Ritornare alla Costituzione ANM e Magistratura Onoraria Roberto Braccialini Claudio Viazzi E’ vero che la scure della Commissione Bilancio sembra essersi abbattuta sul disegno di legge che avrebbe introdotto nel nostro ordinamento il “magistrato di complemento” (d.d.l. n.51632004, presentato dal sottosegretario on.VITALI ma partorito dalla FEDERMOT), questo ibrido tra magistrato professionale ed onorario destinato a costituire un canale parallelo di accesso alla magistratura togata. Ma è troppo presto per parlare definitivamente di scampato pericolo - anche se l’argomento economico è stato in oggi risolutivo - fin quando i precari della giustizia, i giudici onorari di tribunale ed i viceprocuratori onorari, potranno farsi forti del loro ruolo di supplenza e spesso di “alter ego” della magistratura professionale e sostenere con il loro vivace sindacalismo la richiesta di un accesso preferenziale in magistratura. La temporanea bocciatura del progetto della FEDERMOT non ci esime dal chiederci ancora che prospettive di impiego vi siano nel sistema giudiziario per la magistratura onoraria, diverse dalla discutibile assimilazione di giudici onorari di tribunale e giudici di pace, che sta alla base del testo VITALI. Occorre invece cominciare a costruire, insieme agli altri protagonisti della giurisdizione, un’alternativa al puro e semplice mantenimento del g.o.t. come clone del giudice professionale, buono per tutte le necessità perchè “massa di manovra a 88 basso costo”; e dobbiamo nello stesso tempo superare l’idea di un giudice di pace ancora troppo scolpito per “la pace dei giudici”, come si diceva ai tempi del suo ingresso sulla scena giudiziaria. Partiamo proprio dal giudice di pace, mettendo subito in luce il suo diretto radicamento nell’art. 106 Costituzione, e chiediamoci se il disegno originario del Costituente, che evidentemente immaginava un magistrato onorario in grado di trattare il contenzioso a basso tenore giuridico, legato alle controversie della vita quotidiana, non sia stato tradito da riforme recenti di segno opposto, fino a farne una specie di giudice contenitore buono per tutte le esigenze: la vicenda dell’attribuzione della competenza per le convalide relative alle espulsioni, scippata ai giudici togati, è emblematica. Al di là delle ricorrenti perplessità dell’avvocatura, e di un’aneddotica spesso ingenerosa, questo tipo di giudice ha dato buoni risultati nel settore civile nell’ultimo decennio, ma permane una sua crisi di identità e di modello organizzativo. Incidere sulla figura del giudice di pace per riavvicinarlo al modello costituzionale significa intervenire su diversi piani congiuntamente. In primo luogo, premendo l’acceleratore sulla competenza per materia per farne il protagonista del contenzioso di prossimità senza largheggiare invece rispetto alla competenza per valore, che va comunque ragionevolmente aumentata. Si deve poi risolvere il nodo del modello organizzati- vo perché la direzione degli uffici affidata al giudice di pace piu’ anziano non si è rivelata efficace rispetto ai compiti dirigenziali previsti nell’art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario, e molte opacità sono state segnalate nell’assegnazione dei fascicoli. Lo stesso associazionismo dei giudici di pace propone che la direzione dei loro uffici sia affidata ad un presidente di sezione (togato), e questo inciderebbe profondamente su trasparenza ed efficacia organizzativa, rendendo veramente serio il momento programmatorio del lavoro giudiziario riportato nelle tabelle biennali. La richiesta di una piu’ significativa voce in capitolo in seno agli organi di autogoverno dovrebbe fare i conti con processi di revisione costituzionale dell’articolazione del Consiglio Superiore, e non sembra questo il momento per trasformarci in alfieri del cambiamento della nostra Legge fondamentale: mentre decisamente piu’ semplice e percorribile è la strada che punta ad un autogoverno locale realmente rappresentativo dei magistrati onorari attraverso un’apposita sezione del consiglio giudiziario su base distrettuale, unita ad un forte decentramento di competenza dal CSM alla periferia. Il quadro riformatore dovrebbe essere completato poi da interventi meditati sul rito, perchè non ha senso operare ripartizioni per valore se poi le forme processuali e decisionali sono identiche davanti al tribunale ed al giudice di pace. È un punto sul quale l’accademia, salvo un paio di contributi, brilla per assenza ed il vuoto progettuale verrà prossimamente a galla con l’introduzione per via di regolamento europeo di una specifica disciplina per gli small claims comunitari, che difficilmente resterà senza effetto sul rito “normale” del giudice di pace. Ritornare alla Costituzione è quindi l’imperativo categorico per chi voglia mettere mano ad una ridefinizione di compiti e funzioni del giudice di pace, senza dimenticare che una buona base elaborativa era già contenuta in alcune opzioni della Commissione ACONE, il cui progetto giace ingiustamente nella selva degli insepolti da un triennio. Con qualche significativo aggiornamento, però, perché l’idea del giudice della terza età non è piu’ seriamente riproponibile negli stessi termini del modello originario del giudice di pace : va bene reintrodurre l’elevazione dell’età dell’accesso, ma il bacino di reclutamento dei prossimi giudici di pace non può che fare riferimento, in prospettiva, all’avvocatura, che ha certamente valide risorse da mettere in campo una volta che si risolvesse la questione del trattamento previdenziale, in considerazione in primo luogo della “pervasività tecnica” che contraddistingue anche il processo presso il giudice di pace. Ben maggiori difficoltà e dubbi si pongono rispetto alla figura del g.o.t., che non gode dello stesso addentellato costituzionale del giudice di pace e che il legislatore della riforma del 1998 aveva previsto come figura temporanea ed invece, 89 ANM e Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati Ritornare alla Costituzione ANM e Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati dal 2003, si riproduce di proroga in proroga. Come interrompere questa spirale? Vi è una prima posizione, nella magistratura associata, che addebita la crescita incontrollata del ruolo di questi giudici alle lacune nella disciplina (e nel numero) dei magistrati distrettuali e vorrebbe rimpolpare convenientemente quest’ultima figura eliminando definitivamente i g.o.t. Fermo restando che è sotto gli occhi di tutti l’insufficienza della legge sui distrettuali nel rispondere alle esigenze lavorative create da scoperture temporanee o picchi di lavoro in certe sedi, c’è da chiedersi se veramente convenga alla magistratura (ed all’utenza) rinunciare ad una figura professionale che, depurata dalle attuali pericolose derive neocorporative, abilmente sfruttate da un sindacalismo agile e battagliero, potrebbe dare invece un utile contributo in un diverso modulo organizzativo degli uffici giudiziari per aumentarne significativamente le capacità di lavoro. Nell’ambito di alcuni laboratori associativi, in particolare, negli ultimi mesi è stata messa a fuoco l’idea dell’ufficio del processo come insieme di relazioni tra i protagonisti della giurisdizione in vista del conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficacia del processo, che sono alla base dell’art. 111 della Costituzione. L’analisi specifica dedicata al ruolo del g.o.t. ha segnalato che tale figura è cresciuta in molti uffici grazie alla delega talora irresponsabile di interi ruoli contenziosi, senza alcun paletto che stesse a specificare 90 quali materie deve continuare a presidiare il magistrato togato, o quali snodi decisionali, fin quando la circolare del CSM sulle scorse tabelle ha cercato di introdurre alcuni correttivi, con però un’ambiguità di fondo sui presupposti di impiego in riferimento all’art. 43 bis dell’ordinamento giudiziario : in molti uffici, che si sono ben guardati dal rivelare nelle tabelle i reali impieghi dei g.o.t., la circolare è stata letta con una certa disinvoltura quale autorizzazione ad usare i g.o.t. semplicemente come risorsa aggiuntiva per alleggerire i ruoli dei giudici togati. Come stupirsi poi delle fiaccolate sotto il Parlamento e dei testi normativi consegnati alla politica sulla magistratura di complemento, se l’indispensabilità di questi magistrati precari viene costruita dai nostri dirigenti giorno per giorno in nome del funzionamento del servizio? È invece all’interno della dottrina dell’ufficio per il processo, come hanno colto le forze politiche piu’ lungimiranti, che può cogliersi una ragionevole soluzione anche per i problemi posti dal precariato in magistratura. Infatti un neolaureato uscito da una scuola di perfezionamento, o un praticante avvocato, o ancora un ricercatore universitario che fossero disponibili ad operare per due-tre anni in una dimensione ancillare rispetto all’affidatario togato, in funzione collaborativa e, occorrendo, per limitati e normativamente predeterminati compiti di supplenza, completerebbe significativamente la sua formazione professionale ma non potrebbe certamente ambire a sostituirsi piu’ o meno stabilmente al giudice professionale. Questi però potrebbe contare su tale risorsa per affrontare piu’ serenamente quei picchi di attività che gli richiederebbero il dono dell’ubiquità e che non sono solo necessariamente lo stralcio del contenzioso piu’ datato : si pensi all’improvvisa sopravvenienza di un complesso procedimento cautelare al di fuori della normale routine d’udienza. Una figura professionale così concepita non andrebbe ad occupare le mansioni che tradizionalmente la magistratura associata chiede a gran voce – ma sempre piu’ inascoltata siano ricoperte da dirigenti, funzionari ed assistenti amministrativi : non vi è sovrapposizione di attività perché la collaborazione di questo nuovo tipo di g.o.t. è mirata sulle udienze, e solo ad un magistrato onorario sono possibili incombenze sostitutive del togato nelle udienze. Naturalmente, si apre a questo punto il dilemma del trattamento economico : ma il modello dei borsisti medici risolverebbe i molti aspetti negativi a cui ha dato luogo l’attuale sistema del cottimo per udienza. In conclusione, un ragionevole ed urgente riassetto della magistratura onoraria dovrebbe partire proprio da questa distinzione di fondo : il giudice di pace dovrebbe consistere in una risorsa “già formata”, come esperienza professionale; mentre il g.o.t. ed il v.p.o. sarebbero risorse da formare all’interno di un’esperienza formativa propedeutica ai distinti sbocchi professionali consentiti oggi dalla laurea in giurisprudenza. Futuribili? Libri dei sogni? Il fatto è che non si può continuare irresponsabilmente a procrastinare nel tempo le soluzioni e l’idea dell’ufficio per il processo, con un ruolo del g.ot. ridotto ad una dimensione collaborativa, ancillare, sicuramente temporanea, è l’unica alternativa fino ad oggi emersa che possa contrapporsi alla pura e semplice stabilizzazione dell’impiego per una ristretta e selezionata platea di giovani precari : l’obiettivo cui in realtà mira il d.d.l. VITALI/FEDERMOT. È venuto, in altri termini, il momento di mettere in campo delle idee per un’organizzazione giudiziaria alternativa e quindi occorre fare delle scelte nette in avanti : anche la scelta di non scegliere mai, e rimandare tutti i problemi di proroga in proroga, ha costi umani e sociali che si scaricano poi sui cittadini. 91 ANM e Magistratura Onoraria La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati