SOCIETA’ DI COMODO
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SOCIETA’ DI COMODO
La Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (Legge di conversione della Manovrabis) ha introdotto modifiche in tema di società di comodo (o “non operative”):
1)MAGGIORAZIONE
IRES DEL 10,5 %
2)DUE NUOVE
IPOTESI DI SOCIETA’
DI COMODO
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MAGGIORAZIONE IRES
SOGGETTI CUI SI APPLICA LA
MAGGIORAZIONE
•Soggetti cui si applica la disciplina
delle società di comodo (spa, sapa,
srl, snc, sas e equiparate ex art. 5
T.U.I.R, società ed enti di ogni tipo
non residenti ma aventi stabile
organizzazione nel territorio dello
Stato) che conseguono un reddito
imponibile ai fini Ires
SOGGETTI ESCLUSI
•Società di persone non operative
(o soggetti equiparati ex art. 5
T.U.I.R) i cui soci sono PF
N.B.: In tal caso, il reddito
imputato al socio concorre a
formare il reddito complessivo e
sarà tassato con le ordinarie
aliquote progressive
Sono previste regole specifiche per redditi prodotti da:
•SOCIETA’ DI PERSONE(e soggetti assimilati ex art. 5 Tuir) I CUI SOCI SONO SOCIETA’
DI CAPITALI :applicazione della maggiorazione alla parte di reddito imputato per trasparenza
alla società di capitali
•SOCIETA’ DI CAPITALI”TRASPARENTI” ex art. 115 e 116 TUIR
•SOCIETA’ DI CAPITALI ADERENTI AL REGIME DI TASSAZIONE CONSOLIDATA
ex artt..117 e ss. TUIR
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MODALITA’ DI CALCOLO DELLA
MAGGIORAZIONE IRES
ESEMPIO
ESEMPIO
Reddito minimo superiore a reddito
complessivo
Società Gamma S.r.l.:
- periodo di imposta 2012;
- test di operatività NON superato
Reddito complessivo: Euro 100.000
Reddito minimo: Euro 150.000
Reddito imponibile: Euro 150.000
Determinazione dell’IRES: Euro
150.000 (reddito imponibile) * 38%
(27,5% IRES ordinaria + 10.5%
maggiorazione) = Euro 45.000
Reddito minimo inferiore a quello
complessivo
Società Gamma S.r.l.:
- periodo di imposta 2012;
- test di operatività NON superato
Reddito complessivo: Euro 100.000
Reddito minimo: Euro 80.000
Reddito imponibile (art. 75 T.U.I.R.):
Euro 100.000
Determinazione dell’IRES: Euro 100.000
(reddito imponibile) * 38% (27,5% IRES
ordinaria + 10.5% maggiorazione) =
Euro 38.000
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COMPENSAZIONE CON PERDITE
PREGRESSE
1° step: le perdite pregresse formano oggetto di
compensazione nei limiti della quota parte del reddito
eccedente quello minimo (Art. 30, comma 3, L. 724/94):
reddito dichiarato – reddito minimo = perdita compensabile
2° step: a seguito del D.L. 98/2011 la perdita compensabile calcolata col 1° step può
essere utilizzata nei limiti dell’80% della differenza tra reddito dichiarato e
reddito minimo.
3° step: si potrebbe ritenere che il 1° step esaurisca la disciplina della limitazione
all’utilizzo delle perdite delle società di comodo. Conseguentemente la perdita è
compensabile col 100% del reddito e sine die.
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COMPENSAZIONE CON PERDITE
PREGRESSE
ESEMPIO
(con
limitazione
della
compensazione all’80% del reddito)
Presenza di perdite fiscali pregresse
Società Gamma S.r.l.:
- periodo di imposta 2012;
- test di operatività NON superato
Reddito complessivo: ............... Euro 100.000
Reddito minimo: ....................... Euro 80.000
Perdite fiscali pregresse: ........... Euro 50.000
1 step: € 100.000 - € 80.000 = € 20.000
2 step: € 20.000 * 80% = € 16.0000 (perdita compensabile)
Reddito imponibile (art. 75 T.U.I.R.): Euro 84.000 (Reddito complessivo Euro
100.000 – Perdita compensabile, Euro 16.000)
Determinazione dell’IRES: Euro 84.000 (reddito imponibile) * 38% (27,5%
IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = Euro 31.920
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LE DUE NUOVE IPOTESI DI SOCIETA’
DI COMODO
Soggetti che conseguono in un
triennio perdite fiscali
Sono state introdotte
due nuove ipotesi di
società di comodo
Soggetti che conseguono in un
triennio perdite fiscali per due
periodi di imposta e dichiarano un
reddito
inferiore
a
quello
“minimo” nell’altro
La presunzione di operatività prescinde dalla
verifica da effettuarsi con il test di operatività!
Tale presunzione non si applica se ricorre una delle cause di
esclusione/disapplicazione ex art. 30, comma 3 lett. c), L. 724/94; se ricorre una
delle cause di esclusione individuate dal Provvedimento del Direttore dell’AE e
se è stato attivato interpello preventivo ex art. 30, comma 4 –bis, L. 724/94.
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Decorrenza
(art. 2, comma 36-duodecies)
La nuova disciplina si applica ai redditi conseguiti a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. 138/2011 (2012)
•si applicherà al reddito dichiarato per il 2012 nell’Unico 2013;
•la base di riferimento per l’applicazione della disciplina delle società di
comodo è costituita dal triennio 2009-2010-2011
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Calcolo degli acconti
La determinazione degli acconti dovuti dovrà essere fatta come se le nuove regole fossero già
in vigore nel 2011: le società dovranno verificare se nel triennio precedente (dal 2008 al
2010) sussistevano i requisiti per l’applicazione della disciplina delle società di comodo ( 3
esercizi in perdita o 2 in perdita e uno con utile inferiore alla soglia)
Se l’esito di tale verifica è positivo, si dovrà rideterminare un’imposta virtuale del 2011
applicando le norme sulla società di comodo (aliquota Ires al 38% da applicarsi al reddito
presunto o minimo)
Ciò salvo che il contribuente, in sede di determinazione degli acconti, opti per il metodo
previsionale se ritiene di non rientrare nella norma a consuntivo (il periodo di riferimento,
in tal caso, sarà costituito dal triennio 2009-2010-2011)
SOCIETA’ NEOCOSTITUITE: le nuove norme si applicano prendendo a base i primi 3
esercizi dalla costituzione e hanno effetto a partire dal 4° anno
ESEMPIO:
•Società costituita nel 2011
•Verifica limitata al triennio 2011-2012-2013
•In caso di perdite ripetute :applicazione delle nuove norme dal 2014
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CONFRONTO CON L’ART. 24 DEL D.L. n.
78/2010 (Contrasto al fenomeno delle imprese in
perdita sistemica)
ART. 24
D.L. n.
78/2010
NORME
INTRODOTTE
DAL D.L. N.
138/2011
LA
PERDITA
SISTEMICA
HA
CONSEGUENZE SOLO SUL PIANO
ACCERTATIVO
INCIDONO
SUL
PIANO
SOSTANZIALE
DETERMINANDO
UN AGGRAVIO DEL PRELIEVO
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