base di opportunità e criticità rilevate in partenza • Possibilità-necessità di confronto aperto (volontà?) • Punti fermi per efficacia di VAS: – Chiarezza di strategie e obiettivi – Reale integrazione con obiettivi ambientali – Rapporto con obiettivi esterni di strumenti che definiscono traguardi di sostenibilità (comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali) – Chiarezza di sistema di riferimento e di ambito di influenza di p/p rispetto al contesto spazio-temporale – Monitoraggio di piano e di contesto – Informazione, partecipazione e terzietà di valutazione L’ambiente nella VAS • Popolazione e salute umana: HIA e determinanti della salute – biologici: sesso, età, costituzione, fattori genetici; – stili di vita: alimentazione, esercizio fisico, uso di droghe, alcool, fumo; – sociali: educazione, appartenenza a gruppi culturali o religiosi, famiglia, amici, tendenza alla discriminazione, razzismo, partecipazione alla vita della comunità…; – economici: tipo di lavoro, reddito, occupazione; – ambiente fisico: qualità dell’aria, qualità dell’acqua, rumore, tipo di abitazione, paesaggio, odore, trasporto pubblico, servizi sociali; – servizi pubblici: possibilità di accesso ai servizi sanitari, ai servizi sociali, al trasporto pubblico a luoghi ricreativi, alle scuole ecc.. • Biodiversità – reti ecologiche, habitat protetti o di pregio • Flora e fauna – Comprese nell’accezione di biodiversità L’ambiente nella VAS • Suolo e sottosuolo – alterazione o perdita/indisponibilità della risorsa • Acqua – Ambiente idrico nel suo complesso: risorsa, organismi, ambiti • Aria ed atmosfera – Qualità chimico-fisica ed emissioni • Fattori climatici • Beni materiali • Paesaggio – “..una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni..” • • • • Patrimonio culturale, architettonico e archeologico Interrelazione tra i fattori menzionati Economia Società Ulteriori aspetti ambientali • Ecosistema (VIA) – Interrelazione tra fattori • • • • • • • Territorio Rumori e vibrazioni (VIA) Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (VIA) Rifiuti Energia (EMAS) Rischi di incidenti (EMAS, Seveso) Trasporto Effetto ambientale • Alterazione – Qualitativa e/o quantitativa – Diretta e indiretta (bersagli secondari raggiunti tramite attraverso vie più o meno complesse) – A breve o a lungo termine – Permanente o temporanea – Singola o cumulativa o sinergica (esaltazione reciproca) – Positiva o negativa (desiderabili o non desiderabili) • Impatto (D. Lgs.) ed effetto (Direttiva) sono usati come sinonimi nell’accezione comune; si parla anche di – – – – Impatti reversibili o irreversibili Progressivi o improvvisi Certi o potenziali Puntuali o locali, di area vasta (es. regioni, province, bacini idrografici), globali Oggetto di valutazione • Piani o programmi comunque denominati e loro modifiche – Si tratta di piani • elaborati e/o adottati da autorità di differente livello amministrativo (nazionale, regionale, locale) oppure predisposti da una autorità per essere approvati mediante procedura legislativa, amministrativa o negoziale • e previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative • Possono essere piani “territoriali” o “settoriali” • Essenziale per la valutazione è il grado di approfondimento del p/p – Strategico – Localizzativo – Attuativo • Rilevante è la distinzione tra modifica sostanziale e minore – Verifica di assoggettabilità o procedura “completa” Attori • • • • • Proponente Autorità procedente Autorità competente Soggetti competenti in materia ambientale Pubblico – Una o più persone fisiche o giuridiche aventi teoricamente titolo ad intervenire • Pubblico interessato – Subisce o può subire gli effetti delle decisioni in materia ambientale o comunque ha un interesse in tali procedure (ONG ambientali, sindacati, associazioni di categoria, ecc.) Informazione e partecipazione Consultazione e comunicazione Negoziazione e concertazione