RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DEGLI
ENTI (D.Lgs. 231/2001):
SCHEMA OPERATIVO
10/7/2002
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DEFINIZIONE DEL RISCHIO
DEFINIZIONE DEL RISCHIO: REATI-PRESUPPOSTO
GESTIONE DEL RISCHIO: OBIETTIVI
GESTIONE DEL RISCHIO: STRUMENTI
MAPPATURA DEL RISCHIO: OBIETTIVI
MAPPATURA DEL RISCHIO: STRUMENTI
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: OBIETTIVI
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: STRUMENTI
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: MISURE MINIME
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: IL CODICE DI
COMPORTAMENTO
SISTEMA DI CONTROLLO: OBIETTIVI DI TUTELA
SISTEMA DI CONTROLLO: STRUMENTI
SISTEMA DI CONTROLLO: VIGILANZA AZIENDALE;
FUNZIONI
SISTEMA DI CONTROLLO: VIGILANZA AZIENDALE;
INDIVIDUAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO: MISURE MINIME
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1. DEFINIZIONE DEL
RISCHIO
Rischio di perdite derivanti dall’applicazione di sanzioni
amministrative (di natura pecuniaria e interdittiva) a carico
dell’ente, conseguenti alla commissione di determinati reati (v.
paragrafo 2) da parte di soggetti che esercitano – anche di fatto
– la gestione o il controllo, o da parte di persone sottoposte alla
loro direzione/vigilanza
Enti soggetti al rischio sopradescritto:
- società di capitali e di persone
- società cooperative
- associazioni, con e senza personalità giuridica
- enti pubblici economici
- altri enti privati dotati di personalità giuridica
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2.
DEFINIZIONE DEL RISCHIO:
REATI-PRESUPPOSTO
I reati da cui può derivare l’applicazione a carico dell’ente di
sanzioni amministrative sono, ad oggi:
- indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno
dello Stato o di enti pubblici o per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (es. contributi comunitari, statali, regionali, etc.)
- corruzione, concussione
- corruzione di enti governativi o loro imprese, pubbliche
autorità, istituzioni pubbliche, organizzazioni pubbliche
internazionali o loro funzionari, o soggetti che agiscono per loro
conto
- falsità in monete, carte di credito e valori bollati
- frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- reati societari, come riformati dal D.Lgs. n. 61/2002 (rispetto a
tali reati, peraltro, non sono previste sanzioni interdittive)
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3. GESTIONE DEL RISCHIO:
OBIETTIVI



Riduzione della probabilità dell’evento
Riduzione della perdita, dato l’evento
Trasferimento della perdita a terzi (ipotesi di
rivalsa nei confronti dei responsabili dei
reati; fideiussioni a garanzia del pagamento
di eventuali sanzioni, nei casi di cessioni di
aziende, acquisizioni, altre operazioni
societarie)
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4.
GESTIONE DEL RISCHIO:
STRUMENTI
A. Individuare le aree operative dell’ente
soggette a rischio di commissione dei reati
(c.d. mappatura del rischio)
B. Istituire un modello di organizzazione e di
gestione “ad hoc”, idoneo a prevenire la
commissione dei reati
C. Istituire un sistema di controllo continuo
sulle aree operative a rischio e sull’efficacia
del modello di organizzazione
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5.
MAPPATURA DEL RISCHIO:
OBIETTIVI
 Visione sistematica di tutte le aree operative
dell’ente, per individuare le aree soggette a
rischio di commissione dei reati
 Esame delle specifiche situazioni di rischio
(possibili modalità di commissione dei reati)
 Valutazione della concreta idoneità delle
procedure aziendali esistenti a prevenire la
commissione dei reati
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6.
MAPPATURA DEL RISCHIO:
STRUMENTI
Istituzione, da parte del vertice dell’ente e con
le dovute formalità, di un apposito gruppo di
lavoro che provveda a:
- intervistare i responsabili di ogni settore
operativo e, se del caso, i loro collaboratori;
- raccogliere tutta la documentazione, anche
contabile, necessaria per la valutazione
dell’idoneità delle procedure in essere
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7.
MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE: OBIETTIVI
 Applicazione di un modello
organizzativo specifico idoneo a
prevenire la commissione dei reati,
avuto riguardo al tipo di attività svolte
dall’ente
I reati non devono poter essere
commessi senza eludere
fraudolentemente il modello
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8.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE:
STRUMENTI
 Adozione - da parte dei vertici dell’ente (es.
CdA o Amministratore Unico) - di un
documento che contempla
- principi etici di comportamento (codice etico
aziendale o, se presente, codice etico di
categoria)
- strutture organizzative operative
- strutture e procedure di controllo
- deleghe di funzioni e procure
- organigrammi e autonomie
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9.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE:
MISURE MINIME
 Affermazione di principi etici di
comportamento (codice di comportamento)
 Definizione di ruoli e responsabilità di ogni
soggetto operante nelle aree a rischio e
dotato di poteri decisionali
 Definizione delle procedure di
- formazione e attuazione delle decisioni
- gestione delle risorse finanziarie
- informazione degli organi di controllo
(v. successivi paragrafi 12, 14)
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10. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE:
IL CODICE DI COMPORTAMENTO
 Il codice di comportamento viene redatto in relazione alle
specifiche caratteristiche dell’ente, con eventuale riferimento al
codice elaborato dalle associazioni rappresentative di categoria
 Il codice di comportamento afferma principi etici cui l’ente e i
suoi collaboratori devono attenersi:
- rispetto di leggi e regolamenti che vigono in tutti i Paesi ove
l’ente opera
- legittimità, coerenza e congruità, registrazione e verificabilità di
ogni operazione dell’ente
- legittimità e trasparenza nei rapporti con Pubbliche
Amministrazioni, enti e imprese governativi e internazionali, loro
funzionari e soggetti che per essi operino
- tutela dell’ente, mediante le opportune azioni, anche di
carattere disciplinare
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11. SISTEMA DI CONTROLLO:
OBIETTIVI DI TUTELA
 Osservanza della normativa nazionale,
comunitaria e internazionale
 Osservanza delle discipline aziendali
 Tutela del patrimonio societario
 Correttezza e completezza delle informazioni
contabili
 Raggiungimento degli obiettivi aziendali
prestabiliti
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12. SISTEMA DI CONTROLLO:
STRUMENTI
 Controllo direzionale e strategico
(management – obiettivi aziendali)
 Controllo gerarchico e funzionale
(responsabili di settore)
 Controllo operativo (singole funzioni)
 Vigilanza da parte dell’apposito organo
aziendale (v. paragrafi 13, 14, 15)
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13. SISTEMA DI CONTROLLO:
VIGILANZA AZIENDALE;
FUNZIONI
 La funzione di vigilanza aziendale ha carattere
continuativo e si estrinseca nei compiti di:
- vigilanza sulla concreta attuazione del modello
organizzativo da parte di tutti i soggetti coinvolti
- verifica della costante adeguatezza del modello
organizzativo
- presentazione di eventuali proposte di
aggiornamento e modifica del modello organizzativo
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14. SISTEMA DI CONTROLLO:
VIGILANZA AZIENDALE;
INDIVIDUAZIONE
 L’organismo aziendale attribuito della funzione di vigilanza deve
poter operare in regime di imparzialità e di autonomia.
 La funzione di vigilanza è preferibilmente attribuita a un organo
aziendale a ciò espressamente dedicato, dotato delle
competenze necessarie per la corretta esecuzione dei compiti
esterni
 Non si reputa opportuno delegare le funzioni di vigilanza al
collegio sindacale né alle società di revisione, poiché entrambi
difettano sia dell’appartenenza organica all’ente, sia della
continuità operativa
 I soli enti di ridotte dimensioni, che non dispongano di soggetti
cui attribuire le funzioni di vigilanza nel rispetto dei criteri
suesposti, possono attribuire dette funzioni all’organo
dirigenziale
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15. SISTEMA DI CONTROLLO:
MISURE MINIME
 Comunicazione del codice etico aziendale
(da: richiamare nei moduli contrattuali di
assunzione e sottoporre al personale già
assunto; sottoporre ai collaboratori esterni)
 Formazione continuativa del personale
 Operatività effettiva delle procedure di
controllo
 Sanzioni disciplinari e misure correttive
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