Presenza di una
lite
Caratteristiche
Imparzialità del
giudice
Giurisdizione
Esercitata da
giudici ordinari e
speciali
Applicazione
della legge
I giudici sono
soggetti solo alla
legge
Il CSM è l’organo
che ne garantisce
l’indipendenza
L’indipendenza
dei giudici come
singoli è garantita
La garanzia del giudice naturale, precostituito per legge, e il divieto di istituire giudici straordinari
L’imparzialità del giudice
Il diritto di azione in giudizio
Il diritto a un giudizio tempestivo
Principi della
Giurisdizione
Il diritto alla difesa
L’obbligo di motivazione di ogni provvedimento giudiziario
Primo grado
I gradi del giudizio sono
tre
Grado d’Appello
Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione è
l’organo di ultima
istanza e giudica in
diritto (non in fatto)
Caratteristiche
• Presenza di una lite: presuppone una lite tra uno
o più soggetti;
• Imparzialità del giudice: in questo caso è
l’organo chiamato a decidere la controversia;
• Applicazione della legge.
Magistrature ordinarie e speciali
La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari che vanno a comporre la
Magistratura Ordinaria. Accanto ad essa la
Costituzione prevede delle Magistrature Speciali
definite così in quanto sono composte da giudici
regolati
da
norme
speciali
e
non
dall’ordinamento
giudiziario
ordinario
ed
esercitano la giurisdizione in settori particolari.
Soggezione dei giudici solo alla
legge
I giudici sono soggetti esclusivamente alla legge e
non agli organi politici. La soggezione dei giudici
solo alla legge ha come conseguenza la loro
indipendenza.
• L’indipendenza esterna dei giudici e della Magistratura è
assicurata dal CSM (Consiglio Superiore della
Magistratura). Esso è composto da 27 membri di cui:
– 16 sono eletti dai magistrati ordinari;
– 8 sono eletti dal Parlamento in seduta comune;
– 3 sono membri di diritto cioè fanno parte del CSM
automaticamente.
Il CSM dura in carica 4 anni e i membri elettivi non
possono essere immediatamente rieletti. Al CSM
spettano tutti i poteri di natura amministrativa che
riguardano la carriera dei magistrati ordinari come:
– Le assunzioni;
– Le assegnazioni alle diverse sedi;
– Il conferimento delle funzioni;
– I trasferimenti;
– Le sanzioni disciplinari.
• L’indipendenza dei giudici.
La Costituzione prevede delle garanzie a favore
dei giudici come singoli funzionari. Essi sono:
– L’assunzione per concorso: in Magistratura si
entra attraverso un concorso pubblico e
imparziale; esistono però alcune eccezioni come
i Magistrati onorari e i Giudici popolari.
– L’ inamovibilità: i giudici sono inamovibili, cioè
non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio o destinati ad altre sedi o funzioni.
– L’ assenza di gerarchia: non ci sono giudici
superiori che possano imporre a giudici inferiori
direttive su come giudicare; non esiste un
organo di vertice che comandi sugli altri.
Principi della Giurisdizione
•
•
•
•
•
•
La garanzia del giudice naturale, precostituito per legge, e il divieto di
istituire giudici straordinari;
L’imparzialità del giudice che non deve parteggiare per nessuna delle parti
in causa;
Il diritto di azione in giudizio, di cui tutti i cittadini godono per difendere i
propri diritti e interessi legittimi. È una conseguenza de principio di
uguaglianza di fronte alla legge;
Il diritto a un giudizio tempestivo, che garantisce la ragionevole durata del
processo;
Il diritto alla difesa, che fa sì che tutti coloro che agiscono in giudizio devono
essere assistiti da un avvocato. In generale non è ammessa la semplice
autodifesa o difesa personale, svolta senza la mediazione di un avvocato.
Si parla di gratuito patrocinio quando lo Stato si occupa della spesa di
difesa di coloro che si trovano in condizione di indigenza;
L’obbligo di motivazione di ogni provvedimento giudiziario: tutti i
provvedimenti devono essere motivati e la motivazione deve basarsi su fatti
accertati nel giudizio e deve chiarire l’interpretazione del diritto che il giudice
ha applicato. Le sentenze mal motivate possono essere annullate quando
contro di esse la parte interessata proponga ricorso.
Scarica

Magistratura Ordinaria