MODULO: LE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO UD1: introduzione ai principali tributi gravanti sul reddito d’impresa: definizione di IRES, IRPEF, IRAP e soggetti interessati SOGGETTI TRIBUTI IRES IRAP IRPEF ADD. IRPEF Società di Capitali (S. r. l. – S. p. A. – S. A. p. A . ) SI SI NO * NO * Società di Persone (s. n. c. – s. a. s. ) NO SI SI, per trasparenza SI, per trasparenza Imprese individuali e Liberi Professionisti NO SI ** SI SI NOTE: * L’IRPEF e le ADD. IRPEF gravano comunque su una quota dei dividendi distribuiti dalla società ai soci ** L’amministrazione finanziaria ha concesso degli esoneri a particolari condizioni. UD1: la dichiarazione dei redditi Tutti i contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) devono produrre una dichiarazione dei redditi per ciascun esercizio di imposta (il c.d. MODELLO UNICO). Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti provvedono all’autoliquidazione delle imposte. Ciò significa che espongono i calcoli effettuati ed i tributi che ne emergono. Le norme da seguire per la determinazione del reddito di esercizio si trovano nel TUIR (DPR 917/86), nel DLGS 446/1997 (IRAP) e nelle Istruzioni Ministeriali. E’ necessario inoltre conoscere alcune Circolari e Risoluzioni Ministeriali. Vengono sottoposte agli allievi delle copie di Modelli Unici. SOGGETTI QUADRO MODELLO UNICO DI RIFERIMENTO IRES IRAP IRPEF ADD. IRPEF RF IQ RL RV Società di Persone (s. n. c. – s. a. s. ) - IQ RH RV Lavoratori autonomi e Imprese Individuali - IQ RF/RG/RE RV Società di Capitali (S. r. l. – S. p. A. – S. A. p. A . ) UD1: La base imponibile IMPOSTA MODALITA’ DI CALCOLO IRES UTILE/PERDITA DA C. E. ± VARIAZIONI IRAP IRPEF BASE IMPONIBILE IRES ± ULTERIORI VARIAZIONI FINO A 31.12.2007 DIFF. COSTI/RICAVI SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI COME DA C. E. DAL 01.01.2008 ANALOGO IRES UD1: Le aliquote e le scadenze IMPOSTE IRES FINO A 31.12.2007 DA 01.01.2008 IRAP FINO A 31.12.2007 DA 01.01.2008 IRPEF ALIQUOTE SCADENZE 33% 16/06 SALDO ESERCIZIO PRECEDENTE + 1° ACCONTO 30/11 2° ACCONTO 27,5% 4,25% COME IRES 3,90% PROGRESSIVITA’ PER SCAGLIONI DI REDDITO (MIN. 23% - MAX 43%) COME IRES UD2: IRES: Principi generali di determinazione (art. 109 Tuir) 1. COMPETENZA: I fatti gestionali vanno imputati nell’esercizio in cui maturano piuttosto che nell’esercizio in cui si ha la loro manifestazione finanziaria. In associazione al principio di competenza vale il principio di correlazione: quando un ricavo è ritenuto di competenza di un esercizio, anche i correlativi costi divengono di competenza. Come si determina la competenza? Mobili Momento di consegna/spedizione (v. trasporto a cura di: acquirente; venditore; vettore terzo) Beni Immobili Momento stipula atto trasferimento (salvo deroghe) Cessione Servizi Momento di ultimazione es. agenti di commercio: momento stipula contratto mandante/cliente o successiva consegna bene es. appalti: accettazione opera committente es. contratti di durata (leasing, locazione anche finanziaria, assicurazione, mutuo, lavoro interinale): ripartizione del corrispettivo secondo criterio temporale (es. risconto maxicanone leasing) Deroghe: vale il principio di cassa in casi precisamente individuati (es. compensi amministratori) UD2: IRES: Principi generali di determinazione (art. 109 Tuir) 2. 3. 4. CERTEZZA: sicura esistenza OGGETTIVA DETERMINABILITA’: NO stime discrezionali, SI’ documenti probatori. Ammesse sopravvenienze attive e passive a determinate condizioni INERENZA: riferimento a beni/attività che concorrano a formare il reddito d’impresa. UD2: IRES: principali variazioni in aumento e in diminuzione a) Ammortamenti (artt. 102 – 102bis – 103 T. U. I. R.): Con riguardo ai beni materiali va ripresa in aumento la quota di ammortamento eccedente quella che risulta applicando le aliquote fiscali previste per singole categorie di attività dal D. M. 31/12/88 e successive modificazioni. Fino al 31/12/07 il Fisco consentiva ammortamenti anticipati (= raddoppio coefficiente ammortamento per i primi 3 anni) e accelerati (= superamento aliquota ordinaria se si dimostrava una più intensa utilizzazione del bene considerato). Dal 01/01/08 non sono più ammessi. Per i beni immateriali valgono ad esempio i seguenti criteri: - brevetti: max 50% - marchi: max 1/18 del costo - avviamento: max 1/10 del costo Per i terreni incorporati in Fabbricati strumentali è prevista la totale indeducibilità dal periodo di imposta in corso al 04/07/2006. Per le autovetture valgono limiti particolari a seconda delle modalità di utilizzo. La fattispecie corrente prevede l’indeducibilità del 60% del costo dell’autovettura calcolato su un valore max di 18.076 € I cellulari, gli impianti telefonici fissi e gli strumenti connessi (es. modem) sono ammortizzabili secondo le aliquote ordinarie, ma l’ammortamento è deducibile nel limite dell’80%. UD2: IRES: principali variazioni in aumento e in diminuzione b) c) d) e) f) g) Leasing (art. 102 T. U. I. R.): Salvo che per le autovetture, i canoni di leasing sono deducibili se il contratto ha una durata non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento (1/2 del periodo di ammortamento per i contratti di leasing stipulati entro il 31/12/07). Per le autovetture la durata del leasing deve essere almeno pari alla durata del periodo di ammortamento. Spese di manutenzione e riparazione (art. 102 T. U. I. R.): La quota di spese di manutenzione e riparazione eccedente il 5% del valore dei beni strumentali materiali non può essere dedotta nell’esercizio e va ripartita in 5 quote costanti da dedurre dall’esercizio successivo in poi. Il valore dei beni sul quale effettuare il calcolo tiene conto dei giorni di possesso nel periodo di imposta. Sono integralmente deducibili le spese di manutenzione e riparazione su beni di terzi. Spese telefoniche (art. 102 T. U. I. R.): le spese per l’utilizzo dei telefoni fissi e cellulari sono deducibili nella misura dell’80%. Svalutazione crediti (art. 106 T. U. I. R.): E’ indeducibile la quota di svalutazione dei crediti eccedente lo 0,5% dei crediti commerciali rilevati alla chiusura dell’esercizio. E’ comunque indeducibile la quota di fondo svalutazione crediti eccedente il 5% dei medesimi crediti. Spese di rappresentanza (art. 108 T. U. I. R.): Sono tali le spese che manifestano un carattere di liberalità a favore di terzi. Sono deducibili nel limite di 1/3 in cinque anni, salvo che per gli omaggi di valore fino a 50 € deducibili integralmente. Plusvalenze (art. 86 T. U. I. R.): Possono essere rateizzate nel max di 5 esercizi se il bene in relazione al quale sono sorte è stato posseduto per più di 3 anni. UD3: IRAP: Modalità di determinazione I componenti di reddito indeducibili o non tassabili ai fini IRAP sono precisamente individuati dalla legge (Dlgs 446/1997). Si tratta in particolare di: 1) Costi per lavoro dipendente e assimilato; 2) Costi per lavoro occasionale; 3) Interessi passivi anche su leasing; 4) Differenze cambi; 5) Accantonamento svalutazione crediti e Perdite su crediti. Per i componenti positivi, non sono tassati: a) I proventi finanziari; b) I proventi relativi a costi che non hanno ottenuto deduzione ai fini IRAP (es. sopravvenienze attive su crediti inesigibili). UD4: La fiscalità differita e le scritture contabili Imposte differite attive e passive Per rappresentare il carico tributario effettivamente di competenza dell’esercizio sotto un profilo meramente civilistico si ricorre all’iscrizione in bilancio di imposte differite attive e passive. ESEMPIO: I compensi amministratori sono deducibili solo se corrisposti entro il 12/01 dell’esercizio successivo a quello di competenza. Se corrisposti al 31/01/08 e relativi all’esercizio 2007, comportano una variazione in aumento ai fini IRES di pari importo. Il debito tributario che si esporrebbe in bilancio si aggrava quindi per la presenza di questo costo indeducibile. Ai fini civilistici, per iscrivere a bilancio le imposte di competenza, si movimenta una voce denominata “Imposte Anticipate”, come nell’esempio seguente: Compensi Amministratori 20.000 31/01/08. Variazione + IRES = 20.000 Variazione + IRAP = 0 TOTALE VARIAZIONI + = 20.000 € di competenza del 2007, ma corrisposti il IRES = + 6.666 IRAP = +0 TOTALE = + 6.666 (IRES anticipata nel 2007) Nel 2008 si farà una variazione opposta nel MODELLO UNICO: Variazione - IRES = 20.000 IRES = - 6.666 Variazione - IRAP = 0 IRAP = -0 TOTALE VARIAZIONI - = 20.000 TOTALE = - 6.666 Ovvero: si recupera in UNICO 2009 quello che non si è dedotto in UNICO 2008. UD4: La fiscalità differita e le scritture contabili Imposte differite attive e passive Al 31/12/07 la scrittura di P. D. sarà: Crediti v/Erario per Imposte Anticipate a Imposte Anticipate 6.666 Al 31/12/08 si smobilizzerà il credito effettuando la scrittura opposta: Imposte Anticipate a Crediti v/Erario per Imposte Anticipate 6.666 In tal modo, in bilancio si è espresso un debito tributario neutrale alle regole fiscali che impongono differimenti nel tempo della deducibilità/tassabilità dei componenti negativi e positivi di reddito. UD4: La fiscalità differita e le scritture contabili: Le scritture relative alle imposte Le imposte di competenza dell’esercizio vengono iscritte a bilancio in sede di chiusura dello stesso. Al termine di ciascun esercizio vengono quindi iscritti i Debiti verso l’Erario per IRES ed IRAP. Trattiamo qui solo il caso delle società di capitali. La scrittura è come segue: IRES IRAP 31.12.200x a. Debiti verso Erario per IRES a. Debiti verso Erario per IRAP Gli acconti pagati durante l’esercizio rimangono aperti all’attivo dello Stato Patrimoniale. In sede di rielaborazione del bilancio in forma CEE si crea una posizione unica di Debito o Credito verso l’Erario relativamente al singolo tributo (es. IRES: acconti pagati 100, saldo dovuto 80, nel bilancio cee si iscrive un Credito verso l’Erario di euro 20 da collocare nell’Attivo dello Stato Patrimoniale). UD4: La fiscalità differita e le scritture contabili: Le scritture relative alle imposte Al momento del pagamento del saldo e del primo acconto, viene chiuso il debito verso l’Erario in contropartita agli acconti pagati nell’anno precedente e delle ritenute d’acconto subite. La differenza costituisce il residuo debito d’imposta da saldare. Le scritture saranno come segue: 16/06/200x Diversi a. Diversi Debiti verso Erario per IRES Debiti verso Erario per IRAP Erario c/to acconto IRES (per anno corrente) Erario c/to acconto IRAP (per anno corrente) a. Erario c/to ritenute subite a. Erario c/to acconto IRES (per anno scorso) a. Erario c/to acconto IRAP (per anno scorso) a. Banca c/c Nell’ipotesi di saldi a credito, la scrittura viene opportunamente adattata. A novembre viene versato il secondo acconto d’imposta. La scrittura sarà: 30/11/200x Diversi a. Banca c/c Erario c/to acconto IRES (per anno corrente) Erario c/to acconto IRAP (per anno corrente)