ASPETTI LEGISLATIVI AMBIENTALI
LA NORMATIVA AMBIENTALE:
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
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1 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ................................................................... 3
1.1 DEFINIZIONE ......................................................................................................................... 3
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ................................................................................... 3
1.2.1 PROCEDURA APPLICATIVA ................................................................................................ 5
1.2.2 LIVELLO NAZIONALE ....................................................................................................... 5
1.2.3 IL PROCEDIMENTO DI VIA AL LIVELLO REGIONALE ........................................................... 8
1.3 LE PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI PROCEDIMENTO DI VIA INTRODOTTE DAL D.LGS. 152/06
(CODICE DELL’AMBIENTE) ............................................................................................................... 9
2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ................................................................ 11
2.1 INTRODUZIONE: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ........................................................ 11
2.2 PROCEDURA APPLICATIVA ................................................................................................. 13
3. RELAZIONE TRA VIA E VAS ................................................................................................. 14
4. RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGIONALE, EUROPEA................... 14
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1 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
1.1 DEFINIZIONE
La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della
compatibilità ambientale di un progetto, introdotta a livello europeo con la Direttiva CEE 337/85,
successivamente integrata dalla Direttiva 11/97CE.
Obiettivo principale della VIA è di individuare, descrivere e valutare in maniera preventiva gli effetti sia
diretti che indiretti di un progetto, e, delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero,
sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul
paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale
ed ambientale attraverso una valutazione sulle condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle opere e
degli impianti nel sito coinvolto nel progetto stesso. Infatti, la VIA si applica a singoli progetti di opere
in una realtà territoriale specifica, avente un particolare contesto ambientale in termini di accettabilità,
definendo gli effetti futuri dell’intervento progettato. La disciplina si basa sul principio dell'azione
preventiva, in base alla quale la migliore politica consiste nell'evitare fin dall'inizio l'inquinamento e le altre
perturbazioni (danno ambientale) anziché combatterne successivamente gli effetti. Pertanto, la VIA segna
il passaggio da una concezione riparatrice, basata su un sistema di ripristino del danno ambientale, ad
una visione prevenzionistica degli impatti ambientali nella gestione del territorio e delle risorse naturali.
Di conseguenza, la VIA può essere considerata come uno strumento di supporto decisionale tecnicopolitico, finalizzato a perseguire una serie di risultati.
In primo luogo la realizzazione di una gestione ottimale delle risorse, attraverso il miglioramento della
trasparenza delle decisioni pubbliche con l’esame della stima del rapporto beneficio-danno all’ambiente,
sia sotto il profilo ecologico-ambientale, che quello economico-sociale.
In secondo luogo la procedura VIA permette di verificare la sostenibilità di ogni singolo progetto
rendendo possibile il suo inserimento ottimale nell'ambiente, ossia, consentendo la realizzazione di un
bilanciamento concreto tra esigenze funzionali di progetto ed impatto sull'ambiente.
Infine, occorre mettere in evidenza che nel perseguimento delle suddette finalità la procedura VIA
garantisce la partecipazione di tutti gli attori sociali.
In sintesi, quindi, emerge come la VIA possa considerarsi come lo strumento mediante il quale
l'Amministrazione Pubblica può: scegliere consapevolmente tra alternative diverse, motivando le
proprie decisioni, al fine di addurre vantaggi per la collettività; compensare gli eventuali effetti negativi
non evitabili, ovvero poter rinunciare all'opera qualora gli effetti siano tali da essere in grado di
provocare all'ambiente danni irreversibili o alterazioni al di sopra delle soglie accettabili.
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Storicamente, la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nasce negli Stati Uniti nel 1969
a seguito del National Environment Policy Act, una legge generale sull’ambiente diretta ad accertare, ed
eventualmente, qualora sia possibile, prevenire i danni che un determinato progetto può produrre
all’ambiente.
In Europa, tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva comunitaria 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, notificata agli Stati
Membri il 3 luglio 1985 con la quale questi ultimi sono stati vincolati ad adottare, entro tre anni dalla
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notifica, le necessarie misure interne di attuazione. Sempre nella predetta direttiva sono stati anche
fissati ed istituzionalizzati gli scopi di tutela dell'ambiente e uniformità di legislazione degli Stati.
L’ambito di applicazione di tale direttiva è specificato nell’art. 1 il quale recita: “La presente direttiva si
applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale
importante”.
L’art. 2 dispone che: “Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura,
le loro dimensioni o la loro ubicazione, si prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti
sono definiti nell’articolo 4”.
La Direttiva VIA stabilisce, quindi, nel caso dei progetti sottoposti a valutazione, l’obbligo per gli Stati
membri di adottare le misure necessarie a garantire che vengano fornite dal soggetto proponente
informazioni sulle caratteristiche dell’ambiente. Tali informazioni devono essere documentate in modo
sufficientemente completo con analisi, dati disponibili o appositamente rilevati, stime attendibili e
modelli adeguati, tali da consentire di valutare lo stato di qualità dei vari comparti e componenti
ambientali, prima e dopo la realizzazione del progetto, compresa l’attuazione, il funzionamento e la
gestione dell’opera.
In proposito occorre chiarire che con l’espressione impatto ambientale si ricomprende ogni effetto
sull’ambiente, prodotto dalla realizzazione e dall’esercizio dell’intervento progettato, descrivibile in
termini qualitativi e quantitativi, in relazione al consumo di risorse, alla produzione di emissioni (solide,
liquide, gassose, elettromagnetiche, sonore), che comunque possano comportare interferenze, anche
cumulative con i vari comparti ambientali (acqua, aria, suolo, salute umana, fauna, flora, ecosistemi),
nonché il contesto socioculturale e percettivo potenzialmente interessati.
Successivamente la predetta Direttiva è stata modificata dalla Direttiva 97/11/CE.
Con l’emanazione di tale Direttiva la VIA assume in maniera più specifica la funzione di strumento
fondamentale di politica ambientale.
È stato, infatti, messo in luce che la VIA debba essere effettuata per i progetti che possano avere un
“notevole” impatto ambientale.
L’allegato I della predetta direttiva contempla le categorie di progetti per i quali la procedura di
valutazione di impatto ambientale è obbligatoria.
Tra le varie novità apportate dalla Direttiva del 1997 alla precedente Direttiva dell’1985 si ricorda
l’ampliamento del numero di progetti sottoposti a VIA. Infatti la Direttiva dell’1985 prevedeva
nell’allegato I 9 categorie di progetti mentre la più recente Direttiva del 1997 ne prevede 21.
Inoltre, l’art. 4 della Direttiva 97/11/CE prevede che ai fini dell’esame del progetto caso per caso, o ai
fini della fissazione di soglie a partire dalle quali la VIA è obbligatoria, venga realizzata una procedura
basata sui criteri di selezione stabiliti nell’allegato III (cd. screening procedure).
Infine, l’art. 5 della Direttiva 97/11/CE ha stabilito la possibilità per il committente di ottenere, prima
di presentare la domanda di autorizzazione, un parere dell’Autorità Competente sul contenuto e
sull’entità delle informazioni da fornire nell’ambito della VIA (cd. scoping procedure).
Il 26 maggio 2003 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la Direttiva 2003/35/CE.
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Tale Direttiva, in particolare, prevede la “Partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi
in materia ambientale e modifica delle Direttive del consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia”.
Attraverso la direttiva 2003/35/CE il legislatore comunitario ha avviato un percorso destinato a
contribuire all'attuazione degli obblighi stabiliti dalla convenzione di Arhus, i quali, possono essere
riassunti: nella partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e nell’accesso alla giustizia nel quadro delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del
Consiglio.
1.2.1 PROCEDURA APPLICATIVA
Esaminando in maniera estremamente sintetica e schematica le fasi nelle quali si articola il
procedimento della VIA innanzitutto occorre evidenziare che vi è una fase preliminare al procedimento
di VIA (cd. scoping).
In tale fase, nel caso in cui il proponente lo richieda, le Autorità competenti danno il proprio parere sul
contenuto e l'ampiezza delle informazioni da fornire ai fini della VIA.
Tali informazioni sono specificate nell'Allegato IV alla direttiva.
Successivamente, vi è l’ iniziativa, la quale trova impulso con la presentazione dello studio di impatto
ambientale da parte del proponente.
Il suddetto studio deve contenere: una descrizione del progetto, corredata da informazioni relative alla
sua ubicazione, concezione e dimensioni; i dati necessari per l'individuazione e la valutazione dei
principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione delle misure che si prevedono
per evitare, ridurre e compensare rilevanti effetti negativi sull’ambiente; una descrizione sommaria delle
principali alternative prese in esame dal committente, con l'indicazione dei principali motivi di scelta
subordinati alla valutazione dell'impatto ambientale; una sintesi non tecnica delle informazioni fornite.
Quindi gli Stati membri provvedono a determinare le modalità di consultazione e a garantire la
pubblicità della domanda di autorizzazione e dello studio di impatto ambientale.
L’attuazione della procedura di VIA in Italia si articola in due livelli: un livello nazionale ed un livello
regionale.
1.2.2 LIVELLO NAZIONALE
In Italia la procedura di VIA è stata introdotta dall'art. 6 della L. 349/1986, “Istitutiva del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, tale norma ha dettato una disciplina temporanea e
transitoria in materia di Valutazione impatto ambientale che attribuisce allo Stato - Ministro
dell'ambiente di concerto con quello dei beni culturali e ambientali – il potere di esprimere il giudizio di
compatibilità ambientale sulla realizzazione delle opere rientranti nelle categorie elencate nell'Allegato I
Dir. 85/377/CEE.
Successivamente sono state individuate con DPCM 10 agosto 1988 n. 377 “Regolamentazione delle pronunce
di compatibilità ambientale” le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente,
e, con l’emanazione del DPCM 27 dicembre 1988 sono state previste le “norme tecniche per la redazione degli
studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale”.
In particolare si ricorda che ai sensi della suddetta normativa i progetti delle opere sono comunicati,
prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e
alla Regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente.
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Tale comunicazione contiene: l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei
rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore
prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente, i
piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
Inoltre, per realizzare l’obiettivo prefissato dalla normativa europea della pubblicità della procedura
volta all’informazione e la partecipazione del pubblico, è previsto che l'annuncio dell'avvenuta
comunicazione debba essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella
Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
Il Ministro dell'ambiente sentita la Commissione VIA, istituita ai sensi dell’art. 18 comma 5 della L.
67/88, modificata dall’art. 6 L 93/01, e ascoltata la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni,
decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata
dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza.
Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro
dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
Nel caso in cui il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla
valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
Qualora, nell'esecuzione delle opere, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il
parere espresso sulla compatibilità ambientale, o comunque tali da compromettere fondamentali
esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al
Consiglio dei ministri.
Qualsiasi cittadino essendo informato della procedura in corso, in conformità delle leggi vigenti, può
presentare, ai Ministeri competenti e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera
soggetta a valutazione di impatto ambientale.
All’esito delle predette fasi, acquisito il parere del Ministero dei beni culturali, della Commissione VIA e
della Regione, verrà emanato il Decreto di compatibilità ambientale.
Il DPCM 27 dicembre 1988, sopra citato, specifica, per tutte le categorie di opere di cui all’art. 1 del
DPCM n. 377/88, ossia per i progetti di massima delle opere stesse, che la domanda di pronuncia sulla
compatibilità ambientale debba essere presentata dal Committente in tre copie al Ministero
dell’Ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla Regione
interessata.
È specificato, inoltre, che tale domanda debba contenere: una sintesi non tecnica destinata
all’informazione del pubblico, gli elaborati di progetto, e, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA).
Nel dettaglio lo Studio di Impatto Ambientale si articola secondo tre quadri di riferimento: il primo
programmatico: “fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e
programmazione territoriale e settoriale” precisando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad
oggetto la conformità dell'opera ai piani.
Infatti, l'eventuale difformità dell'opera nei confronti degli strumenti urbanistici vigenti nell'area e delle
relative destinazioni d'uso, non costituisce di per se una ragione discriminante per il rilascio della
valutazione di impatto ambientale negativa che potrebbe essere superata con un onere implicito di
fornire una specifica motivazione.
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Il secondo quadro progettuale descrive le caratteristiche del progetto, la sua funzione specifica e le
soluzioni tecniche adottate a seguito degli studi effettuati, le eventuali tipologie di processo, le
alternative esaminate, le emissioni inquinanti, l'inquadramento nel territorio inteso come sito e come
area vasta, le misure di mitigazione e di riequilibrio.
Il terzo, ambientale, descrive i sistemi ambientali coinvolti, gli usi delle risorse, i livelli di qualità
preesistenti per ciascuna componente ambientale, la stima degli impatti qualitativi e quantitativi
dell'opera, definisce le modalità di gestione, controllo e monitoraggio ed i sistemi di intervento in caso
di eventuali emergenze.
Nel quadro ambientale sono indicate le componenti naturalistiche ed antropiche interessate (Atmosfera,
Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora e fauna, Ecosistemi, Rumore e Vibrazioni,
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Salute pubblica, Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema
ambientale considerato nella sua globalità.
Infine, deve essere allegata alla domanda la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione ai sensi
dell’art. 1, comma 1, del DPCM 377/88.
L’esattezza e la veridicità della documentazione prodotta è attestata da apposita perizia giurata la resa dai
professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che firmano lo studio di impatto ambientale.
Il suddetto quadro normativo nazionale è stato successivamente ampliato a seguito dell’introduzione di
ulteriori norme, si ricorda, la “legge obiettivo” (Legge n. 443/01) ed il relativo decreto di attuazione in
materia di infrastrutture e trasporti (D.Lgs n. 190/02) contenenti la finalità di accelerare la realizzazione
delle grandi opere infrastrutturali, sia pubbliche sia private, considerate di importanza strategica per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
In particolare il D.Lgs. 190/02, e sue successive modifiche, all’art. 17 ribadisce che la procedura di VIA
per le opere di importanza strategica è disciplinata nel rispetto delle direttive comunitarie e definisce
obbligatorio e vincolante il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, stabilendo che i
progetti sottoposti a VIA statale sono disciplinati dalle norme nazionali vigenti, mentre le procedure
sono descritte dettagliatamente nel provvedimento stesso.
Per quanto riguarda le infrastrutture soggette a screening, o, a VIA regionale, viene individuata la
disciplina speciale che regola la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche stabilendo che il “provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa
valutazione da esprimersi dalle regioni nei tempi e nei modi previsti dall’art. 3”.
Si ricorda, inoltre, il D.L. n. 315/03, convertito in Legge n. 5/04, “Linee guida per l'utilizzo dei sistemi
innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”, che modifica la composizione delle Commissioni VIA e
VIA speciale, portando rispettivamente il numero dei membri da quaranta a trentacinque e da venti a
diciotto, oltre il presidente; inoltre, integra la composizione delle stesse, ove ricorre un interesse
regionale concorrente ovvero sussistano interessi regionali inerenti al governo del territorio, con un
componente designato dalle Regioni o dalle Province autonome interessate al fine di consentire la
partecipazione degli Enti territoriali coinvolti nel procedimento.
Sull’argomento altra normativa di particolare rilievo nazionale è la legge n. 239/04, “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, la “Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione”, Legge n. 308/04, e, la Legge Comunitaria 2004, Legge n. 62/05, che hanno comportato
l’emanazione di dispositivi legislativi e regolamentari
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Occorre evidenziare, in proposito, che l’APAT al fine di coordinare ed integrare l’intera normativa di
riferimento in materia di VIA ha predisposto un rapporto tecnico recante Dispositivi legislativi
internazionali, comunitari e nazionali in materia di VIA aggiornato al mese di giugno 2005.
1.2.3 IL PROCEDIMENTO DI VIA AL LIVELLO REGIONALE
Solo dopo 10 anni dalla emanazione della direttiva dell’85/337/CEE, la legislazione italiana, a
completamento del quadro legislativo nazionale e in coerenza con il dettato delle direttive comunitarie,
ha trasposto nell’ordinamento nazionale la dovuta applicazione della VIA ai progetti elencati in allegato
II della direttiva stessa, nonché alle altre opere assoggettate a procedure di valutazione di impatto
ambientale in base ai singoli ordinamenti regionali, con l’emanazione del DPR del 12 aprile 1996, poi
integrato e corretto con il DPCM del 3 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000, “Atto di indirizzo
e coordinamento” che stabilisce condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di
VIA da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Non rientrano nell’ambito di applicazione di tale normativa gli interventi disposti in via d'urgenza, sia
per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per
le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’“Atto di Indirizzo e Coordinamento” all’art. 1 suddivide le opere di cui all'allegato II della direttiva
comunitaria in due allegati: al terzo comma dispone che l’allegato A contiene l'elenco dei progetti
assoggettati a procedura obbligatoriamente; al quarto comma indica che nell’allegato B sono indicati i
progetti ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e l'elenco dei progetti che se non ricadenti in aree naturali protette sono
sottoposti a verifica di esclusione secondo le caratteristiche e l’ubicazione del progetto.
L’art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1996 si prefigge il raggiungimento di alcune finalità prioritarie.
In primo luogo tale norma stabilisce che nei processi di formazione delle decisioni relative ai progetti
presentati debbano essere considerati obiettivi: la protezione della salute umana, il miglioramento della
qualità della vita umana, il mantenimento delle varietà delle specie e la conservazione della capacità di
riproduzione dell’ecosistema, in quanto risorsa essenziale di vita.
In secondo luogo, il suddetto art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1996, evidenzia la necessità di valutare per
ciascun progetto gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo, la fauna e la flora, le acque il paesaggio, sui beni
materiali e sul patrimonio culturale e ambientale.
In terzo luogo, sempre nel suddetto articolo, è previsto che venga garantito, in ogni fase della
procedura, lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità
competente, nonché l’informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento.
Infine, la disciplina normativa si propone di conseguire la “semplificazione, la razionalizzazione ed il
coordinamento degli atti delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale”.
Essenzialmente la procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 5 si articola in una
prima fase di presentazione della domanda contente il progetto “alla Provincia ed ai Comuni interessati, e, nel
caso di aree naturali protette anche ai relativi Enti di gestione che devono esprimere il proprio parere nel termine di 60
giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l’autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale
nei successivi 90 giorni anche in assenza dei predetti pareri”. Il committente o l’autorità proponente possono
quindi richiedere o presentare eventuali integrazioni.
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Successivamente, l’Autorità competente può indire una o più Conferenze di Servizi.
La procedura si conclude con un giudizio motivato
In proposito occorre ricordare l’art. 10 che disciplina la procedura di verifica del progetto presentato dal
soggetto pubblico o privato, in relazione agli effetti che produrrà sull’ambiente mettendo in luce che,
qualora l’autorità competente non si pronunci sulle caratteristiche del progetto entro 60 giorni, il
progetto si intenderà automaticamente escluso dalla procedura.
Inoltre, l’art. 12 assegna alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di
informare il Ministro dell’ambiente per l’adempimento degli obblighi relativi alla VIA transfrontaliera
stabiliti dalla Convenzione di ESPOO stipulata il 25 febbraio 1991 e ratificata con legge n. 640 del 3
novembre 1994.
Dopo aver esposto in maniera sintetica i punti essenziali relativi alle procedure VIA al livello regionale
occorre rilevare che allo stato attuale molte Regioni non hanno ancora provveduto a fornirsi di una
propria legge specifica in materia di VIA, e pertanto si sono limitate a recepire o ad applicare
direttamente il D.P.R. 12 aprile 1996.
1.3 LE PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI PROCEDIMENTO DI VIA INTRODOTTE DAL D.LGS. 152/06
(CODICE DELL’AMBIENTE)
Con l’emanazione del D.lgs. 152/06 (Codice dell’Ambiente) sono state introdotte in materia di
procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale alcune novità legislative che hanno portato rilevanti
riforme sia al procedimento di valutazione d’impatto ambientale statale, che regionale attraverso la
previsione di principi comuni ad entrambi i procedimenti.
In particolare il titolo II del Codice dell’Ambiente, superando una frammentazione normativa, articolata
in una serie di discipline settoriali, ha predisposto una disciplina organica della materia della Valutazione
d’Impatto Ambientale.
Relativamente alle fasi nelle quali si articola la VIA è possibile rilevare che tale nuovo decreto conferma
integralmente l’impostazione assunta nell’ordinamento previgente, così come era dettata dalla Direttiva
85/337/CEE, e successive modifiche.
Infatti, negli artt. 26 e ss. del D.Lgs. 152/06 vengono riportate le fasi di espletamento della procedura di
valutazione d’impatto ambientale, ossia: presentazione della domanda, partecipazione del pubblico,
istruttoria, ed infine, la fase decisoria.
Ancora, relativamente alle finalità di tale procedura autorizzatoria, l’art. 24 del D.Lgs. 152/06 conferma
l’importanza che assumono, nella formazione delle decisioni per la realizzazione dei progetti
contemplati negli allegati I e II delle predette direttive europee, alcuni obiettivi fondamentali, quali:
“proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla
qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione
dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, nonché gli obiettivi di garantire l'uso plurimo delle risorse naturali, dei
beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile… gli effetti diretti ed indiretti della
sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima,
sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed
ambientale…l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento… la semplificazione, la razionalizzazione
ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale”.
Passando, quindi, ad una breve e sommaria considerazione dei profili innovativi introdotti dal D.Lgs.
1152/06 al precedente sistema della procedura di valutazione d’impatto ambientale l’attenzione si
rivolge, in primo luogo, in materia di VIA statale, ai soggetti ai quali deve essere inoltrato il progetto, lo
studio d’impatto e la sintesi non tecnica.
Nello specifico tale documentazione deve essere presentata, quindi, oltre che al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione
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territorialmente interessata, e, in base all’art. 6 del D.Lgs. 152/06 anche alla “Commissione tecnicoconsultiva per le valutazioni ambientali”, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Sempre in tema di disposizioni specifiche per la VIA in sede statale l’art. 35 del D.Lgs. 152/06 fissa un
termine, laddove prevede al quarto comma che: “Le regioni, le province ed i comuni interessati devono esprimere il
loro parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione…decorso tale termine, il giudizio di compatibilità può essere
emesso anche in assenza dei predetti pareri”.
Inoltre, al fine di garantire che il giudizio di compatibilità ambientale si concluda in tempi certi, la nuova
disciplina, contrariamente alla precedente, secondo la quale il silenzio in caso di inerzia del Consiglio dei
Ministri veniva interpretato come assenso, prevede all’art. 31 che: “La procedura di valutazione di impatto
ambientale deve concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 28,
comma 2, lettera b), salvi i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti. L'inutile decorso del termine di cui al
comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere
sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad
adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per progetti sottoposti a
valutazione d'impatto ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del
progetto. Per i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui
al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia”.
Sempre sul tema della VIA è interessante notare come la disciplina introdotta dal D.Lgs. 152/06 risulti
essere, rispetto alla precedente, in maggior sintonia e coerenza con quanto disposto dal legislatore
comunitario laddove prevede, sotto alcuni aspetti, maggior rigore e chiarezza.
In particolare si ricorda l’art. 4, comma quinto del D.Lgs. 152/06, il quale statuisce che: “La procedura per
la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte
integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione
adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli”.
Ed ancora, relativamente agli effetti del giudizio di compatibilità ambientale, si prevede all’art. 40
comma 4, D.Lgs. 152/06, che: “Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal
giudizio di compatibilità ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il
territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità
ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione”.
D’altro lato occorre rilevare che il D.Lgs. 152/06, nonostante le novità introdotte in tale settore
ambientale, non ha consentito di superare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea
nei confronti dell’Italia nel dicembre 2003 per il mancato recepimento nella normativa nazionale di
alcune categorie di opere da sottoporre a VIA.
Infatti, l’allegato III alla II parte del D.Lgs. 152/06, al quale si rinvia per una conoscenza specifica di
dettaglio, insiste nell’escludere dalla procedure di VIA alcune categorie di opere.
Infine, occorre precisare che la riforma normativa introdotta dal D.Lgs. 152/06 lascia invariate le
disposizioni che disciplinano il procedimento speciale di valutazione di impatto ambientale contenuto
nel D.Lgs 190/02, attuativo della predetta “Legge Obiettivo”.
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2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
2.1 INTRODUZIONE: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La Valutazione Ambientale Strategica è stata istituita con l’emanazione della Direttiva 2001/42/CE
(Direttiva VAS) concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale".
Per Valutazione Ambientale Strategica si intende quel processo sistematico, applicabile ad azioni e
iniziative relative a piani e programmi specifici, volto a considerare ed evidenziare le conseguenze
ambientali positive e negative sull’ambiente fisico, socioeconomico e culturale dei territori interessati,
fin dalle prime fasi dei piani o programmi di elaborazione, al fine di evitare o minimizzare gli effetti
negativi e rafforzare quelli positivi prima della loro adozione.
Con l’espressione piani e programmi si intendono quelli elaborati e/o adottati da un’autorità a livello
nazionale, regionale o locale, oppure, predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, o, ancora, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
La direttiva comunitaria 2001/42/CE si pone delle finalità specifiche da raggiungere nell’ottica di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente per promuovere lo sviluppo sostenibile.
In particolare la VAS costituisce, in primo luogo, uno strumento valutativo per la costruzione del
processo di decisione e per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione.
Infatti, la valutazione ha lo scopo di prefigurare attraverso la stesura di un rapporto ambientale le
opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo e di definire lo scenario migliore di
sviluppo.
In secondo luogo, la VAS si può considerare un meccanismo per instaurare il monitoraggio dei
fenomeni e delle dinamiche ambientali, territoriali e socio-economiche in atto.
In sostanza è possibile affermare quindi che la VAS diventa per il Piano/Programma, elemento:
costruttivo, durante l’elaborazione, e, per tutto lo sviluppo dalla fase della progettazione a quella di
realizzazione, valutativo e gestionale.
Pertanto, l’elaborazione delle procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE rappresenta uno
strumento di supporto sia per il proponente, che, per il decisore nella determinazione delle linee di
indirizzo, in quanto fornisce opzioni alternative, mediante la determinazione dei possibili impatti delle
azioni prospettate, per il raggiungimento di un obiettivo.
Anche in relazione alla VAS, in virtù del principio di trasparenza ed a tutela degli interessi legittimi, è
prevista una fase di partecipazione nel processo decisionale attraverso il coinvolgimento e la
consultazione delle autorità “che, per le loro specifiche competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti
sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi” e del pubblico che in qualche modo risulta
interessato dall’iter decisionale.
Nel caso che l’attuazione di un piano o programma in fase di preparazione possa avere effetti
significativi transfrontalieri sono previste le consultazioni transfrontaliere con i Paesi terzi.
In proposito occorre ricordare la quinta conferenza ministeriale “Ambiente per l’Europa” tenutasi a Kiev
(Ucraina) il 21 maggio 2003 all’esito della quale è stato adottato il testo di protocollo alla Convenzione
(Strategic Environmental Assessment) il quale ha ad oggetto la valutazione ambientale strategica in ambito
transfrontaliero.
11
Sul piano nazionale la suddetta Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con il D.Lgs. 152/06 (Codice
dell’Ambiente).
In via preliminare, occorre precisare che la disciplina nazionale prevista dal D.Lgs. 152/06 in materia di
valutazione ambientale strategica non appare particolarmente in linea con le finalità previste dal
legislatore europeo.
Infatti, tale dettato normativo nazionale tende, fondamentalmente, a recepire la valutazione ambientale
strategica in modo particolarmente conforme alla valutazione d’impatto ambientale, senza evidenziarne
le caratteristiche che rendono difformi le gli obiettivi, le finalità e le prospettive delle due procedure.
Tale affermazione trova una prima conferma se si considera come la nuova disciplina introdotta con il
Codice dell’Ambiente in materia di VAS si articoli, come per le procedure di VIA, in disposizioni
specifiche per la VAS in sede statale e regionale.
L’art. 15 del 152/06 dispone, infatti, al primo comma: “Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in
sede statale i piani e programmi … la cui approvazione compete ad organi dello Stato”; mente l’art. 21 dello stesso
decreto ricomprende nel campo di applicazione della VAS in sede regionale o provinciale “i piani e
programmi … la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali”.
In particolare il legislatore nazionale all’art. 5 comma primo, D.Lgs. 152/06, definisce il: “procedimento di
valutazione ambientale strategica - VAS: l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente
all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o
programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.”
Per evidenziare la funzione di tale istituto il richiamo normativo è all’art. 4 D.Lgs. 152/06, laddove è
previsto che tale procedura è volta a contribuire “all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di
elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile”.
Rimanendo in tema di definizioni occorre ricordare l’art. 5, coma primo, lett. d) D.Lgs. 152/06, che
qualifica come: “piani e programmi: tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque
denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali,
regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme
di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui
piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi
giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione”.
Relativamente all’ambito di applicazione la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi
dell’art. 7 D.Lgs. 152/06, comprende essenzialmente tre categorie di piani e programmi: “di cui al comma
2, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4.
Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.
2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:
a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:
1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base
alla normativa vigente;
b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica.
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3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2,
contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a
giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica.
4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e
programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se
possono avere effetti significativi sull'ambiente”.
2.2 PROCEDURA APPLICATIVA
Il procedimento di VAS viene avviato con la redazione e presentazione di un rapporto ambientale in
cui vengono descritti e valutati gli effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione del piano
o del programma, oltre le ragionevoli alternative che potrebbero essere adottate.
Tale rapporto è corredato da una sintesi non tecnica.
L’art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/06 prevede che “Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare
(scooping) allo scopo di definire, in contraddittorio con l’autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel
rapporto ambientale”.
Ai sensi dell’art 10, D.lgs. 152/06 il rapporto ambientale e la proposta del piano o programma devono
essere messi a disposizione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale. Inoltre, lo
stesso articolo prevede al comma quarto che: “Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione
della notizia di avvenuto deposito e dell'eventuale pubblicazione in internet … chiunque ne abbia interesse può prendere
visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati … Entro lo
stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi”
Il rapporto ambientale e i pareri del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale vengono
presi in considerazione prima dell’approvazione del piano o del programma.
Inoltre, occorre osservare che la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. 152/06 ha previsto, al pari
della procedura di VIA, anche in materia di VAS, ai sensi dell’art. 12, comma secondo, D.Lgs. 152/06,
che: “In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni … l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta
giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri … emette il giudizio di compatibilità
ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del
procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato
all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il
giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o
programma per l'approvazione. L'inutile decorso del termine di cui al presente comma implica l'esercizio del potere
sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad
adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi
sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del
piano o programma presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si
applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province
autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia”.
In proposito occorre evidenziare che tale disposizione si applica ai procedimenti di VAS regionali fino
all’entrata in vigore delle norme delle Regioni e delle Province autonome.
Analogamente alla procedura VIA, l’art. 4 del D.Lgs. 152/06 prevede che: “La procedura per la valutazione
ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento
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ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale
strategica, ove prescritta, sono nulli”.
Nel D.Lgs. 152/06 sono, inoltre, previste disposizioni specifiche in materia di VAS al livello statale
(parte II, capo II), si ricorda la commissione “tecnico consultiva per le valutazioni ambientali ” (artt. 6 e
17), e, regionale (parte II, capo III).
3. RELAZIONE TRA VIA E VAS
La direttiva VAS non pregiudica l’efficacia delle disposizioni della Direttiva 85/337/CEE né di qualsiasi
altra disposizione della normativa comunitaria, infatti vi sono piani e programmi rispetto ai quali vige
l’obbligo di effettuare sia una VIA che una VAS.
Di conseguenza gli Stati membri, al fine di evitare inutili duplicazioni potranno prevedere procedure
coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della normativa comunitaria.
Per quanto concerne la differenza tra VIA e VAS è possibile rilevare che: la Valutazione di Impatto
Ambientale si applica a singoli progetti in una realtà territoriale specifica e delimitata, in quanto
interessata dal progetto stesso, mentre, la Valutazione Ambietale Strategica ha ad oggetto gli impatti
ambientali strategici a livello di area geografica di riferimento del piano o del programma a cui ci si
riferisce.
Il D.Lgs. 152/06 prevede che la VAS agisca in modo integrato con la VIA secondo una sequenza
procedimentale nella quale la precede.
In particolare, in relazione ai meccanismi di coordinamento tra le procedure di VIA e VAS, ed al fine di
attuare la semplificazione del procedimento VIA, l’art. 33 D.Lgs. 152/06, prevede che: “Per progetti di
opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e
che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di
quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico
o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma”.
4. RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGIONALE, EUROPEA
LEGISLAZIONE NAZIONALE
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152: “Norme in materia ambientale” (GU n. 96/L del
14.04.2006- Suppl. Ordinario n. 88)
Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di
risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale. (GU n. 221
del 22-9-2005- Suppl. Ordinario n.157)
Circolare 1 giugno 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni
concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere
assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349. (GU n.
143 del 22-6-2005)
Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O. n.76) Art. 19
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) Art. 30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2,
14
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto
ambientale)
Legge 15 dicembre 2004 n. 308: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
Circolare 18 ottobre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni
concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile
1999, n. 136, cosi' come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
(GU n. 305 del 30-12-2004)
Decreto 1 aprile 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo
dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (GU n. 84 del 9-4-2004)
Legge 16 gennaio 2004, n. 5. Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio
2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione
di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione
elettronica.". (GU n. 13 del 17-1-2004)
Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315: Disposizioni urgenti in tema di composizione delle
commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le
infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del 18-11-2003) (Convertito in L.n. 5/2004)
Legge 31 ottobre 2003, n. 306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003- Suppl.
Ordinario n.173) ART. 15. (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).
Testo coordinato del Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n.25: Testo del decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003), coordinato con la Legge di
conversione 17 aprile 2003, n. 83: (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:
"Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento,
utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici". (GU n. 92 del 19-4-2003)
Circolare 25 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione delle
circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero
dell'ambiente, concernente "Pubblicita' degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalita' dell'annuncio sui quotidiani". (GU
n. 291 del 12-12-2002)
Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190: Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Testo
aggiornato e coordinato al D.L. 315 del 14 novembre 2003, recante :" Disposizioni urgenti in tema di
composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti
autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.", pubblicato su GU n. 268 del 18-112003. (GU n. 199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.174)
Legge 9 aprile 2002, n. 55: Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del
15
sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7) (Pubblicato su
GU n. 84 del 10-4-2002).
Provvedimento 20 marzo 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Pronuncia
di compatibilita' ambientale DEC/VIA/7014 concernente il progetto relativo ai lavori di
ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della autostrada Salerno-Reggio
Calabria - tratto compreso tra il km 411+400 (svincolo di Bagnara Calabra escluso) al km 442+920
(svincolo di Reggio Calabria incluso) da realizzarsi nei comuni di Bagnara Calabra, Scilla, Villa S.
Giovanni, Campo Calabro e Reggio Calabria, presentato dall'ANAS Ente nazionale per le strade Ufficio speciale infrastrutture. (GU n. 102 del 3-5-2002)
Provvedimento 23 gennaio 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Piano di
sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale. (G.U. del 25.02.2002, n. 47).
Legge 23 marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo ambientale. (Gazz. Uff., 4 aprile, n. 79).
Legge 24 novembre 2000, n. 340: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24
novembre 2000 (Modifiche alla L. 241/90)
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549: Regolamento recante norme di
organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente. (Gazz. Uff., 21
marzo, n. 67).
Norma Tecnica UNI 31.07.1999, n. 10743: Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli
studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e
non).
D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348: Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di
impatto ambientale per talune categorie di opere. G.U.R.I. 12 ottobre 1999, n. 240
D.P.C.M. 3 settembre 1999: Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente
atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.(Gazz. Uff., 27
dicembre, n. 302).
Dirett. P.C.M. 4 agosto 1999: Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle
dighe di ritenuta. (G.U. serie gen. n. 216).
D.P.R. 3 luglio 1998: Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto
ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale. (Gazz. Uff., 24 settembre, n. 223).
D.P.R. 11 febbraio 1998: Disposizioni integrative al del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla l. 8 luglio
1986, n. 349, art. 6. (Gazz. Uff., 27 marzo, n. 72).
Legge 1 luglio 1997, n. 189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio
1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali. (Gazz. Uff., 1° luglio, n. 151).
16
D.P.R. 12 aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l.
22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
(Gazz. Uff., 7 settembre, n. 210).
Legge 3 novembre 1994, n. 640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.
(S.O. Gazz. Uff., 22 novembre, n. 273).
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod.: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). (N.B.: il presente
testo è stato più volte modificato).
D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la
formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. G.U.R.I. 5
gennaio 1989, n. 4 Testo Coordinato (aggiornato al D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348)
D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377: Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale. (Gazz. Uff., 31 agosto, n. 204).
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59. (Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n.
343.
Legge 8 luglio 1986, n. 349: S. O. n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n. 162 Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Testo Coordinato (aggiornato alla legge 3 agosto
1999, n. 265, alla legge 2000, n. 388 e alla legge 23 marzo 2001, n. 93)
LEGISLAZIONE REGIONALE
(Leggi regionali in materia di VIA e VAS)
Abruzzo
L.R. n. 112 del 23/09/97: Norme urgenti per il recepimento del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1996. B.U.R.A. n. 17 del 21 ottobre 1997.
L.R. n. 66 del 9/05/90: Valutazione dell' impatto ambientale: Disciplina delle attribuzioni a procedure.
B.U.R.A. n. 17 del 20 giugno 1990.
Basilicata
Legge del 17/04/2001, n. 19: Introduzione e disciplina dell’analisi di impatto della regolazione e
dell’analisi tecnico-normativa. norme per la redazione di testi unici. B. U. R. B. n. 26 del 21 aprile 2001.
17
Legge del 11/08/1999, n. 23: Tutela, governo ed uso del territorio. B. U. R. B. n. 47 del 20 agosto
1999.
L.R. del 14/12/98, n. 47: Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela
dell'ambiente.
Emilia Romagna
Legge del 16/11/2000, n. 35: modifiche alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concernente:
<<disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale>>. b.u.r. e.-r. n. 168 del 20
novembre 2000.
L. del 18/05/99, n. 9: Disciplina della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale B.U.R. E.-R.
n. 66 del 21 maggio 1999.
Friuli-Venezia-Giulia
Legge del 7/09/1990, n. 43: Ordinamento nella regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di
impatto ambientale. B.U.R.F.V.G. n. 109 del 10 settembre 1990.
Legge del 13/12/1989, n. 36: Ulteriori disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica.
B.U.R.F.V.G. n. 126 del 14 dicembre 1989.
Legge del 2/04/1991, n. 13: Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in
materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei
rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive. B.U.R.F.V.G. n. 44 del 3 aprile 1991.
Liguria
Legge del 30/12/1998 n. 38: Disciplina della valutazione di impatto ambientale. B.U.R.L. - S.O. n. 1
del 20 gennaio 1999.
Legge del 04/09/1997 n. 36: Legge urbanistica regionale.
Legge del 20/04/1995 n. 31: Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (Disciplina della
valutazione di impatto ambientale).
Lombardia
Legge del 03/09/1999 n. 20: Norme in materia di impatto ambientale. B.U.R.L. - S.O. n. 36 del 6
settembre 1999.
Marche
Legge Regionale n. 7 del 14-04-2004: "Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale". (B.U.R. Marche n. 40 del 22-4-2004)
DRG 587 del 20/03/2000 modifica ed integra la precedente 457 del 99 (recepisce il DPCM del
3/09/99).
Del. della G.R. n. 83 del 25/01/99, Recepimento del DPR 12/04/96.
18
Del. della G.R. n. 457 del 1/03/99, Integrazioni per il coordinamento delle procedure previste dal DPR
12/04/96.
Molise
Legge del 30/11/2000 n. 46: Rettifiche all'allegato "a" della legge regionale n. 21 del 24 marzo 2000,
recante: "disciplina della procedura di impatto ambientale". B.U.R.M. n. 24 del 30 novembre 2000
Legge del 04/03/2000 n. 21: Disciplina della procedura di impatto ambientale. B.U.R.M. n.7 del 1
aprile 2000
Piemonte
Legge del 14/12/1998 n. 40: Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione.
Legge del 10/11/2000 n. 54: Modifica all'articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". B.U.R.P. n.46
Province autonome di Bolzano - Trento
Provincia di Trento D.P.G.P. 22 novembre 1989 n. 13-11/Leg.: (Regolamento di esecuzione della legge
provinciale 29 agosto 1988 n. 28 recante “ Disciplina della valutazione di impatto ambientale e ulteriori
norme di tutela dell’ambiente")
Legge Provinciale Bolzano del 24/07/1998 n. 7: Valutazione dell'impatto ambientale B.U.R.TrentinoAlto Adige n. 32 del 4 agosto 1998 supplemento ordinario n. 4
Legge Provinciale Trento del 23/04/88 n. 28.
Puglia
Legge 11 maggio 2001, n. 11: Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale. (BUR del 12.04.2001
n.57).
Sardegna
la legge sulla via è in discussione
Legge n. 4 del 20/04/2000 art. 18 (Legge finanziaria 2000)
Legge del 12/08/1998 n. 28: Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica
trasferite alla regione autonoma della sardegna con l'articolo 6 del d.p.r. 22 maggio 1975, n. 480, e
delegate con l'articolo 57 del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348. B.U.R.S. n. 25 del 21 agosto 1998
Legge n. 1 del 18/01/1999 art. 31 recante norme transitorie in materia di via (Legge finanziaria 1999)
Sicilia
Legge 16 aprile 2003, n. 4: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. (GURS n. 17 del
17.4.2003) Art. 10. Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale
19
Legge 3 maggio 2001, n. 6: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001. La normativa
finanziaria investe modificandole anche diverse norme ambientali - urbanistiche in difesa del suolo ecc.
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; Norme sulla valutazione di impatto
ambientale; Autorizzazione integrata ambientale).
Decreto 7 marzo 2001: Assessore per il territorio e l'ambiente - Regione Sicilia - Classificazione dei
porti ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana.
Legge del 3/10/1995 n. 71: Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente. Titolo II
Toscana
Legge del 20/12/2000 n. 79: Legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della
valutazione d'impatto ambientale) - Abrogazione del comma 1 dell'art. 27. B.U.R.T. n. 39 del 29
dicembre 2000
Legge del 03/12/1998 n. 79: Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale.
B.U.R.T. n.37 del 12 novembre 1998
Legge del 18/04/1995 n. 68: Norme per l' applicazione della valutazione di impatto ambientale.
B.U.R.T. n. 33 del 28 aprile 1995
Umbria
Legge del 20/03/2000 n. 22: Adeguamento della legge regionale 9 aprile 1998, n.11: ‘Norme in materia
di impatto ambientale’ al dpcm del 3 settembre 1999: ‘atto di indirizzo e coordinamento in materia di
valutazione di impatto ambientale. B.U.R.U. n.17 del 24 marzo 2000
Determinazione del Dirigente del 23/10/1998 n. 45: Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 8 aprile
1998, n. 1758: «Attuazione deliberazione del Consiglio regionale n. 501 del 16 marzo 1998, relativa a:
"legge regionale concernente norme in materia di impatto ambientale"». Bollettino Uff. Reg. 3° Suppl.
Ordin. N. 69 del 25/11/1998
Legge del 09/04/1998 n. 11: Norme in materia di impatto ambientale. B.U.R.U. n.26 del 22 aprile 1998
supplemento ordinario n. 1
Deliberazione della Giunta Regionale del 08/04/1998, n. 1758: Attuazione deliberazione del Consiglio
regionale n. 501 del 16 marzo 1998, relativa a: "Legge regionale concernente: "Norme in materia di
impatto ambientale". Bollettino. Uff. Regione n. 26 del 22/04/1998
Valle d'Aosta
Legge del 18/06/1999 n. 14: Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.
abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale). B.U.R.V.d'A. n. 28 del 22 giugno 1999.
Legge del 01/07/1994 n. 34: Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (disciplina della
procedura di valutazione dell' impatto ambientale). B.U.R.V.d'A. n. 30 del 17 luglio 1994
Veneto
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Legge del 27/12/2000 n. 24: Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di
valutazione di impatto ambientale in attuazione del dpcm 3 settembre 1999. B.U.R.V.n. 114 del 29
dicembre 2000
legge del 26/03/1999 n. 10: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto
ambientale. B.U.R.V. n.29 del 30 marzo 1999
LEGISLAZIONE COMUNITÀ EUROPEA
Riferimenti normativi essenziali
Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati
Direttiva 11/97/CE: Consiglio, 3 marzo 1997 G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 073 Modifica alla
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati.
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ASPETTI LEGISLATIVI AMBIENTALI