Corso Iva 2012 Società non operative – D.L. 138/2011 (c.d. manovra di Ferragosto); Nuove regole per l’utilizzo delle perdite – D.L. n.98/2011 (c.d. manovra Correttiva 2011) Società non operative Quadro normativo di riferimento: - Decreto Legge nr. 138/2011, art.2 (commi da 36-quinquies a 36 duodecies) Principali modifiche: - Maggiorazione Ires di 10,5 % sul reddito complessivo (dal 27,5% > 38%); - Nuove casistiche, oltre a quelle già esistenti, per essere considerati non operativi in caso di perdite fiscali: - dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi imposta consecutivi; - dichiarazioni in perdita fiscale per 2 periodi imposta e per il terzo (uno qualsiasi all’interno del triennio) reddito inferiore al reddito minimo determinato con le regole per le società di comodo; Se si verifica una delle 2 condizioni la società diventa NON OPERATIVA nell’anno successivo al triennio considerato anche se per quell’anno ha RICAVI effettivi superiori alla media dei ricavi presunti Società non operative Nella tabella seguente viene fornita una breve rappresentazione di quanto stabilito dalla Manovra, ipotizzando che il reddito imponibile minimo calcolato in base alla normativa delle società di comodo sia pari ad € 3.000 per i tre anni: RISULTATO FISCALE 2009 2010 2011 2012 1° caso -10.000 -8.700 -1.000 S. di COMODO 2° caso -6.000 2.500 -2.100 S. di COMODO 3° caso 3.700 -2.200 -6.000 S. OPERATIVA* 4° caso 2.150 -1.500 1.250 S. OPERATIVA* * Ipotizzando che nell’anno 2012 la società superi positivamente il test dei ricavi. Società non operative Le nuove regole: - si applicano a tutte le società soggette alla disciplina sulle società di comodo (art.30 L.724/1994); - si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto (17/09/2011), quindi il 2012 (esercizio coincidente con anno solare); - l’aumento dell’aliquota è solo ai fini Ires, pertanto in caso di società di persone non operativa, i soci continueranno ad utilizzare le aliquote ordinarie irpef. Società non operative Particolarità per gli acconti In UnicoSC 2012, riferito al periodo di imposta 2011, bisognerà verificare se, in base alle nuove casistiche introdotte dal D.L. 138/2011, la società sarebbe stata non operativa già nel 2011 e, in tal caso, rideterminare l’acconto 2012 applicando le nuove regole: quindi applicare le nuove regole per calcolare un’imposta “virtuale” riferita al 2011, e poi utilizzare tale imposta come base storica per il versamento del 2012. Esempio: società NON di comodo nel 2011 in base al test di operatività di Unico 2012, ma che in base alle nuove regole deve essere considerata di comodo già nel 2011 (perché ad es. perdite fiscali 2008-2010) Si ritiene, accogliendo l’interpretazione proposta dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, che per tale verifica il triennio da considerare sia quello 2008-2010. Società non operative Due categorie di contribuenti • contribuenti solari e soggetti a cavallo con es. chiuso entro il 16/09/2012: • il saldo Ires è determinato con le vecchie regole; • gli acconti per l’anno 2012 devono tener conto della nuova disciplina e, nel caso, provvedere alla rideterminazione degli stessi con l’applicazione dell’aliquota maggiorata e con l’eventuale passaggio alla non operatività per effetto delle perdite sistemiche; • contribuenti con esercizio chiuso a partire dal 17/09/2012: • il saldo Ires è determinato con le nuove regole, quindi i non operativi “tradizionali” e per perdite sistemiche, avranno già il saldo calcolato con la maggiorazione Ires e, di conseguenza dovranno utilizzare il nuovo schema RQ “Maggiorazione Ires” per il calcolo dell’imposta di competenza. Società non operative Casistiche per rideterminazione acconti Caso 1 – Soggetto con ANNO SOLARE e OPERATIVO • Saldo IRES sul reddito imponibile normale; • Acconto IRES rideterminato solo in presenza di agevolazioni Società non operative Casistiche per rideterminazione acconti Caso 2 – Soggetto con ANNO SOLARE e NON OPERATIVO da quadro RF • Saldo IRES sul reddito minimo; • Acconto IRES sul reddito minimo + maggiorazione IRES 10,5% (RQ) Società non operative Casistiche per rideterminazione acconti Caso 3 – Soggetto con ANNO SOLARE, OPERATIVO da QUADRO RF, ma NON OPERATIVO da perdite SISTEMICHE • Saldo IRES sul reddito normale; • Acconto IRES sul reddito minimo + maggiorazione IRES 10,5% (RQ) Società non operative Casistiche per rideterminazione acconti Caso 4 – Soggetto con ANNO CAVALLO > 17/09/2011 e NON OPERATIVO La normativa sulle società non operative si applica anche al saldo • Saldo IRES sul reddito minimo + maggiorazione IRES 10,5% (RQ) • Acconto IRES sul reddito minimo + maggiorazione IRES 10,5% (RQ) Perdite: modifica al regime fiscale Il Dl 98/2011 ha modificato i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del Tuir. • la perdita può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale, ma utilizzata in abbattimento del reddito di periodo nel limite dell'80% di quest'ultimo. L’eccedenza del 20%, non deducibile nell’esercizio, può essere poi sfruttata negli anni successivi. • Il secondo comma si occupa delle perdite conseguite nei primi 3 periodi d’imposta. La novità normativa non ha intaccato il vecchio regime: i risultati negativi conseguiti nei primi 3 esercizi, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva, continuano a essere riportabili per intero e senza alcun limite temporale. Perdite: modifica al regime fiscale Le nuove regole • eliminano il vincolo temporale del riporto entro il quinto anno; • impattano esclusivamente sui soggetti Ires; • si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (entrata in vigore del Dl 98/2011). L’utilizzo limitato all’80% dell’imponibile è comunque applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta precedenti, non ancora “scadute”, che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, vuol dire le perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-2008-20092010.