Attività di tutoraggio
Corsi di Laurea in Scienze Politiche
Coorte 2014/2015
Materia: Istituzioni di Diritto Pubblico
Tutor: Greta Massa Gallerano
Lezione del 16 novembre 2015
Ore 9.00 Aula L2
L’Amministrazione della Giustizia
TITOLO IV COST.
Artt. 101/113
Libro di testo: R. BIN – G. PITRUZELLA
pp. 487- 496
GIUDICI ORDINARI E GIUDICI SPECIALI
Il sistema giudiziario italiano ha più giurisdizioni. Sono infatti istituiti:
GIUDICI ORDINARI
GIUDICI AMMINISTRATIVI
GIUDICI CONTABILI
GIUDICI TRIBUTARI
GIUDICI MILITARI
La competenza dei giudici è stabilita dalla legge
I GIUIDICI ORDINARI:
amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi
GIUDICANTI e organi REQUIRENTI
GLI ORAGANI GIUDICANTI CIVILI si dividono in: organi di primo grado (giudice di pace
e tribunale) e di secondo grado (corte d’appello); le decisioni del giudice di pace si
possono impugnare in appello dinanzi al tribunale; le decisioni assunte dal tribunale in
primo grado possono essere impugnate presso la corte d’appello.
GLI ORGANI REQUIRENTI sono i PUBBLICI MINISTERI (PM) che esercitano l’azione
penale e agiscono nel processo a cura di interessi pubblici. Il PM attiva la giurisdizione
penale per l’accertamento di eventuali reati e per la loro condanna. Può agire anche nel
processo civile nei casi stabiliti dalla legge a tutela di pubblici interessi
LA DIFFERENZA tra questi due campi è notevole e importante: nel processo civile il
ruolo del PM è rimesso alla legge; nel campo penale nessuna legge può cancellare o
modificare l’obbligo per il PM di esercitare l’azione penale. L’obbligo dell’azione penale
è previsto dalla Costituzione all’art. 112.
OBBLIGO AZIONE PENALE: significa che il PM non può scegliere se avviare o meno
l’azione in relazione al tipo di reato ma è obbligato ad intraprendere la sua azione
sempre e comunque se ha notizia di un certo reato che abbia fondamento.
La Costituzione vuole così garantire l’imparzialità e prevede, inoltre, l’indipendenza del
PM all’art. 108.2 Cost.
(Si veda la scheda relativa alla questione della separazione delle carriere, p. 488)
I GIUDICI AMMINISTRATIVI: sono i tribunali amministrativi regionali, istituiti uno in
ciascuna regione, e il Consiglio di Stato.
Alla giurisdizione amministrativa è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi
legittimi (possibile domanda d’esame: cos’è un interesse legittimo?), che prevede che
siano annullati gli atti della pubblica amministrazione.
Giudice ordinario: controversie in materia di diritti soggettivi
Giudice amministrativo: controversie in materia di interessi legittimi
CONSIGLIO D STATO: assomma in sé, oltre ai poteri giudiziari perché giudice di appello
dei tribunali amministrativi regionali, anche poteri consultivi che possono essere
attivati dal Governo dal momento che si tratta di un ORGANO AUSILIARIO del Governo
stesso.
CORTE DEI CONTI: opera attraverso sezioni regionali (primo grado) e sezioni centrali
(secondo grado). Esercita la giurisdizione in tema di responsabilità dei pubblici
amministratori qualora abbiano recato un danno economico ai soggetti pubblici dai quali
dipendono.
GIUDICI TRIBUTARI: esercitano la giurisdizione nelle controversie tra cittadini e
amministrazione finanziaria dello Stato
GIUDICI MILITARI: esercitano la giurisdizione solo sui reati commessi dagli appartenenti
alle forze dell’ordine.
PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI GIURISDIZIONE
 Art.25 Cost.: Principio della precostituzione del giudice / o principio del
giudice naturale – garanzia per i cittadini. Nessuno può essere giudicato da un
giudice appositamente costituito. È anche posto il divieto di istituire giudici
speciali cioè organi formati fuori dall’ordinamento giudiziario, cioè fuori dalla
giurisdizione ordinaria
Art. 101 Cost: la giustizia è amministrata in nome del popolo
Art 102.3: partecipazione popolare alla giurisdizione
 Art. 101.1: soggezione del giudice alla sola legge
Art. 108 Cost.: la disciplina dell’ordinamento giudiziario è rimessa alla
competenza della legge, la legge assicura l’indipendenza delle giurisdizioni
speciali e del PM.
Art. 111: tutti i provvedimenti giudiziari devono essere motivati
LA CORTE DI CASSAZIONE: è giudice di legittimità , cioè è competente a
conoscere le sole violazioni di legge compiute dagli organi giurisdizionali di
grado inferiore e non si occupa della ricostruzione dei fatti.
Inoltre, la Corte di Cassazione risolve i conflitti di competenza insorti fra giudici
ordinari e i conflitti di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice speciale.
È un ORGANO DI CHIUSURA del sistema giudiziario a cui è affidata la funzione di
NOMOFILACHIA, cioè la soluzione delle questioni interpretative più controverse
al fine di indirizzare l’attività giurisdizionale degli organi giudicanti e requirenti.
DIRITTO DI DIFESA E GIUSTO PROCESSO
Art. 24 Cost: La Costituzione garantisse il diritto ad agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi .
Art. 113: la tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi è azionabile sia
nei confronti di soggetti privati che nei confronti dello Stato
IN BASE AL DIRITTO DI DIFESA ILPROCESSO DEVE ESSERE CARATTERIZATO DA:
1.
2.
Contradditorio tra le parti
Imparzialità e terzietà del giudice
Dal 1999, questi principi si trovano chiaramente formulati nel nuovo testo
dell’art. 111 Cost. Questo articolo consacra la formula del GIUSTO
PROCESSO. Questo articolo stabilisce, inoltre, che la legge deve assicurare
la ragionevole durata del processo (art. 6 Convenzioni europea dei diritti
dell’uomo).
LO STATUS DI MAGISTRATI
Al concorso per esami sono ammessi: magistrati amministrativi e contabili,
procuratori dello Stato, dirigenti della PA con almeno 5 anni di anzianità e
laurea in giurisprudenza, appartenenti al personale universitario di ruolo
docente in materie giuridiche, avvocati, magistrati onorari per ameno 6 anni,
laureati in giurisprudenza con scuola di specializzazione o dottorato di ricerca.
Dunque: IL CONCORSO PER L’ACCESSO ALLA MAGISTRATURA HA CARTTERE DI
SECONDO GRADO.
INDIPENDENZA, AUTONOMIA E INAMOVIBILITÀ DEL GIUDICE
Art. 104.1 Cost: autonomia e indipendenza del potere giudiziario. Perché?
Perché prima della Costituzione del ‘48 la magistratura era una struttura
amministrativa su cui esercitava rilevanti funzioni il GOVERNO, in
particolare il ministro di giustizia.
AUTONOMIA DELL’ORDIE GIUDIZIARIO: ciascun magistrato può
determinarsi autonomamente senza ricevere alcun condizionamento da
altri magistrati appartenenti all’ordine giudiziario.
IINDIPEDENZA DELL’ORDINE GIUDIZIARIO: è riferite al potere giudiziario nel
suo complesso ma tutela anche ogni singolo magistrato da tutti quei
condizionamenti che possono provenire da poteri diversi dal potere
giudiziario.
Art. 107.1 Cost: INAMOVIBILITÀ DEL GIUDICE – senza il loro consenso i
giudici non possono essere trasferiti ad una sede diversa da quella che
occupano , a meno che non il Consiglio Superiore della Magistratura non ne
disponga il trasferimento tramite un provvedimento.
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
CSM
Tutti i provvedimenti che riguardano la carriera e lo status dei magistrati
vengono adottati da un organo che è sganciato dal Governo: il CMS.
Ricordate, infatti, che i magistrati sono funzionari pubblici. Quindi senza CSM
non si sarebbe potuto impedire al Governo di usare i suoi poteri amministrativi
per condizionare l’autonomia del singolo magistrato.
COMPOSIZIONE DEL CSM – ART. 104 COST.
1.
2.
3.
Membri di diritto: Presidente della Repubblica che lo presiede, il primo
presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore generale della Corte di
cassazione
Membri togati (2/3 del collegio) che sono eletti dai magistrati ordinari
Membri laici (1/3 del collegio) che sono eletti dal Parlamento in seduta
comune tra gli appartenenti alle seguenti categorie: professori ordinari di
Università in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione
dal almeno 15 anni. (possibile domanda: Perché i membri laici?).
Per consultare la composizione attuale: http://www.csm.it/
FUNZIONI DEL CSM
Adotta tutti i provvedimenti che riguardano lo status dei magistrati ordinari
secondo l’elencazione di cui all’art. 105 Cost. (assegnazioni, trasferimenti,
promozioni, provvedimenti disciplinari) .
La titolarità dell’azione disciplinare spetta al Ministro della Giustizia (art. 107.2
Cost.). Ciò per evitare l’eccessiva separatezza della magistratura e la sua
trasformazione in corporazione chiusa.
La decisione, a seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare, spetta
all’apposita sezione disciplinare e viene sottoposta all’intero plenum.
La responsabilità disciplinare: opera in caso di violazione dei doveri connessi al
corretto esercizio della funzione giurisdizionale. I magistrati rispondono di ogni
comportamento, assunto in ufficio o fuori, in violazione dei propri doveri.
Due categorie di illeciti (dal 2006): quelli commessi nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e quelli commessi fuori dall’esercizio delle funzioni.
I magistrati ordinari sono sottoposti alla responsabilità disciplinare che opera
nell’esercizio delle loro funzioni e, inoltre, sono sottoposto alla responsabilità penale e
civile. La responsabilità civile riguarda i danni subiti dal cittadino per effetto di privazione
della libertà personale conseguente a diniego di giustizia oppure ad atti e
comportamenti assunti con dolo o con colpa grave. Il danneggiato può richiedere il
risarcimento allo Stato.
Si veda la riforma del 2015 relativa alla responsabilità civile dei giudici:
http://www.lastampa.it/2015/02/27/italia/politica/chi-pu-agire-come-e-cosa-paga-ilgiudice-50NoCyvzBZn6gZFiP48YxO/pagina.html
Tutti i provvedimenti del CSM assumono la veste di DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBBLICA e sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo ove vengano
impugnati con apposito ricorso giurisdizionale. Il Giudice competente è il TAR del lazio e,
in appello, il Consiglio di Stato.
IL MINISTRO DI GIUSTIZIA
Prima della Costituzione del ‘48 aveva importanti poteri in materia di
ordinamento giudiziario e ciò pregiudicava l’autonomia e l’indipendenza della
Magistratura.
Oggi il Ministro di Giustizia si limita a:
-Curare l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art.
110 Cost.)
-Promuovere l’azione disciplinare davanti alla sezione disciplinare del CMS
-Partecipare al procedimento di conferimento degli uffici direttivi (es. presidente
del Tribunale e di Corte d’Appello)
-Esercitare poteri di sorveglianza ed eventuali attività ispettive nei confronti
degli uffici giudiziari
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i giudici amministrativi - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali